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Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze ...

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<strong>Il</strong> <strong>matrimonio</strong> e <strong>la</strong> <strong>famiglia</strong> <strong>omosessuale</strong> <strong>in</strong> <strong>due</strong> <strong>recenti</strong> <strong>sentenze</strong>.Prime note <strong>in</strong> forma di soliloquio 1di Alexander Schuster *(10 aprile 2012)Sommario: 1. E<strong>in</strong>ste<strong>in</strong> e <strong>la</strong> questione <strong>omosessuale</strong>. – 2. Correva l'anno 2010: <strong>la</strong> q.l.c. ridef<strong>in</strong>ita – 3. Lasentenza 138 <strong>in</strong> dialogo con <strong>la</strong> giurisprudenza europea. – 4. 15 marzo 2012: Gas e Dubois c. Francia.– 5. 15 marzo 2012: Cass. 4184/2012 e il prologo obliato. – 6. Una sentenza che consolida. – 6.1 Lavalorizzazione di Schalk c. Austria. – 6.2 La lettura del<strong>la</strong> sent. 138/2010. – 7. Una sentenza che poneproblemi. – 8. Un'ant<strong>in</strong>omia risolvibile? – 9. Inesistenza, <strong>in</strong>idoneità e ord<strong>in</strong>e pubblico. – 9.1. Premessa:<strong>la</strong> prima giustificazione dell’atto di rigetto. – 9.2. L’<strong>in</strong>idoneità è tesi idonea? – 9.3. Al<strong>la</strong> ricerca deifondamenti. – 10. Quid juris?1. E<strong>in</strong>ste<strong>in</strong> e <strong>la</strong> questione <strong>omosessuale</strong>Un aneddoto 2 vuole che uno studente avesse espresso il proprio stupore ad Albert E<strong>in</strong>ste<strong>in</strong>rilevando il fatto che le domande oggetto del suo esame erano le stesse date al<strong>la</strong> prova dell’annoprecedente. <strong>Il</strong> padre del<strong>la</strong> teoria del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tività avrebbe risposto: «Vero, però quest’anno lerisposte sono tutte diverse!» Da giurista non posso dire se il prof. E<strong>in</strong>ste<strong>in</strong> avesse torto o ragione,ma certo <strong>la</strong> risposta corretta al<strong>la</strong> domanda «quale posto ha <strong>la</strong> <strong>famiglia</strong> ‘gay’ nel diritto, tanto italianoquanto europeo?», cambia molto più rapidamente del<strong>la</strong> teoria sul<strong>la</strong> velocità del<strong>la</strong> luce ('tunnel'CERN-Gransasso permettendo).Così come nel giro di pochi mesi nel 2010 le sorti del<strong>la</strong> giurisprudenza italiana si <strong>in</strong>crociarono conquelle di altri Stati e del Consiglio d’Europa 3 , così il 15 marzo 2012 si sono <strong>in</strong>crociate lepubblicazioni di <strong>due</strong> <strong>sentenze</strong>, una del<strong>la</strong> Corte europea per i diritti umani – Gas e Dubois c.Francia, ric. n. 25951/07 – l’altra del<strong>la</strong> Suprema Corte di Cassazione, I sez. civ., n. 4184.Curiosamente <strong>la</strong> prima, che ha compiuto un sostanziale, per quanto piccolo, passo avanti è statanegletta, mentre l’altra ha conquistato gli onori delle testate giornalistiche italiane. 4 Fu vera gloria efu giustificato silenzio? Per rispondere a questa domanda, pare opportuno ripartire proprio dal<strong>la</strong>giurisprudenza del 2010 e tracciare <strong>la</strong> strada percorsa f<strong>in</strong>o ai nostri giorni.1R<strong>in</strong>grazio per i preziosi commenti al<strong>la</strong> prima versione delle presenti riflessioni G. Ferrando, M. Gattuso,R. Toniatti e G. Oberto. Le considerazioni che seguono rispecchiano l'op<strong>in</strong>ione dell'autore, a cui èattribuibile anche ogni mancanza ed errore.2Aneddoto che mutuo dall’<strong>in</strong>cipit del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione tenuta da Kees Waaldijk a Strasburgo il 18 novembre2011 sul riconoscimento delle famiglie LGB (composte cioè da persone lesbiche, gay o bisessuali)nell’Unione europea.3Ci si riferisce al<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Corte costituzionale n. 138 del 15 aprile 2010 e a quel<strong>la</strong> Schalk e Kopfc. Austria, ric. n. 30141/04, CEDH 2010 (24 giugno), su cui vedi <strong>in</strong>fra.4Un entusiastico commento "a caldo" è stato offerto a poche ore dal<strong>la</strong> pubblicazione del<strong>la</strong> sentenza da M.Gattuso, il quale ha par<strong>la</strong>to di «conseguenze immediate e forse dirompenti»: Dopo <strong>la</strong> sentenza diCassazione sulle re<strong>la</strong>zioni affettive fra omosessuali, <strong>in</strong> http://www.personaedanno.it, 19.3.2012.


2. Correva l'anno 2010: <strong>la</strong> q.l.c. ridef<strong>in</strong>itaLa questione sollevata dal Tribunale di Venezia 5 e dal<strong>la</strong> Corte di appello di Trento 6 affrontava iltema <strong>in</strong> maniera assai diretta, domandando se fosse costituzionalmente legittimo escludere lecoppie dello stesso genere 7 dall’istituto matrimoniale. Si potrà osservare che <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zionetestuale del<strong>la</strong> questione posta dai <strong>due</strong> collegi differiva. Infatti, mentre il primo giudice remittentepar<strong>la</strong>va di norme che non consentono che le «persone di orientamento <strong>omosessuale</strong> possanocontrarre <strong>matrimonio</strong> con persone dello stesso sesso», il secondo giustamente circoscrive <strong>la</strong>questione al divieto rispetto a «<strong>in</strong>dividui di contrarre <strong>matrimonio</strong> con persone dello stesso sesso».Non si tratta di mere specu<strong>la</strong>zioni f<strong>in</strong>e a sé stesse, ma di <strong>in</strong>quadrare correttamente <strong>la</strong> questione,senza <strong>in</strong>trodurre aspetti che – fortunatamente – rimangono estranei alle disposizioni <strong>in</strong>dubbiate.Impregiudicata <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> misura <strong>in</strong> cui l’eteronormatività <strong>in</strong>sita nel diritto civile italiano siada analizzarsi sotto il profilo dell’orientamento sessuale, oltre che del genere 8 , deve risultare chiaroche gli ord<strong>in</strong>amenti non def<strong>in</strong>iscono il <strong>matrimonio</strong> <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di orientamento sessuale, ma didiversità (o identità o neutralità) di genere.Un caso pressoché iso<strong>la</strong>to potrà essere menzionato en passant, ovvero l’abrogata leggenorvegese che aveva <strong>in</strong>trodotto nel 1993 l’unione registrata (Lov 30 april 1993 nr 40 om registrertpartnerskap), <strong>la</strong> quale fu esplicitamente costruita attorno al<strong>la</strong> nozione di persona <strong>omosessuale</strong>.Così, l'art. 1° consente di contrarre l'unione solo a «<strong>due</strong> persone omoaffettive [homofile] dellostesso genere [kjønn]»). Quanto questo sia stato percepito da qualcuno come ridondante emergedal<strong>la</strong> stessa traduzione <strong>in</strong> <strong>in</strong>glese proposta sul sito del governo norvegese, <strong>in</strong> cui è omesso ilriferimento all'orientamento omoaffettivo delle persone che possono accedere all'unione registrata.Questo caso rimane verosimilmente iso<strong>la</strong>to e concerne una legge poi abrogata dal legis<strong>la</strong>torescand<strong>in</strong>avo con l’<strong>in</strong>troduzione del<strong>la</strong> legge di riforma del <strong>matrimonio</strong> del 27 giugno 2008, n. 53.Questa rappresenta uno dei migliori esempi di costruzioni del diritto di <strong>famiglia</strong> <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i d<strong>in</strong>eutralità di genere (<strong>in</strong> difetto di migliori equivalenti per l’espressione gender-neutral o, secondol’espressione adottata dallo stesso governo norvegese nel comunicato stampa ufficiale dipresentazione del<strong>la</strong> nuova legge, kjønnsnøytral). Peraltro, anche nel nuovo testo permane ancora5Trib. Venezia, ord. 3.4.2009 (reg. ord. n. 177/2009, pubblicata <strong>in</strong> Gazz. Uff. 1.7.2009, n. 26).6App. Trento, ord. 9.7.2009 (reg. ord. n. 248/2009, pubblicata <strong>in</strong> Gazz. Uff. 14.10.2009, n. 41).7Sull’uso dell’espressione «stesso genere» <strong>in</strong> luogo di «stesso sesso» <strong>in</strong> questo e <strong>in</strong> altri contesti <strong>in</strong>quanto più corretta sia dal punto di vista semantico, che sostanziale, che strategico si vedano leprecedenti osservazioni <strong>in</strong> A. Schuster, L'abbandono del dualismo eteronormativo del<strong>la</strong> <strong>famiglia</strong>, <strong>in</strong>Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto (cur.), Mimesis, Mi<strong>la</strong>no, 2011, 40 ss.8La questione, oramai pluridecennale, è stata partico<strong>la</strong>rmente dibattuta <strong>in</strong> Europa negli anni Novanta aseguito del<strong>la</strong> decisione del<strong>la</strong> Corte di giustizia Corte del 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant, <strong>in</strong>Racc. I-621. Dissentendo dall’op<strong>in</strong>ione dell’Avvocato generale Elmer, il collegio di Lussemburgo statuìche <strong>la</strong> mancata concessione al<strong>la</strong> compagna stabilmente convivente con <strong>la</strong>voratrice dello stesso genereun beneficio altrimenti riservato ai partner di genere diverso non era <strong>in</strong>quadrabile come discrim<strong>in</strong>azione <strong>in</strong>ragione del genere, così escludendo dall’unica tute<strong>la</strong> antidiscrim<strong>in</strong>atoria allora prevista dall’ord<strong>in</strong>amentocomunitario l’orientamento sessuale. <strong>Il</strong> rimedio si trovò allora nell’<strong>in</strong>troduzione dell'art. 13 TCE con iltrattato di Amsterdam e con <strong>la</strong> direttiva 2000/78/CE. <strong>Il</strong> dibattito teorico sul rapporto fra discrim<strong>in</strong>azione digenere e discrim<strong>in</strong>azione per orientamento sessuale è da allora scemato, ma non certo spento. L’avvio diuna nuova discussione dieci anni dopo potrebbe non essere del tutto <strong>in</strong>opportuna, anche a frontedell'esigenza di adottare un approccio che sia coerentemente gender-neutral <strong>in</strong> ogni ambito del diritto.


un riferimento all'orientamento sessuale delle coppie, sebbene limitato ad un'unica sede, cioèl'epigrafe del<strong>la</strong> legge, <strong>la</strong> quale fra parentesi precisa che si tratta di una «legge sul <strong>matrimonio</strong>comune a coppie eteroaffettive e omoaffettive» (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).Anche <strong>la</strong> Norvegia, pur richiamando nel dato testuale l'orientamento sessuale dei nubendi, è daritenere che non avesse attribuito alcuna <strong>in</strong>validità al negozio concluso da una coppia il cuiorientamento non fosse all<strong>in</strong>eato all'istituto prescelto (<strong>matrimonio</strong> o unione). Più <strong>in</strong> generale sideve concludere che negli ord<strong>in</strong>amenti non può <strong>in</strong> sé e per sé <strong>in</strong>cidere sul<strong>la</strong> validità del negoziomatrimoniale l'orientamento sessuale effettivo dei nubendi. Questi possono essere presi <strong>in</strong>considerazione tutt'al più per il loro genere anagrafico. Ogni <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e da parte delle pubblicheautorità (per tacere di quelle ipoteticamente condotte da improbabili m<strong>in</strong>istri di culto) sarebbeimbarazzante, ancor prima che illegittima <strong>in</strong> uno Stato liberale che ripudia connotazioni etiche erifugge ogni forma di eudemonismo positivo di Stato. 9 D’altra parte, qualunque ne fosse l’esito,questo sarebbe privo di ogni conseguenza giuridica sul<strong>la</strong> validità del legame coniugale. 10Si badi, non è questione teorica. Si è recentemente appreso di un caso riguardante l'impiego del<strong>la</strong>civil partnership ir<strong>la</strong>ndese da parte di <strong>due</strong> donne eterosessuali per passare dall'una all'altra benisenza soggiacere all'altissima imposta di successione propria delle donazioni fra non familiari. 11 Lavalidità dell'atto non è stata contestata. Anzi, qualora fosse stato impugnato dalle autorità, sisarebbe potuto addirittura argomentare che si era <strong>in</strong> presenza di una discrim<strong>in</strong>azione perorientamento sessuale, pur a fronte del<strong>la</strong> identità di genere dei partner. L'esempio mostrachiaramente l'opportunità di separare da un punto di vista concettuale e giuridico il loglio dal grano.Ovviamente, per quanto sopra detto non è m<strong>in</strong>imamente un problema esclusivo delle unioniregistrate, giacché si pone <strong>in</strong> eguali term<strong>in</strong>i anche per il <strong>matrimonio</strong> e ogni altra forma di unione acui l’ord<strong>in</strong>amento associa determ<strong>in</strong>ati benefici.A questi aspetti term<strong>in</strong>ologici si erano già dedicate alcune pag<strong>in</strong>e <strong>in</strong> altro scritto, ma <strong>la</strong>riproposizione da parte del<strong>la</strong> Cassazione civile del<strong>la</strong> questione di legittimità costituzionale secondo9Riprendo qui un’espressione impiegata per <strong>la</strong> prima volta <strong>in</strong> A. Schuster, Gender-neutral family<strong>in</strong>stitutions. From meta<strong>la</strong>w to <strong>la</strong>w, tesi di dottorato <strong>in</strong> cotute<strong>la</strong>, 30 giugno 2006, Università di Strasburgo eUniversità di Trento, 154 ss., di prossima pubblicazione per i tipi di ANRT – Université de Lille III. Lo Statodovrebbe garantire il diritto di ogni persona a raggiungere uno stato di felicità e di benessere, il qualedeve poter essere da questa autonomamente def<strong>in</strong>ito (eudemonismo negativo). Le autorità dovrebbero,<strong>in</strong>vece, aborrire l’idea di un ord<strong>in</strong>amento che predef<strong>in</strong>isca sul<strong>la</strong> base di una propria idea di agentegiuridico l'unica strada verso il benessere normativamente valida. Non è più ammissibile affermare eimporre un'idea prestabilita e imperativa di benessere <strong>in</strong>dividuale, visione storicamente affermatasi <strong>in</strong> piùcontesti e a presidio del<strong>la</strong> quale ad esempio l'epoca napoleonica ha <strong>in</strong>trodotto i noti strumenti dei bonnesm?urs e soprattutto dell'ordre public, su cui <strong>in</strong>fra nel testo. Proprio questo approccio impositivo chetraspare ancora oggi <strong>in</strong> molti ord<strong>in</strong>amenti si presenta come un esempio di eudemonismo positivo di Stato,<strong>in</strong> cui quest’ultimo appare come l’unico soggetto che sarebbe legittimato ad affermare quale <strong>famiglia</strong>,quale sentimento e quale orientamento siano quelli astrattamente e generalmente migliori.10Sia consentito <strong>in</strong> questa sede non affrontare <strong>la</strong> discussione sulle corre<strong>la</strong>zioni di una tale fattispecie con <strong>la</strong>simu<strong>la</strong>zione e sugli effetti giuridici puntuali e specifici che potrebbero essere comunque negati <strong>in</strong>riferimento ad altri ambiti del diritto, quali l’immigrazione. Questa discussione, soprattutto se condotta <strong>in</strong>un’ottica comparata, avrebbe peraltro ampi marg<strong>in</strong>i di <strong>in</strong>teresse, soprattutto sotto il profilo del<strong>la</strong>dissociazione condotta da diversi ord<strong>in</strong>amenti fra validità <strong>in</strong> sé del legame e disconoscimento di effettiancil<strong>la</strong>ri che da esso di norma discendono (es. tributari <strong>in</strong> riferimento alle imposte di successione fraconiugi o partner).11Si veda il seguente post: http://www.jillkerby.ie/blog/sundaytimes_moneycomment_february_5_2012.


<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione veneziana, che fa menzione dell'omosessualità del<strong>la</strong> coppia, ha suggerito diriportare l’attenzione su questi aspetti. 123. La sentenza 138 <strong>in</strong> dialogo con <strong>la</strong> giurisprudenza europeaLa sentenza n. 38/2010 del<strong>la</strong> Corte costituzionale italiana sancì per certo il valore da attribuire alleunioni “omosessuali” quali formazioni sociali tute<strong>la</strong>te dall’art. 2 Cost. Certo era chiaro che vedevaper <strong>la</strong> prima volta <strong>la</strong> luce un pr<strong>in</strong>cipio giuridico costituzionale ulpianamente imperfectus, perchéprivo di cogenza e <strong>la</strong> cui vio<strong>la</strong>zione per <strong>in</strong>erzia del legis<strong>la</strong>tore rimaneva senza alcuna conseguenzadiretta. L’obbligo di <strong>in</strong>trodurre un istituto di riconoscimento generale di queste unioni è così<strong>in</strong>teramente rimesso ai tempi, ai modi e ai limiti decisi dal "solerte" Par<strong>la</strong>mento italiano. Lasentenza, tuttavia, ha anche compiuto nell'immediato un passo importante, spianando <strong>la</strong> strada afuture decisioni che afferm<strong>in</strong>o l’irragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost. di «certe» disparità ditrattamento rispetto al<strong>la</strong> coppia coniugata.Per contro, ha fomentato un dibattito sul<strong>la</strong> reale <strong>in</strong>terpretazione da dare alle sue parole <strong>in</strong> meritoal<strong>la</strong> possibilità per il legis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario di riscrivere l’istituto matrimoniale di cui all’art. 29 Cost.Sgua<strong>in</strong>ata <strong>la</strong> spada – immediatamente spuntata – dell'obbligo di <strong>in</strong>trodurre un istituto generale diriconoscimento di queste unioni, assolutamente oscura rimaneva l'altra faccia di questa sentenzabifronte, <strong>in</strong> cui dapprima si registravano aperture <strong>in</strong> una direzione e poi immediate chiusure. Sul<strong>la</strong>questione si tornerà <strong>in</strong> appresso <strong>in</strong> riferimento al<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Cassazione n. 4184/12, giacchéil giudice di legittimità pare abbia voluto suggerire <strong>la</strong> sua <strong>in</strong>terpretazione dei marg<strong>in</strong>i di manovra dellegis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario.Inf<strong>in</strong>e, il 24 giugno del 2010 <strong>la</strong> Corte di Strasburgo pubblicò <strong>la</strong> sua prima sentenza <strong>in</strong> tema diriconoscimento delle unioni, Schalk e Kopf c. Austria. Due le evoluzioni compiute dal<strong>la</strong> Corte,nonostante anche qui si assista <strong>in</strong> concreto al rigetto del ricorso. La coppia composta da personedello stesso genere è def<strong>in</strong>itivamente vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e non gode più,qu<strong>in</strong>di, solo del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> vita personale offerta dallo stesso articolo. <strong>Il</strong> secondo passo <strong>in</strong> avanti,<strong>la</strong> cui portata immediata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i applicativi è stata assai sottostimata, 13 è il perfezionamento diun percorso semantico <strong>in</strong>iziato negli anni precedenti. L'art. 12 del<strong>la</strong> Convenzione si è affrancatodal<strong>la</strong> nozione giuridica <strong>in</strong> senso stretto di sesso per abbracciare quel<strong>la</strong> di genere. Ciò è avvenutodapprima con riguardo al genere quale status <strong>in</strong>dividuale all'<strong>in</strong>terno del <strong>matrimonio</strong> (sentenzaGoodw<strong>in</strong> c. Regno unito 14 ), qu<strong>in</strong>di quale status re<strong>la</strong>zionale del <strong>matrimonio</strong>. Infatti, con Schalk <strong>la</strong>Corte fa rientrare l'identità di genere dei nubendi e dei coniugi all'<strong>in</strong>terno del<strong>la</strong> nozioneconvenzionale di <strong>matrimonio</strong>, con tutte le conseguenze <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di ammissibilità dei ricorsi eapplicabilità del<strong>la</strong> CEDU (ad esempio <strong>in</strong> riferimento a discrim<strong>in</strong>azioni di coniugi dello stesso genererispetto a coniugi di genere opposto 15 ).12Si veda A. Schuster, Le unioni fra persone dello stesso genere nel diritto comparato e europeo, <strong>in</strong> B.Pezz<strong>in</strong>i, A. Lorenzetti (cur.), Unioni e matrimoni same-sex dopo <strong>la</strong> sentenza 138 del 2010: qualiprospettive?, Jovene, Napoli, 2011, 257 ss., anche per gli ulteriori aspetti sostanziali del<strong>la</strong> dist<strong>in</strong>zione.13Non aveva, tuttavia, dimenticato di attirare l'attenzione anche su questo secondo aspetto del<strong>la</strong> sentenzaSchalk già <strong>in</strong> sede di primo commento M. Gattuso, La Corte costituzionale sul <strong>matrimonio</strong> fra personedello stesso sesso, <strong>in</strong> Famiglia e diritto, 2010, 660, anche se l'analisi approfondita delle implicazioni diquesta evoluzione è stata trascurata dal<strong>la</strong> dottr<strong>in</strong>a, non solo italiana.14[GC], ric. n. 28957/95, CEDH 2002-VI.


Nel luglio 2010 venne anche pubblicata l'op<strong>in</strong>ione dell'avvocato generale N. Jääsk<strong>in</strong>en nel casoRömer, <strong>la</strong> cui sentenza arrivò poi il 10 maggio 2011. Con riguardo al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> nell'ambito <strong>la</strong>vorativo,il giudice comunitario ha ritenuto che <strong>matrimonio</strong> e unioni registrate possano essere term<strong>in</strong>iimmediati di paragone e che, qu<strong>in</strong>di, le disparità di trattamento possano essere analizzate sotto <strong>la</strong>lente del<strong>la</strong> discrim<strong>in</strong>azione diretta. La scelta del<strong>la</strong> Corte di giustizia di non esprimersi sul<strong>la</strong>possibilità di una discrim<strong>in</strong>azione <strong>in</strong>diretta, pur favorevolmente argomentata <strong>in</strong> via subord<strong>in</strong>atadall'avvocato generale, poco aiuta il giurista italiano a trarne utili argomenti per il contesto <strong>in</strong>terno,<strong>in</strong> cui <strong>la</strong> situazione da comparare con il <strong>matrimonio</strong> sarebbe <strong>la</strong> convivenza di fatto.La sentenza n. 138/2010 è stata seguita meno di un anno dopo dal<strong>la</strong> decisione su una questionesimile del Conseil constitutionnel 16 , il quale ha ritenuto di mantenere <strong>la</strong> questione del <strong>matrimonio</strong>all’<strong>in</strong>terno del perimetro del<strong>la</strong> discrezionalità par<strong>la</strong>mentare. Si noterà, tuttavia, che tale conclusioneè stata assunta <strong>in</strong> presenza di un contesto <strong>in</strong> cui una forma di riconoscimento dell’unione frapersone anche dello stesso genere c’è, ovvero il patto civile di solidarietà, <strong>la</strong>ddove <strong>in</strong> Italia siregistra una totale assenza di simili istituti. <strong>Il</strong> pr<strong>in</strong>cipio di proporzionalità e ragionevolezza puòessere qui chiamato <strong>in</strong> causa per opportunamente dist<strong>in</strong>guere le <strong>due</strong> situazioni.4. 15 marzo 2012: Gas e Dubois c. Francia<strong>Il</strong> 15 marzo <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> discrim<strong>in</strong>azione diretta e <strong>in</strong>diretta è emersa nuovamente fra le righedel<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Corte di Strasburgo Gas e Dubois c. Francia. 17 Oggetto del ricorso eral'impossibilità per una coppia di donne francesi pacsate di giungere ad un'adozione da parte del<strong>la</strong>partner del<strong>la</strong> figlia biologica del<strong>la</strong> compagna. <strong>Il</strong> quadro normativo francese è assai complesso esostanzialmente <strong>la</strong> strada percorsa dal<strong>la</strong> coppia è stata quel<strong>la</strong> di dimostrare l'assurdità di unsistema <strong>in</strong> cui l'adozione da parte dell'una avrebbe determ<strong>in</strong>ato <strong>la</strong> decadenza dell'altra,conseguenza che non si sarebbe verificata nel caso il genitore adottante fosse stato coniugato conl'altro genitore. Se è vero che a questo effetto soggiaceva ogni coppia pacsata, anche"eterosessuale", persone di genere diverso potevano comunque diventare entrambe genitori,anche se non coniugate, se accedevano al<strong>la</strong> fecondazione assistita, non consentita a una coppiadi donne.La Corte liquida ma<strong>la</strong>mente quest'ultima questione, ritenendo non comparabile l'<strong>in</strong>fertilità delle <strong>due</strong>coppie, senza <strong>in</strong> verità addurre ragioni. Afferma brevemente che le coppie pacsate sono tutteescluse, per cui non vi è discrim<strong>in</strong>azione per orientamento sessuale. Inf<strong>in</strong>e – afferma <strong>la</strong> Corte – il<strong>matrimonio</strong> rimane uno status <strong>la</strong> cui discipl<strong>in</strong>a, anche con riguardo al<strong>la</strong> genitorialità, si collocaampiamente nell'ambito di autonomia decisionale degli Stati. Se da una parte i giudici diStrasburgo avevano già messo avanti le mani con riguardo al<strong>la</strong> genitorialità quale ambito <strong>in</strong> cui gliStati godono di ampia discrezionalità, rimane da riflettere sul<strong>la</strong> sentenza al<strong>la</strong> luce del passo che <strong>la</strong>15Questo affrancamento da una visione "eteronormativa" del <strong>matrimonio</strong> ai sensi dell'art. 12 CEDU neamplia, <strong>in</strong>fatti, <strong>la</strong> portata applicativa. Quanto ciò determ<strong>in</strong>i s<strong>in</strong> da ora effetti pratici si può comprendere sesi riflette sul<strong>la</strong> natura complementare dell'art. 14 CEDU. Esso può trovare applicazione solo <strong>in</strong>collegamento con altro articolo, al<strong>la</strong> luce del quale un caso cade «sous l'empire» del sistemaconvenzionale (e non solo del<strong>la</strong> Convenzione propriamente detta, giacché anche i diritti tute<strong>la</strong>ti daiprotocolli esercitano questa vis attractiva, es. art. 1, Prot. 1). Per approfondimenti vedi da ultimo Schuster,Le unioni fra persone dello stesso genere, cit., 284 ss.16Decisione n. 2010-92 QPC del 28.1.2011.17Ric. n. 25951/07.


Grande Chambre aveva compiuto <strong>in</strong> Burden e Burden c. Regno unito. 18 Nel ragionamento di quel<strong>la</strong>sentenza <strong>la</strong> Corte era parsa assimi<strong>la</strong>re <strong>in</strong> determ<strong>in</strong>ati contesti le partnership registrate e il<strong>matrimonio</strong> <strong>in</strong> ragione del<strong>la</strong> forma solenne che assumono entrambi. 19Grande assente, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, nel ragionamento dei giudici – ma non di tutti – l'<strong>in</strong>teresse del m<strong>in</strong>ore. Se<strong>la</strong> discipl<strong>in</strong>a codicistica francese consente l'adozione semplice, essa l'ammette unicamente senell'<strong>in</strong>teresse del m<strong>in</strong>ore. Le corti francesi hanno ritenuto che <strong>la</strong> perdita di ogni legame con <strong>la</strong>madre biologica per consentire al<strong>la</strong> compagna l'adozione non era nell'<strong>in</strong>teresse del<strong>la</strong> bamb<strong>in</strong>a.L'op<strong>in</strong>ione concorrente del giudice Jean Paul Costa, ex presidente del<strong>la</strong> Corte, evidenzial'opportunità di rivedere questa discipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong>terna, anche se lo stesso si dice «scosso» dall'op<strong>in</strong>ionedissenziente del collega Villiger, <strong>la</strong> quale è focalizzata proprio sull'<strong>in</strong>teresse del m<strong>in</strong>ore, affermandodi non comprender<strong>la</strong>.L'importanza del m<strong>in</strong>ore appare per contro assai evidente e sorprende proprio l'assenza di ognianalisi nel<strong>la</strong> sentenza fra il petitum e <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei m<strong>in</strong>ori co<strong>in</strong>volti. Quanto l'<strong>in</strong>teresse del bamb<strong>in</strong>oabbia un ruolo prem<strong>in</strong>ente <strong>in</strong> queste questioni emerge dal<strong>la</strong> <strong>recenti</strong>ssima sentenza del<strong>la</strong> Corte<strong>in</strong>teramericana dei diritti umani Ata<strong>la</strong> c. Cile, <strong>in</strong> cui l'apertura del<strong>la</strong> Corte nel primo caso att<strong>in</strong>enteall'orientamento sessuale ad essa sottoposta è totale. 20 Lo Stato sudamericano è condannato <strong>in</strong>riferimento a pressoché tutti i capi formu<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> Commissione. Nel<strong>la</strong> decisione ha assunto unruolo chiave proprio l'obbligo di tute<strong>la</strong>re il benessere dei figli del<strong>la</strong> sig.ra Ata<strong>la</strong>, giudice federale acui le autorità giudiziarie revocarono <strong>in</strong> quanto lesbica l'affidamento dei figli nati dal <strong>matrimonio</strong>oramai <strong>in</strong> crisi. L'<strong>in</strong>teresse dei m<strong>in</strong>ori – afferma <strong>la</strong> Corte – è <strong>la</strong> cifra con cui <strong>in</strong>terpretare le stessedisposizioni del<strong>la</strong> Convenzione nel caso concreto.Presso <strong>la</strong> Corte di Strasburgo sono pendenti diversi altri casi, tra cui uno promosso contro l'Austriae <strong>la</strong> cui udienza di discussione si è svolta nel dicembre scorso. 21 Sarà questa l'occasione per altrasezione di tornare sui temi dell'omogenitorialità e rideterm<strong>in</strong>arne <strong>la</strong> collocazione precisa <strong>in</strong> senoal<strong>la</strong> Convenzione. 22 Un punto di partenza positivo, tuttavia, Gas e Dubois lo ha stabilitochiaramente. Si tratta dell'affermazione contenuta nel<strong>la</strong> sentenza secondo cui <strong>la</strong> fattispecie <strong>in</strong>esame, ovvero <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione fra <strong>due</strong> donne lesbiche e <strong>la</strong> loro figlia, quantunque una delle <strong>due</strong> donnenon sia genitore dal solo punto di vista giuridico, ma solo socio-affettivo, considerata <strong>in</strong> concretorientra all'<strong>in</strong>terno del<strong>la</strong> nozione di vita familiare ai sensi dell'art. 8, il quale potrà, qu<strong>in</strong>di, esserecompletato per i profili antidiscrim<strong>in</strong>atori dall'art. 14. 23 È così confermata da tutta <strong>la</strong> Qu<strong>in</strong>ta sezione18Ric. n. 13378/05, 29.4.2008.19Maggiori dettagli a riguardo <strong>in</strong> A. Schuster, Le unioni fra persone dello stesso genere, cit., 280 ss.20Ata<strong>la</strong> e figli c. Cile, n. 12/502, 24.2.2012, pubbl. 20.3.2012, disponibile sul sito del<strong>la</strong> Corte.21X. e altri c. Austria, ric. 19010/07, com. 2.2.2009, ud. 1.12.2011.22Pare, tuttavia, che <strong>la</strong> Sezione <strong>in</strong>tenda decl<strong>in</strong>are <strong>la</strong> propria competenza a favore del<strong>la</strong> Grand Chambre, ilche mostra con chiarezza come i giudici di Strasburgo avvertano <strong>la</strong> delicatezza del<strong>la</strong> questione e levisioni al loro <strong>in</strong>terno non siano omogenee.23Pt. 37: «[L]’examen <strong>in</strong> concreto de <strong>la</strong> situation des requérantes permet de conclure à <strong>la</strong> présence d’une' vie familiale ' au sens de l’article 8 de <strong>la</strong> Convention. De plus, l’orientation sexuelle relève de <strong>la</strong> sphèrepersonnelle protégée par l’article 8 de <strong>la</strong> Convention. <strong>Il</strong> s’ensuit que les faits de <strong>la</strong> cause tombent ' sousl’empire ' de l’un au mo<strong>in</strong>s des articles de <strong>la</strong> Convention, qui pourra être complété par l’article 14 <strong>in</strong>voquéen l’espèce.».


<strong>la</strong> statuizione già anticipata nel<strong>la</strong> decisione sul<strong>la</strong> ricevibilità del 31 agosto 2010, <strong>la</strong> quale sul puntoera ancora più chiara. 24Si tratta di un aspetto positivo all'<strong>in</strong>terno di una sentenza alquanto problematica, non tanto perl'esito ultimo, quanto per l'approccio argomentativo – per lo più silente – che <strong>la</strong> caratterizza.Tuttavia, è senz'altro da salutare come un passo significativo <strong>in</strong> avanti l'aver esteso <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong><strong>famiglia</strong> dal<strong>la</strong> dimensione orizzontale del<strong>la</strong> coppia, affermata solo nel 2010 con Schalk e Kopf c.Austria, al<strong>la</strong> dimensione verticale dell'omogenitorialità. Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo 25 eE.B. c. Francia 26 avevano affermato l'illegittimità di discrim<strong>in</strong>are <strong>in</strong> re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> genitorialità dels<strong>in</strong>golo a causa del suo orientamento sessuale, rispettivamente ai f<strong>in</strong>i dell'affido e dell'idoneità adadottare. Ancora non vi era stato riconoscimento del<strong>la</strong> omogenitorialità nel<strong>la</strong> dimensione di coppiae anche solo quale legame di fatto. 27 La sentenza contro lo Stato francese compie questo passoimportante, riconoscendo come <strong>famiglia</strong> protetta dall'art. 8 CEDU anche quel<strong>la</strong> fondata su unrapporto sociale ed affettivo non giuridicamente riconosciuto quale è quello che lega il co-genitoreai figli del<strong>la</strong> partner. È così decl<strong>in</strong>ato nel<strong>la</strong> sua <strong>in</strong>terezza e pienamente esteso anche ai contestidelle famiglie fondate su unioni omosessuali il pr<strong>in</strong>cipio enunciato <strong>in</strong> Schalk (pt. 91) secondo cui«<strong>la</strong> nozione di <strong>famiglia</strong> <strong>in</strong> base a questa disposizione [art. 8 CEDU] non è limitata alle re<strong>la</strong>zionibasate sul <strong>matrimonio</strong> e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuoridal v<strong>in</strong>colo del <strong>matrimonio</strong>».Nel contesto europeo, il mancato riconoscimento del<strong>la</strong> bigenitorialità è più <strong>in</strong>frequente rispetto aquel<strong>la</strong> del mancato accesso al <strong>matrimonio</strong> e sussiste, oltre che <strong>in</strong> Francia (almeno per le coppie d<strong>in</strong>azionalità francese), proprio <strong>in</strong> Italia. Se si pone mente all'importanza unanimemente attribuita aSchalk, appare chiaro che il perfezionamento del<strong>la</strong> copertura convenzionale dell'omogenitorialitàoperata da Gas appare foriera di importanti sviluppi <strong>in</strong> futuro. Ad esempio, ne esce rafforzatoproprio un approccio sistematico volto a sfruttare <strong>la</strong> triango<strong>la</strong>zione artt. 12 + 14 + 8 perargomentare contro ogni disparità di trattamento fra coniugi dello stesso genere e coniugi digenere diverso <strong>in</strong> re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> genitorialità.5. 15 marzo 2012: Cass. 4184/2012 e il prologo obliato24Sul<strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> ricevibilità <strong>la</strong> decisione, <strong>in</strong>fatti, concluse <strong>in</strong> questi term<strong>in</strong>i: «En l'espèce, il s'agit dedeux personnes vivant ensemble depuis 1989 et unies, depuis 2002, par un pacte civil de solidarité(PACS). Ce dernier a créé des liens contractuels entre elles, concernant l'organisation de leur viecommune (voir partie « droit et pratiques <strong>in</strong>ternes pert<strong>in</strong>ents » ci-dessus). L'une des partenaires est <strong>la</strong>mère biologique de A., enfant qu'elles ont désirée et qui a été conçue par procréation médicalementassistée avec donneur anonyme. Les requérantes élèvent A. depuis sa naissance, et s'en occupentconjo<strong>in</strong>tement et activement, comme l'ont reconnu les juridictions nationales. Dans ces conditions, <strong>la</strong>Cour estime que les re<strong>la</strong>tions entre les requérantes et A. s'analysent en une « vie familiale » au sens del'article 8 de <strong>la</strong> Convention.» Si veda però anche quanto già si osservò <strong>in</strong> merito alle resistenze <strong>in</strong>terneal<strong>la</strong> stessa Corte, Schuster, L'abbandono del dualismo eteronomativo, cit., 53, n. 39.25Ric. n. 33290/96, ECHR 1999-IX.26[GC], ric. n. 43546/02, 22.1.2008.27D'altra parte, che <strong>la</strong> vita familiare dell'art. 8 CEDU sia proprio ancorata a legami che esistono nei fatti, apresc<strong>in</strong>dere da ogni loro riconoscimento giuridico, era già stato affermato <strong>in</strong> Marckx c. Belgio, sentenza13.6.1979, serie A n. . 31, pp. 14 ss., pt. 31, costantemente ribadito dal<strong>la</strong> corte. Così come è costantegiurisprudenza da Johnston c. Ir<strong>la</strong>nda, sentenza 18.12.1986, serie A n . 112, p. 25, pt. 55, che è vitafamiliare anche quel<strong>la</strong> che si colloca fuori dal <strong>matrimonio</strong>.


<strong>Il</strong> 15 marzo 2012 è stato anche il giorno <strong>in</strong> cui l'Italia è stata "scossa" da una sentenza del<strong>la</strong>Cassazione civile che molti hanno annunciato essere epocale e rivoluzionaria, <strong>la</strong> sentenza n.4184. Per meglio comprendere ciò che rappresenta, anche <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di evoluzione del<strong>la</strong>giurisprudenza <strong>in</strong> tema di orientamento sessuale e <strong>in</strong> partico<strong>la</strong>re di <strong>matrimonio</strong>, appare utilepremettere l'analisi di <strong>due</strong> <strong>sentenze</strong> anteriori.Del tutto trascurata da dottr<strong>in</strong>a e dal<strong>la</strong> stessa sentenza 4184 è apparsa Cass. pen. sez. I, sent. n.1328 del 19 gennaio 2011. I fatti sono molto semplici. <strong>Il</strong> Giudice di pace di Mestre avevacondannato uno straniero per il reato di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (<strong>in</strong>gresso esoggiorno illegale nel territorio dello Stato), disconoscendo <strong>la</strong> qualità di familiare di cittad<strong>in</strong>odell'Unione europea. La rilevanza del caso sta nel fatto che l'imputato aveva prodotto <strong>in</strong> giudizioidonea documentazione che dimostrava che questi aveva precedentemente contratto <strong>matrimonio</strong><strong>in</strong> Spagna con cittad<strong>in</strong>o dell'Unione. Trattavasi, però, di <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stessogenere.La Suprema Corte richiama il d.lgs. n. 30/2007, art. 2, attuativo del<strong>la</strong> direttiva 2004/38/CE,secondo cui si <strong>in</strong>tende per familiare il «coniuge». Concludono, qu<strong>in</strong>di, gli Ermell<strong>in</strong>i che:Orbene, <strong>la</strong> Spagna è Stato membro dell'Unione Europea. L'impugnata sentenza hadisconosciuto il diritto di libera circo<strong>la</strong>zione e soggiorno dell'U. nel territorio dello Statoitaliano <strong>in</strong> sostanza qualificando lo stesso come partner di una situazione nonriconoscibile <strong>in</strong> Italia, mancando però di verificare se, sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<strong>in</strong>terna dello Stato membro, l'unione <strong>in</strong> paro<strong>la</strong> sia qualificabile - o equiparabile - arapporto di coniugio, quale è stato prospettato, con re<strong>la</strong>tiva documentazione,dall'imputato. In tal senso è parimenti evidente che lo status di coniuge esime dal<strong>la</strong>documentazione sul<strong>la</strong> cittad<strong>in</strong>anza, trattandosi di <strong>due</strong> condizioni equiparate ex lege. Siimpone dunque r<strong>in</strong>vio perché il Giudice di Pace di Mestre, acquisita <strong>la</strong> discipl<strong>in</strong>aspagno<strong>la</strong> <strong>in</strong> proposito, verifichi nel concreto <strong>la</strong> condizione dell'U. agli effettidell'eventuale liceità del<strong>la</strong> sua presenza nel territorio dello Stato italiano.In altri term<strong>in</strong>i, stante l'unicità del<strong>la</strong> figura del coniuge nell'ord<strong>in</strong>amento spagnolo, nessun dubbio sipone. Conseguentemente, questa sentenza è <strong>la</strong> prima che riconosce effetti, sebbene ai limitati f<strong>in</strong>idel caso <strong>in</strong> esame, ovvero le leggi sull'immigrazione, a un <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stessogenere <strong>in</strong> Italia. <strong>Il</strong> pr<strong>in</strong>cipio di diritto, tuttavia, è genu<strong>in</strong>amente rivoluzionario, nonostante <strong>la</strong> brevitasdel provvedimento e <strong>la</strong> non menzione del<strong>la</strong> sentenza n. 138/2010 del<strong>la</strong> Consulta, scelta senz'altrovoluta. Infatti, <strong>la</strong> sezione penale si poggia sul semplice diritto dell'Unione.L'importanza di questa statuizione non è passata <strong>in</strong>osservata al Tribunale di Reggio Emilia,decreto dd. 13 febbraio 2012, 28 il quale ha ribadito che <strong>la</strong> direttiva europea sul<strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zioneva <strong>in</strong>terpretata al<strong>la</strong> luce del diritto fondamentale al<strong>la</strong> non discrim<strong>in</strong>azione per motivi di orientamentosessuale. Le fonti di derivazione comunitaria trovano applicazione anche nei confronti dei familiaridi cittad<strong>in</strong>i italiani, per effetto dell’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007, così che ad un cittad<strong>in</strong>o uruguayanoconiugato <strong>in</strong> Spagna con cittad<strong>in</strong>o italiano non può essere negato dal M<strong>in</strong>istero dell’Interno ilri<strong>la</strong>scio del titolo di soggiorno <strong>in</strong> Italia. Nel rigettare le eccezioni del M<strong>in</strong>istero, secondo cuialtrimenti si sarebbe implicato il riconoscimento di uno status di coniugio ai componenti dellostesso genere di una coppia, il quale avrebbe dovuto considerarsi estraneo all’ord<strong>in</strong>amentoitaliano, il Tribunale emiliano compie un'attenta disam<strong>in</strong>a del<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Consulta n.28La sentenza con alcune brevi note di commento è disponibile sul sito dell'associazione che ha sostenutoil ricorso, Certi diritti, e sul sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.


138/2010, delle fonti comunitarie, <strong>in</strong> primis <strong>la</strong> Carta di Nizza, e del<strong>la</strong> CEDU, <strong>in</strong> partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong>sentenza Schalk.Proprio per evitare discrim<strong>in</strong>azioni al rovescio, per cui <strong>la</strong> vita familiare di stranieri sarebbe piùprotetta di quel<strong>la</strong> di italiani, vi è necessaria cont<strong>in</strong>uità applicativa del<strong>la</strong> discipl<strong>in</strong>a sull'immigrazionefra il precedente del<strong>la</strong> Cassazione e quello del giudice di merito. Inoltre, il Tribunale di ReggioEmilia compie considerazioni che, pur attagliate ad un caso di diritto dell'immigrazione, sono provadel fatto che <strong>la</strong> libertà di movimento comporta necessariamente il riconoscimento di – per quantocircostanziati – effetti giuridici discendenti dal <strong>matrimonio</strong> e dalle unioni contratte all'estero. Talieffetti – per quanto si preciserà più avanti – presc<strong>in</strong>dono dal<strong>la</strong> (non) trascrizione dell'atto di<strong>matrimonio</strong>, come lo stesso tribunale precisa. 29 Questa libertà comunitaria, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong>volge aspettiche vanno ben al di là del semplice permesso di soggiorno, che è solo uno dei mille corol<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong>tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> libertà familiare.6. Una sentenza che consolidaMentre l'Europa si muoveva a piccoli passi, come è sua prassi, l'Italia focalizzava l'attenzione sul<strong>la</strong>sentenza del<strong>la</strong> Suprema Corte n. 4184/2012. Ad una prima lettura del<strong>la</strong> decisione questa apparesenz'altro offrire un’ottima panoramica del<strong>la</strong> situazione attuale e delle evoluzioni prevalentemente,ma non esclusivamente giurisprudenziali realizzatesi <strong>in</strong> Italia e nel resto del cont<strong>in</strong>ente. Sottoquesto profilo, tuttavia, <strong>la</strong> decisione si configura <strong>in</strong> sostanza come un positivo consolidamento deldato acquisito. La sentenza riporta ampi passaggi da altre fonti e non propone opzioni<strong>in</strong>terpretative che già non siano state illustrate da copiosa dottr<strong>in</strong>a, pur facendo significativamenteproprie quelle maggiormente favorevoli al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei s<strong>in</strong>goli e delle unioni omosessuali. Vera<strong>in</strong>novazione, per contro, si r<strong>in</strong>viene nel passaggio con cui <strong>la</strong> Corte si esprime chiaramente a favoredi un ancoraggio costituzionale delle misure contro l'omofobia e <strong>la</strong> discrim<strong>in</strong>azione perorientamento sessuale.6.1 La valorizzazione di Schalk c. AustriaA sommi capi, si può osservare quanto di seguito. <strong>Il</strong> quadro europeo è riproposto secondo <strong>la</strong>comune <strong>in</strong>terpretazione, con il merito di sottol<strong>in</strong>eare <strong>la</strong> svolta del<strong>la</strong> sentenza Schalk con riguardoall'applicabilità dell'art. 12 CEDU, di cui già si è detto. Significativamente spende alcune paroleanche per tracciare il portato di tale evoluzione. Al punto 3.3.4, <strong>in</strong>fatti, sentenza par<strong>la</strong> di «novitàsostanziali rispetto al<strong>la</strong> precedente giurisprudenza concernente l'<strong>in</strong>terpretazione degli artt. 12 e 14del<strong>la</strong> Convenzione, novità corre<strong>la</strong>te al<strong>la</strong> novità del caso sottoposto all'esame del<strong>la</strong> Corte». Se ilrichiamo all'art. 12 è chiaro, più problematico è quello all'art. 14.La disposizione del<strong>la</strong> Convenzione che recepisce il pr<strong>in</strong>cipio di non discrim<strong>in</strong>azione non subisceevoluzioni nel<strong>la</strong> sentenza Schalk. Non si assiste, <strong>in</strong>fatti, ad alcuna svolta <strong>in</strong>edita, giacchél'<strong>in</strong>clusione dell'orientamento sessuale fra le caratteristiche protette dall'art. 14 è dato ampiamenteconsolidato nel<strong>la</strong> giurisprudenza di Strasburgo. La novità che senza dubbio si trova nel<strong>la</strong> decisioneattiene all'art. 8, <strong>la</strong> cui tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> vita familiare ora ricomprende anche le unioni omosessuali. 3029Anche Trib. Treviso, decr. 19.5.2010, <strong>in</strong> Diritto di <strong>famiglia</strong> e delle persone, 2010, 1236, sempre <strong>in</strong> tema ditrascrizione di <strong>matrimonio</strong> fra persone di genere diverso, ha precisato che essa non pregiudica ilriconoscimento di specifici effetti giuridici.


Improprio, qu<strong>in</strong>di, parrebbe il richiamo «all'<strong>in</strong>terpretazione dell'art. 14, <strong>in</strong> re<strong>la</strong>zione all'art. 8» (pt.3.3.3, lett. a), <strong>in</strong> quanto <strong>la</strong> svolta si realizza tramite un'<strong>in</strong>terpretazione più <strong>in</strong>clusiva dell'art. 8. 31Tuttavia, forse <strong>la</strong> Corte <strong>in</strong>tendeva riferirsi ad un collegamento <strong>in</strong>novativo fra lo stesso art. 12 e l'art.14, dando atto di novità ulteriori rispetto a quelle collegate al<strong>la</strong> vita familiare ai sensi dell'art. 8CEDU. L'obiettivo sarebbe quello di dimostrare che non è mera svolta semantica, ma revirementche s<strong>in</strong> da subito produce effetti giuridici.Orbene, <strong>la</strong> sentenza Schalk non fa assolutamente cenno al<strong>la</strong> possibilità di applicare l'art. 14congiuntamente con l'art. 12 ai casi di matrimoni fra persone dello stesso genere. Se l'obiettivodel<strong>la</strong> Cassazione è comunque quello di evocare novità sostanziali concernenti l'<strong>in</strong>terpretazionedell'art. 12 <strong>in</strong>sieme all'art. 14, si può forse ritenere che tali novità consistano proprio <strong>in</strong> quel<strong>la</strong><strong>in</strong>terpretazione iso<strong>la</strong>ta che era stata proposta e descritta dallo scrivente <strong>in</strong> alcune riflessioni, ove sisostenne che <strong>la</strong> rivisitazione dell'art. 12 appariva come «l’apertura più importante del<strong>la</strong> decisione»Schalk, anche per gli immediati effetti pratici che s<strong>in</strong> da subito <strong>la</strong>sciava <strong>in</strong>tendere. 32 La tesi ivisostenuta troverebbe così l'autorevole avallo del<strong>la</strong> Cassazione, sebbene si situi <strong>in</strong> un contestonazionale, quello italiano, che <strong>la</strong> priva di ogni risvolto pratico.L’importante valorizzazione compiuta dal<strong>la</strong> Prima sezione è giustificata dal fatto che tutto ilsuperamento del<strong>la</strong> tesi dell’<strong>in</strong>esistenza realizzato dal<strong>la</strong> sentenza ha come fulcro necessario eimpresc<strong>in</strong>dibile proprio il "nuovo" art. 12 CEDU e <strong>la</strong> svolta applicativa, e non solo semantica, che siè prodotta. <strong>Il</strong> semplice riconoscimento del<strong>la</strong> «vita familiare», <strong>in</strong>fatti, non sarebbe stato sufficiente,avendo questo tratto al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> ex art. 8 CEDU. Dal 2010 l'art. 12 CEDU riconosce il <strong>matrimonio</strong>fra persone dello stesso genere non <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di attribuzione del corrispondente diritto, bensì diammissione del<strong>la</strong> sua esistenza negli ord<strong>in</strong>amenti nazionali. Ne consegue che <strong>la</strong> Convenzione nonè cieca di fronte ad esso, ove esista, ed anzi ne garantisce un'applicazione <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i nondiscrim<strong>in</strong>atori grazie al<strong>la</strong> lettura congiunta con l'art. 14 CEDU. La tesi dallo scrivente propugnatamostrava come <strong>in</strong> taluni Stati il sistema convenzionale potesse dopo Schalk già produrre effettigiuridici a tute<strong>la</strong> di un <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stesso genere. Se <strong>la</strong> Corte di Strasburgogiunge a tale conclusione sul<strong>la</strong> scorta dell'evoluzione dei "propri" ord<strong>in</strong>amenti nazionali, <strong>la</strong>Cassazione ha il merito di valorizzare nel contesto italiano questa svolta e il collegamento con l'art.14 CEDU quale punto su cui far leva per dichiarare che l'<strong>in</strong>esistenza non è tesi più attuale.30Sempre <strong>in</strong>terpretazioni dell'art. 8 (tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> vita privata) e non dell'art. 14 furono d'altra parte al<strong>la</strong> basedi rilevanti <strong>sentenze</strong> come Dudgeon c. Regno unito, 22.10.1981, Serie A n. 45; Norris c. Ir<strong>la</strong>nda,26.10.1988, Serie A n. 142; Mod<strong>in</strong>os c. Cipro, 22.4.1993, Serie A n. 259; Smith e Grady c. Regno unito,ric. n. 33985/96 e 33986/96, ECHR 1999-VI.31Univoche sul punto appaiono le seguenti considerazioni del<strong>la</strong> Corte, le quali chiaramente attestano come<strong>la</strong> svolta <strong>in</strong>terpretativa sul<strong>la</strong> vita familiare attenga all'art. 8 unicamente, premessa logica per poi procederead analizzare l'asserita vio<strong>la</strong>zione dell'art. 14 congiuntamente all'art. 8: «94. In view of this evolution theCourt considers it artificial to ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong> the view that, <strong>in</strong> contrast to a different-sex couple, a same-sexcouple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently the re<strong>la</strong>tionship of theapplicants, a cohabit<strong>in</strong>g same-sex couple liv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> a stable de facto partnership, falls with<strong>in</strong> the notion of“family life”, just as the re<strong>la</strong>tionship of a different-sex couple <strong>in</strong> the same situation would. 95. The Courttherefore concludes that the facts of the present case fall with<strong>in</strong> the notion of “private life” as well as“family life” with<strong>in</strong> the mean<strong>in</strong>g of Article 8. Consequently, Article 14 taken <strong>in</strong> conjunction with Article 8applies.»32Vedi già A. Schuster, L'abbandono del dualismo eteronormativo, cit., 54


Degna di nota a sé per <strong>la</strong> complessità del tema appare l'<strong>in</strong>terpretazione offerta dal<strong>la</strong> PrimaSezione delle <strong>sentenze</strong> del<strong>la</strong> giurisprudenza comunitaria, <strong>in</strong> partico<strong>la</strong>re quel<strong>la</strong> del 2011 Dereci 33 . <strong>Il</strong>collegio fa sua un’opzione che appare assai riduttiva e che può non essere condivisa. I giudici,comunque, riprendono un'analisi assai dom<strong>in</strong>ante e <strong>la</strong> cui critica difficilmente può essere artico<strong>la</strong>ta<strong>in</strong> maniera utile <strong>in</strong> questa sede, poiché richiederebbe una ricostruzione alternativa e approfonditadel<strong>la</strong> cittad<strong>in</strong>anza europea così come emerge dalle <strong>sentenze</strong> del 2011 del<strong>la</strong> Corte di giustizia. 346.2 La lettura del<strong>la</strong> sent. 138/2010Inf<strong>in</strong>e, il collegio afferma di aver compiuto attenta lettura del<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Corte costituzionalen. 138/2010 e fissa alcuni punti. Questi, tuttavia, non devono essere travisati dall'<strong>in</strong>terprete. LaCorte richiama il riconoscimento quale formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., anche seriprende senza alterarlo il dictum del<strong>la</strong> Consulta <strong>in</strong> merito al<strong>la</strong> libertà del Par<strong>la</strong>mento di def<strong>in</strong>iretempi, modi e limiti; evoca l'art. 3 Cost. per i profili di irragionevolezza che una disparità ditrattamento fra coppie coniugate e coppie composte da persone dello stesso genere potrebbeportare <strong>in</strong> sé. Nul<strong>la</strong> di nuovo, <strong>in</strong> verità, giacché lo stesso giudice delle leggi era stato esplicito. LaSuprema Corte cita e reitera <strong>in</strong> più punti del<strong>la</strong> sentenza <strong>la</strong> citazione di <strong>due</strong> espressioni univochedel<strong>la</strong> Consulta, idonee a fissare paletti assai chiari <strong>in</strong> merito all'omogeneità di trattamento chepotrà s<strong>in</strong> da ora essere pretesa dalle coppie gay e lesbiche. <strong>Il</strong> vaglio al<strong>la</strong> luce del pr<strong>in</strong>cipio diragionevolezza potrà esplicarsi «a tute<strong>la</strong> di specifiche situazioni» e «<strong>in</strong> re<strong>la</strong>zione ad ipotesipartico<strong>la</strong>ri» (pt. 3.2). È evidente che ciò non significa m<strong>in</strong>imamente che le situazioni «irragionevoli»siano poche. Inoltre, il vaglio di costituzionalità così come descritto non verrà meno neanchequando il Par<strong>la</strong>mento <strong>in</strong>trodurrà l'auspicata discipl<strong>in</strong>a organica, qualora questa non costituisse"adeguato" riconoscimento e <strong>la</strong>sciasse permanere casi di disparità di trattamentocostituzionalmente irragionevoli. Allo stato, tuttavia, si rimane ancora lontani da una equiparazionetout court. Infatti, lo stato maritale <strong>in</strong> Italia conta ancora fra i fattori di disparità di trattamento (o didiscrim<strong>in</strong>azione, se si preferisce esprimere un giudizio).Ci si può domandare se <strong>la</strong> Cassazione abbia <strong>in</strong>teso anticipare il momento <strong>in</strong> cui questaomogeneità di trattamento verrebbe garantita dai giudici. Se, <strong>in</strong>fatti, <strong>la</strong> Consulta aveva statuito che«[restava] riservata al<strong>la</strong> Corte costituzionale <strong>la</strong> possibilità d’<strong>in</strong>tervenire a tute<strong>la</strong> di specifichesituazioni» (cons. <strong>in</strong> diritto n. 8), <strong>la</strong> Suprema Corte ha affermato che «i componenti del<strong>la</strong> coppia<strong>omosessuale</strong> […] possono adire i giudici comuni per far valere, <strong>in</strong> presenza appunto di "specifichesituazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dal<strong>la</strong> legge al<strong>la</strong> coppiaconiugata e, <strong>in</strong> tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimitàcostituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle s<strong>in</strong>gole fattispecie, <strong>in</strong> quantoovvero nel<strong>la</strong> parte <strong>in</strong> cui non assicur<strong>in</strong>o detto trattamento, per assunta vio<strong>la</strong>zione delle pert<strong>in</strong>ent<strong>in</strong>orme costituzionali e/o del pr<strong>in</strong>cipio di ragionevolezza». Non pare che l'effetto di questaaffermazione sia di attribuire un ruolo ai giudici maggiore rispetto a quello che già emergeva dal<strong>la</strong>sentenza del 2010. Infatti, <strong>la</strong> Cassazione non ha certo <strong>in</strong>teso suggerire al giudice ord<strong>in</strong>ario dicompiere autonomamente un s<strong>in</strong>dacato di costituzionalità. In realtà, <strong>la</strong> Prima Sezione non fa cheribadire i pr<strong>in</strong>cipi generali del sistema costituzionale italiano. In assenza di ricorsi <strong>in</strong>dividuali come<strong>la</strong> Verfassungsbeschwerde o l'amparo è <strong>in</strong>evitabile che il cittad<strong>in</strong>o si rivolga <strong>in</strong> primis al giudicecomune, come suggerisce <strong>la</strong> Cassazione. Questi potrà, ove si rientri <strong>in</strong> una «specifica situazione»33Causa C-256/11, 15.11.2011, non ancora pubblicata.34Si tratta del<strong>la</strong> giurisprudenza a partire dal<strong>la</strong> sentenza nel<strong>la</strong> causa C-34/09, Ruiz Zambrano, 8.3.2011, nonancora pubblicata. Ci si riserva di proporre prossimamente un commento sistematico.


da tute<strong>la</strong>re, re<strong>in</strong>terpretare o disapplicare una fonte secondaria o, ancora, ove metodologicamentesostenibile, <strong>in</strong>terpretare <strong>in</strong> un senso costituzionalmente orientato al<strong>la</strong> luce degli articoli 2 e 3 Cost.<strong>la</strong> fonte primaria. Quando ciò non sia possibile, è necessario l'<strong>in</strong>tervento del giudice delle leggi.Quando quest'ultimo passo sia necessario è ovviamente di difficile determ<strong>in</strong>azione e non vi èdubbio che vi saranno giudici più sicuri del<strong>la</strong> propria <strong>in</strong>terpretazione adeguatrice e altri che, almeno<strong>in</strong> un primo momento, preferiranno r<strong>in</strong>viare al<strong>la</strong> Consulta, anche a costo di un rigetto per<strong>in</strong>ammissibilità che, però, avrà il vantaggio di rassicurare <strong>in</strong> merito all'eventuale <strong>in</strong>terpretazioneadeguatrice proposta dal remittente.Se pare metodologicamente sostenibile che il giudice comune attui già un'<strong>in</strong>terpretazioneadeguatrice delle disposizioni che riguardano le cosiddette convivenze more uxorio, da tempo nonpiù <strong>in</strong>terpretabili come solo riferite a persone di genere diverso, 35 l'apporto reale del<strong>la</strong> sentenza n.138 attiene ad <strong>in</strong>terventi correttivi su disposizioni esplicitamente riservate ai coniugi (si pensi alleagevo<strong>la</strong>zioni tributarie riservate ai coniugi o ai benefici previdenziali). In questi casi appare difficileun'<strong>in</strong>terpretazione adeguatrice del<strong>la</strong> paro<strong>la</strong> coniuge, quand'anche solo per «situazioni specifiche».Appare allora <strong>in</strong>evitabile che su sollecitazioni dei giudici comuni <strong>la</strong> Consulta assuma quel ruolo chesi era riservata nel 2010.Ciò <strong>in</strong> cui <strong>la</strong> sentenza n. 4184/2012 appare <strong>in</strong>novativa è l'op<strong>in</strong>ione espressa <strong>in</strong> merito al nodo più<strong>in</strong>certo del<strong>la</strong> sentenza 138. Rimane, <strong>in</strong>fatti, ancora dibattuto se <strong>la</strong> Consulta abbia voluto <strong>in</strong>tendereche l’apertura del <strong>matrimonio</strong> a ogni coppia, a presc<strong>in</strong>dere dal genere, sia al<strong>la</strong> portata dellegis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario o se, <strong>in</strong>vece, per essa sia necessario un procedimento di revisionecostituzionale. La sentenza del 2010 offre argomenti testuali <strong>in</strong> un senso e nell'altro. Gli Ermell<strong>in</strong>iparrebbero abbracciare l'op<strong>in</strong>ione secondo cui è il legis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario a poter <strong>in</strong>tervenire.La questione dei poteri del legis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario rispetto a quelli <strong>in</strong>dubbi del legis<strong>la</strong>torecostituzionale, è <strong>in</strong>timamente e logicamente connessa ad altra. La re<strong>la</strong>zione fra fonte ord<strong>in</strong>aria efonte costituzionale <strong>in</strong> merito al substrato semantico-normativo del term<strong>in</strong>e «<strong>matrimonio</strong>» eraapparsa s<strong>in</strong> da subito come questione assai problematica e complessa, vero ago del<strong>la</strong> bi<strong>la</strong>ncia peri futuri sviluppi <strong>in</strong> tema di <strong>matrimonio</strong>. Attirata s<strong>in</strong> dall'<strong>in</strong>izio l'attenzione su questo aspetto, <strong>la</strong>discussione non appare ancora sopita, giacché da quel<strong>la</strong> che venne chiamata «<strong>la</strong> sovversionedel<strong>la</strong> gerarchia delle fonti» 36 discenderebbe appunto <strong>la</strong> costituzionalizzazione del <strong>matrimonio</strong> cosìcome concepito nel 1942 nell'art. 29, una sorta di upgrade del<strong>la</strong> fonte subord<strong>in</strong>ata, del quale,tuttavia, essa stessa diventerebbe vittima. Se si accedesse all'ipotesi del<strong>la</strong> cristalizzazione, <strong>in</strong>fatti,nel 1947 si sarebbe perfezionato un "parricidio" normativo, un taglio del cordone ombelicale <strong>in</strong>conseguenza del quale <strong>la</strong> fonte ord<strong>in</strong>aria non potrebbe più <strong>in</strong>cidere <strong>in</strong> eguale misura sul<strong>la</strong> nozionedi <strong>matrimonio</strong>: il <strong>matrimonio</strong> eterosessuale, da jus aliunde receptum diventerebbe35Questa <strong>in</strong>terpretazione è già stata operata dai giudici ord<strong>in</strong>ari. Si veda Tribunale Mi<strong>la</strong>no, VI sez. penale,sent. n. 9965 del 12.9.2011, <strong>in</strong> Famiglia e m<strong>in</strong>ori, 2011, fasc. 10, 60, <strong>la</strong> quale, tuttavia, sembra averfra<strong>in</strong>teso il significato del<strong>la</strong> sentenza Schalk <strong>la</strong>ddove scrive che il riconoscimento del danno risarcibile alconiuge superstite per <strong>la</strong> morte del<strong>la</strong> persona dello stesso genere con <strong>la</strong> quale aveva una stabile edeffettiva re<strong>la</strong>zione affettiva e di convivenza da lungo tempo avviene «senza dover equiparare <strong>in</strong> alcunmodo <strong>la</strong> convivenza sessuale al<strong>la</strong> <strong>famiglia</strong>, né legale né di fatto, né ad un rapporto di coniugio foriero diprecisi diritti e doveri riconosciuti dall'ord<strong>in</strong>amento, e senza voler richiamare le <strong>in</strong>terpretazioni del<strong>la</strong> Corteeuropea dei diritti dell'uomo, estranei al<strong>la</strong> nostra carta costituzionale, <strong>in</strong> tema di equiparazione dei diritti diuna coppia <strong>omosessuale</strong> con una coppia sposata» (corsivo aggiunto). Nul<strong>la</strong> di ciò, <strong>in</strong>fatti, è statoaffermato <strong>in</strong> alcuna sentenza del<strong>la</strong> Corte di Strasburgo.36A. Schuster, Auspicabile una semplice revisione del codice civile come ha fatto <strong>la</strong> Spagna. Commento aTribunale di Venezia, Sez.III civ., ord<strong>in</strong>anza 3 aprile 2009, <strong>in</strong> Guida al diritto – Famiglia e m<strong>in</strong>ori, 2009, 7,28.


costituzionalmente jus positum, sì che ogni cambiamento dovrebbe seguire l'iter sancito dall'art.138 Cost.Questa questione assai delicata non a caso è tuttora oggetto di acceso dibattito. La Cortecostituzionale non l'affronta direttamente dandone una risposta chiara ed esaustiva, nonostante leparti ricorrenti nel giudizio veneziano a quo sollevassero esplicitamente <strong>la</strong> questione. 37 LaSuprema Corte, a cui <strong>la</strong> questione è stata riproposta presumibilmente nelle memorie a ridossodell'udienza del 2011, per contro si sofferma su tale aspetto e lo analizza per diverse pag<strong>in</strong>e. <strong>Il</strong>Collegio riprende ampi passi del<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Corte costituzionale n. 138 e il ricorso al<strong>la</strong>citazione verbatim del<strong>la</strong> decisione del<strong>la</strong> Consulta consente ai giudici di non sbi<strong>la</strong>nciarsi <strong>in</strong> giudizi<strong>in</strong>terpretativi. I giudici del<strong>la</strong> Consulta hanno ribadito che l'art. 29 del<strong>la</strong> Costituzione recepisce, manon cristallizza il <strong>matrimonio</strong> così come concepito nel 1948 e parrebbe aver voluto significare – macertamente si rimane nell'ambito delle <strong>in</strong>terpretazioni personali – che, conseguentemente, illegis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario potrebbe mutarne il significato. Tuttavia, non sarebbe anche una eventualesemplice novel<strong>la</strong> del Par<strong>la</strong>mento al codice civile un modo per operare una modificazione per viaermeneutica dell'art. 29 senza <strong>in</strong>tervenire direttamente su di esso?La Cassazione non par<strong>la</strong> maiesplicitamente di legis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario o di Par<strong>la</strong>mento quale autore di fonti primarie. La Consultaaffermò che «[n]ell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Par<strong>la</strong>mento, nell’esercizio del<strong>la</strong> suapiena discrezionalità, <strong>in</strong>dividuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette»(cons. <strong>in</strong> diritto n. 8). Trattando delle fonti europee quale parametro <strong>in</strong>terposto, <strong>la</strong> Cortecostituzionale sostenne che «con il r<strong>in</strong>vio alle leggi nazionali si ha <strong>la</strong> conferma che <strong>la</strong> materia èaffidata al<strong>la</strong> discrezionalità del Par<strong>la</strong>mento» (cons. <strong>in</strong> diritto n. 10). Occorre precisare che quandole fonti europee r<strong>in</strong>viano per <strong>la</strong> discipl<strong>in</strong>a dell'istituto matrimoniale genericamente al<strong>la</strong> «legis<strong>la</strong>zionenazionale» o al legis<strong>la</strong>tore non <strong>in</strong>tendono certo richiamare una specifica fonte nazionale (primariao costituzionale).La Cassazione valorizza a più riprese le considerazioni del<strong>la</strong> Consulta <strong>in</strong> una maniera chesuggerisce che il Par<strong>la</strong>mento avrebbe <strong>la</strong> possibilità, come legis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario, di optare anche peruna riforma del <strong>matrimonio</strong>. La Prima Sezione osserva più volte che «l'art. 2 Cost., non riconosce ildiritto al <strong>matrimonio</strong> delle persone dello stesso sesso e neppure v<strong>in</strong>co<strong>la</strong> il legis<strong>la</strong>tore a garantiretale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione <strong>omosessuale</strong>, vale a diread "equiparare" le unioni omosessuali al <strong>matrimonio</strong>» (pt. 3.2, corsivo aggiunto). Si noti che,mentre <strong>la</strong> Consulta si riferisce al «Par<strong>la</strong>mento», <strong>la</strong> Cassazione par<strong>la</strong> di «legis<strong>la</strong>tore», term<strong>in</strong>e che,se non ulteriormente precisato, di norma si riferisce al legis<strong>la</strong>tore ord<strong>in</strong>ario piuttosto che a quellocostituzionale. È, tuttavia, <strong>in</strong> un punto successivo che <strong>la</strong> Cassazione diviene esplicita, <strong>la</strong>ddoveconclude con riguardo al diritto al <strong>matrimonio</strong> con persona dello stesso genere che «il suoriconoscimento e <strong>la</strong> sua garanzia – cioè l'eventuale discipl<strong>in</strong>a legis<strong>la</strong>tiva diretta a rego<strong>la</strong>rnel'esercizio –, <strong>in</strong> quanto non costituzionalmente obbligati, sono rimessi al<strong>la</strong> libera scelta delPar<strong>la</strong>mento» (pt. 4.1, corsivo aggiunto). Tuttavia, l'impiego del<strong>la</strong> medesima espressione «discipl<strong>in</strong>alegis<strong>la</strong>tiva», già utilizzata dalle richiamate fonti europee per identificare <strong>la</strong> riserva di discrezionalitàdei s<strong>in</strong>goli Stati, proprio perché acquisisce un significato diverso nel contesto giuridico italiano, <strong>in</strong>cui identifica <strong>la</strong> fonte primaria, <strong>la</strong>scia permanere alcuni dubbi.In ogni caso, quand'anche <strong>la</strong>Cassazione fosse stata esplicita, sarebbe rimasta una fonte autorevole, ma <strong>in</strong>capace di fornireun'<strong>in</strong>terpretazione per così dire autentica, il giudice delle leggi mantenendo all'atto pratico l'ultimaparo<strong>la</strong> sull'<strong>in</strong>tricata questione. Forse, che il dubbio permanga è un bene. Proprio il contesto<strong>in</strong>ternazionale ricostruito dal<strong>la</strong> Prima Sezione suggerisce di consentire al legis<strong>la</strong>tore di <strong>in</strong>terpretareliberamente l'evoluzione sociale modificando semplicemente, come avvenuto <strong>in</strong> Spagna,37La memoria è stata recentemente pubblicata <strong>in</strong> Y. Guaiana (cur.), Dal cuore delle coppie al cuore deldiritto, Stampa Alternativa, Viterbo, 2011, 84 ss., <strong>in</strong> partico<strong>la</strong>re 93.


Portogallo e Belgio, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione ord<strong>in</strong>aria. Quando <strong>la</strong> Consulta sarà chiamata <strong>in</strong> un momentoforse non troppo lontano ad affrontare <strong>la</strong> questione nuovamente, i tempi e l'evoluzione europeasconsiglieranno al<strong>la</strong> Corte e al Par<strong>la</strong>mento, ancor più di quanto non succeda oggi, di ancorare l'art.29 al passato piuttosto che al futuro.Favorevolmente deve essere, <strong>in</strong>vece, accolta una delle poche "<strong>in</strong>terpo<strong>la</strong>zioni" orig<strong>in</strong>ali compiutedal<strong>la</strong> Suprema Corte nel corso del<strong>la</strong> sua precisa rassegna del<strong>la</strong> giurisprudenza europea ecostituzionale. Nel richiamare <strong>la</strong> sentenza n. 138/2010 i giudici prendono spunto dall'articolo 2 pervalorizzare <strong>la</strong> componente <strong>in</strong>dividuale del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> formazione sociale e muovono dall'articolo3, comma 1, Cost. «<strong>la</strong>ddove questo assicura <strong>la</strong> "pari dignità sociale" di tutti (i cittad<strong>in</strong>i) e <strong>la</strong> lorouguaglianza davanti al<strong>la</strong> legge, "senza dist<strong>in</strong>zione di sesso"» per concludere che è lo stessoarticolo a «vieta[re] qualsiasi atteggiamento o comportamento omofobo e qualsiasi discrim<strong>in</strong>azionefondata sull'identità o sull'orientamento <strong>omosessuale</strong>». Dopo le (giuridicamente) imbarazzantipregiudiziali costituzionali reiteratamente approvate a maggioranza dal Par<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> XV<strong>Il</strong>egis<strong>la</strong>tura 38 per far morire sul nascere le proposte legis<strong>la</strong>tive che avrebbero <strong>in</strong>trodotto l'aggravantepenale dell'omofobia, questa sentenza può essere salutata come una risposta autorevole allescientificamente <strong>in</strong>sostenibili argomentazioni accampate da certe componenti politiche perbloccare nuove leggi <strong>in</strong> tema di discrim<strong>in</strong>azioni per orientamento sessuale e identità di genere.7. Una sentenza che pone problemiLa sentenza, tuttavia, non si è solo limitata a consolidare con qualche apertura propria il formantegiurisprudenziale. Essa ha anche compiuto, «ferma restando <strong>la</strong> decisione di <strong>in</strong>fondatezza delricorso <strong>in</strong> esame» (pt. 4) un atto creativo, quello che ha portato al<strong>la</strong> nuova figura dell'atto«<strong>in</strong>idone[o] a produrre, qual[e] att[o] di <strong>matrimonio</strong> [...], qualsiasi effetto giuridico nell'ord<strong>in</strong>amentoitaliano». Cantato il requiem al<strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza, si celebra il nuovo nato. Molti giuristi al<strong>la</strong>prima lettura del<strong>la</strong> sentenza saranno sobbalzati sul<strong>la</strong> sedia come Don Abbondio, domandandosi«Carneade! Che cosa sarà mai questa nuova figura dell'<strong>in</strong>idoneità?!» Proprio <strong>in</strong> tema di<strong>matrimonio</strong> Don Abbondio già confondeva le idee a Renzo 39 e di fronte all’<strong>in</strong>atteso paragrafoconclusivo del<strong>la</strong> Cassazione <strong>la</strong> reazione del giovane nubendo non è lontana da quel<strong>la</strong> di un attentolettore, non foss'altro perché già gli antichi ammonivano: «<strong>in</strong> cauda venenum».38Proposta di legge C. 2802, presentata il 14.11.2009 da Soro e altri, Norme per <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> delle vittime direati per motivi di omofobia e transfobia, resp<strong>in</strong>ta a seguito di approvazione del<strong>la</strong> pregiudiziale <strong>in</strong>Assemblea il 26.7.2011, nonché testo unificato delle proposte di legge S. 1658-1882-A, presentate daConcia ed altri, Di Pietro e Palomba, Modifica all’articolo 61 del codice penale, concernentel’<strong>in</strong>troduzionedel<strong>la</strong> circostanza aggravante re<strong>la</strong>tiva all’orientamento o al<strong>la</strong> discrim<strong>in</strong>azione sessuale, resp<strong>in</strong>to a seguitodi approvazione del<strong>la</strong> pregiudiziale <strong>in</strong> Assemblea il 13.10.2009.39« Sapete voi quanti siano gl'impedimenti dirimenti?»«Che vuol ch'io sappia d'impedimenti?»«Error, conditio, votum, cognatio, crimen,Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,Si sis aff<strong>in</strong>is, ...»com<strong>in</strong>ciava don Abbondio, contando sul<strong>la</strong> punta delle dita.«Si piglia gioco di me?» <strong>in</strong>terruppe il giov<strong>in</strong>e. «Che vuol ch'io faccia del suo <strong>la</strong>t<strong>in</strong>orum?». A. Manzoni, Ipromessi sposi, cap. II.


Cauti, però, occorre essere nel dare un giudizio foss’anche solo <strong>in</strong> parte negativo sul<strong>la</strong> nuovafigura dell'<strong>in</strong>idoneità, perché <strong>la</strong> sentenza <strong>la</strong>scia trasparire un chiaro favore del collegio perl'evoluzione giurisprudenziale che meticolosamente ricostruisce. 40La teoria dell'<strong>in</strong>esistenza, ancora strenuamente difesa negli ultimi anni da giuristi comeSchles<strong>in</strong>ger 41 e r<strong>in</strong>vigorita dal noto obiter dictum del<strong>la</strong> Cassazione nel<strong>la</strong> sentenza n. 7877 del 2000,appariva per l'evoluzione del contesto europeo tesi <strong>in</strong>sostenibile già da tempo. Non sorprendequ<strong>in</strong>di che, proprio per le ragioni addotte dal Supremo Collegio, <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza meritasserequie eterna. Riaffermata ancora alcune pag<strong>in</strong>e prima a fondamento del<strong>la</strong> prima soluzioneproposta, <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza riceveva ora, sulle note delle ultime righe, il sommo commiatodal<strong>la</strong> Prima sezione. Quel coup de théâtre! Però... non era l'ultimo atto.Dalle ceneri di un corpo che era già cadavere questa sentenza del<strong>la</strong> Cassazione ne ricava l’argil<strong>la</strong>per model<strong>la</strong>re un Golem, che <strong>la</strong> caba<strong>la</strong> ebraica ci <strong>in</strong>segna essere creato sì per difendere l’uomo,ma che è capace di sfuggire al suo controllo con esiti assai problematici proprio per quest’ultimo. 42Emerge così, riassunta <strong>in</strong> pochissime righe dopo oltre settanta pag<strong>in</strong>e di sentenza, <strong>la</strong> teoria del<strong>matrimonio</strong> fra persone dello stesso genere come atto <strong>in</strong>idoneo a produrre «qualsiasi effettogiuridico nell'ord<strong>in</strong>amento italiano». Le necessità del<strong>la</strong> citazione testuale è imposta dall'<strong>in</strong>chiostro<strong>la</strong>pidario con cui è scritta: qualsiasi, ovvero ogni, qualsivoglia effetto giuridico. La formu<strong>la</strong>zionedel<strong>la</strong> teoria sembra così netta che essa dovrebbe trovare applicazione non solo nell'ambitodell'ord<strong>in</strong>amento civilistico, ma <strong>in</strong> quello «italiano» <strong>in</strong> generale.Si osservi, <strong>in</strong>oltre, che <strong>la</strong> Cassazione non fonda l'<strong>in</strong>validità (o l'<strong>in</strong>esistenza o, ancora, l'<strong>in</strong>idoneità)sul<strong>la</strong> <strong>in</strong>capacità giuridica dei soli cittad<strong>in</strong>i italiani a contrarre un <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stessogenere, strada che poteva essere percorsa applicando pr<strong>in</strong>cipi di diritto <strong>in</strong>ternazionale privatoitaliano (l. n. 218/1995, art. 27). Tale aspetto non è proprio considerato, il che rafforza l'idea che <strong>la</strong>teoria dell'<strong>in</strong>idoneità sia così generale da travolgere ogni <strong>matrimonio</strong>, anche qualora <strong>la</strong> domanda ditrascrizione o <strong>la</strong> richiesta di riconoscerlo per alcuni limitati effetti giuridici provenisse da cittad<strong>in</strong>istranieri. La carenza di analisi dei fondamenti giuridici del<strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>idoneità è tale per cui sipuò ritenere che siano i medesimi del<strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza e questi andavano ben oltre l'art. 27,legge n. 218/1995 e art. 115 cod. civ. Un aspetto senz'altro negativo per quanti ritenevano che <strong>la</strong>posizione dello straniero consentisse marg<strong>in</strong>i più favorevoli, nonostante le apparenti <strong>in</strong>iquità checiò determ<strong>in</strong>erebbe rispetto al cittad<strong>in</strong>o italiano nel<strong>la</strong> medesima posizione.Inoltre, non solo le nuove parole paiono dare nuova forza alle barricate dell’ord<strong>in</strong>amento, ma esse,così come formu<strong>la</strong>te, paiono rappresentare una regressione rispetto al grande passo avanticompiuto dal<strong>la</strong> Cassazione, per quanto da una sua sezione penale, nel 2011. Con <strong>la</strong> sopradescritta sentenza n. 1328 <strong>la</strong> Suprema Corte aveva di fatto riconosciuto per <strong>la</strong> prima volta40Inoltre, <strong>la</strong> presidente del collegio giudicante, <strong>la</strong> dott.ssa Luccioli, prima donna a entrare <strong>in</strong> Cassazione e apresiederne una sezione, già difese il ruolo del<strong>la</strong> magistratura nell'adattare il diritto alle istanze di tute<strong>la</strong>del<strong>la</strong> dignità e autodeterm<strong>in</strong>azione del<strong>la</strong> persona quando presiedette il collegio che scrisse le <strong>in</strong>tensepag<strong>in</strong>e del<strong>la</strong> sentenza 21748/07 (caso Eng<strong>la</strong>ro). Sono pag<strong>in</strong>e che hanno lumeggiato come poche altre ivalori del<strong>la</strong> persona che stanno al<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> Carta fondamentale e dell'ord<strong>in</strong>amento tutto. Sentenzecon diversi estensori, qu<strong>in</strong>di, ma con <strong>la</strong> stessa controfirma.41Matrimonio tra <strong>in</strong>dividui dello stesso sesso contratto all'estero, <strong>in</strong> Famiglia e diritto, 2005, 415 ss.42Vero – sia consentita l'espressione – "spettro" evoca il term<strong>in</strong>e «<strong>in</strong>idoneità», ove <strong>la</strong> memoria vada a Cass.civ., sez. I, 12.10.1978, n. 4567, <strong>in</strong> Diritto di <strong>famiglia</strong> e delle persone, 1979, 51, secondo cui il pubblicom<strong>in</strong>istero è legittimato <strong>in</strong> caso di vio<strong>la</strong>zione del divieto sancito dall'art. 86 cod. civ. ad un'«azione di nullità[…] rivolta ad accertare l'assoluta <strong>in</strong>idoneità del <strong>matrimonio</strong> del bigamo a realizzare <strong>la</strong> funzione dicreazione del<strong>la</strong> <strong>famiglia</strong> legittima, assegnatagli dall'ord<strong>in</strong>amento» (corsivo aggiunto).


nell'ord<strong>in</strong>amento italiano un <strong>matrimonio</strong> "<strong>omosessuale</strong>", attribuendogli, <strong>in</strong>oltre, gli effetti di stabiliredef<strong>in</strong>itivamente che vi è legame di coniugio fra persone dello stesso genere e che,conseguentemente, quel<strong>la</strong> vita familiare meritava <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sull'immigrazione. <strong>Il</strong>Tribunale di Reggio Emilia, un mese prima del deposito del<strong>la</strong> sentenza 4184/12, avevaperfezionato il quadro riconoscendo effetti al <strong>matrimonio</strong> di cui era parte un cittad<strong>in</strong>o italiano.Altrimenti non poteva essere, pena una <strong>in</strong>ammissibile discrim<strong>in</strong>azione al rovescio, peraltro vietata<strong>in</strong> via generale dal 2009 dal<strong>la</strong> stessa legis<strong>la</strong>zione ord<strong>in</strong>aria.Certo si tratta di riconoscimento del legame coniugale per <strong>la</strong> concessione di diritti specifici, ma pursempre di effetti giuridici nell'ord<strong>in</strong>amento italiano si tratta. Questa sentenza del 2011 non èassolutamente menzionata dal<strong>la</strong> Corte, né forse portata al<strong>la</strong> sua attenzione dalle stesse partiricorrenti. In luogo di richiamar<strong>la</strong> e di attribuirle una "gloria" almeno postuma, <strong>la</strong> 4184 <strong>la</strong> <strong>la</strong>scia adun oblio che l'ha oramai stretta a sé.Ecco, qu<strong>in</strong>di, che <strong>la</strong> nuova figura appare allora ancora più forte di quel<strong>la</strong> che l'ha preceduta.L'oramai moribonda teoria dell'<strong>in</strong>esistenza, quel<strong>la</strong> di un'Italia iso<strong>la</strong>ta nel considerare tamquam nonesset ciò che nel resto dell'Europa occidentale – e non solo, si pensi all'Ungheria o al<strong>la</strong> Slovenia 43– viene discipl<strong>in</strong>ato e riconosciuto da altri Stati, all'uopo convertendo il <strong>matrimonio</strong> <strong>in</strong> unioneregistrata, trova così nuova vita sotto mentite spoglie, con effetti simili, ma non identici. Se e <strong>in</strong> chemisura quest’urna funeraria si sia tramutata <strong>in</strong> un vaso di Pandora per l’avanzamento e il pienoriconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e delle loro famiglie lo dirà <strong>la</strong> giurisprudenzasuccessiva. È probabile che non vi fosse l'<strong>in</strong>tenzione di produrre una regressione nell’ord<strong>in</strong>amentoitaliano come sopra potrebbe apparire. Ciò detto, occorre tuttavia segna<strong>la</strong>re che <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionedell'Ufficio del Massimario, predisposta ad hoc per il caso deciso il 15 marzo, <strong>in</strong>cludeva <strong>la</strong>statuizione degli Ermell<strong>in</strong>i del<strong>la</strong> sezione penale, <strong>la</strong> quale, qu<strong>in</strong>di, deve ritenersi fosse a loro nota.8. Un'ant<strong>in</strong>omia risolvibile?Al<strong>la</strong> luce di ciò ci si può domandare se sia possibile seguire una strada per venire fuori da unapparente contrasto di giudicati. A dare una mano potrebbero essere i colleghi di oltremanica"<strong>in</strong>vocati <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>ato disposto" con <strong>la</strong> tradizione pandettistica. I primi ci hanno <strong>in</strong>segnato <strong>la</strong>tecnica del dist<strong>in</strong>guish<strong>in</strong>g, ovvero di mettere <strong>in</strong> evidenza le differenze fra le fattispecie, sì da nonessere v<strong>in</strong>co<strong>la</strong>ti dal precedente per il nuovo caso. Si può allora provare a dist<strong>in</strong>guere Cass. pen. n.1328/11 da Cass. civ. n. 4184/12, tentando così di evitare una contraddizione.Si potrebbe ipotizzare che, poiché secondo <strong>la</strong> Cassazione del 2012 il <strong>matrimonio</strong> è <strong>in</strong>idoneo aprodurre effetti «qual[e] att[o] di <strong>matrimonio</strong>», nel<strong>la</strong> decisione del 2011 il <strong>matrimonio</strong> non sia statoconsiderato <strong>in</strong> quanto tale. Esso sarebbe stato allora forse riconosciuto come mero «fattogiuridico», cioè fatto idoneo ad attestare il riconoscimento di un legame coniugale, ma non atto.Tale <strong>in</strong>quadramento come fatto giuridico validamente realizzatosi secondo una legis<strong>la</strong>zionestraniera non è sconosciuto neanche al diritto di <strong>famiglia</strong> italiano. Si pensi al divorzio validamenteperfezionatosi <strong>in</strong> altro ord<strong>in</strong>amento (es. il ripudio del<strong>la</strong> tradizione is<strong>la</strong>mica) e non riconoscibile qualeatto per contrasto con l'ord<strong>in</strong>e pubblico italiano. Secondo dottr<strong>in</strong>a di diritto <strong>in</strong>ternazionale privato untale divorzio non sarebbe riconoscibile come atto giuridico, ma sarebbe assumibile dal sistema43In Slovenia un referendum popo<strong>la</strong>re tenutosi il 25 marzo 2012 ha rigettato il nuovo codice di <strong>famiglia</strong> cheavrebbe sostanzialmente equiparato le unioni registrate fra persone dello stesso genere a quelleconiugate. L'attuale legis<strong>la</strong>zione <strong>in</strong> tema di partnership, <strong>la</strong> quale si pone ad un livello <strong>in</strong>termedio diestensione dei diritti, rimarrà qu<strong>in</strong>di <strong>in</strong> vigore.


giorni <strong>in</strong> cui <strong>in</strong> l'Italia esalta <strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Cassazione una chiara road-map del governo perestendere il <strong>matrimonio</strong> anche alle persone dello stesso genere entro <strong>la</strong> f<strong>in</strong>e dell’attuale legis<strong>la</strong>tura,ovvero il 2013. 47 Addirittura, esclusa l'Ir<strong>la</strong>nda del Nord, fra le countries del Regno unito è vissutacome una positiva conquista del traguardo dell'uguaglianza <strong>la</strong> "sfida" fra i governi di Scozia equello di Inghilterra e Galles a chi per primo aprirà il <strong>matrimonio</strong> alle coppie gay.9. Inesistenza, <strong>in</strong>idoneità e ord<strong>in</strong>e pubblicoA voler ammettere che <strong>in</strong> un giorno non troppo lontano anche <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>idoneità farà partedel<strong>la</strong> storia del diritto italiano, rimarrà il problema del<strong>la</strong> contrarietà dell'ord<strong>in</strong>e pubblico. Questaquestione, <strong>in</strong>fatti, pare assolutamente e volutamente non toccata dal<strong>la</strong> sentenza 4184. Al punto2.2.3 <strong>la</strong> prima sezione del<strong>la</strong> Suprema Corte richiama <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza e questa diviene –quanto meno nel<strong>la</strong> prima parte – <strong>la</strong> base giuridica per impedire il riconoscimento del <strong>matrimonio</strong>. <strong>Il</strong>collegio si guarda bene dall'affrontare <strong>la</strong> sp<strong>in</strong>osa questione dell'ord<strong>in</strong>e pubblico, che già avevacausato divergenze fra i giudici di prima e seconda istanza.Quando <strong>la</strong> sentenza afferma che l'<strong>in</strong>trascrivibilità dipende «non dal<strong>la</strong> sua contrarietà all'ord<strong>in</strong>epubblico» non <strong>in</strong>tende ad avviso dello scrivente sancire che un tale <strong>matrimonio</strong> non entrerebbe <strong>in</strong>contrasto con esso. La Suprema Corte <strong>in</strong>tende semplicemente riorientare e nel contempocircostanziare quanto più possibile il fondamento normativo del<strong>la</strong> non trascrivibilità, secondo unastrategia che fa dell'economicità argomentativa un punto di forza per evitare breccenell'impostazione adottata.Tuttavia, non si può non riflettere sul quel convitato di pietra che è l'ord<strong>in</strong>e pubblico. Vi sono, <strong>in</strong>fatti,alcune questioni logiche sottese all'impostazione dei giudici sulle quali si vuole <strong>in</strong> appresso attirarel'attenzione. Esse mostrano proprio come <strong>la</strong> discussione del<strong>la</strong> sp<strong>in</strong>osa questione non possaessere ulteriormente procrast<strong>in</strong>ata, pena l'accrescersi di <strong>in</strong>coerenze del sistema. Si comprenderàanche perché solo ora è opportuno ritornare su ciò che nel<strong>la</strong> sentenza, per contro, era trattatoall'<strong>in</strong>izio, cioè <strong>la</strong> giustificazione del potere dell'ufficiale di stato civile di negare <strong>la</strong> trascrizione al<strong>la</strong>coppia, il thema decidendum che <strong>la</strong> Cassazione doveva risolvere. Curiosamente, è propriol’elemento assente – l’ord<strong>in</strong>e pubblico – <strong>la</strong> chiave per comprendere il percorso espositivo del<strong>la</strong>Corte.9.1. Premessa: <strong>la</strong> prima giustificazione dell’atto di rigettoL'ufficiale di stato civile di Lat<strong>in</strong>a ha «penetranti poteri di controllo (anche) sul<strong>la</strong> trascrivibilità degliatti di <strong>matrimonio</strong> celebrati all'estero» e <strong>in</strong> ragione di ciò ha validamente opposto il d<strong>in</strong>iego al<strong>la</strong>trascrizione, pur avendo egli errato – sostiene <strong>la</strong> Cassazione – nel<strong>la</strong> motivazione, giacché nondoveva essere <strong>in</strong>vocato l'ord<strong>in</strong>e pubblico di cui all'art. 18 dell'ord. stato civile. Rimane da chiarirequale sia il fondamento giuridico ultimo di tale atto. La risposta richiede di essere attentamenteartico<strong>la</strong>ta.Un primo dubbio sorge <strong>in</strong> merito al<strong>la</strong> corretta formu<strong>la</strong>zione del thema decidendum. È esattamenteequivalente mutare, come fa <strong>la</strong> Corte, <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del quesito giuridico da legittimitàdell'esercizio del potere dell'ufficiale del Comune di Lat<strong>in</strong>a nel caso concreto – cioè legittimità deld<strong>in</strong>iego – a riconoscimento del «diritto al<strong>la</strong> trascrizione del re<strong>la</strong>tivo atto nel corrispondente registro47Vedi Government Equalities Office, Equal Civil Marriage: A Consultation, marzo 2012.


dello stato civile italiano» da parte del<strong>la</strong> coppia? Si ricordi che si tratta di un procedimentoamm<strong>in</strong>istrativo che rientra nel<strong>la</strong> competenza del giudice ord<strong>in</strong>ario. La questione può al momentorimanere <strong>in</strong> sospeso.La sentenza muove dapprima da un'ampia panoramica sul<strong>la</strong> normativa primaria e subprimaria (pt.2.2), <strong>la</strong> quale attiene sostanzialmente al regime generale del<strong>la</strong> trascrivibilità degli atti di <strong>matrimonio</strong>stranieri. La Corte afferma (pt. 2.2.1) che questo sarebbe il «quadro normativo di riferimentorilevante, sia pure <strong>in</strong> prima approssimazione, per <strong>la</strong> soluzione del<strong>la</strong> questione specifica <strong>in</strong> esame».Tuttavia, <strong>la</strong> ricostruzione normativa non appare <strong>in</strong> realtà sufficiente a risolvere <strong>la</strong> questione, <strong>in</strong>quanto «sul<strong>la</strong> base di tali pr<strong>in</strong>cipi, il <strong>matrimonio</strong> [...] sarebbe, <strong>in</strong> assenza di (altri) impedimenti"dirimenti", valido ed efficace nell'ord<strong>in</strong>amento italiano e comporterebbe il dovere dell'ufficiale dellostato civile richiesto di trascrivere nel corrispondente registro il re<strong>la</strong>tivo atto formato all'estero».L'<strong>in</strong>ciso omesso nel<strong>la</strong> frase riportata è il seguente: «ove fosse stato contratto da persone di sessodiverso». È proprio con questo <strong>in</strong>ciso che <strong>la</strong> Prima sezione gioca d'anticipo, perché l'analisi deldato legis<strong>la</strong>tivo positivo f<strong>in</strong>o a quel punto condotta non <strong>in</strong>dica assolutamente che un <strong>matrimonio</strong> frapersone dello stesso genere sarebbe <strong>in</strong>trascrivibile. Si sarebbe potuto richiamare l'art. 18ord.st.civ., ma, come già detto, è una strada che <strong>la</strong> Corte si guarda bene dal seguire. La verautilità, qu<strong>in</strong>di, del punto 2.2 del<strong>la</strong> Corte è dimostrare che all'ufficiale di stato civile «sono attribuitipenetranti poteri di controllo (anche) sul<strong>la</strong> trascrivibilità degli atti di <strong>matrimonio</strong> celebrati all'estero»,poteri che nel<strong>la</strong> sentenza saranno poi più volte richiamati. Nel<strong>la</strong> logica del<strong>la</strong> Corte queste pag<strong>in</strong>esono funzionali a consentire all’ufficiale di stabilire, senza che tale potere trovi alcuna esplicitamenzione nell'ord<strong>in</strong>amento, quando un <strong>matrimonio</strong>, <strong>in</strong> realtà, non è <strong>matrimonio</strong> punto, perché,addirittura, <strong>in</strong>esistente.Occorre, qu<strong>in</strong>di, che il Collegio trovi altro terreno per giustificare il d<strong>in</strong>iego, per "creare" il poterenecessario all'ufficiale civile per rigettare l’istanza. Ecco allora che recupera <strong>la</strong> teoriadell'<strong>in</strong>esistenza da un’analisi delle fonti primarie (codice civile <strong>in</strong> primis) e delle fonti <strong>in</strong>ternazionali,passandole <strong>in</strong> rassegna per confermare <strong>la</strong> tradizione ultramillenaria del<strong>la</strong> diversità di sesso. Alriguardo si potrà osservare, en passant, che non si vede come si possa escludere con certezzache oggi le disposizioni del<strong>la</strong> Dichiarazione universale e del Patto Internazionale re<strong>la</strong>tivo ai diritticivili e politici non abbiano subito <strong>la</strong> stessa evoluzione semantica dell'art. 12 CEDU. L'alternativa,<strong>in</strong>fatti, sarebbe ammettere che il <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stesse genere, ammesso <strong>in</strong> diversiStati nel mondo, non sarebbe agli occhi di queste fonti <strong>matrimonio</strong>. Si dovrebbe, cioè, ammettereche gli organi dell'ONU preposti a conoscere di queste fonti dicano a <strong>due</strong> coniugi dello stessogenere che, <strong>in</strong> realtà, <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza fatta propria dall'Italia merita il suggello del diritto<strong>in</strong>ternazionale, per cui il loro non sarebbe agli occhi del<strong>la</strong> Dichiarazione universale o del Patto"vero" <strong>matrimonio</strong>. 48Chiaro non appare neanche il passaggio (pt. 4.1) <strong>in</strong> cui si afferma che le «dette norme [quelleconvenzionali e comunitarie richiamate <strong>in</strong> rassegna] […] attraverso gli "ord<strong>in</strong>i di esecuzione" […]sono già da tempo entrate a far parte <strong>in</strong>tegrante dell'ord<strong>in</strong>amento giuridico italiano e devonoessere <strong>in</strong>terpretate <strong>in</strong> senso "convenzionalmente conforme"», giacché <strong>la</strong> Corte parrebbe voler direche le norme convenzionali debbano essere <strong>in</strong>terpretate <strong>in</strong> modo conforme... al<strong>la</strong> stessaConvenzione.48In spregio, peraltro, al diritto amm<strong>in</strong>istrativo delle stesse organizzazioni <strong>in</strong>ternazionali. Si veda <strong>la</strong>rassegna di giurisprudenza dei tribunali amm<strong>in</strong>istrativi <strong>in</strong>ternazionali <strong>in</strong> A. Schuster, Le unioni fra personedello stesso genere, cit., 268 ss.


Ricostruita per <strong>la</strong> prima volta con tanta compiutezza <strong>la</strong> teoria del<strong>la</strong> <strong>in</strong>esistenza, essa assolve ilcompito di giustificare il rigetto senza affrontare <strong>la</strong> questione dell’ord<strong>in</strong>e pubblico. Se, qu<strong>in</strong>di,quell’atto neer<strong>la</strong>ndese non è nemmeno sussumibile sotto <strong>la</strong> categoria del <strong>matrimonio</strong>, l’ufficiale distato civile sarebbe legittimato a non trascriverlo. Così artico<strong>la</strong>to, tuttavia, il percorso logico non ècompleto. Infatti, se l’atto negoziale è <strong>in</strong>esistente come atto di <strong>matrimonio</strong>, ciò non toglie checomunque possa essere considerato atto giuridico sotto altra categoria negoziale. Ciò che nonviene esplicitato dal<strong>la</strong> Corte, ma pare opportuno precisarlo <strong>in</strong> questa sede, è che è assolutamenteirrilevante ai f<strong>in</strong>i del<strong>la</strong> trascrizione se sia sussumibile quale altro atto negoziale atipico.L’ord<strong>in</strong>amento di stato civile, <strong>in</strong>fatti, poggia sul pr<strong>in</strong>cipio del<strong>la</strong> tipicità degli atti trascrivibili, comeevidenziato dall’ord.st.civ. <strong>in</strong> vari articoli, tra cui rilevano l’art. 10, comma 1° e, per gli atti att<strong>in</strong>enti a<strong>matrimonio</strong>, l’art. 63, <strong>in</strong> partico<strong>la</strong>re comma 2. Non rientrando astrattamente fra gli atti trascrivibili,non vi è necessità di affrontare <strong>la</strong> questione dell’ord<strong>in</strong>e pubblico. 49 La Prima sezione ha risolto ilthema decidendum circumnavigando bril<strong>la</strong>ntemente l’ostacolo dell’ord<strong>in</strong>e pubblico.9.2. L’<strong>in</strong>idoneità è tesi idonea?Dopo il noto excursus nel<strong>la</strong> giurisprudenza costituzionale e nelle evoluzioni del diritto<strong>in</strong>ternazionale e comunitario, <strong>la</strong> Corte, nelle ultimissime righe di una sentenza altrimenti assailunga, ritiene tuttavia <strong>la</strong> teoria dell’<strong>in</strong>esistenza non più adeguata all’attuale realtà giuridica,«essendo stata radicalmente superata <strong>la</strong> concezione secondo cui <strong>la</strong> diversità di sesso dei nubendiè presupposto <strong>in</strong>dispensabile, per cosi dire "naturalistico", del<strong>la</strong> stessa "esistenza" del <strong>matrimonio</strong>»(Cass. 4184/12, pt. 4.3). Perviene così a coniare <strong>la</strong> nuova teoria dell’<strong>in</strong>idoneità dell’atto di<strong>matrimonio</strong> fra persone dello stesso genere.Deve concludere autonomamente l’<strong>in</strong>terprete che per <strong>la</strong> Prima sezione tale nuova teoria siaadeguato surrogato del<strong>la</strong> teoria dell’<strong>in</strong>esistenza. Come quest’ultima, quel<strong>la</strong> deve essere altresìargomento capace di legittimare l’atto di d<strong>in</strong>iego dell’ufficiale di stato civile. La Corte, tuttavia,chiude <strong>in</strong>aspettatamente una lunga sentenza con questo colpo di scena, senza aggiungerealcunché, senza offrire una compiuta illustrazione del<strong>la</strong> nuova teoria. A maggior ragione èopportuno che sia l’<strong>in</strong>terprete, <strong>in</strong> sede di primo commento, a <strong>in</strong>terrogarsi sul<strong>la</strong> effettiva capacitàdel<strong>la</strong> nuova teoria a fungere da fondamento per il rigetto del ricorso.Si noterà <strong>in</strong> primo luogo che il passaggio da <strong>in</strong>esistenza a <strong>in</strong>idoneità presuppone una<strong>in</strong>terpretazione «convenzionalmente conforme». La teoria dell'<strong>in</strong>esistenza è stata dal<strong>la</strong> stessaPrima sezione fondata su diverse norme, ma <strong>in</strong> partico<strong>la</strong>re sulle disposizioni codicistiche – lestesse, per <strong>in</strong>tenderci, oggetto del<strong>la</strong> q.l.c. decisa nel 2010 dal<strong>la</strong> Consulta. Se l'abbandono del<strong>la</strong>predetta teoria è imposto dall'evoluzione del<strong>la</strong> Corte di Strasburgo – più che dal<strong>la</strong> sent. n.138/2010 C. cost., che non le sconfessa – si deve concludere che viene meno anche <strong>la</strong> legittimitàdel<strong>la</strong> stessa <strong>in</strong>terpretazione sistematica che di quelle norme codicistiche è stata data per anni. Seconsegue che le stesse devono anch'esse essere rilette al<strong>la</strong> luce del<strong>la</strong> rivoluzione semantica eapplicativa di Schalk, cioè secondo un’<strong>in</strong>terpretazione convenzionalmente orientata. È questo ilrisultato più concreto degli «effetti dei dicta delle <strong>due</strong> Corti [costituzionale e di Strasburgo]nell'ord<strong>in</strong>amento giuridico italiano» di cui par<strong>la</strong> <strong>la</strong> sentenza (pt. 4.2). 5049Stesso approccio aveva seguito Trib. Treviso, decr. 19.5.2010, cit.50Altri effetti concreti le fonti europee giustamente produrranno <strong>in</strong> quanto fonti ermeneutiche e promozionalidi un diritto nazionale più <strong>in</strong>clusivo, non solo delle nuove formazioni familiari. Similmente agli argomenti didiritto comparato, fonti come <strong>la</strong> Carta di Nizza, seppur allo stato non siano direttamente applicabili <strong>in</strong>maniera generalizzata come catalogo dei diritti nell'ord<strong>in</strong>amento italiano, esercitano su quest'ultimo


Si tratta di un <strong>in</strong>atteso corol<strong>la</strong>rio del<strong>la</strong> teoria dell’<strong>in</strong>idoneità. Ad altra conclusione non si può d’altraparte giungere, perché se l'<strong>in</strong>terpretazione tradizionale delle stesse disposizioni rimanesse sottoquesto profilo immutata, <strong>la</strong> Corte di Cassazione avrebbe di fatto deciso di superareautonomamente norme primarie <strong>in</strong> forza del<strong>la</strong> CEDU così come letta tramite le <strong>sentenze</strong> dei giudicidi Strasburgo. Ciò, però, al giudice ord<strong>in</strong>ario è precluso, essendo necessario <strong>in</strong> questi casi r<strong>in</strong>viare<strong>la</strong> questione al<strong>la</strong> Consulta. Qu<strong>in</strong>di delle <strong>due</strong> l'una: o <strong>la</strong> teoria dell'esistenza non è mai stataespressione dell’ord<strong>in</strong>amento oppure il passato può essere salvato solo ammettendo che nel 2012è stata operata una lettura convenzionalmente imposta delle norme italiane che primaescludevano <strong>la</strong> stessa «possibilità naturalistica» di un <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stesso genere.Più problematico appare un altro aspetto. La teoria dell’<strong>in</strong>idoneità, <strong>in</strong> verità, non riesce a coprire lestesse situazioni che copriva <strong>la</strong> teoria dell’<strong>in</strong>esistenza. Se prima si doveva dire che l’atto era<strong>in</strong>esistente, ora si deve dire che esso è esistente come «atto di <strong>matrimonio</strong>» e, qu<strong>in</strong>di, che rientra<strong>in</strong> questa categoria fenomenica del diritto. Importante, qu<strong>in</strong>di, appare quest’ulteriore conseguenzalogica. Se <strong>la</strong> prima parte del<strong>la</strong> sentenza traeva dal<strong>la</strong> non sussumibilità dell’atto fra quelli tipicitrascrivibili <strong>la</strong> giustificazione del rigetto da parte dell’ufficiale di stato civile, nel momento <strong>in</strong> cuil’ord<strong>in</strong>amento lo riconosce come «<strong>matrimonio</strong>» tutta questa costruzione di argomenti cade. Dandospazio ad un simile <strong>matrimonio</strong> <strong>in</strong> Italia, <strong>la</strong> sentenza 4184 tende a porre sullo stesso piano il<strong>matrimonio</strong> «gay» con quello poligamico o quello contratto da persone di età <strong>in</strong>feriore a quel<strong>la</strong>m<strong>in</strong>ima prevista dal<strong>la</strong> legge italiana, per riprendere i <strong>due</strong> esempi del giudice trevigiano, 51appartenendo ora tutti al<strong>la</strong> stessa categoria. Ma mentre l’<strong>in</strong>trascrivibilità del <strong>matrimonio</strong> poligamicorisulta dall’art. 18 ord.st.civ., pur di evitare questa disposizione per il <strong>matrimonio</strong> gay <strong>la</strong> strada deverimanere ancora un tertium genus, <strong>la</strong> teoria dell’<strong>in</strong>idoneità. <strong>Il</strong> perché del permanere di untrattamento ad hoc, speciale, non è noto e comunque appare non condivisibile. L’ufficiale di statocivile appare ora, <strong>in</strong>fatti, "nudo" di fronte all’istanza di trascrizione del<strong>la</strong> coppia.L’unico suo appiglio, a questo punto, dovrebbe essere l’art. 18 ord.st.civ., ma – lo si è detto – <strong>la</strong>Prima sezione non è <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>e a farvi ricorso. Solo <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>esistenza consentiva, <strong>in</strong>fatti, di nontrattare dell'ord<strong>in</strong>e pubblico. Come già ebbe a dire Cass. 1739/1999, citata dal<strong>la</strong> stessa Primasezione, <strong>la</strong> sentenza n. 1304/90 «nell'affermare <strong>la</strong> necessità di un preventivo riscontro dei requisitim<strong>in</strong>imi per <strong>la</strong> giuridica configurabilità del <strong>matrimonio</strong> medesimo, tali requisiti ha chiaramente<strong>in</strong>dividuato nel<strong>la</strong> manifestazione del<strong>la</strong> volontà, da parte di <strong>due</strong> persone di sesso diverso, ad unufficiale celebrante, <strong>in</strong> conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato e senza alcunriferimento ad altri profili riguardanti l'ord<strong>in</strong>e pubblico <strong>in</strong>terno» (corsivo aggiunto).notevoli pressioni, di cui sarà frequente <strong>in</strong>terprete per sua stessa scelta <strong>la</strong> Corte di Cassazione. Secondo<strong>la</strong> Terza Sezione, <strong>in</strong>fatti, i giudici di merito possono avere un vero e proprio obbligo di ispirarsi ai pr<strong>in</strong>cipidel<strong>la</strong> Carta, osservando come i «pr<strong>in</strong>cipi di diritto comune europeo [...] hanno il pregio di rendere evidentii valori universali del pr<strong>in</strong>cipio personalistico su cui si fondano gli Stati del<strong>la</strong> Unione». Aggiunge che «[l]afilonomachia del<strong>la</strong> Corte di Cassazione <strong>in</strong>clude anche il processo <strong>in</strong>terpretativo di conformazione dei diritt<strong>in</strong>azionali e costituzionali ai pr<strong>in</strong>cipi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e del<strong>la</strong> Carta diNizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo.» Queste parole, tratte dal<strong>la</strong> sentenza2.2.2010, n. 2352, per quanto non richiamate dal<strong>la</strong> Prima Sezione, si pongono quale giusto sfondo percomprendere l'evoluzione che il diritto di <strong>famiglia</strong>, anche con riguardo alle unioni fra persone dello stessogenere, sta subendo <strong>in</strong> Italia. È uno dei tanti casi di confronto fra l'homo juridicus italicus e l'homojuridicus europaeus, secondo <strong>la</strong> tesi già suggerita <strong>in</strong> A. Schuster, Gender and beyond. Disaggregat<strong>in</strong>glegal categories, <strong>in</strong> Id., Equality and justice. Sexual orientation and gender identity <strong>in</strong> the XXI century,Ud<strong>in</strong>e, 2011, 21-39.51Trib. Treviso, decr. 19.5.2010, cit.


Fragili nell’<strong>in</strong>sieme appaiono le norme positive, per lo più secondarie, ma, <strong>in</strong> quanto rego<strong>la</strong>mento didelegificazione, coperte da norma primaria, che legittimerebbero il disconoscimento di un<strong>matrimonio</strong> contratto all’estero. Se <strong>la</strong> Corte già altrove aveva ex officio correttamente <strong>in</strong>dividuato afondamento del<strong>la</strong> sua rilevante analisi del<strong>la</strong> situazione europea l'art. 117 Cost., mentre i ricorrentiavevano <strong>in</strong>vocato presumibilmente per i medesimi f<strong>in</strong>i gli art. 10 e 11 Cost., <strong>la</strong> stessa non ritieneopportuno attivare motu proprio un vaglio del<strong>la</strong> legittimità delle norme dell'ord. stato civile. Forse,effettivamente, sarebbe stato <strong>in</strong>terpretato come eccesso di zelo. Questo passo potrà, però,senz'altro trovare ospitalità <strong>in</strong> altre vicende giudiziarie. A quell'occasione si può anche r<strong>in</strong>viare <strong>la</strong>discussione, diversa e delicata, ma anche molto stimo<strong>la</strong>nte, del<strong>la</strong> contrarietà all'ord<strong>in</strong>e pubblico disiffatti matrimoni, ultimo e genu<strong>in</strong>o baluardo dell'ord<strong>in</strong>amento italiano per resistere allesollecitazioni di una società che cambia. 54In conclusione, <strong>la</strong> teoria dell'<strong>in</strong>idoneità appare essa stessa vittima del suo nome. Non è, <strong>in</strong>fatti,idonea a costituire quel filtro necessario a chi <strong>in</strong>tende tenere il <strong>matrimonio</strong> fra persone dello stessogenere fuori dai conf<strong>in</strong>i nazionali, senza tuttavia venir meno al rispetto degli obblighi comunitari epiù ampiamente <strong>in</strong>ternazionali. Essa, <strong>in</strong>fatti, non <strong>in</strong>tende riconoscere nemmeno il m<strong>in</strong>imo<strong>in</strong>dispensabile degli effetti giuridici che da esso discendono, quegli effetti che non sono solo limitatialle leggi dell’immigrazione di cui al<strong>la</strong> sent. Cass. pen. n. 1328/2011.Leggendo tuttavia le belle pag<strong>in</strong>e del<strong>la</strong> Prima sezione è evidente che l'Italia rimane ancorasaldamente ancorata all'alveo del diritto europeo e al<strong>la</strong> tradizione dello Stato costituzionale didiritto. Riprendendo e consolidando <strong>in</strong> un senso senz'altro positivo quanto statuito dal<strong>la</strong> Consulta edal<strong>la</strong> Corte di Strasburgo il Supremo Collegio attesta di non discostarsene. Nel 2012 pareeccessivo esultare per il fatto che un giudice ord<strong>in</strong>ario non contrasti, ma anzi recepisca quanto giàstatuito dal suo giudice delle leggi e da un giudice <strong>in</strong>ternazionale. Rimanga lontano il giorno <strong>in</strong> cuiuna tale reazione divenisse giustificata. Per contro, si cont<strong>in</strong>ui a riflettere sul portato del<strong>la</strong> sentenzadel<strong>la</strong> Cassazione. Caveat emptor, dicevano gli antichi. Le <strong>sentenze</strong> sono come le merci: anch'essedevono essere attentamente vagliate quando vengono poste "<strong>in</strong> commercio".<strong>Il</strong> 15 marzo 2012 è stato un giorno ricco di spunti per i giuristi. La sentenza del<strong>la</strong> Cassazione <strong>in</strong>partico<strong>la</strong>re è apparsa come un bel romanzo, <strong>in</strong> cui colpi di scena, richiami <strong>in</strong>terni, riecheggiamentieuropei e allitterazioni giuridiche <strong>in</strong>ducevano il lettore a riflettere sempre meglio e a domandarsi severamente avesse compreso <strong>la</strong> trama narrativa. Come con i migliori libri, più letture s’imponevanoe nuove sfumature si coglievano. La Suprema Corte ha bril<strong>la</strong>ntemente preso spunto da unaquestione tecnica come <strong>la</strong> trascrizione per spiccare un volo che le ha consentito di mostrare come54F<strong>in</strong>o ad allora questo gigante italico dai piedi d'argil<strong>la</strong> potrà pensare al confronto con un suo pari, ovverol'ordre public communautaire, notion autonome rivendicata al pari di altre dal<strong>la</strong> Corte di Lussemburgo evera l<strong>in</strong>ea Mag<strong>in</strong>ot dell'ord<strong>in</strong>amento dell'Unione e di quelli nazionali. Basterà qui citare <strong>due</strong> brevi passaggida una sentenza del<strong>la</strong> Corte di giustizia richiamata nel<strong>la</strong> stessa sentenza 4184/12, ovvero A<strong>la</strong>dzhov,causa C-434/10, sentenza 17.11.2011, <strong>la</strong> quale non fa che reiterare quanto già consolidato da decenni digiurisprudenza: «34 La Corte ha sempre sottol<strong>in</strong>eato che, se è pur vero che gli Stati membri restanosostanzialmente liberi di determ<strong>in</strong>are, conformemente alle loro necessità nazionali – che possono variareda uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le esigenze di ord<strong>in</strong>e pubblico e di pubblicasicurezza, resta il fatto che, nel contesto dell’Unione, specie <strong>la</strong>ddove autorizz<strong>in</strong>o una deroga al pr<strong>in</strong>cipiofondamentale del<strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione delle persone, tali esigenze devono essere <strong>in</strong>tese <strong>in</strong> sensorestrittivo, di guisa che <strong>la</strong> loro portata non può essere determ<strong>in</strong>ata uni<strong>la</strong>teralmente da ciascuno Statomembro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione […] 35 In tal senso, <strong>la</strong> Corte ha precisato che <strong>la</strong>nozione di ord<strong>in</strong>e pubblico presuppone, <strong>in</strong> ogni caso, oltre al<strong>la</strong> perturbazione dell’ord<strong>in</strong>e sociale <strong>in</strong>sita <strong>in</strong>qualsiasi <strong>in</strong>frazione del<strong>la</strong> legge, l’esistenza di una m<strong>in</strong>accia reale, attuale e sufficientemente grave neiconfronti di un <strong>in</strong>teresse fondamentale del<strong>la</strong> società ...»


il diritto sia una fitta rete a più livelli di disposizioni, norme, <strong>in</strong>terpretazioni, fatti e persone,passando dai rego<strong>la</strong>menti governativi al<strong>la</strong> Dichiarazione universale dei diritti umani.<strong>Il</strong> giudizio sul Golem del<strong>la</strong> Cassazione nato quel giorno non può ancora essere dato oggi e <strong>la</strong>domanda se quel 15 marzo vi fu vera gloria, rimane senza risposta. Ciò che è certo, però, è chediverse famiglie europee leggendo Gas e Dubois hanno genu<strong>in</strong>amente potuto esultare sulle note diuna famosa canzone: «We are family!»*Assegnista di ricerca <strong>in</strong> diritto costituzionale comparato - Università degli studi di Trento

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