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Adeguamento contrattuale ex legge 136/2010 (124 KB) PDF

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Milano,Prot.Raccomandata a.r.SpettabileG.P.S. S.r.l.in persona di Titolare, AmministratoreUnico e legale rappresentante dott.Giacometti ErnestoVia Del Chioso 824030 - Mozzo (BG)Oggetto: Convenzione per la fornitura di kit di dispositivi medici per l’esecuzione di Paptest per gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia del 20 luglio <strong>2010</strong>.<strong>Adeguamento</strong> Legge <strong>136</strong>/<strong>2010</strong> e D.L. 12 novembre <strong>2010</strong>, n. 187.Egregi Signori,con riguardo alla Convenzione stipulata in data 20 luglio <strong>2010</strong> tra Lombardia Informatica S.p.A. ecodesta spettabile Società per la fornitura di kit di dispositivi medici per l’esecuzione di Pap test pergli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia, la scrivente Società Appaltante comunicaquanto segue.Con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, si espongono di seguito le norme daapplicare alla Convenzione in oggetto, integrative della stessa, in ottemperanza a quanto dispostodalla Legge <strong>136</strong>/<strong>2010</strong> così come modificata dal D.L. 12 novembre <strong>2010</strong>, n. 187, tenuto contoanche della disciplina di cui alle Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblicin. 8 del 18 novembre <strong>2010</strong> e n. 10 del 22 dicembre <strong>2010</strong>.1. Il Fornitore, con la ricezione della presente e, comunque, a decorrere da 7 marzo 2011,assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge n.<strong>136</strong>/<strong>2010</strong> e ss.mm.ii. (da ultimo, si veda il D.L. 12 novembre <strong>2010</strong>, n. 187), ovvero dadisposizioni interpretative (si vedano le Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza suiContratti Pubblici n. 8 del 18 novembre <strong>2010</strong> e n. 10 del 22 dicembre <strong>2010</strong>).


2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postalidedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativialla Convenzione ed ai singoli Contratti di Fornitura attuativi della medesima, attraverso lostrumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei aconsentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, atitolo esemplificativo e non esaustivo:⎯ il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolodi penale o, comunque, di risarcimento,⎯ il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti(subforniture) e, comunque, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessatiall’appalto,⎯ i pagamenti (per l’intero importo dovuto) destinati a dipendenti, consulenti e fornitoridi beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvistadi immobilizzazioni tecniche, anche se ciascun singolo pagamento non sia riferibilein via esclusiva alla realizzazione dell’appalto,⎯ i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favoredi gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che potrannoessere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermorestando l’obbligo di documentazione della spesa,⎯ le spese giornaliere inerenti gli interventi relativi all’appalto di importo inferiore ouguale ad Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), che potranno essere effettuateanche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divietodi impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.3. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi all’appalto, il Fornitore:a) ha l’obbligo, con riferimento a ciascun singolo Contratto di Fornitura attuativo dellaConvenzione, di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l’irricevibilità dellamedesima:• il CIG della procedura,• il CIG “dedicato” che verrà indicato da ciascun Ente Contraente nel relativoOrdinativo di Fornitura,• nonché, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP cheverrà indicato, se del caso, da ciascun Ente Contraente nel relativo Ordinativo diFornitura;


) ha l’obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario di cui alprecedente comma 2, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti nondedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti adoperai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenzee affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributariee tecniche;c) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti(subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’appositaclausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussifinanziari di cui all’art. 3 della Legge n. <strong>136</strong>/<strong>2010</strong> e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta delcontratto di subappalto, e contestuale revoca dell’autorizzazione al subappalto, disubfornitura, nonché della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura attuativi dellamedesima;d) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione a Lombardia Informatica S.p.A. ed allaPrefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notiziadell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità deiflussi finanziari; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con ilsubappaltatore o con il subcontraente.4. il Fornitore con la ricezione della presente:a) dichiara, salvo diversa comunicazione inviata ai sensi della successiva lettera, che il contocorrente bancario o postale dedicato all’appalto, anche non via esclusiva, è quello indicatoin Convenzione, ove sono riportate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegatead operare su detto conto corrente;b) si impegna a comunicare a Lombardia Informatica S.p.A. entro il termine perentorio di 7(sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra indicato, ovvero l’accensione dinuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioniinerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idoneia consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto correntededicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimentoanche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all’art. 3 della Legge n. <strong>136</strong>/<strong>2010</strong> ess.mm.ii. e/o stabiliti nella Convenzione, determina la risoluzione di diritto della stessa e deisingoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative dicui all’art. 6 della Legge n. <strong>136</strong>/<strong>2010</strong> e ss.mm.ii..


Le norme descritte costituiscono norme imperative il cui inadempimento determina la nullità dellaConvenzione in oggetto ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. Si rammenta, infatti, che dettenorme hanno carattere cogente e, conseguentemente, devono intendersi automaticamenteintegrate nel testo della Convenzione in oggetto, in virtù di quanto disposto dall’art. 6, comma 2,del citato D.L. n. 187/<strong>2010</strong>, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ. e di quanto disposto nella medesimaConvenzione.Distinti salutiIl Consigliere DelegatoDott. Giovanni Catanzaro

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