10cangianti, assecondando le parimenti varie pretese sia dei casi che dei valori evocati <strong>in</strong>campo.Non è solo questione <strong>di</strong> bilanciamento tra il primato del <strong>di</strong>ritto dell’Unione (e, a miaop<strong>in</strong>ione e sia pure <strong>in</strong> forme <strong>di</strong>verse, del <strong>di</strong>ritto convenzionale) e la certezza del <strong>di</strong>ritto,come mi sembra che affermi E. Tira, se si considera che <strong>di</strong>etro l’affermazione del <strong>di</strong>rittosovranazionale sta pur sempre il bisogno <strong>di</strong> dar congruo appagamento ai valori fondanti ilnostro ord<strong>in</strong>e costituzionale, che danno l’identità della nostra comunità politicamenteorganizzata e riunita attorno ai pr<strong>in</strong>cipi della Carta costituzionale: a conti fatti, il bisogno <strong>di</strong>salvaguardare <strong><strong>di</strong>ritti</strong> che, per l’uno o per l’altro verso, non sono <strong>in</strong> modo adeguato, f<strong>in</strong>o <strong>in</strong>fondo, protetti <strong>in</strong> ambito <strong>in</strong>terno e con le sole fonti <strong>in</strong> esso prodotte. Una volta <strong>di</strong> più,l’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione giusta, che si faceva poc’anzi notare esser <strong>di</strong> metodo ancor prima che <strong>di</strong>merito, è quella data <strong>in</strong> Corte cost. n. 113 del 2011, laddove la certezza del <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong> sensooggettivo, sottesa – come si sa – al giu<strong>di</strong>cato, sembra recedere (ma si tratta, appunto, <strong>di</strong>mera apparenza) per far posto alla certezza dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> soggettivi (<strong>in</strong> realtà, l’una fa tutt’unocon l’altra ed ha senso <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>teramente si risolva e converta nella seconda 15 ). E,poiché la certezza (che poi non è altro che l’effettività) dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> è essa stessa dotata <strong>di</strong>fondamento costituzionale, anzi – come si è rammentato – è l’essenza della Costituzione,nella sua accezione <strong>di</strong> ispirazione liberaldemocratica, se ne ha che, pur laddove lo stessogiu<strong>di</strong>cato costituzionale dovesse recedere a fronte <strong>di</strong> un verdetto <strong>di</strong> Corte europea con esso<strong>in</strong>compatibile, ciò si avrebbe pur sempre (e solo) <strong>in</strong> nome e al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, per effettocioè <strong>di</strong> una sp<strong>in</strong>ta vigorosa che viene, sì, ab extra ma che, dal nostro punto <strong>di</strong> vista, ha lasua prima e più efficace giustificazione nel comb<strong>in</strong>ato <strong>di</strong>sposto degli artt. 2 e 3 della Cartacostituzionale, nelle loro mutue, <strong>in</strong>sc<strong>in</strong><strong>di</strong>bili, implicazioni 16 e nel loro fare “sistema” con gliartt. 10, 11 e 117 (e con altri <strong>di</strong>sposti ancora ratione materiae evocati <strong>in</strong> campo).È questa la ragione per cui i bilanciamenti sono possibili, ed anzi doverosi, anche nellaproiezione <strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentale e, laddove se ne abbia riscontro (con esito astrattamente15 Il punto è messo a fuoco nel mio Il giu<strong>di</strong>cato all’impatto con la CEDU, dopo la svolta <strong>di</strong> Corte cost. n.113 del 2011 … ovverosia quando la certezza del <strong>di</strong>ritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>,Intervento alla Tavola rotonda su Giu<strong>di</strong>cato “europeo” e giu<strong>di</strong>cato penale italiano, <strong>in</strong> www.rivistaaic.it,2/2011 e <strong>in</strong> Legisl. pen., 2/2011, 481 ss.16 Su <strong>di</strong> che, <strong>di</strong> recente, la densa riflessione teorica <strong>di</strong> G. SILVESTRI, Dal potere ai pr<strong>in</strong>cìpi. Libertà edeguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009.
11impreve<strong>di</strong>bile e <strong>di</strong>pendente unicamente dal caso e dalle mobili comb<strong>in</strong>azioni <strong>di</strong> ord<strong>in</strong>eassiologico dallo stesso sollecitate a formarsi), appaiono a conti fatti riducibili abilanciamenti endocostituzionali, una volta che <strong>in</strong> premessa si convenga a riguardo della“copertura” offerta alle norme <strong>in</strong> campo, quale che ne sia l’estrazione, dalla coppiaassiologica <strong>di</strong> cui agli artt. 2 e 3.La partita, <strong>in</strong>somma, resta sempre aperta; ed ogni Carta è chiamata a dar fondo a tutte lerisorse <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone per potersi esprimere ed affermare al meglio <strong>di</strong> sé, alle con<strong>di</strong>zionioggettive <strong>di</strong> contesto, senza alcun ord<strong>in</strong>e precostituito, <strong>di</strong> stampo formale-astratto, che portia dare la prevalenza a questa o quella Carta (e, per naturale conseguenza, a questa o quellaCorte), <strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dalla “qualità” delle norme, dalla loro attitud<strong>in</strong>e cioè a porsi alservizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> offrendovi la più adeguata tutela.Costituisce ad ogni buon conto un dato <strong>di</strong> comune esperienza quello per cui il raffrontonon va fatto <strong>in</strong> vitro bensì <strong>in</strong> vivo: le Carte restano <strong>in</strong>fatti mute f<strong>in</strong>tantoché non viene dataloro voce dalle <strong>Corti</strong>, a mezzo delle quali il <strong>di</strong>ritto vigente si commuta <strong>in</strong> <strong>di</strong>ritto vivente,affermandosi e ra<strong>di</strong>candosi nel terreno dell’ord<strong>in</strong>amento.2. Il tasso assai elevato <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> “democraticità” dell’ord<strong>in</strong>amento, il problemacruciale della “democratizzazione” della struttura dei processi, sia costituzionali cheord<strong>in</strong>ari (<strong>in</strong> particolare, l’annosa, irrisolta questione dell’apertura del contrad<strong>di</strong>ttorio), laparimenti <strong>in</strong>sod<strong>di</strong>sfatta istanza per uno stabile ed uniforme utilizzo delle tecniche decisorieDi qui una duplice, complessa, cruciale questione, riassumibile nei due <strong>in</strong>terrogativiseguenti: a) che rapporto o, se si vuole, quale equilibrio (o squilibrio…) viene ad <strong>in</strong>staurarsitra giu<strong>di</strong>ci e legislatore al piano del riconoscimento e della salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>?; b) laconformazione della struttura dei processi appare esser adeguata allo scopo <strong>di</strong> assicurare lasalvaguar<strong>di</strong>a stessa?Interrogativi – come si sa – antichi, che non<strong>di</strong>meno non cessano <strong>di</strong> riproporsi conscottante attualità e crescente gravità, il cui esame richiederebbe uno spazio ben più esteso<strong>di</strong> quello ora <strong>di</strong>sponibile per il suo (non <strong>di</strong>co compiuto ma <strong>in</strong> qualche modo) appagantesvolgimento.