Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze ...
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<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione veneziana, che fa menzione dell'omosessualità del<strong>la</strong> coppia, ha suggerito diriportare l’attenzione su questi aspetti. 123. La sentenza 138 <strong>in</strong> dialogo con <strong>la</strong> giurisprudenza europeaLa sentenza n. 38/2010 del<strong>la</strong> Corte costituzionale italiana sancì per certo il valore da attribuire alleunioni “omosessuali” quali formazioni sociali tute<strong>la</strong>te dall’art. 2 Cost. Certo era chiaro che vedevaper <strong>la</strong> prima volta <strong>la</strong> luce un pr<strong>in</strong>cipio giuridico costituzionale ulpianamente imperfectus, perchéprivo di cogenza e <strong>la</strong> cui vio<strong>la</strong>zione per <strong>in</strong>erzia del legis<strong>la</strong>tore rimaneva senza alcuna conseguenzadiretta. L’obbligo di <strong>in</strong>trodurre un istituto di riconoscimento generale di queste unioni è così<strong>in</strong>teramente rimesso ai tempi, ai modi e ai limiti decisi dal "solerte" Par<strong>la</strong>mento italiano. Lasentenza, tuttavia, ha anche compiuto nell'immediato un passo importante, spianando <strong>la</strong> strada afuture decisioni che afferm<strong>in</strong>o l’irragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost. di «certe» disparità ditrattamento rispetto al<strong>la</strong> coppia coniugata.Per contro, ha fomentato un dibattito sul<strong>la</strong> reale <strong>in</strong>terpretazione da dare alle sue parole <strong>in</strong> meritoal<strong>la</strong> possibilità per il legis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario di riscrivere l’istituto matrimoniale di cui all’art. 29 Cost.Sgua<strong>in</strong>ata <strong>la</strong> spada – immediatamente spuntata – dell'obbligo di <strong>in</strong>trodurre un istituto generale diriconoscimento di queste unioni, assolutamente oscura rimaneva l'altra faccia di questa sentenzabifronte, <strong>in</strong> cui dapprima si registravano aperture <strong>in</strong> una direzione e poi immediate chiusure. Sul<strong>la</strong>questione si tornerà <strong>in</strong> appresso <strong>in</strong> riferimento al<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Cassazione n. 4184/12, giacchéil giudice di legittimità pare abbia voluto suggerire <strong>la</strong> sua <strong>in</strong>terpretazione dei marg<strong>in</strong>i di manovra dellegis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario.Inf<strong>in</strong>e, il 24 giugno del 2010 <strong>la</strong> Corte di Strasburgo pubblicò <strong>la</strong> sua prima sentenza <strong>in</strong> tema diriconoscimento delle unioni, Schalk e Kopf c. Austria. Due le evoluzioni compiute dal<strong>la</strong> Corte,nonostante anche qui si assista <strong>in</strong> concreto al rigetto del ricorso. La coppia composta da personedello stesso genere è def<strong>in</strong>itivamente vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e non gode più,qu<strong>in</strong>di, solo del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> vita personale offerta dallo stesso articolo. <strong>Il</strong> secondo passo <strong>in</strong> avanti,<strong>la</strong> cui portata immediata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i applicativi è stata assai sottostimata, 13 è il perfezionamento diun percorso semantico <strong>in</strong>iziato negli anni precedenti. L'art. 12 del<strong>la</strong> Convenzione si è affrancatodal<strong>la</strong> nozione giuridica <strong>in</strong> senso stretto di sesso per abbracciare quel<strong>la</strong> di genere. Ciò è avvenutodapprima con riguardo al genere quale status <strong>in</strong>dividuale all'<strong>in</strong>terno del <strong>matrimonio</strong> (sentenzaGoodw<strong>in</strong> c. Regno unito 14 ), qu<strong>in</strong>di quale status re<strong>la</strong>zionale del <strong>matrimonio</strong>. Infatti, con Schalk <strong>la</strong>Corte fa rientrare l'identità di genere dei nubendi e dei coniugi all'<strong>in</strong>terno del<strong>la</strong> nozioneconvenzionale di <strong>matrimonio</strong>, con tutte le conseguenze <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di ammissibilità dei ricorsi eapplicabilità del<strong>la</strong> CEDU (ad esempio <strong>in</strong> riferimento a discrim<strong>in</strong>azioni di coniugi dello stesso genererispetto a coniugi di genere opposto 15 ).12Si veda A. Schuster, Le unioni fra persone dello stesso genere nel diritto comparato e europeo, <strong>in</strong> B.Pezz<strong>in</strong>i, A. Lorenzetti (cur.), Unioni e matrimoni same-sex dopo <strong>la</strong> sentenza 138 del 2010: qualiprospettive?, Jovene, Napoli, 2011, 257 ss., anche per gli ulteriori aspetti sostanziali del<strong>la</strong> dist<strong>in</strong>zione.13Non aveva, tuttavia, dimenticato di attirare l'attenzione anche su questo secondo aspetto del<strong>la</strong> sentenzaSchalk già <strong>in</strong> sede di primo commento M. Gattuso, La Corte costituzionale sul <strong>matrimonio</strong> fra personedello stesso sesso, <strong>in</strong> Famiglia e diritto, 2010, 660, anche se l'analisi approfondita delle implicazioni diquesta evoluzione è stata trascurata dal<strong>la</strong> dottr<strong>in</strong>a, non solo italiana.14[GC], ric. n. 28957/95, CEDH 2002-VI.