8un fugace cenno nel contributo <strong>di</strong> E. Tira; eppure, proprio qui è, a mia op<strong>in</strong>ione, il cuore deirapporti non solo tra <strong>Corti</strong> europee e Corte costituzionale ma anche tra le une e l’altra da unaparte, i giu<strong>di</strong>ci comuni dall’altra, chiamati quest’ultimi ad <strong>in</strong>terrogarsi sul da fare <strong>in</strong>congiunture siffatte.Ho l’impressione (ma confesso <strong>di</strong> voler tornare a meglio riflettere sul punto) che, <strong>in</strong> unaevenienza quale quella ora immag<strong>in</strong>ata, siano chiamati ad <strong>in</strong>tervenire sia i giu<strong>di</strong>ci che illegislatore: i primi, specificamente nel caso che una precedente pronunzia <strong>di</strong> rigetto delgiu<strong>di</strong>ce costituzionale richieda <strong>di</strong> esser “convertita” <strong>in</strong> una <strong>di</strong> accoglimento alla luce e pereffetto <strong>di</strong> sopravveniente e contraria decisione <strong>di</strong> questa o quella Corte europea, sonopertanto sollecitati a sollevare una nuova questione che faccia riferimento al parametro<strong>in</strong>terposto della decisione <strong>in</strong> parola; il secondo, poi, nell’ipotesi opposta che sia stataespunta una norma <strong>di</strong> legge che, pur apparendo contraria a Costituzione, possa, per l’uno oper l’altro verso, giu<strong>di</strong>carsi servente una norma dell’Unione ovvero una normaconvenzionale, bene potrebbe (e, forse, dovrebbe) “riprodurre” la norma già caducata, senzache essa possa poi essere nuovamente annullata, appunto <strong>in</strong> quanto “coperta” dal verdettodella Corte europea 13 .In realtà, le ipotesi ora fatte non sono per nulla scontate nel loro esito; e non vorrei che laloro rappresentazione nei term<strong>in</strong>i suddetti <strong>in</strong>generasse l’erroneo conv<strong>in</strong>cimento secondo cuia mia op<strong>in</strong>ione le decisioni della Corte costituzionale debbano per sistema recedere a fronte<strong>di</strong> contrarie decisioni delle altre <strong>Corti</strong>. Di contro, la mia idea, che mi sforzerò <strong>di</strong> precisaremeglio a momenti, è che nessuna Corte, proprio perché materialmente costituzionale (nelsenso sopra detto), possa vantare l’<strong>in</strong>sana pretesa <strong>di</strong> affermarsi sempre e comunque a<strong>di</strong>scapito delle altre. Il primato, che – come ho tentato <strong>di</strong> argomentare <strong>in</strong> altri luoghi – èculturale ancora prima che positivo, ha da esser ogni volta conquistato sul campo: per ilmodo con cui questa o quella Corte (o, se si vuole, questa o quella Carta) si <strong>di</strong>mostri <strong>in</strong>13 Molto <strong>di</strong>scussa – come si sa – la questione se la “riproduzione” <strong>di</strong> legge già caducata dalla Cortecostituisca un fatto illecito (e, se sì, unicamente laddove la legge che vi faccia luogo presenti carattereretroattivo ovvero anche nel caso che produca effetti solo pro futuro) ovvero un fatto censurabile al meropiano della <strong>in</strong>opportunità o, ancora, se, anche a tale piano, nulla possa <strong>di</strong>rsene <strong>in</strong> un senso o nell’altro. Comeche stiano al riguardo le cose, ciò che è <strong>di</strong> per sé “negativo” potrebbe – come si viene <strong>di</strong>cendo – commutars<strong>in</strong>el suo opposto per il mutamento del quadro determ<strong>in</strong>ato dalla sopravveniente pronunzia <strong>di</strong> questa o quellaCorte europea.
9grado <strong>di</strong> offrire la più adeguata, “<strong>in</strong>tensa”, tutela ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> (e, più <strong>in</strong> genere, ai beni della vita)<strong>in</strong> gioco.È, ancora una volta, la stessa giurisprudenza costituzionale (spec. nella sent n. 317 del2009, ma anche <strong>in</strong> altre) ad avvalorare, nel metodo prima ancora che nel merito, questa<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione, pur <strong>in</strong> un contesto ricostruttivo ad oggi non scevro <strong>di</strong> sensibili oscillazioni egravi contrad<strong>di</strong>zioni. E ciò, sol che si consideri che la Consulta ha nella pronunzia soprarichiamata ambientato il raffronto tra CEDU e legge ad un piano sostanziale (o, meglio,assiologico-sostanziale), al quale si può (e deve) “misurare” <strong>in</strong> modo congruo il grado dellatutela dall’una e dall’altra fonte offerta ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, mettendo pertanto la seconda al riparo dellasanzione dell’annullamento, malgrado la sua acclarata <strong>in</strong>compatibilità con la prima, ogniqual volta si <strong>di</strong>mostri essere maggiormente servente i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> stessi. Una soluzione – ho avutomodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>re <strong>in</strong> più occasioni – che, se vale lungo l’asse dei rapporti CEDU-legge, non puònon valere altresì a quello dei rapporti CEDU-Costituzione; e, d’altronde, è la stessaConvenzione a <strong>di</strong>chiarare expressis verbis <strong>di</strong> voler essere applicata unicamente laddoveoffra ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> un servizio ancora più adeguato <strong>di</strong> quello che è ad essi dato dalle fonti <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>terno (a partire, appunto, dalla stessa Costituzione) 14 .Checché ne <strong>di</strong>ca la Corte costituzionale, che seguita a qualificare la CEDU come fonte“subcostituzionale”, nessuna ord<strong>in</strong>azione <strong>di</strong> stampo gerarchico è dunque possibile tra imateriali normativi relativi ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, quale che sia la loro provenienza o forma, e per ciòpure tra i loro custo<strong>di</strong> e garanti, ma unicamente un “bilanciamento” – come usa <strong>di</strong>re – che sifa, e senza sosta r<strong>in</strong>nova, <strong>in</strong> ragione del caso e delle sue plurime, complesse esigenze.Il quadro è, <strong>in</strong>fatti, attraversato da una <strong>in</strong>cessante, accentuata flui<strong>di</strong>tà e mobilità deglielementi che lo compongono e che si ricompongono l’un l’altro <strong>in</strong> mo<strong>di</strong> cont<strong>in</strong>uamente14 Mi sono poi, ancora <strong>di</strong> recente, sforzato [nel mio Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittiva nellostu<strong>di</strong>o dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU (oscillazioni e aporie <strong>di</strong> una costruzionegiurisprudenziale e mo<strong>di</strong> del suo possibile rifacimento, al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali), <strong>in</strong>www.rivistaaic.it, 3/2012] <strong>di</strong> argomentare la tesi per cui non solo la Convenzione ma ogni fonte <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>genere (Costituzione <strong>in</strong>clusa!), nella parte <strong>in</strong> cui si volga ad assicurare la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, èquodammodo con<strong>di</strong>zionata, potendo assumere <strong>di</strong> valere se e f<strong>in</strong>tantoché si <strong>di</strong>mostri appunto idonea, <strong>in</strong>relazione alle esigenze <strong>di</strong> un caso, <strong>di</strong> offrire la più adeguata tutela ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> stessi e, <strong>in</strong> genere, ai beni dellavita costituzionalmente protetti, fissando pertanto ogni volta il più <strong>in</strong> alto possibile il punto <strong>di</strong> s<strong>in</strong>tesi deivalori <strong>in</strong> gioco, per il modo con cui tutti si compongono <strong>in</strong> sistema e richiedono <strong>di</strong> potersi <strong>in</strong>verarenell’esperienza.