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TC genn06.indd - Fraternità Sacerdotale di San Pio X

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altrove. Se deve chiedere allo Stato, non puòessere perché manca <strong>di</strong> qualcosa: è perchéha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> usare le forze dello Statoper se stessa, come se le appartenessero.Questa dottrina è chiaramente espressada Bonifacio VIII nellʼinfallibile BollaUnam <strong>San</strong>ctam, che <strong>di</strong>ce: «Lʼuna e lʼaltraspada sono in potestà della Chiesa, cioèla spada spirituale e quella materiale. Maquesta deve essere usata in favore dellaChiesa, questa dalla Chiesa. Quella ènella mano del Sacerdote, questa dei Ree dei soldati, ma secondo il cenno e ilvolere del Sacerdote. Occorre infatti cheun gla<strong>di</strong>o sia sottomesso allʼaltro, e chelʼautorità temporale sia sottomessa a quellaspirituale»( 10 ). Commenteremo più oltreampiamente questa Bolla: ci basti per oraa <strong>di</strong>mostrazione almeno del <strong>di</strong>ritto dellaChiesa <strong>di</strong> esigere lʼesercizio del gla<strong>di</strong>odallo Stato (cfr. anche il can. 2198).Se la Chiesa ha questo <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong>fatto lo ha nei secoli esercitato, questo nonesclude che essa possa avere una sua propriaforza armata e gestirla <strong>di</strong>rettamente. Se neisecoli si è a volte preferito non esercitaretale potere <strong>di</strong>rettamente, il non uso non<strong>di</strong>mostra lʼassenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto. Alcuni teologinegano alla Chiesa tale <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong>cendo cheinfatti il caso non è mai esistito. Se il Papaaveva (ed ha) una forza armata lʼavrebbein quanto è anche sovrano temporale, nonin quanto Capo della Chiesa.In realtà, siamo in grado <strong>di</strong> citarealmeno un caso storico famosissimo e nonisolato, in cui ve<strong>di</strong>amo un Vescovo <strong>di</strong>sporre<strong>di</strong> una sua polizia, e <strong>di</strong>fendere questo<strong>di</strong>ritto come suo proprio <strong>di</strong> fronte alleautorità secolari che vogliono toglierglielo.Notiamo subito che questo Vescovo, a<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> molti altri a quei tempi,non aveva una qualche giuris<strong>di</strong>zionecivile (cʼerano Vescovi ed Abati Conti, oPrincipi che riunivano nella loro persona idue poteri), ed è evidente che riven<strong>di</strong>cavalʼuso della forza armata per far applicaredei provve<strong>di</strong>menti che scaturivano dallagiuris<strong>di</strong>zione spirituale. Questo Vescovo èlo stesso san Carlo Borromeo. A Milano iltribunale vescovile interveniva su numerosidelitti (bestemmia, infrazioni del <strong>di</strong>giuno edel riposo festivo, usura, immoralità etc.), eil Borromeo aveva ristabilito il tra<strong>di</strong>zionaledrappello <strong>di</strong> birri armati per far rispettarele sentenze. Il senato <strong>di</strong> Milano protestò,<strong>di</strong>cendo che lʼArcivescovo non potevaadoperare i suoi armati contro dei laici. Unalunga e dura controversia tra Milano, Romae Madrid si concluse nel <strong>di</strong>cembre 1569,con la vittoria dellʼArcivescovo, sostenutoda san <strong>Pio</strong> V, che si vide confermato nelsuo <strong>di</strong>ritto: il Senato pubblicamente sisottomise e chiese perdono per le censureincorse.Ugualmente, ci sembra <strong>di</strong>fficile<strong>di</strong>stinguere tra il Papa come sovranotemporale e il Papa Capo della Chiesaquando sappiamo che il suo esercitoera detto lʼesercito “della Chiesa”, checombatteva sotto il rosso vessillo dellaChiesa Romana che era solennementeconsegnato dal Papa al Capitano generale“<strong>di</strong> <strong>San</strong>ta Romana Chiesa” con una specialebene<strong>di</strong>zione perché fosse «inimicis populichristiani terribile»( 11 ).Per gli stessi motivi, sembraimpossibile negare alla Chiesa il cosiddettoius gla<strong>di</strong>i, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> spada, cioè <strong>di</strong>infliggere delle pene corporali fino allapena <strong>di</strong> morte, sia in modo me<strong>di</strong>ato(tramite cioè lʼausilio del braccio secolare)sia in modo imme<strong>di</strong>ato. Infatti tale penaè necessaria ad ogni società per il benecomune davanti a uomini incorreggibili oalla necessità <strong>di</strong> dare il terrore dei delittipiù gravi. Possiamo <strong>di</strong>re che la pena <strong>di</strong>morte è lecita e necessaria per la Chiesa allostesso titolo che per lo Stato. Impossibileaffermare che la Chiesa non abbia defacto pronunciate delle sentenze capitali<strong>di</strong> propria autorità (e non solo per unagiuris<strong>di</strong>zione civile concessa dai Principilaici). Citiamo qui tre testimonianze: LucioIII or<strong>di</strong>na che gli eretici condannati sianolasciati allʼarbitrio delle autorità laiche, ilche equivale a consegnarli alla morte( 12 );Innocenzo III or<strong>di</strong>na ai Principi secolari«che per la <strong>di</strong>fesa della fede prestino unpubblico giuramento, che cercheranno <strong>di</strong>sterminare dalle terre <strong>di</strong> loro giuris<strong>di</strong>zione,con buona volontà e nella misura delleloro forze, tutti gli eretici segnalati dallaChiesa»( 13 ); infine la proposizione <strong>di</strong>Lutero condannata da Leone X <strong>di</strong>ceLa Tra<strong>di</strong>zioneCattolica12

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