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Nelly Ippolito - Ssai - Ministero Dell'Interno

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TESI D’ESAME<strong>Nelly</strong> IPPOLITOLibertà religiosa e nuovi movimenti religiosi:loro presenza in Italia e problemiLa libertà religiosaIl diritto di libertà religiosa: dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. – L’ateismocome libertà negativa. La richiesta di intesa ex art. 8 Cost. dell’Unione degli atei e agnosticirazionalisti. – Obiezione di coscienza - La libertà religiosa nella vita civile. – La tutelapenale dei culti nelle sentenze della Corte CostituzionaleI nuovi movimenti religiosi presenti in ItaliaL’Osservatorio sulle libertà religiose. – I “nuovi” movimenti religiosi. – Verso una nozione giuridicadi religione. – Nuovi movimenti religiosi ai confini della legalità. – La risposta comunitaria.– I nuovi movimenti religiosi presenti in Italia. – Lo schema di disegno di legge in materiadi organizzazioni religiose. – L’intolleranza religiosa: un pericolo latenteFrequentatore del XII Corso di Formazione per Viceprefetti Ispettori(Roma ?????)


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOmativa del periodo fascista 4 .Il tema della libertà religiosa viene invece alla ribalta quando la cronacasegnala fenomeni degenerativi, di organismi pseudoreligiosi e di sedicentisantoni.Si tratta di fenomeni che si inseriscono nel più vasto contesto dei nuovimovimenti religiosi a cui sarà dedicata la seconda parte del nostro discorso.Vedremo che in Italia si è avuto un proliferare di nuove religiosità(sicché è stato istituzionalizzato presso il <strong>Ministero</strong> dell’Interno un Osservatoriopermanente sulle libertà religiose) (vds. capitolo “I nuovi movimentireligiosi in Italia, a pag. ? ): ciò è stato l’effetto della crisi di valoriche ha seguito la trasformazione politico-sociale del nostro Paese a partiredagli anni ’60 5 , crisi cui le religioni tradizionali non hanno, evidentemente,saputo dare risposte adeguate.Vedremo ancora come da più parti è stata segnalata la necessità che,20 dicembre 1996, n. 638; Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI): legge 12 aprile 1995, n. 116; Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI): legge 29 novembre 1995, n. 520.Come si rileva, la prima legge di recepimento di un’intesa ex art. 8 Cost. risale al 1984: il chevuol dire che il dettato costituzionale ha avuto attuazione per la prima volta dopo quasi quarant’anni.Ci si è chiesti se il ritardo registrato sia stato dovuto ad una effettiva volontà ostruzionisticadella classe politica. Sembra peraltro preferibile ritenere che il ritardo stesso siaaddebitabile alla portata fortemente innovativa della norma costituzionale che si inserisce inun contesto storico, sociale e giuridico del tutto particolare, di una Italia in cui quella cattolicaera la religione della quasi totalità degli italiani, anzi era la religione di Stato.4Si tratta della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (e del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289), di cuiè auspicabile il superamento.5Nel ’90 la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha trasmesso alla Direzione Generaledegli Affari dei Culti un interessante elaborato concernente un’analisi sociologica dellenuove religioni. Il fiorire di queste - si legge - coincide con la contestazione giovanile del ’68nella quale si potevano distinguere due filoni: l’uno (di matrice marxista-leninista) privilegiavala militanza politica nei movimenti di estrema sinistra; l’altro (di matrice anarchica),fatta propria la cultura “underground”, si mostrava interessato alla creazione di “spazi alternativi”e ad una diversa qualità della vita non consumistica né individualistica. E’ da questosecondo filone che provengono in buona parte quelli che oggi aderiscono alle nuove religionisoprattutto orientali.E’ presumibilmente per questi fattori che il richiamo delle nuove religioni si esercita soprattuttosui giovani (l’età è compresa tra i 18 ed i 35 anni, appartenenti ai ceti medio-alti, solitamentecon esperienze di militanza politica nei movimenti di estrema sinistra o di culturaalternativa: gruppi pacifisti, antimilitaristi, femministi, obiettori di coscienza).209


TESI D’ESAMEpur con la cautela dettata dalla delicata materia, si metta in atto un interventolegislativo nei confronti di quelle organizzazioni che, operando alriparo della libertà di religione, violano i diritti fondamentali della personae ci soffermeremo, infine, sulla bozza di provvedimento che il <strong>Ministero</strong>dell’Interno nello scorso anno aveva predisposto al riguardo.“La libertà religiosa - ha infatti di recente affermato la Cassazione 6 -non si presenta, nell’ordinamento giuridico italiano, come una libertà sconfinata,non soggetta ad alcun freno, ma incontra sia quei limiti fondamentaliche costituiscono le condizioni indispensabili per una pacifica convivenzadei singoli nel corpo sociale, sia quei limiti che scaturiscono dai valoriessenziali ed inderogabili della civiltà stessa e che alla medesima si accompagnanoe che informano e compenetrano l’ordinamento giuridico positivo”.LA LIBERTÀ RELIGIOSAIl diritto di libertà religiosa: dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicanaAlla vigilia dell’unificazione del Regno d’Italia, l’ordinamento giuridicosembrava orientato verso un regime confessionista in senso cattolico.Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848, infatti, dichiarava la religione cattolicaapostolica romana come la sola religione dello Stato mentre le minoranzegodevano della mera tolleranza. Peraltro sono dello stesso periodotalune leggi (fra queste rilevante è quella n. 735 del 19 giugno 1848) che,riconoscendo ai culti diversi dal cattolico il pieno godimento dei diritti civilie politici, tendevano a superare di fatto la discriminazione contenutanello Statuto.L’unificazione d’Italia e soprattutto la presa di Roma portarono allarottura dei rapporti con la Chiesa cattolica: ne è riprova la legislazione ever-6E’ la sentenza n. 5838 del 22 maggio 1995 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciatasul ricorso proposto da Scientology, uno di quelli che - come vedremo - è tra i più noti movimentiche sembrano operare al riparo della libertà di religione.210


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOsiva dell’asse ecclesiastico - leggi n. 3036/1866, n. 3848/1867 e n.1402/1873 - con cui vennero soppressi diversi ordini religiosi ed incameratii patrimoni.Nel 1867 la legge Coppino cancellò l’insegnamento della religionecattolica nella scuola pubblica e nel 1889 il codice penale Zanardelligarantì l’eguale libertà di tutti i “culti ammessi nello Stato”. Alla luce di taleassetto normativo, tra la fine dell’ ‘800 e gli inizi del ‘900, la dottrina 7poteva pertanto individuare nella disciplina data dall’ordinamento italianoalla libertà religiosa la figura del diritto soggettivo pubblico.L’avvento del fascismo fece registrare un profondo cambiamento cheportò ad una riconfessionalizzazione dell’Italia e ad un restringimento deldiritto di libertà di culto delle minoranze.La nuova politica ecclesiastica culminò nella stipula dei Patti lateranensicon la Chiesa cattolica dell’11 febbraio 1929 (con i quali si riaffermòil principio della religione cattolica come religione di Stato) e nell’emanazionedella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regolamento di attuazioneapprovato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, riguardanti i rapporti tra loStato e le altre confessioni religiose, e tuttora in vigore.Il vigente ordinamento costituzionale ha invece escluso ogni possibilediscriminazione tra le varie confessioni religiose dichiarando che “sonoegualmente libere davanti alla legge” (art. 8, comma I, Cost.) ed anzi hagarantito la libertà religiosa sia ai singoli che ai gruppi sociali: essa è indubbiamenteun “diritto inviolabile” a termini dell’art. 2 Cost. che, come tale,non può essere ridotto dal legislatore ordinario né limitato da provvedimentigovernativi e non può essere oggetto di rinunce e transazioni, perchél’inviolabilità ne comporta l’indisponibilità 8 .Una distinzione fra la Chiesa cattolica e le altre confessioni viene tuttaviaoperata dalla Carta Costituzionale: lo Stato e la Chiesa cattolica ven-7F. Ruffini, Corso di diritto ecclesiastico, La libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo,Torino, 1924.8F. Finocchiaro, Libertà di coscienza e di religione, Dir. Eccl., in Enc. Giur. Istituto dellaEnciclopedia Italiana Treccani, 1990.211


TESI D’ESAMEgono infatti considerati “indipendenti e sovrani” ed i loro rapporti regolatidai Patti Lateranensi (art. 7 Cost.) mentre invece alle altre confessioni religioseè riconosciuto il diritto di organizzarsi secondo propri statuti purchéquesti non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8,2° comma, Cost.), ed è previsto che i loro rapporti con lo Stato siano regolatiper legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8, 3°comma, Cost.).Eguale attenzione è stata riservata alle formazioni sociali dalla normadell’art. 19 che generalmente viene individuata come quella fondamentalein tema di libertà religiosa. Il predetto articolo - ampliando la previsione exart. 3, 1° comma, Cost. secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità esono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di linguao di religione...” - afferma che “tutti hanno diritto di professare liberamentela propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, difarne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purchénon si tratti di riti contrari al buon costume”.Il successivo art. 20 statuisce inoltre che il carattere ecclesiastico o ilfine di religione o di culto di un’associazione non possono essere causa dispeciali limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali.Infine, l’art. 21 riconosce a tutti la libertà di manifestazione del propriopensiero con ogni mezzo.Dalla lettura delle norme costituzionali enunciate si rileva che il dirittodi libertà religiosa è riconosciuto a “tutti” e non solo ai cittadini comeinvece avviene per gli altri diritti di libertà (artt. 16 e 17 Cost.): da taleassunto parte della dottrina 9 ha ricavato che la libertà religiosa si configura,nei confronti delle altre libertà pure costituzionalmente protette, come9Così, in particolare, P. Gismondi, L’interesse religioso nella Costituzione, in Giur. Cost.,1958. L’opinione è condivisa anche da Finocchiaro, il quale puntualizza che “peraltro, anchele riunioni a scopo di culto o di religione organizzate o frequentate da stranieri, non possonoche svolgersi secondo le modalità previste dall’art. 17 della Costituzione, perché la norma specificain tema di riunione e il coordinamento di essa con quella dell’art. 19 importa che purele riunioni di stranieri a scopo di religione o di culto rientrino nella garanzia apprestata dall’art.17Cost. per i cittadini” (F. Finocchiaro, op. cit.).212


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOlibertà privilegiata dalla Costituzione.L’ateismo come libertà negativa. La richiesta di intesa ex art. 8 Cost. dell’Unionedegli Atei e Agnostici RazionalistiIl nostro ordinamento attribuisce alla libertà religiosa un contenutoampio: essa comporta la libertà non solo di professare questa o quella religione,ma anche di non appartenere ad alcuna confessione religiosa, di darevita ad organizzazioni ateistiche, di propagandare l’ateismo e così via. Incontrario è stata prospettata la tesi che la Costituzione non garantirebbel’ateismo attivo perché tale propaganda sarebbe un attentato alla religiositàe quindi si configurerebbe come attività illecita.L’assunto peraltro sembra restrittivo del diritto di libertà religiosa inlinea, d’altra parte, con quella che in passato era stata la giurisprudenzadella Corte Costituzionale che aveva asserito che “l’ateismo comincia dovefinisce la vita religiosa” 10 . Ma la stessa Corte ha da tempo mutato i propriorientamenti affermando che “il nostro ordinamento costituzionale escludeogni affermazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosasia dell’ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie diquest’ultimo sul piano teologico” 11 .Tale ultima pronuncia è di estremo interesse e non manca di porretaluni interrogativi; in particolare: può un’organizzazione ateistica, alla lucedell’asserita eguaglianza, avere titolo a richiedere l’intesa con lo Stato italianoex art. 8, 3° comma, Cost.?Il dibattito è attuale. Infatti l’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti(U.A.A.R.) più volte ha avanzato richiesta di avviare le trattative conil Governo italiano al fine di concludere l’intesa, rivendicando gli stessidiritti previsti per le associazioni religiose, compreso l’accesso alla quotadell’8 per mille del gettito IRPEF.La Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisito anche il parere10C.Cost., 13 luglio 1960, n. 58, in Foro it., 1960, I, 1271.11C.Cost., 10 ottobre 1979, n. 117, in Foro it., 1979, I, 2517.213


TESI D’ESAMEdella Direzione Generale degli Affari dei Culti, ha comunicato all’Unionedi ritenere non applicabile l’art. 8 Cost.. Tale norma, interpretata anche inraccordo con gli altri principi costituzionali, non può infatti che avere comedestinatari associazioni di natura religiosa e confessionale. Peraltro - ha soggiuntola Presidenza - “eventuali esigenze, anche di natura fiscale avvertitedall’U.A.A.R., possono essere valutate nel quadro della legislazione unilateralestatale e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 18 della Costituzione”12 .Obiezione di coscienzaConnesso alla facoltà di professare la propria fede religiosa è il temadell’obiezione di coscienza.Tra le forme in cui si manifesta, la più nota è quella al servizio militare,obbligatorio a termini dell’art. 52 Cost.. Al riguardo è da tenere presentela legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre1974, n. 695, che ha riconosciuto l’obiezione di coscienza, anche per“profondi convincimenti religiosi”, dei chiamati alla leva militare che sianocontrari all’uso personale delle armi, destinandoli ad un servizio militarenon armato o ad un servizio civile sostitutivo.La legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare non è stata unaconquista facile e non è stata esente da gravi compromessi ed equivoci 13 ,ancora peraltro non del tutto superati.Il cammino per giungere ad una interpretazione della legge secondocui l’obiezione di coscienza non costituisce un’evasione all’obbligo di difenderela Patria ma è un modo in cui si realizza il dovere di concorrere a taledifesa, è passato attraverso varie pronunce dei TT.AA.RR., del Consiglio diStato e anche della Corte Costituzionale.A seguito dell’intervento di quest’ultima (si allude alla sentenza n.113 del 23 aprile 1986), l’obiettore ammesso al servizio civile non è più un12Avverso il diniego della Presidenza, nell’agosto dell’anno scorso, l’U.A.A.R. ha presentatoricorso straordinario al Capo dello Stato.13M. Mellini, Norme penali sull’obiezione di coscienza, 1987.214


<strong>Nelly</strong> IPPOLITO“militare” soggetto alla legge penale militare ma il suo servizio è un serviziodiverso reso al Paese; pur tuttavia egli è tenuto a prestarlo solo in quanto“abile” al servizio militare e continua a dipendere amministrativamentedal <strong>Ministero</strong> della Difesa. Incongruenza, questa, che ha rilevanti riflessiove si pensi che, proprio per questo carattere di servizio che continua adessere “sostitutivo” di quello militare, i Testimoni di Geova, che costituisconoil numero più alto degli obiettori, hanno continuato per lungotempo a rifiutare il servizio civile.Un’altra forma in cui si manifesta l’obiezione di coscienza riguarda ilrifiuto di determinati trattamenti terapeutici, come le emotrasfusioni, daparte di aderenti a talune confessioni religiose 14 .Nessun provvedimento legislativo è intervenuto in materia sicché èprincipio generale la libera disponibilità di sé da parte dell’adulto capace econsapevole. Deve invece sempre prevalere la regola della tutela dell’integritàfisica quando il soggetto sia un minore il cui interesse si antepone aldiritto dei genitori a pretendere una condotta dei figli conforme alle propriecredenze religiose.Ancora: la legge n. 194 del 12 maggio 1978, dettando disposizioniper regolare l’interruzione volontaria della gravidanza, ha garantito un’altraforma di obiezione di coscienza: quella del personale sanitario ed ausiliarioimpiegato presso gli ospedali pubblici 15 .Infine il legislatore ha di recente appuntato la sua attenzione suun’altra obiezione di coscienza: con legge 12 ottobre 1993, n. 413 è statoprevisto infatti il diritto di opporsi alla vivisezione o per meglio dire il diritto- riconosciuto a medici, ricercatori e studenti - di rifiutarsi di prendereparte a sperimentazioni scientifiche sugli animali.14Anche qui la questione interessa in particolar modo i Testimoni di Geova. Ha suscitato clamore,qualche anno fa, il caso dei coniugi Oneda - Testimoni di Geova - che, essendosi oppostialla trasfusione di sangue della propria figlia minorenne, poi deceduta, sono stati condannatiin Cassazione per omicidio colposo.15Nei loro confronti non è previsto, però, alcun sindacato da parte degli organi direttivi e digestione, il che ha comportato abusi del diritto in questione.215


TESI D’ESAMELa libertà religiosa nella vita civileLa reale democraticità di uno Stato in tema di diritti di libertà sicoglie ove questi vengano considerati nei diversi settori della vita civile 16 .Vediamo rapidamente cosa è accaduto per la libertà di religione ad esempionella famiglia, nei rapporti di lavoro e nelle istituzioni pubbliche. Nella famiglia. La religione professata o abbandonata o mutatanon può di per sé configurarsi quale fattore di instabilità fra i coniugi.Peraltro, quando si avesse un cambiamento dell’orientamento religiosorispetto a quello degli inizi del matrimonio, che rendesse intollerabile laprosecuzione della convivenza o recasse grave pregiudizio alla educazionedei figli, tale cambiamento potrebbe essere legittimante ai fini di unadomanda di separazione giudiziale ex articolo 151 cod. civ..Quanto all’educazione religiosa della prole, questa potrà essereorientata dai genitori verso l’uno o l’altro credo o verso l’ateismo o l’agnosticismo;peraltro, tenuto conto che la libertà religiosa si configuracome diritto inviolabile che non perde la sua intangibilità sol perché hacome titolare un minore di età, i figli “possono rivendicare un propriodiverso indirizzo religioso, purché non importi l’allontanamento dalla residenzafamiliare” 17 . Nei rapporti di lavoro. Nel diritto privato è nullo il licenzia-16Sotto questo profilo si rivela molto interessante una recentissima decisione emessa dallaCorte Europea dei diritti dell’Uomo nella causa Manoussakis e altri contro la Grecia. Talecausa riguardava i permessi che i Testimoni di Geova in Grecia dovevano ottenere per usare leproprie chiese.Il ricorso alla Corte Europea è stato inoltrato dopo che la Corte Suprema della Grecia si erapronunciata a sfavore dei Testimoni di Geova. Dopo circa tredici anni di battaglie legali, laCorte ha condannato la Grecia per violazione dell’art. 9 della Convenzione europea (“la libertàdi manifestare la propria religione...può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabiliteper legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordinepubblico...”) condannando la Grecia al risarcimento delle spese. Il 26 settembre 1996,quando la sentenza è stata letta a Strasburgo, un rappresentante della Cancelleria della Corteha dichiarato in un servizio televisivo che questa decisione servirà anche come direttiva permolti Stati in questioni relative alla libertà religiosa.17F. Finocchiaro, op.cit.216


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOmento del prestatore d’opera per rappresaglia contro la fede religiosa dalui professata (art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604). Lo Statuto deilavoratori, inoltre, garantisce la libertà di manifestazione del pensieronegli ambienti di lavoro senza distinzione di fede religiosa e dichiara nulligli atti e gli accordi volti a subordinare l’occupazione, il licenziamento, laqualifica, i trasferimenti, ecc. di un lavoratore alla sua appartenenza religiosao alla sua attività in materia religiosa (artt. 1, 15 e 16 della legge 20maggio 1970, n. 300).Quanto al pubblico impiego, non possono essere richiesti - per l’assunzioneo il mantenimento dello stesso - i requisiti di carattere confessionale.La libertà di religione comporta anche il diritto al riposo nei giornidelle festività del proprio culto (è un diritto che peraltro, allo stato, trovaattuazione solo per le confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato).Significativo, sotto tale aspetto, è il “Regolamento recante norme sull’accessoagli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimentodei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubbliciimpieghi” (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) il cui art. 6 dispone che “leprove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giornifestivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivitàreligiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’Interno mediantepubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 18 , nonché neigiorni di festività religiose valdesi” 19 .Delicati problemi si presentano poi a proposito di una particolareestrinsecazione del diritto di libertà di religione - quella di essere nominatoministro di culto di una data organizzazione confessionale - quando il18Per l’anno 1997 il calendario delle festività religiose ebraiche è stato determinato con D.M.23 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 1996.19Non risulta che i Valdesi abbiano proprie festività tant’è che nella legge n. 449/1984, cheha recepito l’intesa tra la Tavola Valdese e lo Stato italiano, non vi è cenno alcuno; probabilmenteil regolamento intendeva fare riferimento al riposo sabatico previsto per le Chiese CristianeAvventiste del 7° giorno (legge n. 516/1988).217


TESI D’ESAMEtitolare del diritto stesso sia un appartenente alla Polizia di Stato.La questione è sorta in relazione alla richiesta di approvazione nominaa ministro di culto di una comunità evangelica avanzata da un ViceSovrintendente della Polizia. Alla richiesta, la Direzione Generale degliAffari dei Culti ha dato riscontro negativo, conformemente all’avvisoespresso dal Dipartimento di P.S..L’esercizio della funzione di ministro di culto - si è detto - potrebbeinfatti presentare concreti profili di incompatibilità con i doveri propri delpersonale di P.S.: si pensi all’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria previstodagli artt. 331 (denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati diun pubblico servizio), 333 (denuncia da parte di privati), 347 (obbligo diriferire la notizia del reato) c.p.p. e 361 (omessa denuncia di reato da partedel pubblico ufficiale) c.p.. In tali casi - si è rilevato nella motivazione deldiniego - sussiste un conflitto con i doveri inerenti allo status di appartenentealla Polizia di Stato, specie se si considera che a norma dell’art. 68della legge 1° aprile 1981, n. 121, questi è comunque tenuto, anche fuoridel servizio, ad osservare i doveri inerenti alla funzione. Nelle istituzioni pubbliche. Il diritto di libertà religiosa vieneanche assicurato quando il soggetto si trovi ricoverato in un ospedale pubblicoovvero sia detenuto o internato in un istituto di prevenzione o pena.La legge n. 833/1978 prevede infatti che presso le strutture di ricoverodel servizio sanitario nazionale sia assicurata l’assistenza religiosa “nelrispetto della volontà e della libertà di coscienza” dei singoli ricoverati. Atale fine le AA.SS.LL. locali dispongono il detto servizio di assistenza religiosad’intesa con le autorità religiose delle diverse confessioni.Quanto ai detenuti ed internati, in ogni istituto è assicurata la celebrazionedei riti del culto cattolico; inoltre, a termini della legge 26 luglio1975, n. 354, gli appartenenti ad altra confessione religiosa hanno facoltàdi ricevere, qualora ne facciano richiesta, l’assistenza dei ministri del proprioculto e di celebrarne i riti; a tal fine il <strong>Ministero</strong> dell’Interno - DirezioneGenerale degli Affari dei Culti - provvede a formare gli elenchi deiministri di culto abilitati ad accedere negli istituti di prevenzione e pena, a218


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOtermini dell’art. 55 del D.P.R. n. 431/1976) 20 .La tutela penale dei culti nelle sentenze della Corte CostituzionaleSin dall’entrata in vigore della Costituzione il problema della tutelapenale dei culti ha suscitato interesse nella dottrina ed ha formato oggettodi pronunzie in sede giurisprudenziale.Al riguardo va ricordata la sentenza della Corte Costituzionale n.125 del 30 novembre 1957 che ha dichiarato non fondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 404 c.p. (offese alla religione dello Statomediante vilipendio di cose) in relazione agli artt. 7 e 8 Cost..Questi ultimi - si legge fra l’altro nella pronuncia - sono norme checontribuirebbero a far sostenere che la situazione giuridica della Chiesa cattolicae delle altre confessioni è di eguale libertà ma non di identità di regolamentodei rapporti con lo Stato 21 .Una parte della dottrina 22 ha però rilevato che la diversa tutela penale,stabilita nella citata sentenza, violerebbe il principio di eguaglianza exart. 3 Cost. specie con riferimento all’art. 402 c.p. che punisce il solo vilipendiodella religione cattolica.La stessa Corte Costituzionale, con successiva pronuncia del 31maggio 1965, n. 39, per sostenere la legittimità costituzionale dell’art. 402c.p., ha osservato che il reato previsto in tale norma può essere compiutoda chiunque, non avendo rilevanza la fede religiosa dell’agente 23 .Tale argomentazione peraltro non risulta sufficiente a giustificare laragione per cui debba essere penalmente perseguito il comportamento vili-20Alla data odierna risulta compilato il solo elenco dei ministri di culto della CongregazioneCristiana dei Testimoni di Geova di cui, ad ogni aggiornamento, viene data comunicazione al<strong>Ministero</strong> di Grazia e Giustizia.Va poi ricordata un’altra disposizione - quella dell’art. 67, u.c. della legge n. 354/1975, ribaditadall’art. 67 u.c. del d.l. n. 306/1992, poi convertito nella c.d. legge Martelli, che prevedeper i ministri dei culti diversi dal cattolico la possibilità di accesso negli istituti di prevenzionee pena previa autorizzazione del Direttore dell’istituto.21F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, 1995.22P.Gismondi, Culti acattolici, in Enciclopedia del diritto, 1962.23P. Gismondi, Vilipendio della religione cattolica e disciplina costituzionale delle Confessioni,in Giurisprudenza costituzionale, 1965.219


TESI D’ESAMEpendioso esercitato nei confronti dei dogmi della Chiesa cattolica, mentrenon è prevista alcuna sanzione nei confronti di quanti vilipendano un cultoacattolico 24 .Di particolare rilievo è anche l’art. 724, 1° comma, c.p., che puniscea titolo contravvenzionale la condotta di chi “pubblicamente bestemmia,con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Personevenerati nella religione dello Stato”: nella sentenza 30 dicembre 1958,n. 79 la Corte Costituzionale ne ha negato il contrasto con gli artt.. 7 e 8Cost. mettendo in evidenza che la norma stessa, nel riferire alla “religionedello Stato”, dà rilievo non già ad una qualificazione formale della religionecattolica bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italianodalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolaretutela penale per la maggior ampiezza e intensità delle reazioni socialinaturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette. Ancora nel ’73, con lasentenza n. 14 del 27 dicembre, la Corte ha respinto la questione di costituzionalitàdell’art. 724 c.p., questa volta in relazione agli art. 3, 8, 19 e 21Cost. 25 . In tale pronuncia, la limitazione della previsione legislativa alleoffese contro la sola religione cattolica è ancora giustificata “dall’ampiezzadelle reazioni sociali... della maggior parte della popolazione italiana”, maviene aggiunto un richiamo: che, “per una piena attuazione del principiocostituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere aduna revisione della norma nel senso di estendere la tutela penale contro leoffese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessionidiverse da quella cattolica”. Nell’88, con la sentenza n. 925 26 , la CorteCostituzionale dichiara di nuovo non fondata la questione di costituzionalitàsulla disciplina legislativa in tema di bestemmia, ma in base ad argomentazionidiverse da quelle addotte in precedenza.La sentenza infatti afferma che “la norma possa trovare tuttora un24S. Lariccia, Diritto ecclesiastico, 1986.25La sentenza è pubblicata in “Il Diritto ecclesiastico”, 1973, II, p. 278.26V. A.G. Chizzoniti, Considerazioni sulla contravvenzione di bestemmia, in QDPE, 1988.220


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOqualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che iltipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomenodi malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti”,ed aggiunge poi che incombe sul legislatore “l’obbligo di addivenire ad unarevisione della fattispecie”.Solo nel ’95, con la sentenza n. 440 del 18 ottobre, la Corte hadichiarato l’illegittimità dell’art. 724, 1° comma, c.p. limitatamente alleparole: “o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”. Lascelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, depurata dal riferimentoalla sola religione cattolica, ha fatto sì che venisse tutelato in modonon discriminatorio un bene comune a tutte le religioni presenti sul territorionazionale.Infine è da ricordare l’importante sentenza 5 maggio 1995, n. 149sulla prova testimoniale 27 .Con tale decisione la Corte, dopo avere riconosciuto che il dovere diprestare il giuramento nel processo civile confligge con la libertà di coscienzadel testimone la cui religione vieti di giurare, ha dichiarato incostituzionalel’art. 251, 2° comma, c.p.c. ed ha sostituito la formula ivi contenutacon quella prevista dall’art. 497, 2° comma, c.p.p. che prevede soltantol’impegno solenne del teste a dire la verità.A seguito della pronuncia di accoglimento, l’art. 251, 2° comma,c.p.c. risulta così formulato: “Il giudice istruttore avverte il testimone dell’obbligodi dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni falsee reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevoledella responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione,mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è amia conoscenza”.Questa decisione rappresenta un importante passo in avanti verso larealizzazione del principio della laicità dello Stato, principio che implica27V. Foro Italiano, luglio-agosto 1995. (vedi pag. ?)221


TESI D’ESAMEnon indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Statoper la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionalee cultuale.I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI PRESENTI IN ITALIAL’osservatorio sulle libertà religioseDa oltre un anno e mezzo, nell’ambito della Direzione Generaledegli Affari dei Culti - Divisione degli Affari dei Culti diversi dal Cattolico-, è stata formalizzata l’istituzione dell’Osservatorio sulle libertà religiose 28 .All’organismo è affidato sostanzialmente il compito di condurre e tenereaggiornato un censimento delle realtà religiose diverse dalla cattolica presentiin Italia, censimento che, come si legge nel provvedimento istitutivodell’Osservatorio stesso, consentirà una più approfondita conoscenza delfenomeno religioso in adesione alle raccomandazioni più volte formulate insede comunitaria. Finalità ultima dell’Osservatorio è poi quella di proporsiquale raccordo per la soluzione di particolari quesiti da parte delle pubblicheamministrazioni e quale punto di raccolta delle eventuali denunce diviolazione del diritto di libertà religiosa.Il lavoro dell’Osservatorio, volto soprattutto a consentire una piùapprofondita ed obbiettiva conoscenza del fenomeno religioso nella suamultiformità, ha messo in luce l’esistenza di oltre cinquecento realtàreligiose (ma il dato è ancora parziale), distinte tra confessioni che hannostipulato le intese ex art. 8, 3° comma, Cost. 29 , confessioni che le hanno28L’istituzione e le finalità dell’Osservatorio sono state sottolineate in “L’attuazione dellalibertà religiosa in Italia”, già citata, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dell’Osservatorioè inoltre fatta menzione nel recentissimo “Studi in memoria di Aldo Camporota”,1997 (G.B. Varnier, Fenomeno religioso e ordinamento italiano: le nuove problematiche)dove viene posta in luce l’opera dei Prefetti De Filippo, Camporota e Troiani che si sonosucceduti alla guida della Direzione Generale degli Affari dei Culti e che hanno maturato l’idea- poi in concreto realizzata grazie all’iniziativa del loro successore, Prefetto De Feis - diistituire un polo di monitoraggio della realtà cultuale italiana.29Le sei confessioni che hanno stipulato intese sono state enunciate nella Premessa, alla nota 3.222


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOrichieste 30 , enti di culto dotati di personalità giuridica ed organismi vari(enti di fatto ed enti dotati di personalità giuridica in ordinamenti stranierie che operano in Italia a condizioni di reciprocità ex art. 16 dellepreleggi) .Il monitoraggio ha evidenziato la presenza - oltre che di gruppi tradizionaliquali ebrei, luterani, battisti, valdo-metodisti, ortodossi (che peròesulano dall’attuale indagine) - anche di realtà profondamente diverse checoinvolgono milioni di persone: vengono così in rilievo i c.d. nuovi movimentireligiosi, espressione - questa - largamente utilizzata in alternativa altermine “sette” 31 che, nel linguaggio comune, sembra implicare un giudiziodi valore negativo 32 .Queste le nuove religiosità: dai gruppi cristiani e dai gruppi di matriceorientale, legati all’induismo ed al buddhismo, a quelli che vengono30Si fornisce un elenco degli organismi richiedenti le intese per i quali la Direzione Generaledegli Affari dei Culti ha già espresso il parere di rito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Centro Islamico Culturale d’Italia; Associazione Musulmani Italiani (AMI); Unione delle Comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOII); Testimoni di Geova; Buddhisti (Unione Buddhista d’Italia); Chiesa Ortodossa d’Italia; Chiesa Ortodossa Metropolitana in Occidente; Chiesa Apostolica; Esercito della Salvezza; Baha’i.Si soggiunge, per completezza, che l’Associazione italiana per l’informazione sull’Islam - nelcorso di un convegno dalla stessa organizzato ad Imperia lo scorso anno - ha manifestato l’intendimentodi addivenire alla stipula dell’intesa a nome della comunità islamica, pur se la relativarichiesta non risulta a tutt’oggi essere stata formalmente presentata alla Presidenza delConsiglio dei Ministri.31E’ questione del tutto nominalistica - secondo Finocchiaro - domandarsi se tali organizzazionisiano da qualificare come “sette”, “denominazioni”, “culti”, o “movimenti religiosi”, formula- quest’ultima - più elastica e neutrale (Finocchiaro, op. cit.) che trova rispondenza nellinguaggio anglosassone dove si parla di “new religious moviment”.32“Di per sé il termine setta non è dispregiativo perché indica un gruppo religioso che si separadal resto o che si forma al seguito di un capo carismatico. Di fatto, sottintende un atteggiamentodi rottura, di chiusura e di aggressività. Un documento della CEI, del 1986, mettein guardia anche i cattolici dall’avere un atteggiamento settario” (Così S. Leon, responsabiledell’ufficio “sette e nuovi culti” presso il Vicariato di Roma, in un’intervista rilasciata ad O.Petrosillo, il “Contro le sette il Vicariato in campo”, Il Messaggero del 17 aprile 1997).223


TESI D’ESAMEchiamati del “potenziale umano” perché promettono un ampliamento delcampo di coscienza della singola persona, dai gruppi ufologici o dei dischivolanti alle sette sataniche che certamente costituiscono il settore più tenebrosoe inquietante 33 , ed infine ai gruppi sincretistici ed a quelli esoterici.La rassegna non si intende indugiare sugli aspetti dottrinari cui siispirano i vari gruppi religiosi: intende, piuttosto, dare qualche indicazionedel panorama italiano anche alla luce di recenti episodi di cronaca ponendoi problemi che i nuovi movimenti religiosi hanno suscitato 34 .I “nuovi” movimenti religiosi“Nuovi movimenti religiosi”: già la terminologia è un problema. Riesceinfatti difficile parlare di “nuovi” quando ci si riferisce, ad esempio, allaSoka Gakkai che trae ispirazione da un monaco giapponese del 13° secolo.Si potrebbe quindi dire che il termine “nuovo” va utilizzato in unsenso diverso, non con riferimento all’origine del movimento ma con riferimentoalla data della sua diffusione nel nostro mondo occidentale.Con l’avvertenza che, peraltro, anche questo non è completamenteesatto perché vi sono movimenti che sono nuovi per alcuni Paesi ma “vecchi”per altri: si pensi a quello dei mormoni (Chiesa di Gesù Cristo deiSanti degli Ultimi Giorni) che - fondato in America, da Joseph Smith, nellaprima metà dello scorso secolo - si è diffuso in Europa negli anni ’60 (inItalia grazie anche alla presenza dei militari USA nelle basi NATO).33“Nuovi movimenti religiosi, sette, riti satanici” questo il tema di una relazione tenutasi, nell’ambitodel Seminario “Culti acattolici e attribuzioni del <strong>Ministero</strong> dell’Interno” alla S.S.A.I.(26-27 giugno 1996).34E’ da segnalare un interessante saggio in cui vengono evidenziati i problemi, o quanto menole inquietudini, connessi a quei particolari nuovi movimenti religiosi che sono i movimentimagici. In particolare l’Autore del saggio (M. Introvigne, Il Cappello del Mago, 1990) sottolineacome questi movimenti sono collegati non solo da caratteristiche tipologiche comuni dalpunto di vista sociologico e dottrinale, ma anche dalla loro comune relazione con una partedivenuta minoritaria dalla massoneria. La presenza costante di un punto di riferimento cosìimportante attraverso i secoli è decisiva per l’intera storia dei nuovi movimenti magici e spiegherebbecome, nonostante le difficoltà messe in luce dai sociologi, questi gruppi che per definizionetendono all’effimero sono riusciti a sopravvivere con una certa stabilità ed a mantenerecaratteristiche comuni negli ultimi due secoli.224


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOVerso una nozione giuridica di religioneIl diffondersi di nuovi movimenti religiosi ha riproposto ai giuristivari problemi: primo fra tutti quello di elaborare una nozione di religione,dal momento che il legislatore europeo se ne è astenuto.Solo il legislatore spagnolo ha tentato di tracciarne i profili dicendocosa non è una religione.Infatti la Ley Organica de Libertad Religiosa del 1980 contiene unanorma volta ad escludere che possano essere definiti religiosi le “attività, gliscopi e gli Enti connessi con lo studio e la sperimentazione dei fenomenipsichici o parapsicologici o con la diffusione di valori spiritualistici o conaltri fini analoghi, estranei a quelli religiosi”.Nonostante si limiti a dire cosa non è una religione, questa normaè ciò che più si avvicina - nel diritto dei principali Paesi europei - ad unadefinizione di religione: ma essa è stata criticata ed il legislatore spagnoloè stato accusato di essere caduto nel vizio giurisdizionalista diessersi illegittimamente attribuito il compito di delineare il concetto direligione 35 .L’estrema difficoltà di pervenire ad un’adeguata definizione di religioneè stata avvertita da tutti i legislatori, non solo da quelli europei. Eproprio tale difficoltà spiega la ragione per cui in sede ONU non si èancora riusciti ad adottare un trattato o una convenzione internazionalead hoc sulla libertà di religione, come è invece avvenuto, ad esempio,per il principio che vieta la schiavitù o il lavoro forzato o la discriminazionerazziale o che attribuisce alla donna gli stessi diritti civili e politicidell’uomo.Ne deriva che la tutela del diritto di religione può rinvenirsi, sino adora, solo in atti che, pur avendo scopo e contenuto diverso, presuppongonoo ribadiscono il principio del diritto in questione sia pure senza chia-35Cfr. S. Ferrari, Diritti dell’uomo e libertà dei gruppi religiosi - Problemi giuridici dei nuovimovimenti religiosi, 1989.225


TESI D’ESAMErirne il significato 36 .Nel silenzio del legislatore, il problema di dare una definizione giuridicadi “religione” è stato posto all’attenzione dei giudici. Così è accadutoche, nel ’79, una Corte federale degli Stati Uniti ha riconosciuto naturagiuridica alle dottrine della Meditazione Trascendentale - e ciò nonostanteil contrario avviso del suo fondatore, Maharishi Mekesh Yogi - e che in Spagna,invece, alla Chiesa di Scientology, sia stata negata l’iscrizione nel registrodegli enti religiosi con la motivazione - non condivisa dalla Chiesa stessa- che la scientologia non è una religione. In entrambi i casi prospettati leconseguenze derivanti da queste decisioni non sono state prive di rilievo:negli Stati Uniti, non essendo ammesso l’insegnamento religioso, le dottrinedella Meditazione Trascendentale hanno cessato di essere impartite; inSpagna la Chiesa di Scientology non ha potuto beneficiare delle particolarigaranzie che quella legislazione prevede per le comunità religiose.Ma - viene da chiedersi - spetta ai pubblici poteri decidere sulla naturareligiosa o no di un gruppo ? o una valutazione di tale genere attiene adun mondo che non è quello del diritto? 37Riprendendo le fila del nostro discorso, si è detto che il legislatorestatale si è astenuto dal dare una definizione di religione. E d’altra parteanche dal punto di vista sociologico i tentativi non mancano, ma non vi èconsenso intorno alle varie formule proposte.La religione fa riferimento a qualche cosa di organizzato e di strutturato,con una gerarchia, più o meno rigida, e con un rituale più o menoarticolato.A tale ultimo riguardo giova però sottolineare che il Consiglio di36In tal senso, C. Morviducci, Libertà di religione o di convinzioni. Dir. Int, in Enc. Giur.,Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1990.37Tali interrogativi sembrano dar ragione a quanti privilegiano il criterio della “autoreferenziazione”,secondo cui un sodalizio costituisce una confessione religiosa se tale si definisce.Peraltro la Corte Costituzionale ha di recente respinto il suddetto criterio ritenendolo nonidoneo a qualificare un gruppo sociale quale confessione nei suoi rapporti con lo Stato, essendoinvece necessario che sia lo Stato a compiere una verifica (sentenze n. 467 del 5 - 19novembre 1992 e n. 195 del 19 - 27 aprile 1993).226


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOStato 38 , in un parere reso alla Direzione Generale degli Affari dei Culti, hanegato che, ai fini della riconoscibilità giuridica di un organismo comeente di culto diverso dal cattolico, sia necessario che l’attività si estrinsechiin riti ed atti di culto. Anche l’organizzazione non è poi sufficiente perchési possa parlare di religione: occorrerà invece che vi sia una relazione tral’uomo e il sacro, inteso quest’ultimo come una realtà trascendente chesupera il mondo fisico. La religione vuole rispondere all’uomo che si chiededa dove viene e dove va, mettendolo in contatto con una realtà trascendentale.Se la risposta rimane chiusa nel mondo dell’immanenza e nella realtàfisica, non dovrebbe esserci - si fa notare 39 - religione: anche se, mentre ineffetti nelle realtà occidentali prevale il riferimento al trascendente, nell’Orientealcune religioni come il buddhismo vedono il sacro come insito nelmondo e non come entità distinta. E l’Unione Buddhista italiana ha ottenutoil riconoscimento giuridico come ente di culto in base alla ricordatalegge n. 1159/1929 40 , così come anche Santacittarama, organismo che siispira alla scuola di pensiero theravada (degli anziani) che, nell’ambito delbuddhismo, è quella più antica e rigorosa 41 .38E’ il parere della prima Sezione, espresso nell’adunanza del 16 marzo 1984, in merito allarichiesta di riconoscimento di un’associazione americana, la Christ’s Mission.39M.Introvigne, Le nuove religioni, 1989. Anche l’Autore peraltro dubita che il concetto direligione postuli, necessariamente, il riferimento al trascendente: “Alla periferia di ideologieche negano la trascendenza - rileva infatti - possono nascere movimenti almeno quasi religiosi,e non è sempre facile distinguere se l’energia increata ed eterna di cui parlano certi gruppisia un principio che appartiene al mondo fisico ovvero lo trascende”.40L’UBI, con sede attualmente in Roma, è stato riconosciuto con D.P.R. 3 gennaio 1991,previ pareri del Consiglio di Stato (parere di legittimità) e del Consiglio dei Ministri (pareredi merito e sull’opportunità politica). In particolare la Direzione Generale degli Affari deiCulti, ai fini dell’istruttoria, ha dovuto preliminarmente porsi l’interrogativo se l’Unione avessecarattere di religione. Infatti aveva suscitato dubbi la circostanza che il Buddhismo non siesprimesse nelle celebrazioni di riti (vi sono solo sessioni di meditazioni guidate da monaci) enon prevedessero sacramenti religiosi (ad eccezione delle ordinazioni dei monaci) o ministridi culto (ma solo monaci con compiti di insegnamento e direzione spirituale). Le perplessitàsono state peraltro fugate atteso che le sopraddette peculiarità del buddhismo - come ancheha ritenuto l’Alto Consesso - altro non sono che espressioni della libertà religiosa garantitedalla Costituzione.41Santacittarama, con sede in Sezze (Latina), è stato riconosciuto come ente di culto giustaD.P.R. 10 luglio 1995, previ pareri favorevoli del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri.227


TESI D’ESAMEIl sacro è da intendersi come qualche cosa che va al di là del mondofisico. Non può non rilevarsi che tale concetto può attagliarsi sia alla religioneche alla magia. La religione, tuttavia, cerca l’esperienza del sacro perse stessa, ritenendola superiore all’uomo, non suscettibile di essere dominatao manipolata. L’esperienza magica invece punta ad entrare in contattocon una sfera di forze occulte che, pur ritenute superiori all’uomo, possonoessere attirate nella sua sfera, dominate o manipolate, accrescendo lapotenza di chi compie l’operazione magica 42 .La questione sembra di enorme interesse ma non è questa la sede perapprofondirla.Nuovi movimenti religiosi ai confini della legalitàQuel che interessa sottolineare è un altro problema che il proliferaredi nuovi movimenti religiosi ha posto all’attenzione dei giuristi.E’ noto che spesso tali movimenti sono stati oggetto di accuse o perchéfanno uso di tecniche di proselitismo troppo pressanti e scorrette o perchéimpongono all’adepto un isolamento dall’ambiente familiare o perchéesigono dai seguaci prestazioni lavorative gravose e senza compenso.Episodi inquietanti, venuti alla ribalta della cronaca, hanno fatto ritenereche il reato di plagio, cancellato dalla nostra legislazione da oltre quindicianni, debba essere ripristinato 43 .Nello scorso anno, nel mese di giugno, ha fatto scalpore la storia, apparsasu tutti i giornali 44 , di due studentesse diciottenni della provincia di AscoliPiceno che sono state irretite da certo padre Gabriel Basmagi, facente partedella Chiesa dei Siri Ortodossi di Antiochia con sede attuale a Padova 45 .42M.Introvigne, op.cit.43F. Coppi, Plagio, in Enciclopedia del diritto, che sostiene la propria tesi con specifico riferimento“a molti di quegli strani culti che caratterizzano, spesso tristemente, il tempo presentee la cui celebrazione appare sovente guidata da un regista sopraffattore che sembra essersiappropriato della volontà degli adepti...”.44F. Biagini, “Erano schiave del santone”, ne “Il Messaggero” del 19 giugno 1996.45Di tale organismo è stato legale rappresentante un sedicente vescovo, certo Francescone, cherisulta pluricondannato per reati di truffa e millantato credito.228


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOLe due ragazze sembrano essere state vittime di un condizionamentosofisticato e martellante che alternava messe per scacciare Satana lungheanche sette ore a sedute interminabili davanti a computers che le aiutavanoad interiorizzare meglio i messaggi del Santone.Il diffondersi dei nuovi movimenti religiosi crea dunque questa tensione:da un lato la loro dottrina e i loro riti determinano inquietudine inlarghi strati della popolazione che preme sui pubblici poteri perché si mettanoin atto strumenti repressivi; dall’altro vi è il timore che qualsiasi interventovolto ad interferire nel modo di essere e di operare di questi gruppisi traduca in un “attentato” alla libertà religiosa da parte dello Stato laico.Certo è che nel frattempo sono sorti diversi “movimenti anti-sette”(anti-cults moviments) che si oppongono alle nuove religioni accusandonemolte di essere distruttive della personalità e richiedendo ai pubblici poterimisure repressive 46 .La risposta comunitariaFacendosi interprete del diffuso allarme sociale provocato dai nuovimovimenti religiosi, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione indata 22 maggio 1984 47 . Il Parlamento in particolare - prendendo spuntodalla setta del coreano Sun Myng Moon, l’ASUMC - ha ritenuto di doverepromuovere un’azione comune dei Paesi della CEE nei confronti delleviolazioni di legge compiute da “organizzazioni che operano al riparo delle46Le iniziative più rilevanti sorgono dall’ambiente cattolico. Alleanza Cattolica già da unquarto di secolo ha promosso convegni sui Testimoni di Geova e poi, via via, sui vari movimentireligiosi.Operano poi anche: il G.R.I.S. (Gruppo di ricerca e di informazione sulle sette) di ispirazionepastorale; il CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni) fondato da Mons. Casale,arcivescovo di Foggia, diretto da Introvigne; il CARIS (Centro di Ascolto, Ricerca e Informazionesulle Sette) della Diocesi di Cagliari; l’A.R.I.S. (Associazione di ricerca e di informazionesulle sette) di ispirazione laica.47Parlamento europeo. Risoluzione su un’azione comune degli Stati membri della Comunitàeuropea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operanoal riparo della libertà di religione. Durante il dibattito che si svolse al Parlamento lo stesso22 maggio 1984, l’On. Cottrell presentò la proposta di risoluzione in termine di “codicevolontario di comportamento”, che ciascuno Stato avrebbe dovuto adottare.229


TESI D’ESAMElibertà religiose”. La risoluzione ha raccomandato una serie di criteri chedevono concorrere affinché le predette organizzazioni possano essere consideratelecite. Esse non dovrebbero accogliere minorenni e dovrebbero assicurareagli adepti un sufficiente periodo di riflessione prima di assumereimpegni finanziari o personali; successivamente all’adesione dovrebberoessere assicurati i contatti degli adepti con parenti ed amici. Inoltre l’aderentedeve potere recedere liberamente dall’organizzazione, chiedere consiglilegali o d’altro tipo al di fuori dell’organizzazione, richiedere assistenzasanitaria.Le organizzazioni in nessun caso devono incoraggiare gli aderenti adinfrangere la legge, specie al fine di raccogliere fondi, per esempio esercitandola prostituzione. Devono invece fornire alle pubbliche autorità informazionisulla residenza o sulla dimora dei membri 48 .Si tratta di criteri dettati dall’esperienza perché spesso sono stateriscontrate ipotesi di organismi che agiscono in contrasto, appunto, con talicriteri.Lo stesso Parlamento, infine, nel ritenere necessario uno scambio suiproblemi delle attività delle predette organizzazioni tra gli Stati membri,auspica l’elaborazione di appropriate convenzioni che proteggano i singolidalla coartazione fisica e psicologica che queste organizzazioni esercitano.Alla risoluzione dell’84 è seguita un’altra iniziativa in sede comunitaria.Infatti, con deliberazione del 5 febbraio 1992, l’Assemblea parlamentaredel Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri a valutare l’opportunitàdi introdurre, nelle rispettive legislazioni nazionali, misure volte averificare l’attività posta in essere dai movimenti religiosi mediante formedi registrazione degli stessi e l’istituzione di organismi di informazione sulleattività da questi svolte.Sulla scorta degli indirizzi assunti in sede europea la Francia ha pro-4 8Ancora il Parlamento europeo ha richiamato l’attenzione degli Stati membri sull’attività deinuovi movimenti religiosi invitando a non concedere automaticamente lo statuto di organizzazionereligiosa ed a considerare la possibilità di privare di tale statuto le sette che svolganoattività clandestine o illegali (risoluzione del 29 febbraio 1996).230


<strong>Nelly</strong> IPPOLITOceduto alla costituzione di una commissione parlamentare.In Italia il <strong>Ministero</strong> dell’Interno, lo scorso anno, pur consapevoledel fatto che la strada da percorrere si presentava lunga e difficile, avevaassunto l’iniziativa di prevedere normativamente forme di registrazione deinuovi movimenti religiosi, iniziativa che peraltro sembra debba ritenersisuperata.I nuovi movimenti religiosi presenti in ItaliaL’Osservatorio sulle libertà religiose nella sua attività di studio delfenomeno culturale, descrive le realtà presenti in Italia 49 . Il lavoro è fruttodelle risultanze degli atti già in possesso della Direzione Generale degliAffari dei Culti e delle notizie che nel corso del 1996 sono state fornite daparte degli organi periferici.Infatti, con circolare n. 89 del 28 dicembre 1995, il Ministro dell’Internoaveva sollecitato i Prefetti ad adottare le iniziative ritenute piùutili al fine di assicurare un’approfondita conoscenza del problema.Dai dati finora acquisiti - si attende ancora il riscontro di talune Prefetture- è emersa l’esistenza di oltre duecento organismi di cui non si avevacognizione, operanti soprattutto nelle provincie di Treviso, Pordenone,Reggio Emilia, Bologna e Firenze.Come già anticipato, in questa sede ci limitiamo ad una rapida carrellatadelle realtà religiose del panorama italiano senza indugiare sugliaspetti storici e dottrinari delle stesse, ma indicando i movimenti che sonoespressione della libertà religiosa e del pluralismo confessionale e quelli lecui attività destano perplessità. Vanno annoverati, prima di tutto, i gruppi che si rifanno al cristianesimo:Avventisti del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Testimonidi Geova, Mormoni.49La creazione di questa “banca dati” pone - com’è intuibile - delicati problemi in relazionealla recente legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla “Tutela delle persone e di altri soggettirispetto al trattamento dei dati personali”: la questione è certamente interessante ma va rivistain un contesto più ampio.231


TESI D’ESAMEQuella degli Avventisti, come già detto, è una delle sei confessioni chehanno ottenuto l’intesa con lo Stato italiano, trasfusa nella legge n.516/1988 ed integrata con legge n. 637/96. L’Avventismo affonda le proprieradici nel 18° secolo e manca in esso la figura di un fondatore in quanto è ilrisultato di una convergenza di ideologie diverse. Aspetti determinanti delcredo sono la professione della prossima seconda venuta del Cristo (avventistidal latino “adventus” ed il sabatismo (la celebrazione del sabato qualesettimo giorno è rigorosamente comandata dal Nuovo Testamento).In Italia sono circa 25.000 i fedeli e, di questi, 5300 i battezzati.Numericamente più rilevante è invece la presenza delle Assemblee diDio in Italia (A.D.I.): 161.000 aderenti, dei quali 50.000 sono battezzati,diffusi su tutto il territorio nazionale.Il movimento deriva da quello statunitense American NationalCouncil of the Assemblees of God con sede in Springfield nel Missouri edè l’espressione della maggioranza delle chiese di fede pentecostale esistentinel territorio.Anche le A.D.I. hanno stipulato l’intesa con lo Stato italiano, intesache è stata recepita con la legge n. 517/1988.La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, giuridicamentericonosciuta con D.P.R. 31 ottobre 1986 50 , è la promanazione italiana dellaWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ( U.S.A.), fondata daRussel nella seconda metà dello scorso secolo.I Testimoni di Geova attendono il non lontano combattimento che50In sede di istruttoria, la Direzione Generale degli Affari dei Culti propose all’attenzione delConsiglio di Stato prima e del Consiglio dei Ministri dopo, taluni episodi di non esercizio deldiritto di voto e di obiezione al servizio militare ed alle emotrasfusioni di cui, secondo notiziediffuse a più riprese dagli organi di informazione, si erano resi protagonisti taluni affiliatialla Congregazione. Tali episodi, che sono espressione di principi propri della confessione,sembravano infatti paventare profili di contrasto con l’ordinamento giuridico italiano: né l’AltoConsesso né il Consiglio dei Ministri si soffermarono peraltro su tali aspetti sicché, comedetto, la Congregazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico. Più in particolare l’AltoConsesso ha ritenuto che l’obiezione di coscienza al servizio militare (compreso quello civilesostitutivo che peraltro è invece attualmente accettato), al voto e alle emotrasfusioni, professatadalla confessione, sia rilevante solo sotto il profilo della responsabilità personale, anchepenale, dei singoli autori dei comportamenti contestati.232

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