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Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze ...

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Improprio, qu<strong>in</strong>di, parrebbe il richiamo «all'<strong>in</strong>terpretazione dell'art. 14, <strong>in</strong> re<strong>la</strong>zione all'art. 8» (pt.3.3.3, lett. a), <strong>in</strong> quanto <strong>la</strong> svolta si realizza tramite un'<strong>in</strong>terpretazione più <strong>in</strong>clusiva dell'art. 8. 31Tuttavia, forse <strong>la</strong> Corte <strong>in</strong>tendeva riferirsi ad un collegamento <strong>in</strong>novativo fra lo stesso art. 12 e l'art.14, dando atto di novità ulteriori rispetto a quelle collegate al<strong>la</strong> vita familiare ai sensi dell'art. 8CEDU. L'obiettivo sarebbe quello di dimostrare che non è mera svolta semantica, ma revirementche s<strong>in</strong> da subito produce effetti giuridici.Orbene, <strong>la</strong> sentenza Schalk non fa assolutamente cenno al<strong>la</strong> possibilità di applicare l'art. 14congiuntamente con l'art. 12 ai casi di matrimoni fra persone dello stesso genere. Se l'obiettivodel<strong>la</strong> Cassazione è comunque quello di evocare novità sostanziali concernenti l'<strong>in</strong>terpretazionedell'art. 12 <strong>in</strong>sieme all'art. 14, si può forse ritenere che tali novità consistano proprio <strong>in</strong> quel<strong>la</strong><strong>in</strong>terpretazione iso<strong>la</strong>ta che era stata proposta e descritta dallo scrivente <strong>in</strong> alcune riflessioni, ove sisostenne che <strong>la</strong> rivisitazione dell'art. 12 appariva come «l’apertura più importante del<strong>la</strong> decisione»Schalk, anche per gli immediati effetti pratici che s<strong>in</strong> da subito <strong>la</strong>sciava <strong>in</strong>tendere. 32 La tesi ivisostenuta troverebbe così l'autorevole avallo del<strong>la</strong> Cassazione, sebbene si situi <strong>in</strong> un contestonazionale, quello italiano, che <strong>la</strong> priva di ogni risvolto pratico.L’importante valorizzazione compiuta dal<strong>la</strong> Prima sezione è giustificata dal fatto che tutto ilsuperamento del<strong>la</strong> tesi dell’<strong>in</strong>esistenza realizzato dal<strong>la</strong> sentenza ha come fulcro necessario eimpresc<strong>in</strong>dibile proprio il "nuovo" art. 12 CEDU e <strong>la</strong> svolta applicativa, e non solo semantica, che siè prodotta. <strong>Il</strong> semplice riconoscimento del<strong>la</strong> «vita familiare», <strong>in</strong>fatti, non sarebbe stato sufficiente,avendo questo tratto al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> ex art. 8 CEDU. Dal 2010 l'art. 12 CEDU riconosce il <strong>matrimonio</strong>fra persone dello stesso genere non <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di attribuzione del corrispondente diritto, bensì diammissione del<strong>la</strong> sua esistenza negli ord<strong>in</strong>amenti nazionali. Ne consegue che <strong>la</strong> Convenzione nonè cieca di fronte ad esso, ove esista, ed anzi ne garantisce un'applicazione <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i nondiscrim<strong>in</strong>atori grazie al<strong>la</strong> lettura congiunta con l'art. 14 CEDU. La tesi dallo scrivente propugnatamostrava come <strong>in</strong> taluni Stati il sistema convenzionale potesse dopo Schalk già produrre effettigiuridici a tute<strong>la</strong> di un <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stesso genere. Se <strong>la</strong> Corte di Strasburgogiunge a tale conclusione sul<strong>la</strong> scorta dell'evoluzione dei "propri" ord<strong>in</strong>amenti nazionali, <strong>la</strong>Cassazione ha il merito di valorizzare nel contesto italiano questa svolta e il collegamento con l'art.14 CEDU quale punto su cui far leva per dichiarare che l'<strong>in</strong>esistenza non è tesi più attuale.30Sempre <strong>in</strong>terpretazioni dell'art. 8 (tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> vita privata) e non dell'art. 14 furono d'altra parte al<strong>la</strong> basedi rilevanti <strong>sentenze</strong> come Dudgeon c. Regno unito, 22.10.1981, Serie A n. 45; Norris c. Ir<strong>la</strong>nda,26.10.1988, Serie A n. 142; Mod<strong>in</strong>os c. Cipro, 22.4.1993, Serie A n. 259; Smith e Grady c. Regno unito,ric. n. 33985/96 e 33986/96, ECHR 1999-VI.31Univoche sul punto appaiono le seguenti considerazioni del<strong>la</strong> Corte, le quali chiaramente attestano come<strong>la</strong> svolta <strong>in</strong>terpretativa sul<strong>la</strong> vita familiare attenga all'art. 8 unicamente, premessa logica per poi procederead analizzare l'asserita vio<strong>la</strong>zione dell'art. 14 congiuntamente all'art. 8: «94. In view of this evolution theCourt considers it artificial to ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong> the view that, <strong>in</strong> contrast to a different-sex couple, a same-sexcouple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently the re<strong>la</strong>tionship of theapplicants, a cohabit<strong>in</strong>g same-sex couple liv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> a stable de facto partnership, falls with<strong>in</strong> the notion of“family life”, just as the re<strong>la</strong>tionship of a different-sex couple <strong>in</strong> the same situation would. 95. The Courttherefore concludes that the facts of the present case fall with<strong>in</strong> the notion of “private life” as well as“family life” with<strong>in</strong> the mean<strong>in</strong>g of Article 8. Consequently, Article 14 taken <strong>in</strong> conjunction with Article 8applies.»32Vedi già A. Schuster, L'abbandono del dualismo eteronormativo, cit., 54

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