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Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze ...

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dello stato civile italiano» da parte del<strong>la</strong> coppia? Si ricordi che si tratta di un procedimentoamm<strong>in</strong>istrativo che rientra nel<strong>la</strong> competenza del giudice ord<strong>in</strong>ario. La questione può al momentorimanere <strong>in</strong> sospeso.La sentenza muove dapprima da un'ampia panoramica sul<strong>la</strong> normativa primaria e subprimaria (pt.2.2), <strong>la</strong> quale attiene sostanzialmente al regime generale del<strong>la</strong> trascrivibilità degli atti di <strong>matrimonio</strong>stranieri. La Corte afferma (pt. 2.2.1) che questo sarebbe il «quadro normativo di riferimentorilevante, sia pure <strong>in</strong> prima approssimazione, per <strong>la</strong> soluzione del<strong>la</strong> questione specifica <strong>in</strong> esame».Tuttavia, <strong>la</strong> ricostruzione normativa non appare <strong>in</strong> realtà sufficiente a risolvere <strong>la</strong> questione, <strong>in</strong>quanto «sul<strong>la</strong> base di tali pr<strong>in</strong>cipi, il <strong>matrimonio</strong> [...] sarebbe, <strong>in</strong> assenza di (altri) impedimenti"dirimenti", valido ed efficace nell'ord<strong>in</strong>amento italiano e comporterebbe il dovere dell'ufficiale dellostato civile richiesto di trascrivere nel corrispondente registro il re<strong>la</strong>tivo atto formato all'estero».L'<strong>in</strong>ciso omesso nel<strong>la</strong> frase riportata è il seguente: «ove fosse stato contratto da persone di sessodiverso». È proprio con questo <strong>in</strong>ciso che <strong>la</strong> Prima sezione gioca d'anticipo, perché l'analisi deldato legis<strong>la</strong>tivo positivo f<strong>in</strong>o a quel punto condotta non <strong>in</strong>dica assolutamente che un <strong>matrimonio</strong> frapersone dello stesso genere sarebbe <strong>in</strong>trascrivibile. Si sarebbe potuto richiamare l'art. 18ord.st.civ., ma, come già detto, è una strada che <strong>la</strong> Corte si guarda bene dal seguire. La verautilità, qu<strong>in</strong>di, del punto 2.2 del<strong>la</strong> Corte è dimostrare che all'ufficiale di stato civile «sono attribuitipenetranti poteri di controllo (anche) sul<strong>la</strong> trascrivibilità degli atti di <strong>matrimonio</strong> celebrati all'estero»,poteri che nel<strong>la</strong> sentenza saranno poi più volte richiamati. Nel<strong>la</strong> logica del<strong>la</strong> Corte queste pag<strong>in</strong>esono funzionali a consentire all’ufficiale di stabilire, senza che tale potere trovi alcuna esplicitamenzione nell'ord<strong>in</strong>amento, quando un <strong>matrimonio</strong>, <strong>in</strong> realtà, non è <strong>matrimonio</strong> punto, perché,addirittura, <strong>in</strong>esistente.Occorre, qu<strong>in</strong>di, che il Collegio trovi altro terreno per giustificare il d<strong>in</strong>iego, per "creare" il poterenecessario all'ufficiale civile per rigettare l’istanza. Ecco allora che recupera <strong>la</strong> teoriadell'<strong>in</strong>esistenza da un’analisi delle fonti primarie (codice civile <strong>in</strong> primis) e delle fonti <strong>in</strong>ternazionali,passandole <strong>in</strong> rassegna per confermare <strong>la</strong> tradizione ultramillenaria del<strong>la</strong> diversità di sesso. Alriguardo si potrà osservare, en passant, che non si vede come si possa escludere con certezzache oggi le disposizioni del<strong>la</strong> Dichiarazione universale e del Patto Internazionale re<strong>la</strong>tivo ai diritticivili e politici non abbiano subito <strong>la</strong> stessa evoluzione semantica dell'art. 12 CEDU. L'alternativa,<strong>in</strong>fatti, sarebbe ammettere che il <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stesse genere, ammesso <strong>in</strong> diversiStati nel mondo, non sarebbe agli occhi di queste fonti <strong>matrimonio</strong>. Si dovrebbe, cioè, ammettereche gli organi dell'ONU preposti a conoscere di queste fonti dicano a <strong>due</strong> coniugi dello stessogenere che, <strong>in</strong> realtà, <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza fatta propria dall'Italia merita il suggello del diritto<strong>in</strong>ternazionale, per cui il loro non sarebbe agli occhi del<strong>la</strong> Dichiarazione universale o del Patto"vero" <strong>matrimonio</strong>. 48Chiaro non appare neanche il passaggio (pt. 4.1) <strong>in</strong> cui si afferma che le «dette norme [quelleconvenzionali e comunitarie richiamate <strong>in</strong> rassegna] […] attraverso gli "ord<strong>in</strong>i di esecuzione" […]sono già da tempo entrate a far parte <strong>in</strong>tegrante dell'ord<strong>in</strong>amento giuridico italiano e devonoessere <strong>in</strong>terpretate <strong>in</strong> senso "convenzionalmente conforme"», giacché <strong>la</strong> Corte parrebbe voler direche le norme convenzionali debbano essere <strong>in</strong>terpretate <strong>in</strong> modo conforme... al<strong>la</strong> stessaConvenzione.48In spregio, peraltro, al diritto amm<strong>in</strong>istrativo delle stesse organizzazioni <strong>in</strong>ternazionali. Si veda <strong>la</strong>rassegna di giurisprudenza dei tribunali amm<strong>in</strong>istrativi <strong>in</strong>ternazionali <strong>in</strong> A. Schuster, Le unioni fra personedello stesso genere, cit., 268 ss.

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