12.07.2015 Views

TC genn06.indd - Fraternità Sacerdotale di San Pio X

TC genn06.indd - Fraternità Sacerdotale di San Pio X

TC genn06.indd - Fraternità Sacerdotale di San Pio X

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

causa almeno i chierici, per il cosiddettoprivilegio del foro ecclesiastico. <strong>Pio</strong> IXdefinì che tale privilegio non poteva <strong>di</strong>rsiuna concessione dei Principi, ma un <strong>di</strong>rittonativo della Chiesa: condannò infatti,nel Sillabo, le seguenti proposizioni:«Lʼimmunità della Chiesa e delle personeecclesiastiche ebbe origine dal <strong>di</strong>rittocivile» (n. 30) e «Il foro ecclesiastico perle cause temporali dei chierici, siano civili,siano criminali, deve essere assolutamentetolto <strong>di</strong> mezzo, anche non consultatae reclamante la Sede Apostolica» (n.31)( 7 ).Un tale potere <strong>di</strong> legiferare egiu<strong>di</strong>care comporta, a rigor <strong>di</strong> logica,il potere <strong>di</strong> infliggere e applicare dellepene per ottenere il rispetto delle leggi:la Chiesa, essendo una società perfetta,cioè completa, deve trovare in se stessala fonte <strong>di</strong> tale autorità. Nostro Signorefa espressamente menzione <strong>di</strong> tale poterein Mt 18, 17, a proposito della correzionefraterna: Si Ecclesiam non au<strong>di</strong>erit, sit tibisicut ethnicus et publicanus: tale frase siconsidera il fondamento scritturale dellapena <strong>di</strong> scomunica. Anche su questo puntosi è pronunciato il Magistero infallibile:Giovanni XXII, citando proprio il passaggioqui riportato, con la sua Costituzione Licet(23 ott. 1327) condannò come ereticala proposizione <strong>di</strong> Marsilio da Padova:«Tutta la Chiesa messa insieme non puòpunire nessuno <strong>di</strong> una pena <strong>di</strong> coazione, ameno che non lo conceda lʼImperatore»( 8 ).Nello stesso senso le condanne <strong>di</strong> <strong>Pio</strong>VI (Auctorem fidei, DzS. 2604-2605), <strong>di</strong><strong>Pio</strong> IX (Sillabo, prop. n. 24) e la dottrinaSarcofago <strong>di</strong> Bonifacio VIII nelle Grotte vaticane.esposta da Leone XIII nellʼenciclicaImmortale Dei. Infine, così si esprime ilcanone 2213, riassumendo tutta questadottrina: «Nativum et proprium Ecclesiaeius est, independens a qualibet humanaauctoritate, coercen<strong>di</strong> delinquentes sibisub<strong>di</strong>tos poenis tum spiritualibus tumetiam temporalibus».LA QUESTIONE DELLʼESTESIONEDEL POTERE DI COAZIONEÈ dunque verità <strong>di</strong> fede che la Chiesaabbia il potere <strong>di</strong> punire, e che possaservirsi non solo <strong>di</strong> pene spirituali (lascomunica, la sospensione, lʼinterdettoetc.), ma anche temporali: è infatti unasocietà umana in ragione dei suoi membri,e ha dunque bisogno <strong>di</strong> mezzi umani emateriali. Tra gli argomenti magisteriali,citiamo senzʼaltro <strong>Pio</strong> IX nellʼenciclicaQuanta cura, in cui si condanna questaproposizione: «Alla Chiesa non compete il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> punire i violatori delle sue leggianche con pene temporali»( 9 ).La questione che si pone è questa:fin dove la Chiesa può arrivare nel punireprivando <strong>di</strong> beni temporali? Fino allapena <strong>di</strong> morte? e se può infliggere dellepene temporali, come farle applicare?può applicarle da se stessa, nel qual casoavrebbe bisogno <strong>di</strong> una forza armata? o deveaffidarsi allo Stato, il cosiddetto “bracciosecolare”? Notiamo che qui non si trattatanto <strong>di</strong> sapere se la Chiesa <strong>di</strong> fatto esercitio abbia esercitato tale <strong>di</strong>ritto, e nemmenose lʼuso <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto sia conveniente o sesia meglio astenersene per qualche motivo.Si tratta <strong>di</strong> sapere se tale <strong>di</strong>ritto esista.Entriamo qui in una questione <strong>di</strong>scussa,ma vedremo che ci sono dei limiti nettialla <strong>di</strong>scussione e dei fondati argomentimagisteriali in un senso preciso.Anzitutto dobbiamo affermare comecerto il <strong>di</strong>ritto della Chiesa ad avere unaforza armata pubblica almeno in modome<strong>di</strong>ato, nel senso che può chiedernelʼausilio con autorità alla società temporale.Diciamo con autorità, altrimenti non sitratterebbe più <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto: infatti la Chiesaè una società perfetta, e deve possedere tuttii mezzi necessari al suo fine, senza cercarli11La Tra<strong>di</strong>zioneCattolica

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!