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Corti e diritti, in tempi di crisi - Gruppo di Pisa

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ANTONIO RUGGERI<strong>Corti</strong> e <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, <strong>in</strong> <strong>tempi</strong> <strong>di</strong> <strong>crisi</strong> *SOMMARIO: 1. L’attivismo delle <strong>Corti</strong> europee e la sua <strong>in</strong>cidenza sul ruolo delle <strong>Corti</strong>nazionali, con specifico riguardo a quello della nostra Corte costituzionale (<strong>in</strong> particolare, ilsuperamento del giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>terno, anche costituzionale, per effetto <strong>di</strong> sopravvenienti econ esso contrastanti verdetti dei giu<strong>di</strong>ci sopranazionali). – 2. Il tasso assai elevato <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong>“democraticità” dell’ord<strong>in</strong>amento, il problema cruciale della “democratizzazione” della struttura deiprocessi, sia costituzionali che ord<strong>in</strong>ari (<strong>in</strong> particolare, l’annosa, irrisolta questione dell’apertura delcontrad<strong>di</strong>ttorio), la parimenti <strong>in</strong>sod<strong>di</strong>sfatta istanza per uno stabile ed uniforme utilizzo delletecniche decisorie. – 3. Quali i “contropoteri” oggi delle <strong>Corti</strong>? L’immag<strong>in</strong>e deformante del sistema,anche nelle sue proiezioni <strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentali, che ne vede il vertice costituito da una sola Corte che,<strong>in</strong> sovrana solitud<strong>in</strong>e, tutti potenzialmente controlla e da nessuno è controllata, e la sua sostituzionecon altra immag<strong>in</strong>e, congrua rispetto alle esigenze <strong>di</strong> un ord<strong>in</strong>e autenticamente“<strong>in</strong>tercostituzionale”, secondo cui il vertice stesso è simultaneamente occupato da più <strong>Corti</strong> che subasi paritarie si confrontano e reciprocamente sostengono, concorrendo l’una al r<strong>in</strong>novamento dellealtre, al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>. – 4. “Poteri” e “contropoteri” <strong>in</strong> situazioni <strong>di</strong> <strong>crisi</strong> economicof<strong>in</strong>anziaria:la <strong>di</strong>versa sensibilità e i parimenti <strong>di</strong>vergenti orientamenti della Corte costituzionale edelle <strong>Corti</strong> europee. – 5. Cittad<strong>in</strong>i e stranieri davanti alle <strong>Corti</strong>: quali speranze <strong>di</strong> tutela della <strong>di</strong>gnitàdella persona umana nello stato <strong>di</strong> <strong>crisi</strong>?1. L’attivismo delle <strong>Corti</strong> europee e la sua <strong>in</strong>cidenza sul ruolo delle <strong>Corti</strong> nazionali, conspecifico riguardo a quello della nostra Corte costituzionale (<strong>in</strong> particolare, il superamentodel giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>terno, anche costituzionale, per effetto <strong>di</strong> sopravvenienti e con essocontrastanti verdetti dei giu<strong>di</strong>ci sopranazionali)* Testo rielaborato e corredato <strong>di</strong> una bibliografia essenziale <strong>di</strong> un <strong>in</strong>tervento svolto <strong>in</strong> chiusura dellaprima sessione del Sem<strong>in</strong>ario del <strong>Gruppo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong> con i dottoran<strong>di</strong> delle <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>e giuspubblicistiche suSovranità statale, costituzionalismo multilivello e <strong>di</strong>alogo tra le <strong>Corti</strong>, Scilla (Reggio Cal.) 21 settembre2012, alla cui data lo scritto è aggiornato.


2A prima impressione i frutti delle ricerche svolte o <strong>in</strong> corso <strong>di</strong> svolgimento che ci sonostate illustrate stamane dai dottoran<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>e giuspubblicistiche sembrano esseretalmente <strong>di</strong>versi l’uno dall’altro da rendere assai impegnativa e problematica la ricerca <strong>di</strong> unfilo comune che ne consenta la riconduzione ad un <strong>di</strong>scorso unitario, idoneo a costituireoggetto <strong>di</strong> un commento parimenti unitario, pur nella necessaria s<strong>in</strong>tesi imposta dallo spazioristretto al riguardo <strong>di</strong>sponibile. Ad un più attento esame, tuttavia, essi somigliano ai frutti<strong>di</strong> alberi <strong>di</strong>versi situati l’uno accanto all’altro, le cui ra<strong>di</strong>ci sono ormai a tal punto <strong>in</strong>trecciateda rendersi <strong>in</strong>separabili, alimentandosi assieme dallo stesso terreno; ed è proprio <strong>di</strong>quest’ultimo che vorrei ora parlare, ancora prima <strong>di</strong> illustrare forma e sostanza dei fruttistessi, le loro complessive qualità, il “succo”, a mia op<strong>in</strong>ione gustoso, che se ne può trarreuna volta che essi siano portati alla loro naturale maturazione.V’è una nota dom<strong>in</strong>ante che sta a base delle analisi condotte o <strong>in</strong> corso, i cui tratti salientici sono stati <strong>in</strong> modo chiaro ed efficace rappresentati dai giovani ed impegnati stu<strong>di</strong>osi cuiesse si debbono; ed è data da ciò che le <strong>Corti</strong>, europee e nazionali, hanno fatto (e fanno) atutela dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali, “<strong>di</strong>alogando” – come usa <strong>di</strong>re e si segnala altresì nel titolodato al nostro <strong>in</strong>contro – tra <strong>di</strong> loro 1 e non poche volte supplendo a strutturali carenze ed avistosi ritar<strong>di</strong> della legislazione, <strong>in</strong> merito ai quali m’<strong>in</strong>tratterrò, con taluni fugaci rilievi, piùavanti.1 Quello del “<strong>di</strong>alogo” tra le <strong>Corti</strong> è <strong>di</strong>venuto un vero e proprio leit motiv che sempre più stancamente siripete, peraltro caricato <strong>di</strong> plurime e non <strong>di</strong> rado <strong>di</strong>scordanti accezioni e valenze [su ciò, notazioni critiche <strong>in</strong>G. DE VERGOTTINI, Oltre il <strong>di</strong>alogo tra le <strong>Corti</strong>. Giu<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong>ritto straniero, comparazione, Bologna 2010 e S.TROILO, (Non) <strong>di</strong> solo <strong>di</strong>alogo tra i giu<strong>di</strong>ci vivranno i <strong><strong>di</strong>ritti</strong>? Considerazioni (controcorrente?) sui rapportitra le <strong>Corti</strong> costituzionali e le <strong>Corti</strong> europee nel presente sistema <strong>di</strong> tutela multilivello dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>fondamentali, <strong>in</strong> www.forumcostituzionale.it. Di altro segno i rilievi, tra i molti altri, <strong>di</strong> R. CONTI, LaConvenzione europea dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> dell’uomo. Il ruolo del giu<strong>di</strong>ce, Roma 2011; AA.VV., Lo strumentocostituzionale dell’ord<strong>in</strong>e pubblico europeo. Nei sessant’anni della Convenzione per la salvaguar<strong>di</strong>a dei<strong><strong>di</strong>ritti</strong> dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010), a cura <strong>di</strong> L. Mezzetti e A. Morrone, Tor<strong>in</strong>o 2011;G. MARTINICO, Lo spirito polemico del <strong>di</strong>ritto europeo. Stu<strong>di</strong>o sulle ambizioni costituzionali dell’Unione,Quad. n. 5 <strong>di</strong> Teoria del <strong>di</strong>ritto e dello Stato, Roma 2011; G. MARTINICO-O. POLLICINO, The Interactionbetween Europe’s Legal Systems. Ju<strong>di</strong>cial Dialogue and the Creation of Supranational Laws, Cheltenham(Gran Bretagna) - Northampton (Stati Uniti d’America) 2012; altri riferimenti più avanti].


4rischi <strong>di</strong> mettere alle corde la Corte costituzionale o, comunque, <strong>di</strong> contenerne sensibilmenteil ruolo, nel mentre viene ad essere marcatamente sottol<strong>in</strong>eato quello dei giu<strong>di</strong>ci comuni 6 .Molti segni parrebbero confortare questa <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione. È vero che la Consulta, sentendosul collo il fiato delle <strong>Corti</strong> europee (<strong>in</strong> special modo, della Corte EDU), ha messo <strong>in</strong> attomanovre <strong>di</strong>fensive alle volte per vero efficaci; e basti solo pensare all’uso sapiente efrequente della tecnica del <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guish<strong>in</strong>g, per un verso, o, per l’altro verso, alladelimitazione del v<strong>in</strong>colo <strong>di</strong>scendente dalle pronunzie della Corte <strong>di</strong> Strasburgo alla solaloro “sostanza” (term<strong>in</strong>e connotato da una <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca, stu<strong>di</strong>ata ambiguità, che dà modo algiu<strong>di</strong>ce delle leggi <strong>di</strong> caricarlo <strong>di</strong> plurime e varie valenze <strong>in</strong> ragione dei casi 7 ).Sta <strong>di</strong> fatto, ad ogni buon conto, che il giu<strong>di</strong>ce delle leggi è consapevole <strong>di</strong> doversi ormaimisurare, pressoché quoti<strong>di</strong>anamente e sopra ogni questione riguardante i <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, con le<strong>Corti</strong> europee, esse pure <strong>in</strong> nuce “costituzionali” (o, <strong>di</strong>ciamo meglio, con doverosa cautela,tendenzialmente “costituzionali” 8 ), <strong>in</strong> quanto chiamate a farsi custo<strong>di</strong> della essenza <strong>di</strong> ciòche è o che fa una Costituzione <strong>in</strong> senso materiale: i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali (si rammenti lanota def<strong>in</strong>izione datane nell’art. 16 della Dichiarazione del 1789). E non è senza significatola circostanza per cui i richiami alla giurisprudenza europea sono talora fatti dalla nostraCorte <strong>in</strong> modo spontaneo, senza cioè che vi sia stata una sollecitazione <strong>in</strong> tal senso dalle6 Tra i molti che ne hanno variamente trattato, v., part., R. CONTI, che ne ha fatto oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a piùriprese (ad es., <strong>in</strong> La Convenzione europea dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> dell’uomo, cit.; Giu<strong>di</strong>ce comune e <strong>di</strong>ritto dell’Unioneeuropea: c<strong>in</strong>que buone ragioni per <strong>di</strong>ventare giu<strong>di</strong>ci comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto eurounitario, <strong>in</strong>www.europeanrights.eu, 6 giugno 2012 e <strong>in</strong> CEDU, Costituzione e <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali: una partita dagiocare alla pari, <strong>in</strong> AA.VV., Il <strong>di</strong>ritto europeo nel <strong>di</strong>alogo delle <strong>Corti</strong>, a cura <strong>di</strong> R. Foglia e R. Cosio, <strong>in</strong>corso <strong>di</strong> stampa per i tipi della Giuffrè <strong>di</strong> Milano).7 È pur vero, poi, che gli stessi giu<strong>di</strong>ci comuni sono, per la loro parte, abilitati a far luogo adapprezzamenti <strong>di</strong>… sostanziale significato. Il limite della “sostanza”, <strong>in</strong>somma, se vale per la Corte, non puòche valere pari pari per i giu<strong>di</strong>ci comuni. Con il che, come si vede, viene ad esser ulteriormente sottol<strong>in</strong>eatoil ruolo <strong>di</strong> questi ultimi al piano delle relazioni <strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentali. Su tutto ciò, può, volendo, vedersi quantose ne <strong>di</strong>ce nel mio Costituzione e CEDU, alla sofferta ricerca dei mo<strong>di</strong> con cui comporsi <strong>in</strong> “sistema”, <strong>in</strong>www.giurcost.org, 21 aprile 2012.8 Di questa tendenza si è tosto fatta <strong>in</strong>terprete la più avvertita dottr<strong>in</strong>a (per tutti, O. POLLICINO, negli stu<strong>di</strong><strong>di</strong>etro citt.). Le ascendenze <strong>in</strong>ternazionalistiche e il peculiare contesto nel quale le <strong>Corti</strong> <strong>in</strong> parola operanomarcano non<strong>di</strong>meno la <strong>di</strong>stanza che separa le <strong>Corti</strong> stesse dai tribunali costituzionali nazionali, senza peraltrotacere le parimenti sensibili <strong>di</strong>fferenze riscontrabili tra l’una e l’altra Corte europea, alle quali non può quiriservarsi neppure un cenno.


5autorità remittenti o dalle parti: a riprova, appunto, del rilievo ormai riconosciuto allagiurisprudenza europea quale “luogo” <strong>in</strong> cui, con centralità <strong>di</strong> posto, si situa la tutela dei<strong><strong>di</strong>ritti</strong>.Sopra ogni cosa, due però sono i dati da tener presenti a sostegno dell’affermazione soprafatta.Il primo è dato dall’autoemarg<strong>in</strong>azione, ad op<strong>in</strong>ione mia e <strong>di</strong> molti altri operata senzaalcun costrutto, del giu<strong>di</strong>ce delle leggi dal circuito entro cui prende corpo e da se medesimosi ravviva ed alimenta il “<strong>di</strong>alogo” con la Corte dell’Unione, essendosi la Consulta sottrattaal confronto <strong>di</strong>retto, istituzionale, con tale Corte, quale <strong>in</strong>vece avrebbe potuto (e potrebbe)aversi a mezzo <strong>di</strong> un uso adeguato, ben calibrato, dello strumento del r<strong>in</strong>vio pregiu<strong>di</strong>ziale(ammesso – come si sa – unicamente <strong>in</strong> occasione dei giu<strong>di</strong>zi <strong>in</strong> via pr<strong>in</strong>cipale e, pure <strong>in</strong>essi, praticamente rimasto senza seguito) 9 .Il secondo è dato dalla espansione crescente e che, a mio modo <strong>di</strong> vedere, è dest<strong>in</strong>ata acrescere ulteriormente, dei tratti <strong>di</strong> “<strong>di</strong>ffusione” del sistema <strong>di</strong> controllo sulle leggi, ariguardo della quale mi limito solo ad <strong>in</strong><strong>di</strong>care, uno <strong>di</strong>etro l’altro e senza alcun commento amotivo della loro notorietà, i fattori più significativi, con l’avvertenza che taluni <strong>di</strong> essipresentano una struttura complessa, prestandosi ad usi polivalenti: il ricorso a tappeto, <strong>in</strong>modo martellante sollecitato dalla stessa Corte costituzionale, all’<strong>in</strong>terpretazioneconforme 10 ; il rilievo, ormai esteso praticamente a qualunque campo della vita sociale, della9 In tema <strong>di</strong> r<strong>in</strong>vio pregiu<strong>di</strong>ziale si <strong>di</strong>spone ora <strong>di</strong> una corposa ricerca <strong>di</strong> R. CONTI, Il r<strong>in</strong>vio pregiu<strong>di</strong>ziale<strong>in</strong>nanzi la Corte <strong>di</strong> giustizia: la responsabilità dello Stato nazionale e quella del giu<strong>di</strong>ce, relaz. all’<strong>in</strong>contro<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o svoltosi a cura del CSM, Ufficio dei referenti per la formazione decentrata del <strong>di</strong>stretto <strong>di</strong> Brescia –Settore Diritto europeo, Brescia 21 settembre 2012, che ho avuto modo <strong>di</strong> consultare <strong>in</strong> paper. Nella dottr<strong>in</strong>aanteriore, per tutti, E. D’ALESSANDRO, Il proce<strong>di</strong>mento pregiu<strong>di</strong>ziale <strong>in</strong>terpretativo d<strong>in</strong>anzi alla Corte <strong>di</strong>giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia, Tor<strong>in</strong>o 2012.10Così, riprendendo l’avvertenza <strong>di</strong>anzi fatta, giova precisare che se, per un verso, la tecnica<strong>in</strong>terpretativa <strong>in</strong> parola parrebbe valorizzare il ruolo attivo dei giu<strong>di</strong>ci, conformandosi come “sussi<strong>di</strong>ario”quello della Corte (siccome valevole per i soli casi <strong>in</strong> cui la tecnica stessa non riesca a centrare l’obiettivo <strong>di</strong>riconciliare legge e Costituzione prevenendo il conflitto), per un altro verso però, proprio a motivo del fattoche – a <strong>di</strong>re della Consulta – il giu<strong>di</strong>ce non abbia fatto un utilizzo adeguato della tecnica <strong>in</strong> parola, laConsulta stessa ha modo <strong>di</strong> somm<strong>in</strong>istrare le sue “verità” <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto costituzionale, orientando e variamente<strong>in</strong>fluenzando i processi <strong>in</strong>terpretativi che vengono a prendere corpo presso le se<strong>di</strong> <strong>in</strong> cui si esercita lagiustizia comune (maggiori ragguagli sul punto, volendo, nel mio La giustizia costituzionale italiana tra


6normativa dell’Unione, una parte cospicua della quale risulta dotata della capacità <strong>di</strong>produrre effetti <strong>di</strong>retti; la sostanziale co<strong>in</strong>cidenza dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> enunciati nella Carta <strong>di</strong> Nizza-Strasburgo e <strong>di</strong> quelli affermati nella CEDU (della qual cosa, peraltro, stranamente ilgiu<strong>di</strong>ce costituzionale tarda a prendere la dovuta consapevolezza ed a trarne le parimentidovute conseguenze, per ciò che appunto attiene alla possibile “non applicazione” <strong>di</strong>rettadella Convenzione da parte dei giu<strong>di</strong>ci); l’<strong>in</strong>coraggiamento rivolto ai giu<strong>di</strong>ci a far luogo, <strong>in</strong>presenza <strong>di</strong> strutturali carenze del dettato legislativo, all’applicazione <strong>di</strong>retta dellaCostituzione (e, per ciò pure, a mia op<strong>in</strong>ione, delle altre Carte dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, peraltro – non si<strong>di</strong>mentichi – recepite con legge) 11 .Qui, il punto <strong>di</strong> cruciale rilievo, per vero oggetto <strong>di</strong> molte analisi <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a e però adoggi bisognoso <strong>di</strong> ulteriori approfon<strong>di</strong>menti, è quello costituito dal conflitto tra pronunziedelle <strong>Corti</strong> europee e pronunzie dei giu<strong>di</strong>ci nazionali passate <strong>in</strong> giu<strong>di</strong>cato. La Consulta hagià avuto modo, come si sa, <strong>di</strong> pronunziarsi al riguardo, rendendo testimonianza <strong>di</strong>sensibilità e coraggio, specie nella recente ma già “classica” sent. n. 113 del 2011, <strong>in</strong>relazione al giu<strong>di</strong>cato penale, dove ha tra l’altro rilevato che molti possono (e debbono)essere i “seguiti” <strong>di</strong> volta <strong>in</strong> volta adeguati alle esigenze sottese alla decisione della CorteEDU. Ancora più <strong>di</strong> recente poi (ord. n. 150 del 2012), restituendo alle autorità remittentigli atti relativi alle questioni riguardanti la procreazione me<strong>di</strong>calmente assistita, con lamotivazione della sopravvenienza, rispetto al tempo <strong>in</strong> cui esse erano state sollevate, delladecisione della Grande Camera del novembre dello scorso anno che ha riconosciuto largospazio al marg<strong>in</strong>e <strong>di</strong> apprezzamento degli Stati, la Corte ha dato ad <strong>in</strong>tendere <strong>di</strong> considerarele pronunzie della Corte <strong>di</strong> Strasburgo quodammodo assimilabili (se non nella naturagiuri<strong>di</strong>ca) negli effetti allo ius superveniens, sì da imporsi appunto una nuova valutazionef<strong>in</strong>zione e realtà, ovverosia tra esibizione della “<strong>di</strong>ffusione” e vocazione all’“accentramento”, <strong>in</strong> Riv. <strong>di</strong>r.cost., 2007, 69 ss.).11 Ad oggi stranamente poco stu<strong>di</strong>ata la situazione che viene a crearsi per effetto della sostanzialemanipolazione, per via d’<strong>in</strong>terpretazione, del dettato delle leggi, allo specifico scopo <strong>di</strong> circoscriverne <strong>in</strong>talune circostanze il raggio d’azione per far qu<strong>in</strong><strong>di</strong> posto all’applicazione <strong>di</strong>retta della Costituzione o <strong>di</strong> altreCarte (fra le quali, <strong>in</strong> special modo, la CEDU).


7della rilevanza delle questioni stesse, assoggettando il dettato legislativo ad <strong>in</strong>terpretazioneconforme… sopravvenuta 12 .Senza ovviamente riprendere qui ab ovo la questione ora solo evocata, mi parrebbeopportuno porre l’accento sul fatto che molti e varî si sono riconosciuti essere gli effetti“conseguenziali” all’adozione delle decisioni delle <strong>Corti</strong> europee, pers<strong>in</strong>o – come ha tenutoa precisare lo stesso giu<strong>di</strong>ce delle leggi con riferimento al giu<strong>di</strong>cato penale – con riguardoad uno stesso campo <strong>di</strong> esperienza e, più ancora, ovviamente, nel passaggio da un campoall’altro (è chiaro che quanto si <strong>di</strong>ce per il giu<strong>di</strong>cato penale non è detto che valga, ed anzicon ogni probabilità non vale, per il giu<strong>di</strong>cato civile o per altri tipi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato ancora, neiquali non entra <strong>in</strong> gioco il bonum libertatis).V’è poi quell’autentico punctum crucis, davanti al quale la dottr<strong>in</strong>a, anche la piùsensibile, seguita <strong>in</strong>spiegabilmente a fare come lo struzzo davanti al nemico che <strong>in</strong>calza,f<strong>in</strong>gendo <strong>di</strong> ignorarlo piuttosto che affrontarlo <strong>di</strong> petto, che è dato dalla sorte del giu<strong>di</strong>catocostituzionale, anzi dei giu<strong>di</strong>cati costituzionali (essi pure, <strong>in</strong>fatti, bisognosi <strong>di</strong> esseredecl<strong>in</strong>ati al plurale). Sulla questione, se non ho male <strong>in</strong>teso, tra gli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> oggi c’è solo12 Maggiori svolgimenti sul punto possono, se si vuole, aversi dal mio La Corte costituzionale, iparametri “conseguenziali” e la tecnica dell’assorbimento dei vizi rovesciata (a marg<strong>in</strong>e <strong>di</strong> Corte cost. n.150 del 2012 e dell’anomala restituzione degli atti da essa operata con riguardo alle questioni <strong>di</strong>costituzionalità relative alla legge sulla procreazione me<strong>di</strong>calmente assistita), <strong>in</strong> www.giurcost.org, 12giugno 2012; v., <strong>in</strong>oltre, utilmente, G. REPETTO, Ancora sull’ord<strong>in</strong>anza n. 150 del 2012 della Cortecostituzionale: alcune ragioni per fare <strong>di</strong> necessità virtù, <strong>in</strong> www.<strong><strong>di</strong>ritti</strong>comparati.it, 25 giugno 201; E.MALFATTI, Un nuovo (<strong>in</strong>certo?) passo nel camm<strong>in</strong>o “convenzionale” della Corte, <strong>in</strong>www.forumcostituzionale.it, 29 giugno 2012 e, pure ivi, A. MORRONE, Shopp<strong>in</strong>g <strong>di</strong> norme convenzionali? Aprima lettura dell’ord<strong>in</strong>anza n. 150/2012 della Corte costituzionale, 19 luglio 2012.È poi da vedere quale segno lascerà sulla pratica giuri<strong>di</strong>ca <strong>in</strong> genere (e, segnatamente, sulle vicendegiu<strong>di</strong>ziarie, compresi i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> costituzionalità) la decisione del 28 agosto <strong>di</strong> quest’anno (sempre che,ovviamente, <strong>di</strong>venti def<strong>in</strong>itiva…) della Corte <strong>di</strong> Strasburgo, Sez. XII, sulla legge 40 del 2004, nella parte <strong>in</strong>cui ha <strong>di</strong>chiarato la contrarietà a Convenzione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi preimpianto per una coppia portatrice<strong>di</strong> malattia genetica (per un primo commento, ancora E. MALFATTI, La Corte <strong>di</strong> Strasburgo tra coerenze e<strong>in</strong>coerenze della <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> procreazione assistita e <strong>in</strong>terruzione volontaria della gravidanza:quando i “giochi <strong>di</strong> parole” <strong>di</strong>vengono decisivi, <strong>in</strong> www.rivistaaic.it, 3/2012, e A. PECORARIO, A Strasburgoc’è un “Judge <strong>in</strong> the Town”: analisi del caso Costa e Pavan contro Italia <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi geneticapreimpianto, <strong>in</strong> www.<strong><strong>di</strong>ritti</strong>comparati.it, 20 settembre 2012, nonché, da ultimo, S. AGOSTA, Bioetica eCostituzione, I, Le scelte esistenziali <strong>di</strong> <strong>in</strong>izio-vita, <strong>in</strong> corso <strong>di</strong> stampa per i tipi della Giuffrè, 192 ss.).


8un fugace cenno nel contributo <strong>di</strong> E. Tira; eppure, proprio qui è, a mia op<strong>in</strong>ione, il cuore deirapporti non solo tra <strong>Corti</strong> europee e Corte costituzionale ma anche tra le une e l’altra da unaparte, i giu<strong>di</strong>ci comuni dall’altra, chiamati quest’ultimi ad <strong>in</strong>terrogarsi sul da fare <strong>in</strong>congiunture siffatte.Ho l’impressione (ma confesso <strong>di</strong> voler tornare a meglio riflettere sul punto) che, <strong>in</strong> unaevenienza quale quella ora immag<strong>in</strong>ata, siano chiamati ad <strong>in</strong>tervenire sia i giu<strong>di</strong>ci che illegislatore: i primi, specificamente nel caso che una precedente pronunzia <strong>di</strong> rigetto delgiu<strong>di</strong>ce costituzionale richieda <strong>di</strong> esser “convertita” <strong>in</strong> una <strong>di</strong> accoglimento alla luce e pereffetto <strong>di</strong> sopravveniente e contraria decisione <strong>di</strong> questa o quella Corte europea, sonopertanto sollecitati a sollevare una nuova questione che faccia riferimento al parametro<strong>in</strong>terposto della decisione <strong>in</strong> parola; il secondo, poi, nell’ipotesi opposta che sia stataespunta una norma <strong>di</strong> legge che, pur apparendo contraria a Costituzione, possa, per l’uno oper l’altro verso, giu<strong>di</strong>carsi servente una norma dell’Unione ovvero una normaconvenzionale, bene potrebbe (e, forse, dovrebbe) “riprodurre” la norma già caducata, senzache essa possa poi essere nuovamente annullata, appunto <strong>in</strong> quanto “coperta” dal verdettodella Corte europea 13 .In realtà, le ipotesi ora fatte non sono per nulla scontate nel loro esito; e non vorrei che laloro rappresentazione nei term<strong>in</strong>i suddetti <strong>in</strong>generasse l’erroneo conv<strong>in</strong>cimento secondo cuia mia op<strong>in</strong>ione le decisioni della Corte costituzionale debbano per sistema recedere a fronte<strong>di</strong> contrarie decisioni delle altre <strong>Corti</strong>. Di contro, la mia idea, che mi sforzerò <strong>di</strong> precisaremeglio a momenti, è che nessuna Corte, proprio perché materialmente costituzionale (nelsenso sopra detto), possa vantare l’<strong>in</strong>sana pretesa <strong>di</strong> affermarsi sempre e comunque a<strong>di</strong>scapito delle altre. Il primato, che – come ho tentato <strong>di</strong> argomentare <strong>in</strong> altri luoghi – èculturale ancora prima che positivo, ha da esser ogni volta conquistato sul campo: per ilmodo con cui questa o quella Corte (o, se si vuole, questa o quella Carta) si <strong>di</strong>mostri <strong>in</strong>13 Molto <strong>di</strong>scussa – come si sa – la questione se la “riproduzione” <strong>di</strong> legge già caducata dalla Cortecostituisca un fatto illecito (e, se sì, unicamente laddove la legge che vi faccia luogo presenti carattereretroattivo ovvero anche nel caso che produca effetti solo pro futuro) ovvero un fatto censurabile al meropiano della <strong>in</strong>opportunità o, ancora, se, anche a tale piano, nulla possa <strong>di</strong>rsene <strong>in</strong> un senso o nell’altro. Comeche stiano al riguardo le cose, ciò che è <strong>di</strong> per sé “negativo” potrebbe – come si viene <strong>di</strong>cendo – commutars<strong>in</strong>el suo opposto per il mutamento del quadro determ<strong>in</strong>ato dalla sopravveniente pronunzia <strong>di</strong> questa o quellaCorte europea.


9grado <strong>di</strong> offrire la più adeguata, “<strong>in</strong>tensa”, tutela ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> (e, più <strong>in</strong> genere, ai beni della vita)<strong>in</strong> gioco.È, ancora una volta, la stessa giurisprudenza costituzionale (spec. nella sent n. 317 del2009, ma anche <strong>in</strong> altre) ad avvalorare, nel metodo prima ancora che nel merito, questa<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione, pur <strong>in</strong> un contesto ricostruttivo ad oggi non scevro <strong>di</strong> sensibili oscillazioni egravi contrad<strong>di</strong>zioni. E ciò, sol che si consideri che la Consulta ha nella pronunzia soprarichiamata ambientato il raffronto tra CEDU e legge ad un piano sostanziale (o, meglio,assiologico-sostanziale), al quale si può (e deve) “misurare” <strong>in</strong> modo congruo il grado dellatutela dall’una e dall’altra fonte offerta ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, mettendo pertanto la seconda al riparo dellasanzione dell’annullamento, malgrado la sua acclarata <strong>in</strong>compatibilità con la prima, ogniqual volta si <strong>di</strong>mostri essere maggiormente servente i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> stessi. Una soluzione – ho avutomodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>re <strong>in</strong> più occasioni – che, se vale lungo l’asse dei rapporti CEDU-legge, non puònon valere altresì a quello dei rapporti CEDU-Costituzione; e, d’altronde, è la stessaConvenzione a <strong>di</strong>chiarare expressis verbis <strong>di</strong> voler essere applicata unicamente laddoveoffra ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> un servizio ancora più adeguato <strong>di</strong> quello che è ad essi dato dalle fonti <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>terno (a partire, appunto, dalla stessa Costituzione) 14 .Checché ne <strong>di</strong>ca la Corte costituzionale, che seguita a qualificare la CEDU come fonte“subcostituzionale”, nessuna ord<strong>in</strong>azione <strong>di</strong> stampo gerarchico è dunque possibile tra imateriali normativi relativi ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, quale che sia la loro provenienza o forma, e per ciòpure tra i loro custo<strong>di</strong> e garanti, ma unicamente un “bilanciamento” – come usa <strong>di</strong>re – che sifa, e senza sosta r<strong>in</strong>nova, <strong>in</strong> ragione del caso e delle sue plurime, complesse esigenze.Il quadro è, <strong>in</strong>fatti, attraversato da una <strong>in</strong>cessante, accentuata flui<strong>di</strong>tà e mobilità deglielementi che lo compongono e che si ricompongono l’un l’altro <strong>in</strong> mo<strong>di</strong> cont<strong>in</strong>uamente14 Mi sono poi, ancora <strong>di</strong> recente, sforzato [nel mio Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittiva nellostu<strong>di</strong>o dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU (oscillazioni e aporie <strong>di</strong> una costruzionegiurisprudenziale e mo<strong>di</strong> del suo possibile rifacimento, al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali), <strong>in</strong>www.rivistaaic.it, 3/2012] <strong>di</strong> argomentare la tesi per cui non solo la Convenzione ma ogni fonte <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>genere (Costituzione <strong>in</strong>clusa!), nella parte <strong>in</strong> cui si volga ad assicurare la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, èquodammodo con<strong>di</strong>zionata, potendo assumere <strong>di</strong> valere se e f<strong>in</strong>tantoché si <strong>di</strong>mostri appunto idonea, <strong>in</strong>relazione alle esigenze <strong>di</strong> un caso, <strong>di</strong> offrire la più adeguata tutela ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> stessi e, <strong>in</strong> genere, ai beni dellavita costituzionalmente protetti, fissando pertanto ogni volta il più <strong>in</strong> alto possibile il punto <strong>di</strong> s<strong>in</strong>tesi deivalori <strong>in</strong> gioco, per il modo con cui tutti si compongono <strong>in</strong> sistema e richiedono <strong>di</strong> potersi <strong>in</strong>verarenell’esperienza.


10cangianti, assecondando le parimenti varie pretese sia dei casi che dei valori evocati <strong>in</strong>campo.Non è solo questione <strong>di</strong> bilanciamento tra il primato del <strong>di</strong>ritto dell’Unione (e, a miaop<strong>in</strong>ione e sia pure <strong>in</strong> forme <strong>di</strong>verse, del <strong>di</strong>ritto convenzionale) e la certezza del <strong>di</strong>ritto,come mi sembra che affermi E. Tira, se si considera che <strong>di</strong>etro l’affermazione del <strong>di</strong>rittosovranazionale sta pur sempre il bisogno <strong>di</strong> dar congruo appagamento ai valori fondanti ilnostro ord<strong>in</strong>e costituzionale, che danno l’identità della nostra comunità politicamenteorganizzata e riunita attorno ai pr<strong>in</strong>cipi della Carta costituzionale: a conti fatti, il bisogno <strong>di</strong>salvaguardare <strong><strong>di</strong>ritti</strong> che, per l’uno o per l’altro verso, non sono <strong>in</strong> modo adeguato, f<strong>in</strong>o <strong>in</strong>fondo, protetti <strong>in</strong> ambito <strong>in</strong>terno e con le sole fonti <strong>in</strong> esso prodotte. Una volta <strong>di</strong> più,l’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione giusta, che si faceva poc’anzi notare esser <strong>di</strong> metodo ancor prima che <strong>di</strong>merito, è quella data <strong>in</strong> Corte cost. n. 113 del 2011, laddove la certezza del <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong> sensooggettivo, sottesa – come si sa – al giu<strong>di</strong>cato, sembra recedere (ma si tratta, appunto, <strong>di</strong>mera apparenza) per far posto alla certezza dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> soggettivi (<strong>in</strong> realtà, l’una fa tutt’unocon l’altra ed ha senso <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>teramente si risolva e converta nella seconda 15 ). E,poiché la certezza (che poi non è altro che l’effettività) dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> è essa stessa dotata <strong>di</strong>fondamento costituzionale, anzi – come si è rammentato – è l’essenza della Costituzione,nella sua accezione <strong>di</strong> ispirazione liberaldemocratica, se ne ha che, pur laddove lo stessogiu<strong>di</strong>cato costituzionale dovesse recedere a fronte <strong>di</strong> un verdetto <strong>di</strong> Corte europea con esso<strong>in</strong>compatibile, ciò si avrebbe pur sempre (e solo) <strong>in</strong> nome e al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, per effettocioè <strong>di</strong> una sp<strong>in</strong>ta vigorosa che viene, sì, ab extra ma che, dal nostro punto <strong>di</strong> vista, ha lasua prima e più efficace giustificazione nel comb<strong>in</strong>ato <strong>di</strong>sposto degli artt. 2 e 3 della Cartacostituzionale, nelle loro mutue, <strong>in</strong>sc<strong>in</strong><strong>di</strong>bili, implicazioni 16 e nel loro fare “sistema” con gliartt. 10, 11 e 117 (e con altri <strong>di</strong>sposti ancora ratione materiae evocati <strong>in</strong> campo).È questa la ragione per cui i bilanciamenti sono possibili, ed anzi doverosi, anche nellaproiezione <strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentale e, laddove se ne abbia riscontro (con esito astrattamente15 Il punto è messo a fuoco nel mio Il giu<strong>di</strong>cato all’impatto con la CEDU, dopo la svolta <strong>di</strong> Corte cost. n.113 del 2011 … ovverosia quando la certezza del <strong>di</strong>ritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>,Intervento alla Tavola rotonda su Giu<strong>di</strong>cato “europeo” e giu<strong>di</strong>cato penale italiano, <strong>in</strong> www.rivistaaic.it,2/2011 e <strong>in</strong> Legisl. pen., 2/2011, 481 ss.16 Su <strong>di</strong> che, <strong>di</strong> recente, la densa riflessione teorica <strong>di</strong> G. SILVESTRI, Dal potere ai pr<strong>in</strong>cìpi. Libertà edeguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009.


11impreve<strong>di</strong>bile e <strong>di</strong>pendente unicamente dal caso e dalle mobili comb<strong>in</strong>azioni <strong>di</strong> ord<strong>in</strong>eassiologico dallo stesso sollecitate a formarsi), appaiono a conti fatti riducibili abilanciamenti endocostituzionali, una volta che <strong>in</strong> premessa si convenga a riguardo della“copertura” offerta alle norme <strong>in</strong> campo, quale che ne sia l’estrazione, dalla coppiaassiologica <strong>di</strong> cui agli artt. 2 e 3.La partita, <strong>in</strong>somma, resta sempre aperta; ed ogni Carta è chiamata a dar fondo a tutte lerisorse <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone per potersi esprimere ed affermare al meglio <strong>di</strong> sé, alle con<strong>di</strong>zionioggettive <strong>di</strong> contesto, senza alcun ord<strong>in</strong>e precostituito, <strong>di</strong> stampo formale-astratto, che portia dare la prevalenza a questa o quella Carta (e, per naturale conseguenza, a questa o quellaCorte), <strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dalla “qualità” delle norme, dalla loro attitud<strong>in</strong>e cioè a porsi alservizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> offrendovi la più adeguata tutela.Costituisce ad ogni buon conto un dato <strong>di</strong> comune esperienza quello per cui il raffrontonon va fatto <strong>in</strong> vitro bensì <strong>in</strong> vivo: le Carte restano <strong>in</strong>fatti mute f<strong>in</strong>tantoché non viene dataloro voce dalle <strong>Corti</strong>, a mezzo delle quali il <strong>di</strong>ritto vigente si commuta <strong>in</strong> <strong>di</strong>ritto vivente,affermandosi e ra<strong>di</strong>candosi nel terreno dell’ord<strong>in</strong>amento.2. Il tasso assai elevato <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> “democraticità” dell’ord<strong>in</strong>amento, il problemacruciale della “democratizzazione” della struttura dei processi, sia costituzionali cheord<strong>in</strong>ari (<strong>in</strong> particolare, l’annosa, irrisolta questione dell’apertura del contrad<strong>di</strong>ttorio), laparimenti <strong>in</strong>sod<strong>di</strong>sfatta istanza per uno stabile ed uniforme utilizzo delle tecniche decisorieDi qui una duplice, complessa, cruciale questione, riassumibile nei due <strong>in</strong>terrogativiseguenti: a) che rapporto o, se si vuole, quale equilibrio (o squilibrio…) viene ad <strong>in</strong>staurarsitra giu<strong>di</strong>ci e legislatore al piano del riconoscimento e della salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>?; b) laconformazione della struttura dei processi appare esser adeguata allo scopo <strong>di</strong> assicurare lasalvaguar<strong>di</strong>a stessa?Interrogativi – come si sa – antichi, che non<strong>di</strong>meno non cessano <strong>di</strong> riproporsi conscottante attualità e crescente gravità, il cui esame richiederebbe uno spazio ben più esteso<strong>di</strong> quello ora <strong>di</strong>sponibile per il suo (non <strong>di</strong>co compiuto ma <strong>in</strong> qualche modo) appagantesvolgimento.


12V’è – a me pare – un tasso vistoso <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> democraticità dell’ord<strong>in</strong>amento, ad ognipiano <strong>di</strong> esperienza. Non è un fatto che riguarda unicamente questo o quell’ord<strong>in</strong>amento,per quanto <strong>in</strong> alcuni (e – ahimè – tra questi il nostro) la questione si ponga <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong>drammatica evidenza; così è, <strong>in</strong> particolar modo e secondo una <strong>di</strong>ffusa op<strong>in</strong>ione, perl’ord<strong>in</strong>amento dell’Unione che ne sarebbe s<strong>in</strong> dalle sue orig<strong>in</strong>i afflitto 17 . La qual cosa, poi, ètanto più gravida <strong>di</strong> significato se si pensa che è al piano sopranazionale che si adotta unaparte assai consistente delle decisioni che contano, specie per ciò che attiene al governodell’economia.Il c.d. deficit democratico (che, malgrado gli <strong>in</strong>dubbi passi <strong>in</strong> avanti fatti nel corso deglianni, seguita a segnare i più salienti sviluppi della vicenda europea), <strong>in</strong> realtà,opportunamente, criticamente riconsiderato e posto a raffronto con le esperienze politicoistituzionali<strong>in</strong>terne ai s<strong>in</strong>goli Stati e tipiche <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi, obbliga ad un <strong>di</strong>s<strong>in</strong>cantatoripensamento del modo stesso d’<strong>in</strong>tendere e far valere oggi l’antico ideale della democrazia,bisognoso <strong>di</strong> essere caricato <strong>di</strong> nuove valenze, al passo coi <strong>tempi</strong>, sì da poter far fronte allesfide crescenti che la c.d. globalizzazione pone e senza sosta r<strong>in</strong>nova.In un contesto <strong>in</strong> cui la domanda <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali, vecchi e(soprattutto) nuovi, si fa davvero imponente e mette a dura prova le se<strong>di</strong> istituzionali cui èpressantemente rivolta, i giu<strong>di</strong>ci si sono trovati <strong>in</strong>vestiti <strong>di</strong> responsabilità che, con ogniprobabilità, non sono <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> portare, quanto meno volendo restare fedeli allo schema,dall’antico e solido impianto negli ord<strong>in</strong>amenti <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zione liberaldemocratica, che vuole<strong>in</strong> tutto e per tutto soggetto l’operare dei giu<strong>di</strong>ci stessi alla legge. Allo stesso tempo, coloroche sono preposti al compito <strong>di</strong> confezionare gli atti normativi (le leggi <strong>in</strong> primo luogo, manon solo esse) accusano ritar<strong>di</strong> vistosi e complessive carenze nel dar seguito ad una17 Nella ormai <strong>in</strong>contenibile lett., da ultimo e per tutti, B. GUASTAFERRO, Le decl<strong>in</strong>azioni sovranazionalidel pr<strong>in</strong>cipio democratico, <strong>in</strong> www.europeanrights.eu, 10 luglio 2012 e C. PINELLI, nella sua relaz. alle VGiornate italo-ispano-brasiliane <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto costituzionale su La Costituzione alla prova della <strong>crisi</strong> f<strong>in</strong>anziariamon<strong>di</strong>ale, Lecce 14-15 settembre 2012, <strong>in</strong> particolare alla prima sessione de<strong>di</strong>cata a La <strong>di</strong>mensione<strong>in</strong>ternazionale della <strong>crisi</strong> f<strong>in</strong>anziaria e i suoi riflessi sulle istituzioni <strong>di</strong> cooperazione sovranazionale e suirapporti tra queste e gli ord<strong>in</strong>amenti nazionali, <strong>in</strong> www.gruppo<strong>di</strong>pisa.it.


13domanda <strong>di</strong> regolazione dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> (e, <strong>in</strong> genere, dei bisogni sociali) che è non menoimponente <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> tutela degli stessi che è quoti<strong>di</strong>anamente <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzata ai giu<strong>di</strong>ci 18 .Si spiegano <strong>in</strong> questa cornice le <strong>di</strong>ffuse torsioni dei ruoli, quali prendono corpo tanto amezzo <strong>di</strong> comportamenti attuosi quanto con omissioni; ed il fenomeno ha ormai assunto<strong>di</strong>mensioni tali da far seriamente dubitare che sia ancora possibile un recupero degliorig<strong>in</strong>ari, genu<strong>in</strong>i connotati delle se<strong>di</strong> istituzionali, quanto meno secondo una lororicostruzione largamente <strong>di</strong>ffusa ed accre<strong>di</strong>tata e reputata conforme a modello.Di qui il rilievo <strong>di</strong> primo momento della seconda delle questioni sopra poste.La “democratizzazione” dei processi, <strong>in</strong> seno ai quali non <strong>di</strong> rado si assumono decisionipolitiche alternative ovvero sostitutive <strong>di</strong> quelle <strong>in</strong> forma <strong>di</strong> legge, appare essere unobiettivo <strong>di</strong> vitale importanza: non solo con riguardo ai processi “costituzionali” (<strong>in</strong> sensolargo e materiale, comprensivo – come si è fatto <strong>di</strong>etro notare – dei processi davanti alle<strong>Corti</strong> europee 19 ) ma anche, e <strong>in</strong> primo luogo, per gli stessi giu<strong>di</strong>zi comuni. Perché è, sì, veroche le decisioni <strong>in</strong> tali se<strong>di</strong> assunte producono effetti circoscritti alle parti <strong>di</strong> causa ma iltasso <strong>di</strong> “politicità” – se così vogliamo chiamarlo – non <strong>di</strong>pende <strong>in</strong> modo esclusivo dallaestensione degli effetti stessi, vale a <strong>di</strong>re dalla capacità <strong>di</strong> escursione <strong>di</strong> campo possedutadalle decisioni da cui essi <strong>di</strong>scendono, bensì dal modo con cui queste ultime si pongonodavanti alle leggi ed agli atti <strong>di</strong> normazione <strong>in</strong> genere, dal loro restare entro la cornicesegnata dalle previsioni degli atti stessi ovvero dal loro proiettarsi, con prepotenza, al <strong>di</strong>fuori <strong>di</strong> essa, <strong>in</strong>naturalmente deviando dal solco entro cui devono per sistema restare eproponendosi come forme anomale, alternative, <strong>di</strong> riscrittura dei testi.18 Quest’ultima, anzi, ha almeno <strong>in</strong> parte la sua ragione d’essere nella prima: <strong>in</strong> mancanza <strong>di</strong> una<strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a positiva ovvero a motivo dei <strong>di</strong>fetti, alle volte vistosi, dalla stessa esibiti, sono proprio le se<strong>di</strong>giu<strong>di</strong>ziarie a porsi come la sponda verso cui si <strong>di</strong>rige la richiesta pressante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>. Ciò nontoglie che, specie nella presente congiuntura caratterizzata da una <strong>crisi</strong> economico-f<strong>in</strong>anziaria senzaprecedenti, assai spesso i giu<strong>di</strong>ci (<strong>in</strong> particolare quelli costituzionali) si siano trovati (e si trov<strong>in</strong>o) costretti afar luogo a problematici bilanciamenti tra <strong><strong>di</strong>ritti</strong> e risorse, prestando pertanto <strong>in</strong> casi non spora<strong>di</strong>ci generosoavallo a pur <strong>di</strong>scutibili soluzioni normative adottate dal legislatore (ulteriori notazioni sul punto più avanti).19 Una speciale considerazione merita, a mia op<strong>in</strong>ione, <strong>di</strong> essere data alla d<strong>in</strong>amica processuale presso le<strong>Corti</strong> europee, sol che si pensi che dal modo con cui essa si svolge ne viene segnata la decisione del giu<strong>di</strong>ce,la quale poi si riversa <strong>in</strong> ambito <strong>in</strong>terno con capacità <strong>di</strong> v<strong>in</strong>colo alle volte non poco str<strong>in</strong>gente. Un v<strong>in</strong>colo,per vero ad oggi bisognoso <strong>di</strong> essere convenientemente spiegato nelle sue complessive movenze, che valeper gli stessi giu<strong>di</strong>ci costituzionali, secondo quanto si è anche poc’anzi rilevato.


14È <strong>in</strong> questo quadro che va, a mia op<strong>in</strong>ione, riconsiderata la questione dell’apertura delcontrad<strong>di</strong>ttorio, specie a beneficio dei soggetti portatori d’<strong>in</strong>teressi collettivi, <strong>di</strong> cui hatrattato A.M. Lecis Cocco-Ortu 20 . Già <strong>in</strong> altre occasioni – e la stu<strong>di</strong>osa appena richiamata haavuto l’amabilità <strong>di</strong> rammentarlo – mi sono <strong>di</strong>chiarato dell’idea che un processo che sichiuda alle sole parti del giu<strong>di</strong>zio pr<strong>in</strong>cipale non può <strong>di</strong>rsi propriamente “costituzionale”.Alla luce dell’esperienza nel frattempo maturata e tenendo presenti gli sviluppi avutisispecie al piano dei rapporti con le <strong>Corti</strong> europee, credo che l’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione allora data meriti<strong>di</strong> essere ripresa con ancora maggiore attenzione. Se ne ha conferma dalla lezione offerta dalConseil constitutionnel 21 , bene illustrataci nel contributo della Lecis Cocco-Ortu, dal qualerisulta la <strong>di</strong>sponibilità del tribunale costituzionale francese a bilanciare i profili oggettivi equelli soggettivi del giu<strong>di</strong>zio, concludendosi nel senso che le regole relativeall’ammissibilità degli <strong>in</strong>terventi (ma, <strong>di</strong>rei, <strong>in</strong> genere, le regole sul processo) possonoessere sì “flessibili ma non mutevoli”.Non vorrei ora tornare qui a riprendere la vessata questione relativa al bisogno <strong>di</strong> unastabile ed uniforme applicazione degli strumenti processuali, a riguardo della quale – comesi sa – si sono fatti lunghi <strong>di</strong>scorsi <strong>in</strong> molte se<strong>di</strong>, senza che tuttavia si sia riusciti adaffacciare proposte ricostruttive f<strong>in</strong>o <strong>in</strong> fondo persuasive, <strong>in</strong> special modo nei riguar<strong>di</strong> <strong>di</strong>coloro che somm<strong>in</strong>istrano giustizia costituzionale 22 . Posso solo qui r<strong>in</strong>novare il mio fermo20 … nel suo L’<strong>in</strong>tervento del terzo portatore <strong>di</strong> <strong>in</strong>teressi collettivi nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimitàcostituzionale <strong>in</strong> via <strong>in</strong>cidentale: una comparazione tra Italia e Francia.21 … nei limiti <strong>in</strong> cui possa giovare alle nostre esperienze <strong>di</strong> giustizia costituzionale, <strong>in</strong> ragione dellapeculiare, complessiva conformazione del Conseil. Consiglierei, pertanto, molta cautela e vigilanza prima <strong>di</strong>estendere a cuor leggero gli esiti ricostruttivi conseguiti ragionando sul modello <strong>di</strong> giustizia e sullagiurisprudenza francesi al nostro contesto.22 Su tale bisogno ha, tra gli altri e con particolare vigore, <strong>in</strong>sistito a più riprese R. ROMBOLI, Dirittifondamentali, tecniche <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e valore delle <strong>di</strong>sposizioni processuali, <strong>in</strong> AA.VV., La tutela dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>fondamentali davanti alle <strong>Corti</strong> costituzionali, a cura dello stesso R., Tor<strong>in</strong>o 1994, 151 ss.; Significati evalore delle <strong>di</strong>sposizioni regolanti il processo davanti alla Corte costituzionale nei più recenti sviluppi dellagiurisprudenza costituzionale, <strong>in</strong> Quad. dell’Associazione per gli stu<strong>di</strong> e le ricerche parlamentari, 2/2002, 41ss.; Il <strong>di</strong>ritto processuale costituzionale dopo la “svolta” degli anni 1987-1989, <strong>in</strong> AA.VV., La Cortecostituzionale vent’anni dopo la svolta, a cura <strong>di</strong> R. Balduzzi-M. Cav<strong>in</strong>o-J. Luther, Tor<strong>in</strong>o 2011, 317 ss.


15conv<strong>in</strong>cimento, già molte volte espresso 23 , a favore della stabilità <strong>in</strong> parola, dalla quale<strong>di</strong>pende il mantenimento stesso dell’idea della “giuris<strong>di</strong>zionalità”, pur nelle sue plurimeespressioni <strong>in</strong> ragione della tipicità dei giu<strong>di</strong>zi. La coerenza del giu<strong>di</strong>ce con se stesso, più (eprima ancora) che al piano delle soluzioni <strong>di</strong> merito, nell’uso delle tecniche decisorie (e,segnatamente, <strong>di</strong> quelle aventi carattere processuale) è con<strong>di</strong>zione necessaria, ancorché nonsufficiente, perché si mantenga netta e chiara la <strong>di</strong>stanza tra i decisori politici e i giu<strong>di</strong>ci, siapure giu<strong>di</strong>ci peculiari, quali appunto sono quelli “costituzionali” (nella larga accezionesopra detta). Il mutamento è, ovviamente, da mettere <strong>in</strong> conto; esso, però, ha da realizzarsisempre con estrema, accurata gradualità, a piccoli (e, ancora meglio, piccolissimi) passi, nelmodo più morbido ed <strong>in</strong>dolore possibile, salvo che la sua brusca affermazione non sigiustifichi <strong>in</strong> un contesto normativo e fattuale nel frattempo profondamente cambiato 24 .3. Quali i “contropoteri” oggi delle <strong>Corti</strong>? L’immag<strong>in</strong>e deformante del sistema, anchenelle sue proiezioni <strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentali, che ne vede il vertice costituito da una sola Corteche, <strong>in</strong> sovrana solitud<strong>in</strong>e, tutti potenzialmente controlla e da nessuno è controllata, e lasua sostituzione con altra immag<strong>in</strong>e, congrua rispetto alle esigenze <strong>di</strong> un ord<strong>in</strong>eautenticamente “<strong>in</strong>tercostituzionale”, secondo cui il vertice stesso è simultaneamenteoccupato da più <strong>Corti</strong> che su basi paritarie si confrontano e reciprocamente sostengono,concorrendo l’una al r<strong>in</strong>novamento delle altre, al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>In un quadro, quale quello qui molto sommariamente descritto, nel quale la centralità <strong>di</strong>posto delle <strong>Corti</strong> ormai più, giustamente, non si <strong>di</strong>scute, mentre il ruolo degli organi della23 Da ultimo, <strong>in</strong> La Corte costituzionale, la “logica” del caso e la motivazione <strong>in</strong>sufficiente (<strong>di</strong>alogandocon alcuni matematici sulla sent. n. 310 del 2010), <strong>in</strong> www.giurcost.org, 26 giugno 2012.24 Segnalo, quale <strong>in</strong><strong>di</strong>ce <strong>di</strong> un cambiamento soft, l’<strong>in</strong><strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> recente <strong>in</strong>augurato da Corte cost. n. 142 del2012, con la quale si è scusato l’errore nell’applicazione <strong>di</strong> talune regole <strong>di</strong> rito <strong>in</strong>colpevolmente commessoda una delle parti (specificamente <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e al rispetto del term<strong>in</strong>e <strong>di</strong> deposito della delibera <strong>di</strong> ricorso), <strong>in</strong>quanto <strong>in</strong>dotto dalla stessa Corte col suo passato ed ora opportunamente corretto orientamento al riguardo[ragguagli nella mia nota Una <strong>in</strong>ammissibilità accertata ma non <strong>di</strong>chiarata, ovverosia l’errore processualescusabile della parte, <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong>dotto dallo stesso… giu<strong>di</strong>ce (a prima lettura <strong>di</strong> Corte cost. n. 142 del2012), <strong>in</strong> www.giurcost.org, 16 giugno 2012].


16<strong>di</strong>rezione politica (e, specialmente, delle assemblee elettive) appare vistosamenteappannato 25 , merita <strong>di</strong> essere riconsiderata la questione posta da S. Don<strong>di</strong>, con riguardo almodo <strong>di</strong> essere dei c.d. “contropoteri” nelle d<strong>in</strong>amiche della forma <strong>di</strong> governo (e però,prima ancora, a me pare, della forma <strong>di</strong> Stato) 26 .Alcune recenti esperienze, maturate non solo da noi o <strong>in</strong> Francia, cui ha specificamenteprestato attenzione lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Don<strong>di</strong>, ma anche <strong>in</strong> altri ord<strong>in</strong>amenti e allo stesso pianosovranazionale fanno pensare che la parabola si sia ormai compiuta. Un tempo, <strong>in</strong>fatti, gliorgani <strong>di</strong> garanzia (e, pr<strong>in</strong>cipalmente, i giu<strong>di</strong>ci costituzionali) erano annoverati tra i piùefficaci “contropoteri”, anzi i “contropoteri” per antonomasia. La domanda cruciale cheviene però oggi da porsi è chi siano i “contropoteri” delle <strong>Corti</strong> 27 .Ci si <strong>in</strong>tenda. Nessuno contesta che le <strong>Corti</strong> stesse seguit<strong>in</strong>o a svolgere un ruolo <strong>di</strong>“garanzia” (anche se il term<strong>in</strong>e resta circondato da un’aura <strong>di</strong> non rimossa ambiguità), senza25 Ma non si trascuri la circostanza per cui la gravissima <strong>crisi</strong> economica <strong>in</strong> atto ha obbligato gli organidella <strong>di</strong>rezione politica (e, segnatamente, il Governo) a tentar <strong>di</strong> riprendere con mano ferma la barra deltimone, adottando numerose e dolorose misure normative allo scopo <strong>di</strong> risanare, sia pure <strong>in</strong> parte, i contipubblici. Resta comunque il fatto che le stesse soggiacciono al sempre possibile vaglio dei giu<strong>di</strong>ci (<strong>in</strong>ispecie, del giu<strong>di</strong>ce delle leggi) <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla loro conformità a Costituzione. Si tratta poi <strong>di</strong> vedere se (e f<strong>in</strong>oa che punto) il s<strong>in</strong>dacato giuris<strong>di</strong>zionale possa esercitarsi <strong>in</strong> modo “normale” <strong>in</strong> una situazione che “normale”non è.26 Il titolo del contributo <strong>di</strong> S. DONDI al nostro sem<strong>in</strong>ario è Gli arg<strong>in</strong>i giuri<strong>di</strong>ci al potere maggioritario. Ilsistema dei contro-poteri nella d<strong>in</strong>amica della forma <strong>di</strong> governo <strong>in</strong> Italia ed <strong>in</strong> Francia.27 In realtà, il <strong>di</strong>scorso richiederebbe <strong>di</strong> essere esteso anche ad altre se<strong>di</strong> istituzionali parimenti,usualmente annoverate tra i “contropoteri”, senza che tuttavia si <strong>di</strong>sponga ora dello spazio necessario per unasì articolata ed impegnativa <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e.La questione <strong>in</strong>veste, <strong>in</strong> primo luogo e sopra ogni altro organo, il Presidente della Repubblica che, nellapresente congiuntura segnata dalla <strong>crisi</strong> economica, ha visto ulteriormente, significativamente rafforzato ilproprio ruolo, al punto che viene naturale chiedersi se esso si sia – almeno <strong>in</strong> talune circostanze e conriferimento a taluni atti – portato oltre la soglia per esso fissata <strong>in</strong> Costituzione, configurandosi nei term<strong>in</strong>i <strong>in</strong>cui lo è stato dalla nota dottr<strong>in</strong>a sullo stato d’eccezione. Di tutto ciò, però, è <strong>di</strong> necessità altra la sede per unostu<strong>di</strong>o non affrettato (spunti ricostruttivi <strong>in</strong>teressanti e <strong>di</strong> vario orientamento <strong>in</strong> AA.VV., Evoluzione delsistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, a mia cura, Tor<strong>in</strong>o 2011; AA.VV., IlPresidente della Repubblica nell’evoluzione della forma <strong>di</strong> governo, a cura <strong>di</strong> A. Baldassarre e G. Scaccia,Roma 2012; O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’<strong>in</strong>terpretazione della forma <strong>di</strong>governo italiana, Napoli 2010; F. PASTORE, Evoluzione della forma <strong>di</strong> governo parlamentare e ruolo delCapo dello Stato, Tor<strong>in</strong>o 2012).


17il quale l’ord<strong>in</strong>amento non sarebbe lo stesso (e, per ciò che qui maggiormente importa, i<strong><strong>di</strong>ritti</strong> ne soffrirebbero f<strong>in</strong>o al punto <strong>di</strong> restare smarriti). E, tuttavia, l’<strong>in</strong>quietante quesitoche, già molti secoli ad<strong>di</strong>etro, Giovenale si poneva a riguardo <strong>di</strong> quis custo<strong>di</strong>et ipsoscustodes resta <strong>in</strong> tutta la sua scottante, drammatica attualità.Non ho idee ben def<strong>in</strong>ite al riguardo, specie per ciò che si possa ancora fare (ammesso,ma non concesso, che sia possibile fare…) allo scopo <strong>di</strong> contenere almeno <strong>in</strong> parte i guasti emettere perciò al riparo dai più gravi <strong>di</strong> essi sia l’equilibrio <strong>di</strong> ord<strong>in</strong>e istituzionale che gli<strong>in</strong>teressi costituzionalmente protetti. Di una sola cosa, tuttavia, mi sento sufficientementesicuro; ed è che la questione riconsiderata da Don<strong>di</strong> richiede <strong>di</strong> essere rivista non soltantoentro la cornice dell’ord<strong>in</strong>amento nazionale (e sia pure dall’angolo visuale più ampio epromettente <strong>in</strong>teressanti esiti ricostruttivi della comparazione), com’è stato <strong>in</strong> buonasostanza s<strong>in</strong> qui, ma anche (e, forse, soprattutto) nella prospettiva dei rapporti<strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentali.Mi limito a due sole osservazioni sul punto, con riserva degli opportuni approfon<strong>di</strong>mentialtrove.La prima.Una delle più efficaci risorse avverso l’arbitrio dei massimi garanti è, a mia op<strong>in</strong>ione, <strong>in</strong>un mutamento <strong>di</strong> mentalità, <strong>di</strong> modo <strong>di</strong> <strong>in</strong>tendere le d<strong>in</strong>amiche istituzionali e <strong>di</strong> ricostruirel’<strong>in</strong>tero ord<strong>in</strong>amento <strong>in</strong> seno al quale esse s’<strong>in</strong>scrivono e svolgono.Ogni immag<strong>in</strong>e piramidale, che veda un solo organo al vertice dell’e<strong>di</strong>ficioord<strong>in</strong>amentale, chiamato al compito <strong>di</strong> controllare senza essere controllato, conduce <strong>di</strong>rittoall’esito fatale prefigurato da Giovenale, <strong>in</strong> f<strong>in</strong> dei conti facendo – come mi è venuto <strong>di</strong> <strong>di</strong>re<strong>in</strong> altre occasioni – del massimo garante della legalità costituzionale una sorta <strong>di</strong> mostruosopotere costituente permanente. Se, <strong>di</strong> contro, l’e<strong>di</strong>ficio assume le sembianze <strong>di</strong> una piramidemozza, al piano superiore della quale si <strong>di</strong>spongono <strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> parità più se<strong>di</strong>istituzionali abilitate a controllarsi a vicenda, il rischio dell’esito suddetto può essere fugato,sempre che poi si riesca davvero ad attivare gli anticorpi necessari a farvi fronte.La mia idea è che nessun ord<strong>in</strong>amento ormai più possa <strong>di</strong>rsi davvero <strong>in</strong><strong>di</strong>pendente daglialtri (<strong>di</strong>ciamo pure, pleno iure “sovrano”) 28 . Ed è proprio al piano delle relazioni28 Sullo Stato costituzionale come Stato senza sovrano i punti <strong>di</strong> vista, pur laddove apparentementeconvergenti a sostegno <strong>di</strong> questa affermazione, sono nella sostanza non poco <strong>di</strong>stanti (così, ad es., è per A.


18<strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentali che ha la sua più fedele e genu<strong>in</strong>a rappresentazione l’immag<strong>in</strong>e <strong>di</strong> un“vertice”… orizzontale, nel quale – per riprendere un’espressione oggi <strong>di</strong> moda – si <strong>di</strong>sponeuna “rete” <strong>di</strong> organi dalle mutue, <strong>in</strong>cessanti implicazioni <strong>di</strong> ord<strong>in</strong>e strutturale e funzionale.Da tempo mi faccio patroc<strong>in</strong>atore <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> ord<strong>in</strong>e “<strong>in</strong>tercostituzionale”; ancora <strong>di</strong>recente, poi, ho avuto modo <strong>di</strong> precisare 29 che ogni Costituzione <strong>di</strong> stampoliberaldemocratico (e, tra queste, perciò anche la nostra) è – se ci si pensa – una“<strong>in</strong>tercostituzione”, volendo con ciò rendere l’idea per cui nella sua stessa struttura siimmettono materiali normativi provenienti ab extra, coi quali i materiali orig<strong>in</strong>ari dellaCarta costituzionale fanno “sistema”, tutti qu<strong>in</strong><strong>di</strong> volgendosi al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>. E il veroè che la Costituzione confessa <strong>di</strong> non farcela da sola a far fronte alla domanda pressante ecrescente <strong>di</strong> appagamento dei bisogni elementari dell’uomo che – come si è veduto –reclamano riconoscimento e tutela; e chiede pertanto <strong>di</strong> appoggiarsi ad altre Carte, <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>eesterna, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> apprestare la tutela stessa, la più adeguata alle con<strong>di</strong>zioni oggettive <strong>di</strong>contesto. Dal loro canto, anche tali Carte non possono non att<strong>in</strong>gere ai documenticostituzionali, specie alle c.d. “tra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni”, dalle quali traggonocostante alimento e sostegno al f<strong>in</strong>e della loro <strong>in</strong>cessante rigenerazione semantica.È nel circolo <strong>in</strong>terpretativo, quale prende corpo non già a questo o quell’ord<strong>in</strong>amento,l’uno separato dall’altro, bensì al piano delle relazioni <strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentali, che si rendevisibile e si apprezza questo mutuo “dare-avere” tra le Carte (e, per ciò pure, come si<strong>di</strong>ceva, <strong>in</strong> buona sostanza, tra le <strong>Corti</strong>).L’idea, largamente accre<strong>di</strong>tata, <strong>di</strong> una “Costituzione-totale”, come la si è altrovechiamata, che <strong>di</strong>ca “tutto su tutto” <strong>in</strong> quanto <strong>in</strong> sé perfetta ed autosufficiente, fa tutt’uno conquella immag<strong>in</strong>e piramidale, al cui vertice si situa <strong>in</strong> sovrana solitud<strong>in</strong>e una sola Corte, chetutti potenzialmente controlla e da nessuno è controllata. L’una e l’altra però costituisconodelle palesi deformazioni del modello, ove si convenga che dei pr<strong>in</strong>cipi fondamentali chestanno a base dell’ord<strong>in</strong>e costituzionale (… “<strong>in</strong>tercostituzionale”) fa parte quellodell’apertura al <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>ternazionale e sovranazionale, col quale dunque il canone che vuoleSPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico,Milano 1994, e G. SILVESTRI, Lo Stato senza pr<strong>in</strong>cipe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste,Tor<strong>in</strong>o 2005).29 … <strong>in</strong> Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittiva nello stu<strong>di</strong>o dei rapporti tra Corte costituzionalee Corte EDU, cit.


19sottratte ad ogni impugnazione le decisioni del giu<strong>di</strong>ce costituzionale è obbligato aconfrontarsi (e, se del caso, a bilanciarsi). La qual cosa, poi, si giustifica proprio nel fattoche è solo per il tramite dell’apertura suddetta che possono trovare adeguato appagamento i<strong><strong>di</strong>ritti</strong>.In un orizzonte teorico-ricostruttivo siffatto non v’è spazio alcuno per una “Supercorte”,<strong>in</strong>terna o esterna che sia, cui possa riconoscersi un primato <strong>in</strong>con<strong>di</strong>zionato, per sistema,sulle altre <strong>Corti</strong>.Questa conclusione è, a mia op<strong>in</strong>ione, da tener ferma anche nella prospettivadell’adesione dell’Unione alla CEDU. Il timore, da molti paventato 30 , che la Corte <strong>di</strong>Strasburgo possa porsi quale il più alto punto <strong>di</strong> chiusura delle relazioni <strong>in</strong>terord<strong>in</strong>amentali(o, col l<strong>in</strong>guaggio da me preferito, dell’ord<strong>in</strong>e “<strong>in</strong>tercostituzionale”) può essere parato,sempre che i rapporti tra i giu<strong>di</strong>ci europei per un verso, <strong>di</strong> questi coi giu<strong>di</strong>ci nazionali per unaltro, si ispir<strong>in</strong>o al pr<strong>in</strong>cipio – autentica Grundnorm dei rapporti medesimi – per cui ogniCorte ha una sua propria specificità da far valere e appieno salvaguardare, allo stesso tempotuttavia essendo chiamata a confrontarsi con le altre <strong>Corti</strong> e da esse att<strong>in</strong>gere quanto <strong>di</strong> più o<strong>di</strong> meglio esse sono <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> offrire al servizio dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>.La regola, vero e proprio canone meto<strong>di</strong>co <strong>di</strong> azione e <strong>di</strong> relazione, è che tutte le <strong>Corti</strong>sono perciò sollecitate ad una sana competizione, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> poter apprestare – come si<strong>di</strong>ceva – la più adeguata, <strong>in</strong> ragione del caso, tutela ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong>.In questo quadro, non v’è, non può esservi, né un vertice né una base ma solo un pianoorizzontale al quale si <strong>di</strong>spongono <strong>in</strong> circolo, ricercando le forme ottimali del mutuosostegno, tutte le <strong>Corti</strong>, giu<strong>di</strong>ci comuni compresi, il cui ruolo, opportunamente sottol<strong>in</strong>eatoda una sensibile dottr<strong>in</strong>a 31 , è sovente sottostimato, laddove ha <strong>in</strong>vece modo <strong>di</strong> spiegarsi,seppure <strong>in</strong> un clima spesso ovattato e <strong>di</strong>screto, con esiti <strong>di</strong> sostanziale rilievo e non pocogratificanti per i <strong><strong>di</strong>ritti</strong>.30 … e che, però, per altri, è un auspicio, propugnandosi l’avvento proprio della “Supercorte” <strong>di</strong> cui si<strong>di</strong>scorre nel testo, che si vorrebbe situata a Strasburgo.31 Il richiamo, doveroso, è, ancora una volta, alla riflessione <strong>di</strong> R. CONTI, negli scritti <strong>di</strong>etro citt.


204. “Poteri” e “contropoteri” <strong>in</strong> situazioni <strong>di</strong> <strong>crisi</strong> economico-f<strong>in</strong>anziaria: la <strong>di</strong>versasensibilità e i parimenti <strong>di</strong>vergenti orientamenti della Corte costituzionale e delle <strong>Corti</strong>europeeLa seconda osservazione ha poi riguardo al rapporto che viene ad <strong>in</strong>trattenersi tra il modo<strong>di</strong> essere dei “contropoteri” e l’emergenza economico-f<strong>in</strong>anziaria che segna a fondo e chissàper quanto tempo ancora segnerà gli svolgimenti politico-istituzionali del tempo presente 32 .Alcune vicende avviatesi <strong>di</strong> recente e tuttora <strong>in</strong> corso con <strong>in</strong>certo e confuso andamentopongono <strong>in</strong> drammatica evidenza e <strong>in</strong> forme affatto orig<strong>in</strong>ali la questione non solo dei“contropoteri” ma, per strano che possa sembrare, degli stessi… “poteri”. Da molti e convarietà <strong>di</strong> toni si fa rilevare come l’emergenza stessa faccia correre il rischio dellasostanziale emarg<strong>in</strong>azione e della vera e propria <strong>di</strong>ssoluzione della politica, assorbita dal“buco nero” <strong>di</strong> forze economiche <strong>in</strong>controllabili e, alle volte, pers<strong>in</strong>o <strong>in</strong>visibili. La nascitadei Governi c.d. “tecnici” (term<strong>in</strong>e che, <strong>in</strong>vero, richiederebbe un lungo <strong>di</strong>scorso e nonsecondarie precisazioni) v’è stata – come si sa – anche <strong>in</strong> passato, da noi come altrove; nonè però chi non veda come la loro formazione s’<strong>in</strong>scrivesse <strong>in</strong> un quadro <strong>in</strong>comparabile conquello <strong>di</strong> oggi. Alla comunanza del nome, dunque, si oppone la profonda <strong>di</strong>versità delle“cose” da esso evocate.Sta <strong>di</strong> fatto che non v’è esperienza giuri<strong>di</strong>camente significativa che non risulti nella suastessa struttura ed essenza segnata dalla <strong>crisi</strong>. Tutto, perciò, richiede <strong>di</strong> esser riguardato allaluce della <strong>crisi</strong> ed <strong>in</strong> funzione della stessa, nell’<strong>in</strong>tento <strong>di</strong> arg<strong>in</strong>arne f<strong>in</strong> dove possibile idevastanti effetti.La giurisprudenza, ovviamente, non si sottrae a questa ferrea regola. Ancora una volta, èda <strong>di</strong>re che i “bilanciamenti” tra <strong><strong>di</strong>ritti</strong> e risorse non sono solo <strong>di</strong> oggi; e, però, oggiassumono una connotazione tale da rendere non confrontabili passato e presente.Consiglierei a quanti si de<strong>di</strong>cano allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> queste vicende <strong>di</strong> tener contodell’avvertenza ora fatta, che <strong>in</strong>duce a non trapiantare <strong>in</strong> modo meccanico ed acriticoschemi antichi all’o<strong>di</strong>erno contesto dai tratti refrattari ad esser compiutamente compresi edescritti a mezzo <strong>di</strong> quei schemi.32 Un <strong>in</strong>teressante confronto, da punti <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>versi e con esiti teorico-ricostruttivi parimenti <strong>di</strong>versi, si èavuto <strong>in</strong> occasione delle Giornate <strong>di</strong> Lecce su La Costituzione alla prova della <strong>crisi</strong> f<strong>in</strong>anziaria mon<strong>di</strong>ale,cit., i cui contributi possono vedersi <strong>in</strong> www.gruppo<strong>di</strong>pisa.it.


21Rileggo <strong>in</strong> questa luce talune note pronunzie delle <strong>Corti</strong> “costituzionali” (nella largaaccezione <strong>di</strong>etro <strong>in</strong><strong>di</strong>cata); e mi spiego così anche talune <strong>di</strong>vergenze d’<strong>in</strong><strong>di</strong>rizzo delle <strong>Corti</strong>europee rispetto a quelle nazionali, specificamente apprezzabili al piano della salvaguar<strong>di</strong>adei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali.Già <strong>in</strong> altra occasione mi sono sforzato <strong>di</strong> mostrare come pecchi <strong>di</strong> astrattismo la <strong>di</strong>ffusacredenza secondo cui i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> <strong>in</strong> parola r<strong>in</strong>verrebbero un riconoscimento nella Cartacostituzionale <strong>di</strong> cui non vi sarebbe traccia nelle Carte europee 33 . Senza ora tornare averificare la fondatezza <strong>di</strong> quest’assunto, se però dal piano delle Carte si trapassa a quellodelle <strong>Corti</strong>, dal <strong>di</strong>ritto vigente al <strong>di</strong>ritto vivente, ci si avvede come la tesi <strong>in</strong> parola richieda<strong>di</strong> essere fatta oggetto <strong>di</strong> nuovo, non preorientato, esame, che – a me pare – fa pervenire adesiti ricostruttivi sensibilmente <strong>di</strong>scosti da quelli cui approda la tesi stessa, i <strong><strong>di</strong>ritti</strong>“economico-sociali” soggiacendo presso la giurisprudenza nazionale non poche volte abilanciamenti con le risorse tali da risultare gravemente e non <strong>di</strong> rado <strong>in</strong>giustamentesacrificati, nel mentre sono proprio le <strong>Corti</strong> europee che mostrano nei loro riguar<strong>di</strong> unasensibile attenzione <strong>di</strong> cui non si ha uguale riscontro <strong>in</strong> ambito <strong>in</strong>terno 34 .33 Mi trovo obbligato a fare ancora un richiamo al mio Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittivanello stu<strong>di</strong>o dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU, cit.34 Non co<strong>in</strong>cidente l’esito ricostruttivo cui perviene altra, sensibile dottr<strong>in</strong>a: per tutti e <strong>di</strong> recente, v. G.ROMEO, Civil rights v. social rights nella giurisprudenza della Corte europea dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> dell’uomo: c’è ungiu<strong>di</strong>ce a Strasburgo per i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali?, <strong>in</strong> AA.VV., Lo strumento costituzionale dell’ord<strong>in</strong>e pubblicoeuropeo, cit., 487 ss., della quale v., altresì, ora, La garanzia dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali tra “autosufficienzanazionale” e tutela sopranazionale, <strong>in</strong> paper. Utili <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni anche <strong>in</strong> L. TRIA, Il ruolo della Cortecostituzionale nella tutela dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali nell’ambito dell’ord<strong>in</strong>amento <strong>in</strong>tegrato, <strong>in</strong>www.europeanrights.eu, 18 aprile 2012 e S. GAMBINO-W. NOCITO, Crisi dello Stato, governo dell’economiae <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali: note costituzionali alla luce della <strong>crisi</strong> f<strong>in</strong>anziaria <strong>in</strong> atto, relaz. al Sem<strong>in</strong>ario su Crisidello Stato nazionale, governo dell’economia e tutela dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali, Mess<strong>in</strong>a 7 maggio 2012, <strong>in</strong>www.astrid-onl<strong>in</strong>e.it, 13/2012. Inoltre, i contributi al convegno su I <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali dopo Lisbona. Il ruolodelle <strong>Corti</strong>. Il <strong>di</strong>ritto del lavoro fra riforme delle regole e v<strong>in</strong>coli <strong>di</strong> sistema, Reggio Calabria 5 novembre2011, ed ivi, part., A. SPADARO, I <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali <strong>di</strong> fronte alla <strong>crisi</strong> (necessità <strong>di</strong> un nuovo “modello socialeeuropeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), <strong>in</strong> www.rivistaaic.it, 4/2011; C. SALAZAR, A Lisbon story: laCarta dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali dell’Unione europea da un tormentato passato… a un <strong>in</strong>certo presente?, <strong>in</strong>www.gruppo<strong>di</strong>pisa.it, 21 <strong>di</strong>cembre 2011 e, nella stessa Rivista, C. PANZERA, Per i c<strong>in</strong>quant’anni della Cartasociale europea, 28 febbraio 2012; A. RAUTI, La “giustizia sociale” presa sul serio. Prime riflessioni, <strong>in</strong>www.forumcostituzionale.it; ed ancora i contributi al convegno del <strong>Gruppo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong> svoltosi l’8 e il 9 giugno


22In fondo, la cosa ha una sua pronta spiegazione. Le <strong>Corti</strong> nazionali operano <strong>in</strong>fatti <strong>in</strong> uncontesto nel quale si reputa (come subito si <strong>di</strong>rà, a torto) che la <strong>crisi</strong> debba esserespecificamente affrontata. Le risorse economiche <strong>di</strong>sponibili, con le quali – piaccia o no – cisi deve pur sempre confrontare, sono quelle che, <strong>in</strong> buona sostanza, si att<strong>in</strong>gono dalle cassedello Stato. Per le <strong>Corti</strong> europee, <strong>in</strong>vece, le cose stanno <strong>di</strong>versamente; soprattutto, la Corte<strong>di</strong> Strasburgo ritiene <strong>di</strong> non doversi fare carico dei problemi aperti dallo stato <strong>di</strong> <strong>crisi</strong>, ed èperciò che concentra tutti i suoi sforzi sui <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, le loro <strong>in</strong>sistenti e pressanti pretese <strong>di</strong> tutela(non fa così, <strong>di</strong> contro, la Corte dell’Unione, ove si convenga che i no<strong>di</strong> della <strong>crisi</strong> debbanoessere sciolti proprio, e specificamente, al piano sovranazionale, prima ancora che a quellidei s<strong>in</strong>goli ord<strong>in</strong>amenti nazionali; eppure, come si vedrà a momenti, lo stesso giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>Lussemburgo <strong>in</strong> più d’una occasione ha offerto ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> <strong>in</strong> parola una tutela che è loromancata presso i giu<strong>di</strong>ci nazionali).Assai istruttiva al riguardo la vicenda delle leggi d’<strong>in</strong>terpretazione autentica (a partire dalcaso Agrati e da altri ancora); e non è un caso – a me pare – se la Consulta ha dato fondoalle cospicue risorse argomentative <strong>di</strong> cui è dotata per <strong>di</strong>mostrare l’<strong>in</strong><strong>di</strong>mostrabile, vale a<strong>di</strong>re che alcune leggi che impropriamente si autoqualificavano d’<strong>in</strong>terpretazione autenticaerano davvero tali e che, comunque, a motivo della loro adozione si giustificava la messa <strong>in</strong>atto <strong>di</strong> “bilanciamenti” <strong>in</strong> tutto e per tutto pendenti a loro esclusivo beneficio (o – il che èpraticamente lo stesso – a custo<strong>di</strong>a delle casse dello Stato), con conseguente, gravepregiu<strong>di</strong>zio per i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> <strong>di</strong> natura economica vantati dai soggetti che avevano riposto le lorosperanze <strong>di</strong> tutela nel giu<strong>di</strong>ce costituzionale. Assai <strong>di</strong>stante, per orientamento ed esiti, lagiurisprudenza EDU 35 , che ha <strong>in</strong>teso farsi cura delle aspettative dei soggetti stessi,non<strong>di</strong>meno rimaste prive <strong>di</strong> ascolto presso la Consulta 36 .2012 a Trapani su I <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, <strong>in</strong>www.gruppo<strong>di</strong>pisa.it, tra i quali, con particolare attenzione alla giurisprudenza europea, D. TEGA, I <strong><strong>di</strong>ritti</strong>sociali nella <strong>di</strong>mensione multilivello tra tutele giuri<strong>di</strong>che e <strong>crisi</strong> economica, e A. GUAZZAROTTI,Giurisprudenza CEDU e giurisprudenza costituzionale sui <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali a confronto (altri riferimenti ancoranel mio scritto da ult. cit.).35 Sul confronto tra le due <strong>Corti</strong> si sono, come si sa, avuti molti commenti: tra gli altri, M. MASSA, Agrati:Corte europea vs. Corte costituzionale sui limiti alla retroattività, e il mio, Ieri il giu<strong>di</strong>cato penale, oggi leleggi retroattive d’<strong>in</strong>terpretazione autentica, e domani? (a marg<strong>in</strong>e <strong>di</strong> Corte EDU 7 giugno 2011, Agrati edaltri c. Italia), entrambi <strong>in</strong> www.forumcostituzionale.it, e <strong>in</strong> Quad. cost., 3/2011, rispettivamente, 706 ss. e709 ss.; <strong>in</strong>oltre, G. REPETTO, Il nodo delle irretroattività tra Corte costituzionale e Corte europea dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>


23Della giurisprudenza “eurounitaria” – term<strong>in</strong>e che a me piace riservare sia al <strong>di</strong>ritto chealla giurisprudenza dell’Unione –, poi, mi limito qui a rammentare la sent. del 21 giugno2012 (qu<strong>in</strong>ta sez.), emessa <strong>in</strong> via pregiu<strong>di</strong>ziale, che ha salvaguardato il <strong>di</strong>ritto alle ferieannuali retribuite, pur laddove co<strong>in</strong>cidenti con un periodo <strong>di</strong> malattia, giustificandosipertanto, <strong>in</strong> una siffatta evenienza, lo spostamento delle prime ad altro periodo 37 .Molti altri esempi ancora potrebbero farsi nel medesimo senso, att<strong>in</strong>gendo sia all’una cheall’altra giurisprudenza 38 . Un punto, tuttavia, mi preme sopra ogni cosa qui tener fermo; ed èche se per un verso è da considerare fuori <strong>di</strong>scussione che i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> possano (e debbano)soggiacere a “bilanciamento”, sia <strong>in</strong>ter se che con altri beni o <strong>in</strong>teressi costituzionalmenteprotetti, tra i quali appunto quelli <strong>di</strong> natura collettiva evocati <strong>in</strong> campo dallo stato <strong>di</strong> <strong>crisi</strong>dell’uomo, <strong>in</strong> www.<strong><strong>di</strong>ritti</strong>-cedu.unipg.it; E. LUPO (<strong>in</strong> coll. con E. VINCENTI), Pluralità delle fonti edunitarietà dell’ord<strong>in</strong>amento, <strong>in</strong> www.europeanrights.eu, 20 ottobre 2011, spec. §§ 5.2, 5.3 e 6; S. FOÀ, Unconflitto <strong>di</strong> <strong>in</strong>terpretazione tra Corte costituzionale e Corte europea dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> dell’uomo: leggi <strong>di</strong><strong>in</strong>terpretazione autentica e ragioni imperative <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse generale, <strong>in</strong> www.federalismi.it, 15/2011. Quantopoi al caso Scattolon, le note <strong>di</strong> M. MASSA, Dopo il caso Agrati il caso Scattolon: le leggi <strong>in</strong>terpretative tra<strong>di</strong>sapplicazione e prevalenza sulla CEDU, <strong>in</strong> Quad. cost., 4/2011, 957 ss.; G. REPETTO, Il triangolo andràconsiderato. In marg<strong>in</strong>e al caso Scattolon, <strong>in</strong> www.<strong><strong>di</strong>ritti</strong>comparati.it e G. RICCI, Il passaggio del personaleAta dagli enti locali allo Stato: per la Corte <strong>di</strong> giustizia è un caso <strong>di</strong> trasferimento d’azienda (Osservaz. aCorte giust. 6 settembre 2011, causa C-108/10), <strong>in</strong> Foro it., 11/2011, IV, 503 ss. Inf<strong>in</strong>e, R. CAPONI, Giustoprocesso e retroattività <strong>di</strong> norme sostanziali nel <strong>di</strong>alogo tra le <strong>Corti</strong>, <strong>in</strong> Giur. cost., 5/2011, 3753 ss.; nellastessa Rivista, A. GUAZZAROTTI, Precedente CEDU e mutamenti culturali nella prassi giurisprudenzialeitaliana, 3779 ss.; V. DE MICHELE, Le vicende del personale Ata trasferito allo Stato dopo le giuris<strong>di</strong>zionisuperiori tornano al vero giu<strong>di</strong>ce: quello comune “europeo” che decide nel merito, <strong>in</strong>www.europeanrights.eu, 14 marzo 2012; M. MASSA, Difficoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo. Ancora sulle <strong>di</strong>vergenze tra Cortecostituzionale e Corte europea <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> leggi <strong>in</strong>terpretative, <strong>in</strong> corso <strong>di</strong> stampa <strong>in</strong> Giur. cost.36 La qual cosa, poi, ripropone <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i urgenti la questione del “seguito” da dare alle pronunzie dellaCorte europea, laddove lo stesso risulti deviato dal suo corso da contrarie pronunzie della Cortecostituzionale (ma, <strong>di</strong> ciò, <strong>in</strong> altra sede).37 Molto importante è, poi, oggi la pronunzia della prima sezione della Corte <strong>di</strong> giustizia del 5 luglio2012, <strong>in</strong> causa C-381/10, adottata essa pure <strong>di</strong>etro r<strong>in</strong>vio pregiu<strong>di</strong>ziale, con la quale si sono giustificatederoghe all’art. 49 per motivi d’<strong>in</strong>teresse sociale, quale la lotta all’evasione fiscale.38 Un chiaro quadro <strong>di</strong> s<strong>in</strong>tesi della più recente giurisprudenza della Corte EDU <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> lavoro eprevidenza sociale può ora vedersi nella Relazione della Corte <strong>di</strong> Cassazione, a cura dell’Ufficio delmassimario e del ruolo (red. F. BUFFA), su Il <strong>di</strong>ritto del lavoro e della previdenza sociale nellagiurisprudenza della Corte europea dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> dell’uomo, del 7 giugno 2012.


24economica, per un altro verso è parimenti <strong>in</strong><strong>di</strong>scutibile l’esistenza <strong>di</strong> una soglia oltre laquale non è, <strong>in</strong> alcun caso o modo, possibile sp<strong>in</strong>gersi, a pena <strong>di</strong> compromettere le basistesse dell’ord<strong>in</strong>e costituzionale; e la soglia – come mostrerò a momenti con un paio <strong>di</strong>esempi (ma, ancora una volta, se ne potrebbero richiamare anche altri) – è segnata dallasalvaguar<strong>di</strong>a della <strong>di</strong>gnità della persona umana, che è l’essenza sia <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> noi, dellanostra humanitas appunto (che verrebbe senza riparo smarrita <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta della<strong>di</strong>gnità), che dello Stato, costituzionale (nel senso stretto del term<strong>in</strong>e) solo se e f<strong>in</strong>tantochési metta al servizio della <strong>di</strong>gnità e ne garantisca l’effettivo, pieno go<strong>di</strong>mento 39 .Ora, si danno pronunzie, anche recenti o recentissime, del nostro giu<strong>di</strong>ce delle leggi che,a mia op<strong>in</strong>ione, non si mantengono <strong>in</strong> tutto fedeli a questo imperativo categorico del qualetutti – <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui, collettività, apparato governante – siamo tenuti ad essere, e sempre restare,scrupolosi osservanti.Tra le molte pronunzie emesse dalla Consulta, richiamo qui solo le seguenti: nn. 61 e 325del 2011 e 120 del 2012: tutte accomunate dal sacrificio imposto al <strong>di</strong>ritto alla salute <strong>in</strong>ragione della esiguità delle risorse economiche <strong>di</strong>sponibili 40 .Nella prima (che, peraltro, costituisce il “term<strong>in</strong>ale” <strong>di</strong> un <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzo consistente erisalente), si fa una s<strong>in</strong>golare “graduatoria” tra il <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong> parola, <strong>in</strong> quanto se ne faccianoportatori cittad<strong>in</strong>i e stranieri regolari, da un canto, e stranieri non regolari, dall’altro, i qualiultimi, <strong>di</strong>versamente dai primi, vedono garantito il <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong> parola unicamente nel suo“nucleo duro”.Nella seconda decisione, riferita ad una vicenda che non ho esitato, <strong>in</strong> sede <strong>di</strong> primocommento, a def<strong>in</strong>ire kafkiana, una legge regionale che estendeva l’esonero dal ticket per lespese sanitarie a beneficio <strong>di</strong> una categoria particolarmente debole ed esposta, proprio amotivo della <strong>crisi</strong>, costituita da coloro che avevano perso lavoro, è stata senza esitazione39 Non si perda mai <strong>di</strong> vista, neppure per un momento, che al centro della costruzione ord<strong>in</strong>amentale è lapersona umana, coi suoi elementari bisogni, primo su tutti quello alla <strong>in</strong>tegra, <strong>in</strong><strong>in</strong>terrotta salvaguar<strong>di</strong>a dellasua <strong>di</strong>gnità.40 La <strong>di</strong>gnità della persona umana, poi, non è stata tenuta <strong>in</strong> conto neppure da Corte cost. n. 115 del 2012,che ha annullato una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> accesso alle cure palliative ed allaterapia del dolore per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> copertura f<strong>in</strong>anziaria (la pronunzia è annotata da A. MARESCA, Il pr<strong>in</strong>cipio <strong>di</strong>copertura f<strong>in</strong>anziaria «prevale» sul parametro della <strong>di</strong>gnità umana, <strong>in</strong> www.<strong><strong>di</strong>ritti</strong>comparati.it, 2/2012).


25caducata, ancora una volta senza alcuna attenzione verso la <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> persone che cumulanosopra <strong>di</strong> sé alla <strong>di</strong>sgrazia della per<strong>di</strong>ta della salute la mala sorte della per<strong>di</strong>ta del lavoro.Da ultimo, nella terza, l’eguaglianza è f<strong>in</strong>almente riprist<strong>in</strong>ata ma… al basso, stabilendosiessere costituzionalmente fondata la decurtazione dello stipen<strong>di</strong>o per tutti i pubblici<strong>di</strong>pendenti dovuta ad assenza dal lavoro per malattia, dal momento che la salute – ci <strong>di</strong>ce,ancora una volta, la Corte – è costretta a recedere a fronte del buon andamento dellapubblica amm<strong>in</strong>istrazione che appunto giustificherebbe l’adozione della misura legislativaimpugnata.Nessun altro commento, se non l’aggiunta che il fondamento dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali non èormai più – a quanto pare – nella Carta costituzionale (o <strong>in</strong> altri documenti normativiancora, anche <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e esterna) ma solo nelle risorse <strong>di</strong>sponibili: f<strong>in</strong>o a quando queste cisono, ci sono anche i <strong><strong>di</strong>ritti</strong>; <strong>in</strong> mancanza delle prime, nessun titolo possono vantare isecon<strong>di</strong> per farsi valere 41 . La Corte poi non si <strong>in</strong>terroga (e convengo che, con ogniprobabilità, non avrebbe potuto <strong>in</strong>terrogarsi) se al fondo delle questioni portate al suo esamenon stesse l’annosa, irrisolta, questione <strong>di</strong> una giustizia sociale promessa ma mai realizzata,a motivo della persistenza <strong>di</strong> evidenti ed <strong>in</strong>tollerabili squilibri nella <strong>di</strong>stribuzione dellaricchezza, censurabili – sia chiaro – non al solo piano politico ma, ancora prima (e <strong>di</strong> più), aquello etico e giuri<strong>di</strong>co, siccome <strong>in</strong>compatibili coi pr<strong>in</strong>cipi <strong>di</strong> libertà ed eguaglianza (specienella sua accezione sostanziale), nel loro fare “sistema” coi pr<strong>in</strong>cipi fondamentali restanti 42 .Si torna così – come si vede – a quanto si faceva poc’anzi notare, sia pure <strong>in</strong> modolargamente approssimativo, vale a <strong>di</strong>re che talune carenze sono da addebitare <strong>in</strong> primo luogoal legislatore e <strong>in</strong> genere ai decisori politici, venuti meno al compito (per vero,ambiziosissimo ma anche esaltante) <strong>di</strong> far luogo a quella trasformazione dei rapporti sociali41 Non a caso, allorché la Corte ha reputato – a ragione o a torto – che un “costo” non vi fosse, il <strong>di</strong>ritto èstato riconosciuto <strong>in</strong> modo pieno, pers<strong>in</strong>o allo straniero irregolare (ad es., <strong>in</strong> sent. n. 245 del 2011, conriguardo al <strong>di</strong>ritto al matrimonio, o <strong>in</strong> sent. n. 172 del 2012, per ciò che attiene alla regolarizzazione dellaposizione lavorativa degli extracomunitari). Che poi molte volte il calcolo si sia rivelato sbagliato, specie sesi considera che – com’è stato da molti fatto giustamente notare – non vi sono, <strong>in</strong> realtà, <strong><strong>di</strong>ritti</strong> privi <strong>di</strong>“costi”, è un altro <strong>di</strong>scorso, dalle implicazioni a largo raggio, che non è possibile qui fare.42 Su ciò, ho ritenuto opportuno richiamare l’attenzione <strong>in</strong> occasione della mia relaz. conclusiva delleGiornate <strong>di</strong> Lecce, cit., cui ho dato titolo Crisi economica e <strong>crisi</strong> della Costituzione, <strong>in</strong> www.giurcost.org, 21settembre 2012.


26fermamente voluta dal Costituente ed emblematicamente rappresentata nell’art. 3, II c., cheavrebbe richiesto un rivolgimento della loro stessa struttura.Il vizio <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> taluni “bilanciamenti”… squilibrati fatti presso la Consulta (e senzacomunque sgravare quest’ultima delle responsabilità che le sono proprie) sta nel fatto cheessi sono operati <strong>in</strong> un contesto già <strong>di</strong> per sé gravemente alterato e sensibilmente <strong>di</strong>scostodal modello costituzionale, un contesto giu<strong>di</strong>cato immutabile, che è quello che è <strong>in</strong>somma, eche obbliga poi all’adozione <strong>di</strong> misure draconiane a carico dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong>, della <strong>di</strong>gnità appunto.Se non si riconsidera l’<strong>in</strong>tera vicenda istituzionale della Repubblica <strong>in</strong> questa cornice, leanalisi, anche quelle meglio svolte ed argomentate, rischiano <strong>di</strong> portare <strong>in</strong> sé il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong>guardare unicamente alla crosta del fenomeno <strong>in</strong>dagato, <strong>in</strong> modo superficiale appunto, senzasp<strong>in</strong>gersi f<strong>in</strong>o al cuore dello stesso.Così, <strong>di</strong>scorsi vecchi e nuovi, quale quello ora svolto da S. Don<strong>di</strong> con riguardo al ruolodelle opposizioni parlamentari, vanno <strong>in</strong>contro al limite <strong>di</strong> non riguardare la vicendasuddetta nella sua proiezione <strong>di</strong>acronica, storico-politica, trascurando il dato per cui le forzepolitiche che oggi sono maggioranza, ieri erano (almeno alcune <strong>di</strong> esse) opposizione, eviceversa, e – ciò che più importa – che a carico <strong>di</strong> nessuna <strong>di</strong> esse, a conti fatti, si è riuscitoa far valere la responsabilità politica e morale per la mancata trasformazione della strutturasociale nel segno dei valori fondanti l’ord<strong>in</strong>e repubblicano, nel mentre le forze politicheoggi presenti sulla scena si sono trovate, tutte, ad ere<strong>di</strong>tare un “patrimonio” gravato da moltidebiti, senza peraltro essersi potute giovare della facoltà d’<strong>in</strong>ventario.Ad ogni buon conto, anche la circostanza, opportunamente messa <strong>in</strong> evidenza da Don<strong>di</strong>,per cui le opposizioni <strong>in</strong> parola sono state (e sono) occasionalmente collaborative, va essapure riconsiderata – a me pare – <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guendo le situazioni <strong>di</strong> una sia pur relativa “quiete”politico-istituzionale da quelle <strong>di</strong> emergenza, <strong>di</strong> <strong>crisi</strong> lacerante, che m<strong>in</strong>accia la stessasopravvivenza dei s<strong>in</strong>goli ord<strong>in</strong>amenti statali (specie <strong>di</strong> alcuni) e dell’ord<strong>in</strong>amento“eurounitario” e, andando ancora più a fondo, rimette <strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione l’idea stessa sia <strong>di</strong>Stato che <strong>di</strong> Unione: un’idea che, come pure è assai noto, già da tempo versa <strong>in</strong> unacon<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> stress particolarmente accentuato ma che è oggi oggetto <strong>di</strong> una vera e propriamanovra d’accerchiamento che potrebbe risultarle pers<strong>in</strong>o fatale.Ora, è proprio <strong>in</strong> una congiuntura siffatta che i giu<strong>di</strong>ci “costituzionali” (nell’ampiosignificato che è qui al term<strong>in</strong>e assegnato) vedono vieppiù sottol<strong>in</strong>eato il loro ruolo <strong>di</strong>“motori del r<strong>in</strong>novamento” – per <strong>di</strong>rla ancora con Don<strong>di</strong>, che riprende sul punto un concetto


27già circolante <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a –, al tempo stesso <strong>in</strong> cui sono chiamati a farsi garanti <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipi eregole comunque <strong>in</strong><strong>di</strong>sponibili, anche <strong>in</strong> (o malgrado la) situazione <strong>di</strong> <strong>crisi</strong>.Ancora una volta, nel circolo <strong>in</strong> cui s’immettono le giurisprudenze, variamenterichiamandosi ed <strong>in</strong>fluenzandosi a vicenda, oggi è forse più il “dare” da parte delle <strong>Corti</strong>europee che l’“avere” da parte delle <strong>Corti</strong> nazionali.Quando ci si <strong>in</strong>terroga su quale sia il verso maggiormente battuto nel circolo ermeneuticoil rischio <strong>di</strong> pervenire a conclusioni affrettate o, peggio, forzate è sempre <strong>in</strong>combente; il piùdelle volte, poi, non si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> metri sicuri ed idonei a far luogo a siffatte verifiche. Non<strong>di</strong> rado, <strong>in</strong>fatti, come si sa, talune idee sembrano esser il frutto orig<strong>in</strong>ale <strong>di</strong> una sedeistituzionale che qu<strong>in</strong><strong>di</strong> lo offre alle altre perché ne traggano profitto con riguardo ai casi <strong>di</strong>cui sono chiamate ad occuparsi e magari – perché no? – lo sottopongano ad ulteriorerielaborazione ed aff<strong>in</strong>amento. In realtà, <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare la fonte prima <strong>di</strong> una “<strong>in</strong>venzione”culturale è estremamente <strong>di</strong>sagevole e suscettibile <strong>di</strong> facili, pur se <strong>in</strong>consapevoli, errori. E,<strong>in</strong>vero, non <strong>di</strong> rado l’“<strong>in</strong>venzione” stessa att<strong>in</strong>ge a piene mani da apporti culturali risalenti eprovenienti da altre fonti, <strong>in</strong> cui è la ra<strong>di</strong>ce prima, ancorché sommersa, da cui essa traeispirazione ed alimento.La giurisprudenza europea – è ormai provato – ha fatto (e seguita senza sosta a fare)tesoro dei prodotti più genu<strong>in</strong>i e maturi del costituzionalismo statale: una conclusione,questa, che vale tanto per la Corte <strong>di</strong> giustizia (e qui è scontato il richiamo, ancora una volta,alle c.d. “tra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni”, pure – come si sa – con molta libertà rielaboratee messe a punto a Lussemburgo), quanto per la Corte EDU, che già nella sua composizioneporta un segno marcato della estrazione e connotazione “plurale” della sua giurisprudenza(senza, peraltro, tacere i non pochi, espressi riferimenti che la giurisprudenza <strong>di</strong> Strasburgofa ad altre giurisprudenze, prima su tutte quella della Corte dell’Unione).Tutto ciò posto, oggi il pungolo maggiore per lo svecchiamento degli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi delle <strong>Corti</strong>nazionali (costituzionali e non) viene non già ab <strong>in</strong>tra, e cioè dalle punte più avanzate ed<strong>in</strong>novative della giurisprudenza nazionale (cui, non<strong>di</strong>meno, sono da riconoscere meriti d<strong>in</strong>on secondario significato), bensì – come si viene <strong>di</strong>cendo – ab extra, dalle <strong>Corti</strong> europee


28appunto 43 . La qual cosa, ad ogni buon conto, non toglie che i giu<strong>di</strong>ci nazionali,all’occorrenza, si <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guano dai giu<strong>di</strong>ci non nazionali, specie – come pure si facevapoc’anzi notare – laddove avvertano il peso, <strong>di</strong> cui le <strong>Corti</strong> europee si sentono <strong>in</strong>vece <strong>in</strong>m<strong>in</strong>ore misura gravate ovvero del tutto sgravate, <strong>di</strong> dover fare i conti – è proprio il caso <strong>di</strong><strong>di</strong>re – col problema enorme della esiguità delle risorse <strong>di</strong>sponibili, att<strong>in</strong>gendo alle qualioccorrerebbe far fronte alla domanda imperiosa <strong>di</strong> tutela dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> (<strong>in</strong> particolare <strong>di</strong> alcuni).5. Cittad<strong>in</strong>i e stranieri davanti alle <strong>Corti</strong>: quali speranze <strong>di</strong> tutela della <strong>di</strong>gnità dellapersona umana nello stato <strong>di</strong> <strong>crisi</strong>?Un ultimo punto vorrei toccare prima <strong>di</strong> chiudere questa mia succ<strong>in</strong>ta riflessione; e vorreifarlo riprendendo una notazione già <strong>di</strong> sfuggita fatta e bisognosa ora <strong>di</strong> ulterioresvolgimento, specie alla luce delle considerazioni che si sono venute man mano facendo.Si tratta <strong>di</strong> chiedersi quale futuro possa avere, specie per il tramite degli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzigiurisprudenziali, la <strong>di</strong>st<strong>in</strong>zione (che, per taluno, è vera e propria contrapposizione) tracittad<strong>in</strong>o e straniero 44 : una <strong>di</strong>st<strong>in</strong>zione che, ancora una volta, richiede a mio modo <strong>di</strong> vedere<strong>di</strong> essere riconsiderata alla luce del presente contesto profondamente segnato sia dalla <strong>crisi</strong>43 Per riprendere un esempio già fatto, sono fiducioso che così potrà essere anche per ciò che attiene alcomplessivo rifacimento della legge relativa alla procreazione me<strong>di</strong>calmente assistita, a seguito delladecisione, già richiamata, dell’agosto scorso, una volta che dovesse – come mi auguro – <strong>di</strong>venire def<strong>in</strong>itiva.44 Su ciò, i contributi al nostro Sem<strong>in</strong>ario <strong>di</strong> A. LOLLO, Pr<strong>in</strong>cipio <strong>di</strong> uguaglianza e <strong>in</strong>clusione nel demos.Cittad<strong>in</strong>anza e partecipazione tra <strong>di</strong>ritto <strong>in</strong>terno e <strong>di</strong>ritto europeo, e M. FOGLIA, L’espulsione dellostraniero: ai limiti della cittad<strong>in</strong>anza nazionale ed europea. Il mio pensiero, <strong>di</strong> ferma opposizione aqualsivoglia <strong>di</strong>scrim<strong>in</strong>azione <strong>in</strong> merito al go<strong>di</strong>mento dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali unicamente fondata sullo status<strong>di</strong> cittad<strong>in</strong>o, peraltro bisognoso <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>cale ripensamento, può, volendo, vedersi nella mie Note <strong>in</strong>troduttivead uno stu<strong>di</strong>o sui <strong><strong>di</strong>ritti</strong> e i doveri costituzionali degli stranieri, <strong>in</strong> www.rivistaaic.it, 2/2011. Con specificoriguardo ai <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali, la tesi favorevole al loro riconoscimento con carattere “<strong>in</strong>clusivo” è patroc<strong>in</strong>ata,con appropriati argomenti, anche da A. SPADARO, I <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali <strong>di</strong> fronte alla <strong>crisi</strong> (Necessità <strong>di</strong> un nuovo“modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), cit.; <strong>in</strong>oltre, A. MORELLI, nel suo <strong>in</strong>terventoal convegno <strong>di</strong> Trapani su I <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali, cit., dal titolo Il carattere <strong>in</strong>clusivo dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> sociali e i paradossidella solidarietà orizzontale.


29economico-f<strong>in</strong>anziaria e sia pure da una <strong>in</strong>tegrazione sovranazionale avanzata, ancorchéessa pure a fondo <strong>in</strong>cisa dalla <strong>crisi</strong> stessa.Ora, dall’una e dall’altra parrebbero venire sp<strong>in</strong>te vigorose e contrastanti (o, forse meglio,non convergenti). L’<strong>in</strong>tegrazione sembra, <strong>in</strong>fatti, voler accorciare la <strong>di</strong>stanza che ad oggisepara la con<strong>di</strong>zione degli uni e degli altri soggetti; la <strong>crisi</strong>, <strong>di</strong> contro, ulteriormenteallungarla.Ancora una volta, il ruolo delle <strong>Corti</strong> è <strong>di</strong> prima grandezza, talora per vero decisivo: tantoladdove si manifesti nel senso dell’orientamento e con<strong>di</strong>zionamento dell’operato degliorgani della <strong>di</strong>rezione politica, quanto laddove si <strong>di</strong>sponga ad assecondare ed a prestareavallo alle decisioni <strong>di</strong> questi ultimi, specie a quelle più dolorose e penalizzanti per i <strong><strong>di</strong>ritti</strong>.Non vorrei ora ripetermi, ma si danno esempi sia nell’uno che nell’altro verso, peraltro atutti noti sì da non richiedere qui che ci s’<strong>in</strong>trattenga ulteriormente a darne l’illustrazione.Mi limito solo a rilevare, <strong>in</strong> conclusione, come giovi – una volta <strong>di</strong> più – non affrettare né le<strong>di</strong>agnosi né le cure. Il quadro è <strong>in</strong>fatti <strong>in</strong>ternamente assai articolato ed anche non pococonfuso ed appannato e, soprattutto, <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uo movimento, soggetto cioè alla <strong>in</strong>cessanteridef<strong>in</strong>izione dei suoi elementi costitutivi e delle loro mobili comb<strong>in</strong>azioni, <strong>in</strong> ragione deglisvolgimenti sia della vicenda dell’<strong>in</strong>tegrazione che dell’andamento della <strong>crisi</strong>.La stessa giurisprudenza europea, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> essere puntualmente descritta, richiederebbenon poche né secondarie precisazioni, con riguardo alla <strong>di</strong>versa vocazione istituzionale delledue <strong>Corti</strong> <strong>di</strong> cui si è qui <strong>di</strong>scorso e del modo, parimenti <strong>di</strong>verso, con cui esse si pongono <strong>in</strong>rapporto con le <strong>Corti</strong> nazionali.Per ciò che se ne può ora <strong>di</strong>re <strong>in</strong> estrema s<strong>in</strong>tesi, la Corte dell’Unione tiene,comprensibilmente, <strong>di</strong>st<strong>in</strong>ta la con<strong>di</strong>zione del cittad<strong>in</strong>o dell’Unione stessa da quella dellostraniero, facendosi portatrice <strong>di</strong> un <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzo nel complesso orientato a far espandere l’areadella cittad<strong>in</strong>anza europea 45 . La qual cosa, poi, asseconda la generale tendenza, espressiva45 Eppure lo stesso <strong>di</strong>ritto e la giurisprudenza dell’Unione circondano il non cittad<strong>in</strong>o <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong>garanzie <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e al go<strong>di</strong>mento dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali a fronte del quale il <strong>di</strong>ritto e la giurisprudenza degliStati, specie <strong>di</strong> alcuni, esibiscono vistosi ritar<strong>di</strong> e non meno appariscenti contrad<strong>di</strong>zioni (così, ad es., per ciòche riguarda la politica dell’espulsione, sulla quale i rilievi <strong>di</strong> M. FOGLIA, nel suo contributo al nostroSem<strong>in</strong>ario. Le oscillazioni della più recente giurisprudenza <strong>di</strong> Lussemburgo sono puntualmente rilevate da L.MONTANARI, Quali <strong><strong>di</strong>ritti</strong> per i cittad<strong>in</strong>i europei: la complessa def<strong>in</strong>izione dei contenuti della cittad<strong>in</strong>anza


30del DNA del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo, a far <strong>di</strong>latare l’area materiale delle competenzedell’Unione, con conseguente erosione degli ambiti rimessi alla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a e gestione degliStati.La Corte <strong>di</strong> Strasburgo, poi, pur <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzando – com’è chiaro – i propri verdetti a cittad<strong>in</strong>ieuropei, <strong>in</strong> realtà guarda all’uomo <strong>in</strong> quanto tale, al suo essere “persona”, nella più densa e –vorrei <strong>di</strong>re – nobile accezione: la sua è, <strong>in</strong>somma, una giurisprudenza a vocazionetendenzialmente “universale”, dotata <strong>di</strong> una naturale, <strong>in</strong>comprimibile, vis espansiva. Perdescrivere questa tendenza, vorrei riprendere qui una efficace espressione <strong>di</strong> A. Lollo,quando <strong>di</strong>scorre <strong>di</strong> una “vocazione <strong>in</strong>clusiva del <strong>di</strong>ritto europeo” 46 .Dal canto loro, i giu<strong>di</strong>ci nazionali costituiscono un “universo” popolato da molti mon<strong>di</strong>,l’uno <strong>di</strong>verso dall’altro, alcuni tra <strong>di</strong> loro più vic<strong>in</strong>i, altri lontani anni-luce.V’è un “sommerso” costituito da una giurisprudenza nazionale che ha molti volti, variesensibilità, plurime e <strong>di</strong>vergenti vocazioni. In seno ad esso, v’è una punta avanzata – comepoc’anzi mi è parso giusto <strong>di</strong> chiamarla – che è data da quanti vorrebbero qui ed ora fatta<strong>di</strong>retta e piena applicazione della CEDU, <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> contrasto con leggi nazionali, perciòsubito “non applicate”, al pari <strong>di</strong> ciò che – come si sa – si è soliti fare <strong>in</strong> presenza <strong>di</strong>ant<strong>in</strong>omie col <strong>di</strong>ritto “eurounitario”. V’è però anche la giurisprudenza che, docile, si èaccodata alla <strong>di</strong>versa <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione al riguardo data dalla Consulta.E ancora. V’è la giurisprudenza favorevole a mantenere lo scarto tra cittad<strong>in</strong>i e stranieri(anche irregolari) per ciò che attiene al go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> certi <strong><strong>di</strong>ritti</strong> e v’è la giurisprudenza che,coraggiosamente, vi si oppone, prospettando riletture orig<strong>in</strong>ali ed <strong>in</strong>novative del modellocostituzionale.europea tra <strong>in</strong>terventi della Corte <strong>di</strong> giustizia e ruolo dei giu<strong>di</strong>ci nazionali, <strong>in</strong> www.<strong><strong>di</strong>ritti</strong>comparati.it, 7giugno 2012).46 Dello stesso A. LOLLO v., <strong>in</strong>oltre, l’<strong>in</strong>tervento al convegno <strong>di</strong> Trapani, cit., dal titolo Il para<strong>di</strong>gma<strong>in</strong>clusivo della cittad<strong>in</strong>anza europea e la solidarietà transnazionale, <strong>in</strong> www.gruppo<strong>di</strong>pisa.it. Per la miaparte, ragionando <strong>di</strong> altro ord<strong>in</strong>e tematico (con specifico riguardo alle <strong>in</strong>novazioni costituzionali, pers<strong>in</strong>o aquelle aventi ad oggetto i pr<strong>in</strong>cipi <strong>di</strong> base dell’ord<strong>in</strong>amento), ho ritenuto <strong>di</strong> dover patroc<strong>in</strong>are la tesi secondocui tutto ciò che fa espandere l’area materiale della tutela dei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> è, secondo modello, lecito, pur laddovedovesse appunto portare alla riformulazione degli stessi enunciati espressivi dei pr<strong>in</strong>cipi costituzionali(usualmente, <strong>in</strong>vece, come si sa, ritenuti sottratti ad ogni loro possibile mutamento); illecito, <strong>di</strong> contro, ciòche porta ad un restr<strong>in</strong>gimento del campo attraversato dalle norme che si volgono a dare quella tutela (Note<strong>in</strong>troduttive ad uno stu<strong>di</strong>o sui <strong><strong>di</strong>ritti</strong> e i doveri costituzionali degli stranieri, cit.).


31Il cuore della questione – come si è poc’anzi fatto notare – sta nel modo con cui s’<strong>in</strong>tendeil Grundwert della <strong>di</strong>gnità della persona umana e, soprattutto, lo si vuol far valere nel corso<strong>di</strong> esperienze particolarmente sofferte, quali sono quelle segnate dalla <strong>crisi</strong>. Perché – qui è ilpunto – nel momento stesso <strong>in</strong> cui la <strong>di</strong>gnità viene ad essere riduttivamente o, <strong>di</strong>ciamo pure,<strong>di</strong>stortamente <strong>in</strong>tesa e giuri<strong>di</strong>camente trattata, per ciò stesso viene ad essere <strong>di</strong>storta nellasua stessa essenza la Costituzione: tanto più – come si è venuti <strong>di</strong>cendo – nella presentecongiuntura economica, che porta non solo all’allargamento della fascia <strong>di</strong> povertà <strong>di</strong> moltisoggetti che un tempo ne erano estranei ma all’impoverimento della stessa… Costituzione,della sua capacità prescrittiva, obbligata <strong>in</strong> non pochi casi e per non poche persone ad esseremessa da canto, lasciando le persone stesse prive <strong>di</strong> tutela proprio nel loro bene più grande,la <strong>di</strong>gnità 47 .Avverso quest’esito <strong>in</strong>quietante 48 molto possono, per la loro parte, fare le tecnichedecisorie poste <strong>in</strong> essere dai giu<strong>di</strong>ci costituzionali, una volta che se ne faccia – come si deve– utilizzo alla luce delle <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni che vengono dai valori. Le tecniche stesse, poi, possonoanche essere le più varie, senza che su <strong>di</strong> esse si registr<strong>in</strong>o significativi consensi, secondoquanto si è ancora da ultimo rammentato con richiamo alla questione dell’applicazione<strong>di</strong>retta “sì o no” della CEDU. Nella sostanza, però, come si è venuti <strong>di</strong>cendo, si tratta unabuona volta d’<strong>in</strong>tendersi, rispondendo al cruciale quesito circa ciò che è, che dev’essere, la<strong>di</strong>gnità nelle più salienti espressioni delle d<strong>in</strong>amiche ord<strong>in</strong>amentali. Si tratta cioè <strong>di</strong> chiarire,una volta per tutte, se si vuole davvero fare <strong>di</strong> essa il perno fisso attorno al quale tutte levicende riguardanti i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> fondamentali sono chiamate a ruotare, verso <strong>di</strong> esso volgendosi eda esso traendo forza e luce, ovverosia il punto fermo da cui tutti i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> si tengono e che dàsenso alle pretese <strong>di</strong> appagamento dagli stessi avanzate.Una volta che la risposta dovesse essere – come mi auguro – affermativa e, soprattutto,non gravata da retropensieri o riserve, ogni altra risposta ai problemi, complessi e<strong>di</strong>mpegnativi, che la pratica giuri<strong>di</strong>ca quoti<strong>di</strong>anamente pone viene poi da sé. Molte <strong>di</strong> questerisposte non possono, com’è chiaro, essere date a cuor leggero, secondo quanto si è veduto47 Dell’impoverimento della Costituzione e della sua carente normatività ho <strong>di</strong>scorso nella mia relazionealle Giornate <strong>di</strong> Lecce, <strong>di</strong>etro cit.48 … particolarmente <strong>in</strong>quietante, sol che si pensi che la <strong>crisi</strong> economica potrebbe non essere passeggerabensì durare a lungo e pers<strong>in</strong>o – Dio non voglia! – commutarsi <strong>in</strong> <strong>crisi</strong> <strong>di</strong> sistema, per ciò stesso facendo sìche quell’impoverimento della Costituzione <strong>di</strong> cui si è appena detto possa rivelarsi irreversibile.


32ragionando della <strong>crisi</strong> e dei suoi mici<strong>di</strong>ali effetti. Quanto meno, però, potrà <strong>di</strong>rsi che essehanno un alveo sicuro, dagli arg<strong>in</strong>i capaci, entro cui poter scorrere, confrontarsi, misurarsi.

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