Corti e diritti, in tempi di crisi - Gruppo di Pisa

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12.07.2015 Views

204. “Poteri” e “contropoteri” in situazioni di crisi economico-finanziaria: la diversasensibilità e i parimenti divergenti orientamenti della Corte costituzionale e delle CortieuropeeLa seconda osservazione ha poi riguardo al rapporto che viene ad intrattenersi tra il mododi essere dei “contropoteri” e l’emergenza economico-finanziaria che segna a fondo e chissàper quanto tempo ancora segnerà gli svolgimenti politico-istituzionali del tempo presente 32 .Alcune vicende avviatesi di recente e tuttora in corso con incerto e confuso andamentopongono in drammatica evidenza e in forme affatto originali la questione non solo dei“contropoteri” ma, per strano che possa sembrare, degli stessi… “poteri”. Da molti e convarietà di toni si fa rilevare come l’emergenza stessa faccia correre il rischio dellasostanziale emarginazione e della vera e propria dissoluzione della politica, assorbita dal“buco nero” di forze economiche incontrollabili e, alle volte, persino invisibili. La nascitadei Governi c.d. “tecnici” (termine che, invero, richiederebbe un lungo discorso e nonsecondarie precisazioni) v’è stata – come si sa – anche in passato, da noi come altrove; nonè però chi non veda come la loro formazione s’inscrivesse in un quadro incomparabile conquello di oggi. Alla comunanza del nome, dunque, si oppone la profonda diversità delle“cose” da esso evocate.Sta di fatto che non v’è esperienza giuridicamente significativa che non risulti nella suastessa struttura ed essenza segnata dalla crisi. Tutto, perciò, richiede di esser riguardato allaluce della crisi ed in funzione della stessa, nell’intento di arginarne fin dove possibile idevastanti effetti.La giurisprudenza, ovviamente, non si sottrae a questa ferrea regola. Ancora una volta, èda dire che i “bilanciamenti” tra diritti e risorse non sono solo di oggi; e, però, oggiassumono una connotazione tale da rendere non confrontabili passato e presente.Consiglierei a quanti si dedicano allo studio di queste vicende di tener contodell’avvertenza ora fatta, che induce a non trapiantare in modo meccanico ed acriticoschemi antichi all’odierno contesto dai tratti refrattari ad esser compiutamente compresi edescritti a mezzo di quei schemi.32 Un interessante confronto, da punti di vista diversi e con esiti teorico-ricostruttivi parimenti diversi, si èavuto in occasione delle Giornate di Lecce su La Costituzione alla prova della crisi finanziaria mondiale,cit., i cui contributi possono vedersi in www.gruppodipisa.it.

21Rileggo in questa luce talune note pronunzie delle Corti “costituzionali” (nella largaaccezione dietro indicata); e mi spiego così anche talune divergenze d’indirizzo delle Cortieuropee rispetto a quelle nazionali, specificamente apprezzabili al piano della salvaguardiadei diritti sociali.Già in altra occasione mi sono sforzato di mostrare come pecchi di astrattismo la diffusacredenza secondo cui i diritti in parola rinverrebbero un riconoscimento nella Cartacostituzionale di cui non vi sarebbe traccia nelle Carte europee 33 . Senza ora tornare averificare la fondatezza di quest’assunto, se però dal piano delle Carte si trapassa a quellodelle Corti, dal diritto vigente al diritto vivente, ci si avvede come la tesi in parola richiedadi essere fatta oggetto di nuovo, non preorientato, esame, che – a me pare – fa pervenire adesiti ricostruttivi sensibilmente discosti da quelli cui approda la tesi stessa, i diritti“economico-sociali” soggiacendo presso la giurisprudenza nazionale non poche volte abilanciamenti con le risorse tali da risultare gravemente e non di rado ingiustamentesacrificati, nel mentre sono proprio le Corti europee che mostrano nei loro riguardi unasensibile attenzione di cui non si ha uguale riscontro in ambito interno 34 .33 Mi trovo obbligato a fare ancora un richiamo al mio Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittivanello studio dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU, cit.34 Non coincidente l’esito ricostruttivo cui perviene altra, sensibile dottrina: per tutti e di recente, v. G.ROMEO, Civil rights v. social rights nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: c’è ungiudice a Strasburgo per i diritti sociali?, in AA.VV., Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblicoeuropeo, cit., 487 ss., della quale v., altresì, ora, La garanzia dei diritti sociali tra “autosufficienzanazionale” e tutela sopranazionale, in paper. Utili indicazioni anche in L. TRIA, Il ruolo della Cortecostituzionale nella tutela dei diritti sociali nell’ambito dell’ordinamento integrato, inwww.europeanrights.eu, 18 aprile 2012 e S. GAMBINO-W. NOCITO, Crisi dello Stato, governo dell’economiae diritti fondamentali: note costituzionali alla luce della crisi finanziaria in atto, relaz. al Seminario su Crisidello Stato nazionale, governo dell’economia e tutela dei diritti fondamentali, Messina 7 maggio 2012, inwww.astrid-online.it, 13/2012. Inoltre, i contributi al convegno su I diritti sociali dopo Lisbona. Il ruolodelle Corti. Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema, Reggio Calabria 5 novembre2011, ed ivi, part., A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello socialeeuropeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011; C. SALAZAR, A Lisbon story: laCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da un tormentato passato… a un incerto presente?, inwww.gruppodipisa.it, 21 dicembre 2011 e, nella stessa Rivista, C. PANZERA, Per i cinquant’anni della Cartasociale europea, 28 febbraio 2012; A. RAUTI, La “giustizia sociale” presa sul serio. Prime riflessioni, inwww.forumcostituzionale.it; ed ancora i contributi al convegno del Gruppo di Pisa svoltosi l’8 e il 9 giugno

204. “Poteri” e “contropoteri” <strong>in</strong> situazioni <strong>di</strong> <strong>crisi</strong> economico-f<strong>in</strong>anziaria: la <strong>di</strong>versasensibilità e i parimenti <strong>di</strong>vergenti orientamenti della Corte costituzionale e delle <strong>Corti</strong>europeeLa seconda osservazione ha poi riguardo al rapporto che viene ad <strong>in</strong>trattenersi tra il modo<strong>di</strong> essere dei “contropoteri” e l’emergenza economico-f<strong>in</strong>anziaria che segna a fondo e chissàper quanto tempo ancora segnerà gli svolgimenti politico-istituzionali del tempo presente 32 .Alcune vicende avviatesi <strong>di</strong> recente e tuttora <strong>in</strong> corso con <strong>in</strong>certo e confuso andamentopongono <strong>in</strong> drammatica evidenza e <strong>in</strong> forme affatto orig<strong>in</strong>ali la questione non solo dei“contropoteri” ma, per strano che possa sembrare, degli stessi… “poteri”. Da molti e convarietà <strong>di</strong> toni si fa rilevare come l’emergenza stessa faccia correre il rischio dellasostanziale emarg<strong>in</strong>azione e della vera e propria <strong>di</strong>ssoluzione della politica, assorbita dal“buco nero” <strong>di</strong> forze economiche <strong>in</strong>controllabili e, alle volte, pers<strong>in</strong>o <strong>in</strong>visibili. La nascitadei Governi c.d. “tecnici” (term<strong>in</strong>e che, <strong>in</strong>vero, richiederebbe un lungo <strong>di</strong>scorso e nonsecondarie precisazioni) v’è stata – come si sa – anche <strong>in</strong> passato, da noi come altrove; nonè però chi non veda come la loro formazione s’<strong>in</strong>scrivesse <strong>in</strong> un quadro <strong>in</strong>comparabile conquello <strong>di</strong> oggi. Alla comunanza del nome, dunque, si oppone la profonda <strong>di</strong>versità delle“cose” da esso evocate.Sta <strong>di</strong> fatto che non v’è esperienza giuri<strong>di</strong>camente significativa che non risulti nella suastessa struttura ed essenza segnata dalla <strong>crisi</strong>. Tutto, perciò, richiede <strong>di</strong> esser riguardato allaluce della <strong>crisi</strong> ed <strong>in</strong> funzione della stessa, nell’<strong>in</strong>tento <strong>di</strong> arg<strong>in</strong>arne f<strong>in</strong> dove possibile idevastanti effetti.La giurisprudenza, ovviamente, non si sottrae a questa ferrea regola. Ancora una volta, èda <strong>di</strong>re che i “bilanciamenti” tra <strong><strong>di</strong>ritti</strong> e risorse non sono solo <strong>di</strong> oggi; e, però, oggiassumono una connotazione tale da rendere non confrontabili passato e presente.Consiglierei a quanti si de<strong>di</strong>cano allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> queste vicende <strong>di</strong> tener contodell’avvertenza ora fatta, che <strong>in</strong>duce a non trapiantare <strong>in</strong> modo meccanico ed acriticoschemi antichi all’o<strong>di</strong>erno contesto dai tratti refrattari ad esser compiutamente compresi edescritti a mezzo <strong>di</strong> quei schemi.32 Un <strong>in</strong>teressante confronto, da punti <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>versi e con esiti teorico-ricostruttivi parimenti <strong>di</strong>versi, si èavuto <strong>in</strong> occasione delle Giornate <strong>di</strong> Lecce su La Costituzione alla prova della <strong>crisi</strong> f<strong>in</strong>anziaria mon<strong>di</strong>ale,cit., i cui contributi possono vedersi <strong>in</strong> www.gruppo<strong>di</strong>pisa.it.

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