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Corti e diritti, in tempi di crisi - Gruppo di Pisa

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8un fugace cenno nel contributo <strong>di</strong> E. Tira; eppure, proprio qui è, a mia op<strong>in</strong>ione, il cuore deirapporti non solo tra <strong>Corti</strong> europee e Corte costituzionale ma anche tra le une e l’altra da unaparte, i giu<strong>di</strong>ci comuni dall’altra, chiamati quest’ultimi ad <strong>in</strong>terrogarsi sul da fare <strong>in</strong>congiunture siffatte.Ho l’impressione (ma confesso <strong>di</strong> voler tornare a meglio riflettere sul punto) che, <strong>in</strong> unaevenienza quale quella ora immag<strong>in</strong>ata, siano chiamati ad <strong>in</strong>tervenire sia i giu<strong>di</strong>ci che illegislatore: i primi, specificamente nel caso che una precedente pronunzia <strong>di</strong> rigetto delgiu<strong>di</strong>ce costituzionale richieda <strong>di</strong> esser “convertita” <strong>in</strong> una <strong>di</strong> accoglimento alla luce e pereffetto <strong>di</strong> sopravveniente e contraria decisione <strong>di</strong> questa o quella Corte europea, sonopertanto sollecitati a sollevare una nuova questione che faccia riferimento al parametro<strong>in</strong>terposto della decisione <strong>in</strong> parola; il secondo, poi, nell’ipotesi opposta che sia stataespunta una norma <strong>di</strong> legge che, pur apparendo contraria a Costituzione, possa, per l’uno oper l’altro verso, giu<strong>di</strong>carsi servente una norma dell’Unione ovvero una normaconvenzionale, bene potrebbe (e, forse, dovrebbe) “riprodurre” la norma già caducata, senzache essa possa poi essere nuovamente annullata, appunto <strong>in</strong> quanto “coperta” dal verdettodella Corte europea 13 .In realtà, le ipotesi ora fatte non sono per nulla scontate nel loro esito; e non vorrei che laloro rappresentazione nei term<strong>in</strong>i suddetti <strong>in</strong>generasse l’erroneo conv<strong>in</strong>cimento secondo cuia mia op<strong>in</strong>ione le decisioni della Corte costituzionale debbano per sistema recedere a fronte<strong>di</strong> contrarie decisioni delle altre <strong>Corti</strong>. Di contro, la mia idea, che mi sforzerò <strong>di</strong> precisaremeglio a momenti, è che nessuna Corte, proprio perché materialmente costituzionale (nelsenso sopra detto), possa vantare l’<strong>in</strong>sana pretesa <strong>di</strong> affermarsi sempre e comunque a<strong>di</strong>scapito delle altre. Il primato, che – come ho tentato <strong>di</strong> argomentare <strong>in</strong> altri luoghi – èculturale ancora prima che positivo, ha da esser ogni volta conquistato sul campo: per ilmodo con cui questa o quella Corte (o, se si vuole, questa o quella Carta) si <strong>di</strong>mostri <strong>in</strong>13 Molto <strong>di</strong>scussa – come si sa – la questione se la “riproduzione” <strong>di</strong> legge già caducata dalla Cortecostituisca un fatto illecito (e, se sì, unicamente laddove la legge che vi faccia luogo presenti carattereretroattivo ovvero anche nel caso che produca effetti solo pro futuro) ovvero un fatto censurabile al meropiano della <strong>in</strong>opportunità o, ancora, se, anche a tale piano, nulla possa <strong>di</strong>rsene <strong>in</strong> un senso o nell’altro. Comeche stiano al riguardo le cose, ciò che è <strong>di</strong> per sé “negativo” potrebbe – come si viene <strong>di</strong>cendo – commutars<strong>in</strong>el suo opposto per il mutamento del quadro determ<strong>in</strong>ato dalla sopravveniente pronunzia <strong>di</strong> questa o quellaCorte europea.

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