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NORMOTECNICA<strong>Il</strong> manuale<strong>del</strong> <strong>CTU</strong>Attività, responsabilità e tariffe<strong>del</strong> consulente tecnico d’ufficioe <strong>del</strong> consulente tecnico di parteSerena Pollastrini


QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITAPer ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOP<strong>WKI</strong>.ito rivolgersi all’agente di zonaPROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA© 2013 <strong>Wolters</strong> <strong>Kluwer</strong> <strong>Italia</strong> S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)ISBN: 9788867500765<strong>Il</strong> presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti dicommercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzionetotale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietataper legge e penalmente sanzionata.L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tuttavia ogniresponsabilità per eventuali errori o inesattezze.


A mio padre‘‘Di nessuna nozione potrei compiacermi,per quanto straordinaria e vantaggiosa,se ne avessi conoscenza per me solo ...non da` gioia il possesso di nessun bene,se non puoi dividerlo con altri’’Lucio Anneo Seneca, ‘‘Lettere a Lucilio’’


INDICEINTRODUZIONE ................................................................ pag. XIAUTORE .............................................................................. » XII1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLIALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE ................................... » 11.1 <strong>Il</strong> Consulente Tecnico d’Ufficio ................................. » 11.2 Gli altri ausiliari <strong>del</strong> Giudice ...................................... » 21.3 L’Albo dei <strong>CTU</strong> ......................................................... » 31.3.1 Iscrizione ............................................................ » 31.3.2 Responsabilita` e procedimento disciplinare ....... » 51.3.3 Sanzioni ............................................................. » 61.4 Tipologie di consulenza .............................................. » 71.5 Ammissione <strong>del</strong>la consulenza tecnica ......................... » 92. L’ATTIVITA` DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO » 132.1 Nomina <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> ....................................................... » 152.2 Astensione e ricusazione <strong>del</strong> Consulente .................... » 172.3 Giuramento <strong>del</strong> Consulente ....................................... » 202.4 Tipologie di consulenza (<strong>CTU</strong> - ATP) ....................... » 212.5 Lo svolgimento <strong>del</strong>le operazioni di consulenza .......... » 232.6 Gli avvisi alle Parti ..................................................... » 262.7 L’esame dei documenti ............................................... » 272.7.1 Documenti prodotti in atti ................................ » 282.7.2 Documenti prodotti durante la <strong>CTU</strong> ................ » 282.7.3 Documenti acquisti direttamente dal <strong>CTU</strong> ....... » 302.8 Sopralluoghi e indagini .............................................. » 322.9 Gli ausiliari <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> ................................................. » 342.10 <strong>Il</strong> rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorio .............. » 362.11 Le osservazioni <strong>del</strong>le Parti ........................................ » 382.12 <strong>Il</strong> deposito <strong>del</strong>la relazione peritale ............................ » 392.13 La richiesta di chiarimenti ........................................ » 422.14 <strong>Il</strong> supplemento di perizia .......................................... » 423. CAUSE DI NULLITA` DELLA CONSULENZA ................ » 453.1 Annullamento <strong>del</strong>la consulenza ................................. » 454. LE RESPONSABILITA` DEL CONSULENTE TECNICOD’UFFICIO ............................................................................ » 514.1 La responsabilita` civile ............................................... » 534.2 La responsabilita` penale ............................................ » 54


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>5. LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PRO-CESSO PENALE .................................................................. pag. 575.1 <strong>Il</strong> <strong>CTU</strong> nel processo penale ........................................ » 576. IL <strong>CTU</strong> E LA RISERVATEZZA (PRIVACY) .................... » 656.1 Trattamento dei dati .................................................. » 676.2 Conservazione e cancellazione dei dati personali ....... » 697. LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI ESECU-ZIONI IMMOBILIARI ........................................................ » 737.1 Aspetti introduttivi .................................................... » 737.2 La nomina e il conferimento d’incarico ..................... » 747.3 La documentazione da esaminare .............................. » 747.4 <strong>Il</strong> termine di deposito <strong>del</strong>la relazione peritale ............ » 757.5 L’avviso per il sopralluogo ........................................ » 767.6 Le difficolta` nel corso <strong>del</strong>l’esecuzione ........................ » 767.7 I contenuti <strong>del</strong>la relazione .......................................... » 788. L’ATTIVITA` NEL PROCESSO DI ESECUZIONE IN FOR-MA SPECIFICA .................................................................. » 838.1 Processo di esecuzione e ruolo <strong>del</strong>l’Ausiliare giudiziario.................................................................................... » 839. LA TARIFFA GIUDIZIARIA: COMPENSI E CALCOLODELL’ONORARIO ........................................................... » 899.1 Introduzione e analisi <strong>del</strong>la normativa ....................... » 899.2 Classificazione dei compensi ...................................... » 919.2.1 Onorari a vacazione o a tempo ......................... » 929.2.2 Onorari fissi e variabili ...................................... » 949.3 Applicazione <strong>del</strong>la normativa .................................... » 969.3.1 Liquidazione <strong>del</strong>l’onorario ................................ » 1019.3.2 Aumento <strong>del</strong>l’onorario ...................................... » 1029.3.3 Riduzione <strong>del</strong>l’onorario ..................................... » 1039.3.4 Cumulabilità degli onorari ................................ » 1049.3.5 Onnicomprensivita` ............................................. » 1059.4 La richiesta <strong>del</strong> compenso ......................................... » 1059.4.1 <strong>Il</strong> documento per la liquidazione <strong>del</strong> compenso » 1069.4.2 Le spese <strong>del</strong>la consulenza tecnica ..................... » 1079.5 <strong>Il</strong> Decreto di liquidazione .......................................... » 1089.6 L’opposizione al Decreto di liquidazione ................... » 1099.7 <strong>Il</strong> mancato pagamento .............................................. » 1109.8 D.M. 30 maggio 2002 ................................................ » 10910. L’ATTIVITA` DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE » 11510.1 <strong>Il</strong> CTP ...................................................................... » 115VIII


Indice10.2 La nomina <strong>del</strong> CTP .................................................. pag. 11710.3 Compiti e ruolo <strong>del</strong> CTP .......................................... » 11810.4 La relazione di parte ................................................ » 12010.5 <strong>Il</strong> compenso <strong>del</strong> CTP ................................................ » 12210.6 <strong>Il</strong> CTP e la riservatezza (privacy) ............................. » 125APPENDICI ........................................................................... » 127APPENDICE 1. Formulario ................................................. » 129Formula 1. Istanza di astensione dall’incarico di <strong>CTU</strong> ... » 130Formula 2. Istanza di differimento udienza di conferimentoincarico di <strong>CTU</strong> ........................................................... » 131Formula 3. Comunicazione di inizio operazioni peritali . » 132Formula 4. Istanza di nomina di esperto ausiliario ......... » 133Formula 5. Istanza di autorizzazione per accesso ai luoghi » 134Formula 6. Istanza di impossibilita` all’accesso dei luoghi » 135Formula 7. Istanza di proroga per il deposito <strong>del</strong>la relazione................................................................................. » 136Formula 8. Verbale di inizio operazioni peritali .............. » 137Formula 9. Verbale di conciliazione ................................ » 138Formula 10. Istanza di revoca incarico per avvenuta conciliazione.......................................................................... » 139APPENDICE 2. Normativa essenziale ............................... » 1411. R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 - Disposizioni eccezionaliper la ricostruzione degli atti e documenti distruttiin occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamita`o tumulti popolari (estratto) ................................ » 1422. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione <strong>del</strong> testodefinitivo <strong>del</strong> Codice Penale (estratto) ............................ » 1433. Costituzione <strong>del</strong>la Repubblica <strong>Italia</strong>na 27 dicembre1947 (estratto) ................................................................. » 1484. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione <strong>del</strong> testo <strong>del</strong>Codice Civile (estratto) ................................................... » 1495. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Approvazione <strong>del</strong> Codicedi Procedura Civile (estratto) .................................. » 1506. R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per l’attuazione<strong>del</strong> Codice di Procedura Civile (estratto) ......... » 1617. Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia dicontrollo <strong>del</strong>l’attivita` urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperoe sanatoria <strong>del</strong>le opere edilizie (estratto) ................ » 1648. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione <strong>del</strong>Codice di Procedura Penale (estratto) ............................ » 1659. D.LGS. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie <strong>del</strong> codice di procedura penale(estratto) ...................................................................... » 172IX


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>riti), espressione con cui si intende che il responsabile <strong>del</strong> giudizio, anchetecnico, e` sempre e solo il Giudice, in quanto firmatario <strong>del</strong>la sentenza.Della figura <strong>del</strong> Consulente, si trova traccia gia` nel codice <strong>del</strong> 1865quando il «Perito», cosı` chiamato, coadiuvava il Giudice attraverso unaperizia concepita come sorta di ‘‘testimonianza tecnica’’ che aveva valoredi prova a tutti gli effetti.A differenza <strong>del</strong> ‘‘moderno’’ <strong>CTU</strong>, era nominato dalle parti e solo nelcaso in cui le stesse non si fossero accordate in precedenza sulla nomina deiperiti, era il Giudice stesso che vi doveva provvedere.Non si richiedeva una competenza tecnica specifica e l’oggetto <strong>del</strong>la suaattivita` era costituito da una relazione scritta chiamata perizia.Successivamente con il R.D. 26 febbraio 1928, poi sostituito dal R.D.21 maggio 1931, si da` facolta` al Giudice di nominare uno o piu` ConsulentiTecnici al fine di essere assistito durante l’istruttoria o per singoli atti diquesta.E` comunque il codice di Procedura Civile <strong>del</strong> 1940 che ‘‘inquadra’’ lafigura <strong>del</strong>l’attuale <strong>CTU</strong> e sostituisce il termine ‘‘perizia’’, usato in precedenza,con quello di ‘‘consulenza tecnica’’.La parola stessa, richiamando l’etimologia latina <strong>del</strong> termine consulere,che significa appunto ‘‘consultarsi’’ o ‘‘<strong>del</strong>iberare con altri’’, chiarisce ilcompito a cui e` chiamato il soggetto, cioè quello di operare assieme alGiudice nel processo.Poiche´ il <strong>CTU</strong>, nominato dal Giudice, ha il compito di fornire al medesimotutte le informazioni e le conoscenze tecniche specifiche e necessarieper risolvere il contenzioso, questi deve essere soggetto qualificato eben preparato nello svolgimento <strong>del</strong>la funzione di accertamento, di conoscenzae deduzione in campo tecnico, al fine di fornire al Giudice tutti glielementi necessari per il giudizio.Sempre piu` spesso, dunque, questa figura risulta essenziale per il giudizio<strong>del</strong> magistrato, soprattutto quando le liti riguardano questioni tecniche(problemi di confini, appalti edilizi, proprieta` ecc.).In tutti questi casi, il <strong>CTU</strong> fornisce al Giudice le conoscenze tecnichefondamentali per la risoluzione <strong>del</strong>la causa: il lavoro <strong>del</strong> Consulente siesplica o come figura che opera accanto al Giudice come assistente o come‘‘strumento’’ <strong>del</strong>lo stesso.1.2 GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICEUlteriori ausiliari<strong>Il</strong> Giudice, durante l’iter processuale, se lo ritiene necessario, puo` ricorreree farsi assistere anche da esperti in determinate arti o professioni, ovveroda persone ritenute idonee al compimento di atti che egli non puo` compiereda solo.Ad esempio, puo` richiedere l’ausilio di un notaio nei casi previsti dallalegge, oppure l’assistenza <strong>del</strong>la forza pubblica, ove ne dovesse risultare lanecessita` .2


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>La condotta morale riguarda il comportamento <strong>del</strong> richiedente l’iscrizione,che non solo non deve incorrere in condanne penali o civili, maneppure in sanzioni disciplinari e amministrative, in quanto espressione dimancanza di senso civico. Sara` compito <strong>del</strong> Comitato valutare ogni situazioneparticolare.L’iscrizione all’ordine o collegio professionale riguarda tutte le categorieorganizzate in Ordini e Albi (Architetti, Ingegneri, Geometri, PeritiIndustriali, Geologi, Agronomi ecc.) mentre per gli esperti vari come Grafologi,Antiquari, Gemmologi ecc. vi sono appositi elenchi conservatipresso le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato <strong>del</strong>laProvincia in cui risiede la circoscrizione giudiziaria.L’iscrizione all’Albo e` dunque il mezzo per assicurare alla giustizial’ausilio di professionisti meglio preparati.<strong>Il</strong> Consulente puo` essere iscritto in un solo Albo, per cui il professionistache risiede in una circoscrizione giudiziaria e ha il domicilio professionalein un’altra, dovra` scegliere l’Albo in cui iscriversi fra i due.Modalita` diiscrizione all’Albodei <strong>CTU</strong>La domanda di iscrizione all’Albo va indirizzata al Presidente <strong>del</strong> Tribunale,redatta in carta da bollo e corredata da una serie di documenti, quali:. estratto <strong>del</strong>l’atto di nascita in carta da bollo;. certificato generale <strong>del</strong> casellario giudiziario di data non anteriore a tremesi dalla presentazione <strong>del</strong>la domanda, in carta da bollo;. certificato di residenza nella circoscrizione <strong>del</strong> Tribunale, in carta dabollo;. certificato di iscrizione all’Albo professionale, in carta da bollo;. titoli e documenti che l’aspirante vuole esibire per dimostrare la suacapacita` tecnica.Per alcuni di questi documenti, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, è possibile l’autocertificazione, anche se alcune cancellerie ne richiedonoancora la produzione.In seguito alle domande di iscrizione, il Presidente <strong>del</strong> Tribunale, richiedeinformazioni sulla condotta pubblica e privata <strong>del</strong> soggetto all’autorita`di polizia.Ottenute le dovute risultanze, convoca il comitato che dovra` decidere inmerito all’iscrizione.<strong>Il</strong> provvedimento di iscrizione all’Albo e` percio` un atto amministrativoregolato dalla legge, e` inoltre revocabile e suscettibile di annullamento daparte <strong>del</strong>l’autorita` che lo ha emanato, qualora, in seguito a un riesame,manchino le finalita` per cui e` stato emesso.<strong>Il</strong> Consulente risultato non idoneo all’iscrizione puo` presentare reclamoal Comitato entro 15 giorni dalla notificazione <strong>del</strong> provvedimento.L’Albo ha carattere permanente, ma ogni 4 anni si provvede alla suarevisione, al fine di eliminare i consulenti che non abbiano piu` i requisitinecessari o non possano piu` esercitare l’ufficio, magari a seguito di untrasferimento per cui si rende necessaria l’iscrizione presso altro Albo, o alfine di inserire i nuovi iscritti.4


Capitolo 1 - La figura <strong>del</strong> Consulente Tecnico e degli altri ausiliari <strong>del</strong> GiudiceAl Presidente <strong>del</strong> Tribunale (che ha la facoltà di avviare un procedimentodisciplinare), coadiuvato dal Comitato, spettano la gestione <strong>del</strong>l’Albo e lavigilanza nella rotazione degli incarichi.Come piu` volte detto, il Giudice sceglie il Consulente tecnico fra gliiscritti nell’Albo <strong>del</strong> proprio Tribunale, potendo pero` fare ricorso, congiustificata motivazione, a consulenti iscritti in altri Albi.<strong>Il</strong> Presidente <strong>del</strong> Tribunale non puo` sindacare la scelta compiuta <strong>del</strong>Giudice istruttore, è tenuto pero` a far rispettare la regola generale secondocui gli incarichi devono essere equamente distribuiti fra tutti gli iscrittiall’Albo.Recenti modifiche al c.p.c. hanno previsto che ai consulenti iscritti nonpossono essere conferiti incarichi superiori al 10% di quelli affidati dall’ufficio;si rende pertanto necessaria una adeguata trasparenza sul conferimentodegli incarichi da parte <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> Tribunale.Bisogna riconoscere, pero` , che la nomina <strong>del</strong> Consulente da parte <strong>del</strong>Magistrato non puo` limitarsi alla mera consultazione degli Albi a disposizione,poiche´ tale scelta deve soprattutto tener conto <strong>del</strong>le capacita` inmateria e <strong>del</strong>le conoscenze processuali; non è detto, infatti, che un validotecnico sia anche un buon <strong>CTU</strong>.Assegnazionedegli incarichi1.3.2 Responsabilita` e procedimento disciplinare<strong>Il</strong> <strong>CTU</strong>, nello svolgimento <strong>del</strong>la propria attivita` , quale ausiliario <strong>del</strong> Giudicenell’ambito <strong>del</strong> processo, svolge una funzione pubblica con responsabilita`:. disciplinare;. civile;. penale.Egli ha dunque l’obbligo di risarcire il danno cagionato come un qualsiasipubblico ufficiale.<strong>Il</strong> controllo e la vigilanza sull’operato dei Consulenti riguarda i seguentiaspetti:1) non aver tenuto una specchiata condotta morale;2) non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.Nel primo punto rientrano le condanne penali e civili, le sanzioni disciplinarie amministrative per fatti che non riguardano l’incarico <strong>del</strong><strong>CTU</strong>, ma comunque incidono nell’esercizio <strong>del</strong>la professione e denotanomancanza di senso civico.Nel secondo punto rientra la condotta tenuta dal Consulente, dopoaver ottenuto l’incarico da parte <strong>del</strong> Giudice, ad esempio:. il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio;. la mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza una validagiustificazione;. il mancato deposito <strong>del</strong>la relazione nel termine assegnato, senza giustificatomotivo;Controllo dei <strong>CTU</strong>5


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>. il mancato avviso alle parti <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>le operazioni peritali, aggravatodalla necessita` <strong>del</strong> rinnovo <strong>del</strong>la consulenza;. la negligenza o imperizia <strong>del</strong>l’espletamento <strong>del</strong>l’incarico.<strong>Il</strong> Presidente <strong>del</strong> Tribunale, d’ufficio o su istanza <strong>del</strong> Procuratore <strong>del</strong>laRepubblica o <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>l’ordine professionale di appartenenza,puo` avviare un procedimento disciplinare contro i consulenti che nonhanno rispettato gli obblighi derivati dagli incarichi ricevuti o non hannotenuto una specchiata condotta morale.1.3.3 SanzioniLe sanzioni disciplinari in cui possono incorrere i Consulenti Tecnici sono:. l’avvertimento;. la sospensione dall’Albo;. la cancellazione dall’Albo.L’avvertimento e` una pena morale e consiste in un rimprovero al Consulente,magari per il comportamento tenuto in una particolare circostanza.La sospensione, per un tempo non superiore a un anno, incide sullefunzioni esercitate dal Consulente, in quanto per detto periodo non potra`piu` essere nominato o non potra` proseguire l’incarico gia` affidatogli, pertutta la durata <strong>del</strong>la sospensione.Allo scadere <strong>del</strong>la sospensione, egli potra` riprendere la sua attivita` .La cancellazione e` la sanzione piu` grave, in quanto e` definitiva e comportal’impossibilita` di esercitare la funzione di <strong>CTU</strong>.ProcedimentidisciplinariResponsabilita`penale<strong>Il</strong> Presidente <strong>del</strong> Tribunale, prima di avviare il procedimento disciplinare,comunica al Consulente quanto contestato, raccogliendone risposta scritta;se il Presidente ritiene di dover continuare il procedimento, convoca ilConsulente davanti al Comitato Disciplinare che procedera` con la decisione.<strong>Il</strong> Comitato decide solo in seguito al colloquio con il Consulente; puo`propendere per l’archiviazione <strong>del</strong> procedimento se le risposte <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>riguardo alla contestazione sono ritenute valide o puo` procedere con l’applicazione<strong>del</strong>le sanzioni gia` menzionate.E` possibile far reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione <strong>del</strong> provvedimento,al Comitato (formato dal Primo Presidente <strong>del</strong>la Corte d’Appello,dal Procuratore Generale <strong>del</strong>la Repubblica e dal Presidente <strong>del</strong>l’Ordineprofessionale cui il Consulente appartiene).La decisione <strong>del</strong> Comitato in sede d’Appello non ammette altro reclamoo ricorso.Per quanto riguarda la responsabilita` penale, va ricordato che il <strong>CTU</strong>,quale ausiliario <strong>del</strong> Giudice, e` un pubblico ufficiale e, come tale, se incorrein reati collegati a questa qualifica, quali il peculato, la concussione, lacorruzione o l’abuso d’ufficio, e` punibile secondo le norme <strong>del</strong> c.p. (vedicap. 4, par. 2).La responsabilita` civile obbliga il <strong>CTU</strong> a risarcire i danni arrecati alleparti <strong>del</strong> procedimento a causa <strong>del</strong>la propria condotta colposa.6


Capitolo 1 - La figura <strong>del</strong> Consulente Tecnico e degli altri ausiliari <strong>del</strong> GiudiceTali danni possono verificarsi per (vedi cap. 4, relativo alle responsabilita`<strong>del</strong> Consulente):. aver procurato una eccessiva durata <strong>del</strong> processo;. la perdita di materiale o documenti affidatogli;. un ritardato deposito <strong>del</strong>la relazione senza giustificato motivo;. compensi percepiti dal <strong>CTU</strong> per una prestazione rivelatasi inutile ecc.1.4 TIPOLOGIE DI CONSULENZAL’attivita` <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>, quale esperto e ausiliario <strong>del</strong> Giudice, varia a secondadegli ambiti in cui lo stesso si trova a operare e, per questo motivo, èopportuno analizzare il ruolo essenziale che il Consulente svolge nellevarie procedure <strong>del</strong> processo civile.Va comunque ricordato che la consulenza tecnica non costituisce mezzodi prova, o prova tout court, bensı` mezzo istruttorio.Nel vigente codice, il Consulente figura fra gli ausiliari <strong>del</strong> Giudice conil compito di aiutare lo stesso a migliorare la valutazione dei fatti, attraversola propria esperienza in quello specifico settore nel quale il Giudicestesso non possiede conoscenze e/o competenze.In alcuni casi, al Consulente viene affidato l’incarico di accertare i fattinon altrimenti accertabili (Consulente percipiente) e la consulenza diventafonte obiettiva di prova, perche´ attraverso essa entrano nel processo fattinon altrimenti dimostrabili.In altri casi, il Consulente è nominato non per accertare i fatti, masemplicemente per dare una valutazione, secondo la propria esperienzae le proprie conoscenze (Consulente deducente).Se dunque il Giudice affida al <strong>CTU</strong> l’incarico di valutare solo fatti gia`noti, l’attivita` che ne consegue non puo` essere prova; se invece vieneconferito il compito di accertare fatti non altrimenti accertabili, la consulenzaespletata costituisce fonte diretta di prova (<strong>CTU</strong>-prova), utilizzabilecome qualsiasi altra all’interno <strong>del</strong> procedimento.<strong>Il</strong> <strong>CTU</strong> svolge dunque una funzione essenziale di supporto alle attivita`giurisdizionali.Nell’ambito <strong>del</strong> processo cautelare, che da` la possibilita` ai soggetti incausa di raccogliere le prove prima <strong>del</strong> processo cognitivo, in quantopotrebbe risultare difficile o impossibile poterle produrre, la consulenzasi esplica nell’accertamento tecnico preventivo o ispezione giudiziale,quando e` svolta direttamente dal Giudice con l’aiuto <strong>del</strong> Consulente. E`dunque richiesta dalla Parte quando c’e` urgenza di verificare, prima <strong>del</strong>giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione <strong>del</strong>le cose.L’incarico, percio` , data la natura stessa <strong>del</strong> provvedimento, ha carattereurgente e impellente.Con la riforma <strong>del</strong> processo civile, regolata dalla Legge 14 maggio 2005, n.80, entrata poi in vigore il 10 marzo 2006, l’importanza <strong>del</strong>l’accertamentotecnico preventivo cambia notevolmente.Approccioalla valutazionedei fattiAccertamentotecnico preventivo7


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>Infatti, esso non è piu` un semplice resoconto dei fatti o dei luoghi, ma siarricchisce di valutazioni tecniche e si concretizza in giudizi tali da fardiventare l’ATP una vera e propria consulenza d’ufficio, seppure nei limiti<strong>del</strong> procedimento cautelare.Gia` prima <strong>del</strong>la riforma, infatti, quando c’era l’accordo fra le parti,l’ATP aveva assunto il carattere di una vera e propria consulenza tecnicad’ufficio, dando all’esperto la possibilita` di indagare i fatti e riferire circa lecause che avevano dato origine alla controversia.<strong>Il</strong> legislatore, nel redigere la riforma, non ha fatto altro che legalizzare eregolamentare una prassi gia` consolidata.L’accertamento tecnico preventivo e` dunque un procedimento autonomocon il quale una parte, prima di intraprendere il giudizio, fa richiesta alGiudice di nominare un Consulente affinche´ lo stesso accerti lo stato deiluoghi e quant’altro necessario.L’istituto ha essenzialmente due finalita` : una conciliativa, in quantooffre alle parti in contesa la possibilita` di giungere subito alla conciliazione;l’altra cognitiva, che non ha nulla in comune con gli strumenti cautelari,dal momento che al Consulente non viene richiesta alcuna cognizionediretta sulla situazione controversa, la quale spettera` al Giudice stesso.<strong>Il</strong> Consulente, prima di provvedere al deposito <strong>del</strong>la relazione, devetentare la conciliazione tra le parti; se l’attivita` <strong>del</strong> Consulente produceun accordo reciprocamente soddisfacente, si forma il processo verbale e ilGiudice attribuisce ad esso, con decreto, efficacia di titolo esecutivo.Se non si giunge alla conciliazione, ogni parte puo` chiedere che larelazione depositata dal Consulente venga acquisita agli atti <strong>del</strong> successivogiudizio di merito.ProcessocognitivoL’attivita` <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> riveste un ruolo importante anche nell’ambito <strong>del</strong>processo cognitivo, all’interno <strong>del</strong> quale il Giudice, accertata una determinatasituazione giuridica, sulla base di fatti allegati dalle parti, risolve lacontroversia mediante una sentenza.<strong>Il</strong> Giudice, di propria iniziativa o su richiesta <strong>del</strong>le parti in causa,nomina il Consulente al fine di acquisire dati o valutazioni specifiche,accertabili e rilevabili solo con le competenze tecniche (scientifiche o artistiche)di cui il <strong>CTU</strong> dispone.L’incarico affidatogli ha una doppia finalita` :. integrativa, quando lo strumento deve integrare le conoscenze <strong>del</strong> Giudiceattraverso nozioni specialistiche, tecniche e scientifiche,. istruttoria, quando il Consulente deve produrre fatti rilevanti per larisoluzione <strong>del</strong>la causa, in tutte le situazioni in cui il Giudice non puo`o non potrebbe provvedere direttamente.Alla luce di quanto sopra detto si evince come la consulenza tecnica sia unmezzo istruttorio che integra le conoscenze <strong>del</strong> Giudice e acquisisce fattirilevanti, in tutti i casi in cui per lo stesso risulti impossibile o difficoltosoprovvedervi.8


Capitolo 1 - La figura <strong>del</strong> Consulente Tecnico e degli altri ausiliari <strong>del</strong> GiudiceLa consulenza tecnica, pero` , puo` diventare prova oggettiva a tutti glieffetti quando l’incaricato compie non solo una valutazione tecnica ma,applicando le proprie competenze, verifica fatti e situazioni non altrimentiaccertabili, indispensabili per la risoluzione <strong>del</strong>la causa.<strong>Il</strong> ruolo rivestito dal <strong>CTU</strong> riguarda sempre e soltanto la fase analitica<strong>del</strong> processo (accertamento dei fatti), indipendentemente dal fatto che lostesso abbia compiuto una valutazione.In tale fase e` dunque collaboratore <strong>del</strong> Giudice nella ricostruzione <strong>del</strong>lafattispecie concreta; solo il Giudice puo` pero` ricavare la regola di giudizioda applicare al caso ed emettere la sentenza.Nell’ambito <strong>del</strong> processo esecutivo, la dottrina è solita distinguere dueforme di procedimento:. forma generica, legata alla figura <strong>del</strong> creditore, il quale, con un titoloesecutivo, cerca di ottenere l’adempimento dal debitore;. l’altra specifica, operata da chi deve far dare esecuzione a un provvedimento- di fare o non fare - assumere o no, un determinato comportamento.Processoesecutivo<strong>Il</strong> Consulente ricopre il ruolo di ausiliario <strong>del</strong> Giudice, con l’incarico diprocedere, nella forma generica, alla valutazione dei beni pignorati, oltreall’accertamento di elementi necessari per la vendita (indicazione di trascrizioni,o iscrizioni pregiudizievoli, rapporti locativi ecc.).Con l’introduzione <strong>del</strong> contraddittorio semplificato, l’esperto deve presentare,45 giorni prima <strong>del</strong>l’udienza fissata dal Giudice, la propria relazionealle parti, le quali a loro volta possono proporre le loro osservazioni,inviando le note all’esperto 15 giorni prima <strong>del</strong>l’udienza.Tale innovazione comporta, per il Consulente, lo svolgimento di unlavoro sempre piu` puntuale e preciso, in quanto soggetto al controllo <strong>del</strong>leparti in causa.Nel processo esecutivo, di forma specifica, il <strong>CTU</strong> appare ancora unafigura che coadiuva il Giudice, concretizzando tutte le azioni necessarie alfine di rendere esecutiva la decisione <strong>del</strong>lo stesso.La consulenza tecnica, di qualsiasi tipo essa sia, nei vari ambiti giurisdizionalinei quali il Consulente è chiamato ad operare, e` uno ‘‘strumento’’importante, anzi a volte indispensabile per il Giudice, al fine di giungerealla giusta verita` .1.5 AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICALa figura processuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> e` disciplinata dagli articoli <strong>del</strong> Codice diProcedura Civile (61 e seguenti), i quali distinguono, da un lato, il ConsulenteTecnico come ausiliario <strong>del</strong> Giudice, accanto al Cancelliere e all’UfficialeGiudiziario, dai quali differisce per essere un ausiliario straordinario,anziche´ ordinario, in quanto non sempre il Giudice ne ha bisogno;9


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>Scelta di ricorsoalla consulenzatecnicadall’altro la consulenza tecnica rientra nell’ambito <strong>del</strong>l’istruzione probatoria,assieme agli altri mezzi di prova.La consulenza tecnica, non potendo essere qualificata come mezzo diprova (poiché aiuta il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti onella soluzione di questioni che necessitano conoscenze specifiche), rientranel potere discrezionale <strong>del</strong>lo stesso, il quale puo` decidere di non ammetterela consulenza nel caso in cui abbia gia` acquisito elementi chiari esufficienti a fondare il proprio convincimento.Qualora, invece, egli pur non essendo in possesso di elementi probatorisufficienti, decida di rinunciare alla consulenza tecnica, deve motivareadeguatamente la decisione adottata.Infatti, quando la consulenza tecnica si appalesa come strumento necessarioper l’accertamento e la descrizione di fatti riscontrabili solo attraversoesperienze specifiche ed e` , quindi, strumento funzionale ed efficiented’indagine, il Giudice non puo` respingere l’istanza di ammissione.La stessa, pero` , puo` essere legittimamente negata, qualora la parte, conessa, compia un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanzenon provate.In alcuni casi, la motivazione <strong>del</strong> diniego puo` anche essere implicitamentedesumibile dal contesto generale <strong>del</strong>le argomentazioni svolte e dallavalutazione <strong>del</strong> quadro probatorio.<strong>Il</strong> giudizio sulla necessita` e utilita` di far ricorso alla consulenza tecnicarientra, come gia` detto, nel potere discrezionale <strong>del</strong> Giudice, la cui decisione,se correttamente motivata, e` incontestabile.<strong>Il</strong> Codice di Procedura Civile riserva al magistrato la facolta` di sceltacirca l’opportunita` e la necessita` di una collaborazione tecnica, al fine difarsi assistere nelle varie fasi <strong>del</strong> processo.Tale collaborazione, in relazione a singoli atti o per tutto l’iter processuale,consente allo stesso di non ricorrervi, quando lo stesso sia in possessodi capacita` tali da formulare giudizi tecnici.La consulenza tecnica non ha ragione di ammissione quando e` sollecitatada una <strong>del</strong>le parti al solo scopo di colmare le carenze <strong>del</strong>le proprieistanze istruttorie.E` regola comune che la consulenza tecnica venga disposta quando lastessa sia rilevante nel procedimento, cioè quando il Giudice ritenga opportunodisporre di conoscenze tecniche, valutare fatti gia` accertati ocontrollare una prova gia` acquisita, oppure quando si debbano prenderein esame circostanze attraverso la rilevazione diretta che solo i tecnicispecializzati possono dare.Poiche´ la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio richiesto dal Giudiceper risoluzione di questioni che riguardano cognizioni tecniche e nongiuridiche, nel caso in cui il Giudice affidi erroneamente al Consulente losvolgimento di accertamenti o formulazioni di valutazioni giuridiche, lostesso non puo` risolvere la controversia sulla base <strong>del</strong>le conclusioni redattedall’incaricato, ma puo` condividerle formulando una propria motivazione,basata sugli elementi acquisiti, giustamente motivati.10


Capitolo 1 - La figura <strong>del</strong> Consulente Tecnico e degli altri ausiliari <strong>del</strong> GiudiceIn estrema sintesi si puo` concludere sostenendo che la consulenza tecnicanon va considerata come mezzo di prova ne´ di ricerca di fatti che devonoessere invece provati dalle parti; tuttavia potra` costituire anche una fonteoggettiva di prova, qualora si risolva in valutazioni tecniche e in accertamentidi fatti tali da essere rilevabili soltanto con il ricorso a personespecializzate, in possesso dunque di cognizioni tecniche in materia.11


2. L’ATTIVITA` DEL CONSULENTETECNICO D’UFFICIOSOMMARIO: 2.1 Nomina <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> . 2.2 Astensione e ricusazione <strong>del</strong> Consulente .2.3 Giuramento <strong>del</strong> Consulente . 2.4 Tipologia di consulenza (<strong>CTU</strong> - ATP) . 2.5Lo svolgimento <strong>del</strong>le operazioni di consulenza . 2.6 Gli avvisi alle Parti . 2.7L’esame dei documenti . 2.8 Sopralluoghi e indagini . 2.9 Gli ausiliari <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> .2.10 <strong>Il</strong> rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorio . 2.11 Le osservazioni <strong>del</strong>le Parti. 2.12 <strong>Il</strong> deposito <strong>del</strong>la relazione peritale . 2.13 La richiesta di chiarimenti . 2.14 <strong>Il</strong>supplemento di perizia<strong>Il</strong> <strong>CTU</strong>, come piu` volte sottolineato, e` quella figura dotata di particolaricompetenze tecniche, che, quando necessario, assiste il Giudice per ilcompimento di singoli atti o durante tutto il procedimento giudiziario.Svolge una funzione estremamente importante perche´ fornisce al magistratotutte le nozioni specialistiche (che lo stesso non possiede) necessarieper valutare e interpretare i fatti rilevanti, ai fini <strong>del</strong>la decisione <strong>del</strong>lacausa.<strong>Il</strong> ruolo <strong>del</strong> Consulente si inquadra sia sotto il profilo soggettivo, cioècome figura che opera accanto al Giudice, sia sotto il profilo oggettivo,cioe` come colui che assiste lo stesso, per una parte o per l’intera durata <strong>del</strong>procedimento.Quando la controversia si risolve attraverso aspetti esclusivamente tecnici,il lavoro <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> (la cosiddetta relazione peritale) ha un valoreessenziale per la decisione finale: il giudizio tecnico <strong>del</strong>l’esperto puo` deciderel’esito <strong>del</strong>la causa.Proprio per l’importanza che l’attivita` <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> ha negli ambiti giurisdizionali,e` necessario che gli stessi esperti mostrino uno spiccato senso diresponsabilita` ogni volta che sono chiamati a espletare queste funzioni.L’esperto <strong>del</strong> Giudice infatti, deve possedere particolari conoscenze equalita` che non sempre si riscontrano in tale ambito professionale.Spesso ci si trova di fronte a dei buoni tecnici, senza che essi siano pero`anche dei buoni consulenti. Si potrebbe dire che il <strong>CTU</strong> dovrebbe possedere:il sapere tecnico, il sapere giuridico e il sapere relazionale (o sapereessere) per svolgere al meglio la propria mansione.Per ‘‘sapere tecnico’’ si intende la competenza specialistica che possiedeed è necessaria per svolgere la propria attivita` , cioe` una competenza particolaree non generica, in un determinato settore che lo stesso Consulenteindichera` nel momento in cui presentera` domanda di iscrizione all’Albo,garantendo al magistrato la possibilita` di scelta piu` idonea in relazioneall’argomento <strong>del</strong>la controversia.<strong>Il</strong> ‘‘sapere giuridico’’ comprende la conoscenza, da parte <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>, diRuolo <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>Caratteristiche<strong>del</strong> <strong>CTU</strong>13


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>tutte le norme di diritto e di procedura, relative alla propria attivita` ,nell’ambito in cui essa trova esplicazione. Tale sapere spesso è insufficiente,o addirittura assente, influendo e condizionando in modo decisivo illavoro <strong>del</strong>l’esperto. Infatti, il mancato rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorioe <strong>del</strong> diritto di difesa, o assumere documentazione nel corso deilavori peritali da una parte, senza garantire la conoscenza all’altra, o dareinizio alle operazioni senza darne avviso alle Parti, possono essere soloalcune <strong>del</strong>le circostanze che potrebbero portare alla nullita` <strong>del</strong>la consulenza,con le relative conseguenze sul piano <strong>del</strong>le responsabilita` disciplinari,civili e penali. Per cui l’approfondita conoscenza giuridica, da` altecnico la possibilita` di svolgere al meglio la propria professione mettendosial riparo da spiacevoli conseguenze.<strong>Il</strong> ‘‘saper essere’’ comprende tutti quei mo<strong>del</strong>li comportamentali e relazionaliche l’ausiliario deve sapere utilizzare nello svolgimento <strong>del</strong> suoincarico: ad esempio, la capacita` di poter superare le difficolta` di ordinecomunicativo fra le Parti in contesa e la conciliazione attraverso il dialogo,che e` una attivita` professionale che richiede una specifica preparazione.Non occorrono, quindi, solo competenze afferenti il campo professionale,ma l’esperto deve anche saper garantire (oltre alle qualita` legate allaconoscenza <strong>del</strong>la materia) la capacita` di mettere in pratica tutta la suaesperienza, adottando anche un comportamento consono alle situazioni incui si trova ad operare.In cio` sta la differenza fra un <strong>CTU</strong> rispetto a un qualunque professionistatecnico.Attivita` e compiti<strong>del</strong> <strong>CTU</strong>L’attivita` <strong>del</strong> Consulente, regolata dagli artt. 61, 62, 194, 195 e 197, c.p.c.,appare importante soprattutto nel principio <strong>del</strong>l’oralita` : infatti, collaborandocon il Giudice, assiste alle udienze alle quali e` invitato dal magistrato,da` tutti i chiarimenti che lo stesso richiede anche in Camera diConsiglio, potendo essere chiamato ad assistere alle discussioni davantial Collegio, ma non puo` partecipare alla <strong>del</strong>iberazione.Puo` compiere le sue indagini, su richiesta <strong>del</strong> Giudice, anche fuori dallacircoscrizione giudiziaria (art. 62, c.p.c.), effettuare operazioni peritali, inpresenza <strong>del</strong> Giudice o da solo, e puo` , in quest’ultimo caso, redigere unarelazione scritta.E` assolutamente necessario che il Consulente, nello svolgimento <strong>del</strong>lapropria attivita` , assicuri il pieno rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorio(vedi par. 2.10).<strong>Il</strong> compito <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> puo` dunque essere svolto, come sopra detto, con osenza la presenza <strong>del</strong> magistrato, il quale puo` pero` sempre assistere alleoperazioni <strong>del</strong> Consulente; questi poi compie le indagini e, in udienza,rende al Giudice tutti i chiarimenti richiesti. Puo` essere anche autorizzatoa domandare chiarimenti alle Parti, ad assumere informazioni da terzi e aeseguire piante, calchi e rilievi.<strong>Il</strong> Giudice puo` non ritenere necessario, in tal caso, che il Consulenterediga una relazione tecnica, ma il suo lavoro prodotto in udienza (inda-14


Capitolo 2 - L’attivita` <strong>del</strong> Consulente Tecnico d’Ufficiogini, rilievi, osservazioni) viene inserito nel processo verbale a cura <strong>del</strong>Cancelliere.<strong>Il</strong> <strong>CTU</strong> ha l’obbligo di rispondere esclusivamente alle domande e aiquesiti posti dal Giudice.Le Parti, nell’ambito <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contradditorio, possonointervenire alle operazioni di persona o a mezzo dei loro consulenti odei difensori e possono presentare al Consulente, per iscritto o a voce,osservazioni e istanze.<strong>Il</strong> <strong>CTU</strong> ha facolta` di accertare, di sua iniziativa, ogni notizia necessariaper rispondere al quesito postogli dal Giudice; non puo` ricevere altri scrittidefensionali oltre a quelli contenenti le osservazioni e le istanze citate (art.194 c.p.c.), puo` demandare, come già detto, chiarimenti alle Parti o assumereinformazioni da terzi, ma non ha potere di assumere prove, né dieffettuare un formale interrogatorio <strong>del</strong>le Parti.<strong>Il</strong> <strong>CTU</strong> puo` , pero` , attingere a notizie che non sono rilevabili dagli attiprocessuali, ma che riguardano fatti e/o situazioni oggetto dei propriaccertamenti e che risultano necessarie per assolvere al meglio il compitoaffidatogli.Tali dichiarazioni e informazioni, assunte da terzi, non hanno pero`valore di testimonianza vera e propria e possono, qualora ne sia indicatala fonte, essere controllate dal Giudice circa l’attendibilita` a fornire ulterioriinformazioni.2.1 NOMINA DEL <strong>CTU</strong>La nomina <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> è regolata dall’art. 191 c.p.c., secondo il quale «neicasi previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Giudice istruttore, con ordinanzaai sensi <strong>del</strong>l’articolo 183 c.p.c., settimo comma o con altre successiveordinanze, nomina un Consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza sullaquale il Consulente deve comparire».L’atto di nomina dunque, e` un atto con il quale il Consulente vienescelto per svolgere un incarico specifico per l’autorità giudiziaria.La nomina spetta al Giudice, il quale, sulla base dei poteri discrezionaliche possiede, ha facolta` di valutare la necessita` di accertare o acquisirefatti o dati per i quali si richiedono particolari competenze tecniche, scientificheo artistiche.L’ammissione <strong>del</strong>la consulenza, anche quando viene sollecitata dalleParti in causa, è sempre rimandata al potere decisionale <strong>del</strong> Giudice dimerito, il quale valutera` se sia opportuno avvalersi o meno <strong>del</strong>l’apporto diconoscenze tecniche o specialistiche per la risoluzione <strong>del</strong>la controversia.Nel provvedimento di ammissione, deve poi riferire sinteticamente lemotivazioni che lo hanno indotto alla scelta di tale mezzo di istruttorio.<strong>Il</strong> provvedimento di ammissione <strong>del</strong>la consulenza tecnica prevede:. il nominativo <strong>del</strong>l’esperto;. la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al <strong>CTU</strong>;Motivazioniper la nomina<strong>del</strong> <strong>CTU</strong>Provvedimentodi ammissione<strong>del</strong> <strong>CTU</strong>15


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>. la fissazione <strong>del</strong>l’udienza nella quale lo stesso dovra` comparire perl’accettazione e il giuramento <strong>del</strong>l’incarico;. la motivazione <strong>del</strong>le ragioni che giustificano l’ammissione <strong>del</strong>la consulenzatecnica;. la fissazione <strong>del</strong> termine concesso dalle Parti per la nomina dei propriconsulenti tecnici.<strong>Il</strong> Giudice, dotato di ampia discrezionalita` nella scelta <strong>del</strong>la categoria diesperti da cui estrarre il nominativo da incaricare, ricorre generalmente atecnici iscritti nell’Albo dei consulenti conservato presso il Tribunale in cuie` compresa la propria sede.Tuttavia, in forza <strong>del</strong> proprio potere decisionale, puo` anche provvederealla scelta di un esperto non incluso in tale Albo, ma in Albi di un altroTribunale o addirittura puo` optare per un soggetto non iscritto in alcunAlbo, purche´ sia in possesso di riconosciute competenze tecniche utili allacontroversia che è chiamato a trattare.La discrezionalità <strong>del</strong> Giudice però non e` sottratta al controllo <strong>del</strong>le Partiin causa, le quali possono contestare la scelta effettuata se venisse nominatoun tecnico privo di qualità professionali adeguate al caso, chiedendo diaffidare l’incarico a un altro esperto ritenuto maggiormente idoneo.Come gia` detto, di regola la nomina <strong>del</strong>l’esperto avviene privilegiando isoggetti iscritti all’Albo <strong>del</strong> Tribunale di appartenenza <strong>del</strong> Giudice. L’art.191, c. 1, c.p.c., e l’art. 22, disp. att. c.p.c., consentono anche la nomina diun Consulente tecnico iscritto in Albi di un altro tribunale o non iscritto inalcun Albo, con il limite che il Giudice deve darne notizia al Presidente <strong>del</strong>Tribunale indicandone i motivi <strong>del</strong>la scelta. In realta` , il mancato rispetto<strong>del</strong> citato articolo, non comporta alcuna nullita` , in quanto la nomina e`riservata alla discrezionalita` <strong>del</strong> Giudice.Tutti i consulenti iscritti nei vari Albi, debbono avere non una qualsiasicompetenza tecnica, ma una particolare conoscenza <strong>del</strong>la materia, ottenutaattraverso specializzazioni, studi, esperienze professionali, in riferimentoall’ambito in cui si forma l’oggetto <strong>del</strong>la contesa.Tale formazione consente al Giudice di compiere la scelta piu` giusta econsona nel conferimento <strong>del</strong>l’incarico al <strong>CTU</strong>.Nomina <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>La nomina e` fatta dal Giudice procedente, dal Giudice di Pace, dal GiudiceMonocratico nei procedimenti di cui e` competente, dal GiudiceIstruttore, nei procedimenti di competenza <strong>del</strong> Tribunale in composizionecollegiale.La nomina, effettuata tramite ordinanza, precisamente indica:. il tribunale e l’ufficio <strong>del</strong> Giudice procedente;. il ruolo <strong>del</strong> procedimento, il nome <strong>del</strong>le Parti e i loro difensori;. il nome, cognome e recapito <strong>del</strong> Consulente indicato;. la data e l’ora di convocazione <strong>del</strong> CT;. la data <strong>del</strong>l’ordinanza.In seguito, viene fissata l’udienza nella quale l’ausiliario deve compariree, con lo stesso provvedimento di nomina, il Giudice assegna alle Parti untermine entro cui queste possono nominare il loro Consulente.16


Capitolo 2 - L’attivita` <strong>del</strong> Consulente Tecnico d’UfficioL’art. 192 c.p.c., stabilisce che tale ordinanza venga notificata, a cura<strong>del</strong>la Cancelleria, al CT e ai difensori <strong>del</strong>le Parti, tramite Ufficiale Giudiziarioo per via telematica, a mezzo <strong>del</strong>la Posta Elettronica certificata(PEC).Sempre in riferimento all’art. 191, c. 2, c.p.c., possono essere nominatipiu` consulenti, solo in caso di grave necessita` , cioè quando siano necessarieconoscenze specifiche che un solo soggetto non possiede o quando illavoro da svolgere sia tale che lo stesso, da solo, non potrebbe concluderlonel tempo previsto.Non e` necessario che i periti nominati siano di numero dispari, poiche´non devono esprimere decisioni a maggioranza.Se ognuno poi deve svolgere indagini in campo diverso, ciascuno dovra`presentare la propria relazione; qualora invece tutti i consulenti sianoincaricati <strong>del</strong>la stessa indagine, ognuno di essi presentera` una propriarelazione o una relazione di maggioranza e una di minoranza.È da ricordare che il <strong>CTU</strong>, nel processo civile, svolge il ruolo di PubblicoUfficiale, in quanto esercita una pubblica funzione giudiziaria.È importante sottolineare come l’art. 191, c.p.c., sulla nomina <strong>del</strong> Consulentetecnico, modificato dalla riforma <strong>del</strong> processo avvenuta con laLegge 18 giugno 2009, n. 65, stabilisce che il Giudice, nell’ordinanza dinomina, formuli anche i quesiti che poi saranno formalizzati al momento<strong>del</strong> conferimento <strong>del</strong>l’incarico.La novita` introdotta da tale legge è rilevante in quanto il Consulente,all’atto <strong>del</strong>la notifica <strong>del</strong> provvedimento, non solo sapra` di essere statoscelto dal magistrato (come detto nel precedente ordinamento) ma conoscera`anche le finalita` e le richieste che stanno a fondamento <strong>del</strong>l’incaricoche dovra` assumere.Lo scopo principale di tale modifica e` quello di accelerare le operazionidi affidamento <strong>del</strong>l’incarico, evitando il contrasto tra i legali <strong>del</strong>le Partinell’atto di assegnazione <strong>del</strong> quesito.<strong>Il</strong> Consulente puo` e deve tuttavia valutare la coerenza <strong>del</strong> quesito, cioèse lo stesso risponde al tipo di attivita` che dovra` espletare; puo` sottolineareeventuali carenze o imprecisioni, in quanto e` uno strumento fondamentaleper l’intero lavoro <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>.Qualora il quesito risulti di difficile comprensione o sia parziale osoggetto a interpretazione, l’esperto puo` ricorrere al Giudice al Giudicetramite specifica istanza.Formulazionedei quesiti<strong>del</strong> Giudice2.2 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTEL’art. 63 c.p.c., chiarisce il concetto di estrusione e ricusazione <strong>del</strong> Consulentetecnico.L’astensione si ha quando il <strong>CTU</strong> o il perito nominato si trova nellecondizioni previste dalle norme di doversi astenere dall’incarico.Tutti i consulenti iscritti regolarmente all’Albo professionale hanno17


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>l’obbligo di accettare l’incarico, a meno che non si presentino validi motivi(non di tipo soggettivo) da ricorrere all’applicazione <strong>del</strong>l’astensione.Le norme sull’astensione, regolate dall’art. 51, c.p.c., sono le stesse, siache si tratti di Giudice che di Pubblico Ministero, di perito o di Consulentetecnico e fanno sempre riferimento alla garanzia di imparzialita` che talisoggetti hanno l’obbligo di fornire.<strong>Il</strong> <strong>CTU</strong> non puo` dunque rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato,poiche´ con la domanda di ammissione all’Albo ha preventivamente manifestatoil proprio consenso a esercitare tale funzione.Se il Tecnico ha sempre l’obbligo di accettare l’incarico a meno che nonci siano impedimenti stabiliti dalle norma, tutti gli esperti non iscritti negliAlbi speciali <strong>del</strong> Tribunale hanno invece la possibilita` di astenersi, anchesenza fornire alcuna motivazione.Qualora pero` , anche per gli iscritti all’Albo, non sussistano le condizioni<strong>del</strong>l’astensione, ma ci siano valide e concrete problematiche nellosvolgimento <strong>del</strong>l’incarico, e` opportuno segnalare cio` al magistrato, il qualeprovvedera` alla valutazione <strong>del</strong> caso.Motivazionidi astensioneLe ragioni <strong>del</strong>l’astensione <strong>del</strong> Consulente sono regolate dai cinque punti<strong>del</strong>l’art. 51 sopra richiamato; qualora invece non rientrino in tale previsione,sono rimesse alla prudente valutazione <strong>del</strong> Giudice:. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione didiritto;. se egli stesso o la moglie e` parente fino al quarto grado o legato davincoli di affiliazione, o e` convivente o commensale abituale di una<strong>del</strong>le Parti o di alcuno dei difensori;. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapportidi credito o debito con una <strong>del</strong>le Parti o alcuno dei suoi difensori;. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto inessa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altrogrado <strong>del</strong> processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza comeConsulente tecnico;. se e` tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente odatore di lavoro di una <strong>del</strong>le Parti; se, inoltre, e` amministratore ogerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di uncomitato, di una societa` o stabilimento che ha interesse nella causa.Se il Giudice ha l’obbligo di astenersi in tutti i casi previsti nei cinquepunti <strong>del</strong>l’art. 51, per il <strong>CTU</strong> non si parla di obbligo ma solo di facolta` ,sesussiste un giusto motivo di astensione che il Giudice deve valutare cometale.L’obbligo di astenersi sussiste in tutti i casi previsti per le ipotesi diricusazione, per il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albodei <strong>CTU</strong>, per la mancanza <strong>del</strong>la ‘‘condotta morale specchiata’’.Possono dunque essere considerate giuste cause di astensione e ricusazione:. l’aver prestato la propria opera professionale per conto di una <strong>del</strong>leParti;18


Capitolo 2 - L’attivita` <strong>del</strong> Consulente Tecnico d’Ufficio. l’aver già prestato la propria opera in altro grado <strong>del</strong> processo;. l’esser legato da rapporti di parentela, coniugio o anche solo di amiciziacon una <strong>del</strong>le Parti;. il lavorare alle dipendenze o per conto di una <strong>del</strong>le Parti o per conto diun soggetto terzo cointeressato alla lite.<strong>Il</strong> Consulente che ritiene di non accettare l’incarico, deve presentareistanza al Giudice che l’ha nominato almeno 3 giorni prima <strong>del</strong>l’udienza dicomparizione, con relativa motivazione.Sarebbe opportuno che il Consulente, al momento di ricevimento <strong>del</strong>l’attodi nomina, prendesse subito visione dei nominativi <strong>del</strong>le Parti e deirispettivi procuratori, nonche´ <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong> quesito, al fine di verificaresin da subito se vi siano o meno i presupposti per accettare o eventualmenteastenersi dall’incarico. In caso di dubbi o incertezze lo stesso puo`ottenere chiarimenti in merito presso la Cancelleria <strong>del</strong> Tribunale.<strong>Il</strong> Giudice competente a ricevere l’astensione è lo stesso che ha nominatoil Consulente e provvede con ordinanza non impugnabile.La ricusazione, invece, si ha quando il CT o il perito nominato si trovanelle condizioni previste e disciplinate dalle norme in tema di astensione; ilConsulente, dunque, puo` essere ricusato da ciascuna <strong>del</strong>le Parti in tutti icasi indicati nell’art. 51, c.p.c., o in ogni altro caso in cui esistano graviragioni di convenienza (la cosiddetta ‘‘astensione facoltativa’’). Per talemotivazione la ricusazione risulta essere piu` rigida per il Consulente cheper il Giudice.L’istanza di ricusazione va proposta da ciascuna <strong>del</strong>le Parti al Giudiceche ha nominato il CT. Se questo e` stato nominato dal Collegio e non dalGiudice istruttore, è il Collegio che deve decidere sull’istanza di ricusazionee non il Giudice istruttore.<strong>Il</strong> magistrato poi provvede con ordinanza non impugnabile.<strong>Il</strong> ricorso deve essere proposto dalle Parti al Giudice almeno tre giorniprima <strong>del</strong>l’udienza di conferimento <strong>del</strong>l’incarico (come per l’istanza diastensione).La Parte che non ha presentato l’istanza di ricusazione <strong>del</strong> Consulentenominato dal Giudice, nei termini indicati dall’art. 192, c.p.c., non puo`avvalersene successivamente per contestare l’efficacia <strong>del</strong>la consulenza cherimane pertanto acquisita al processo.I motivi di ricusazione <strong>del</strong> Consulente segnalati dalla Parte dopo lascadenza <strong>del</strong> termine previsto non possono portare alla nullita` <strong>del</strong>la relazioneo alla sostituzione <strong>del</strong> CT, ma possono soltanto essere presentati alGiudice al fine di una valutazione a norma <strong>del</strong>l’art. 196, c.p.c., cioe` seeffettivamente vi siano gravi motivi che giustifichino un provvedimento disostituzione.Tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazione<strong>del</strong> Consulente ed e` insindacabile, poiche´ rientra nell’apprezzamento <strong>del</strong>Giudice di merito.Motivazionidi ricusazione19


<strong>Il</strong> manuale <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>2.3 GIURAMENTO DEL CONSULENTENell’udienza di conferimento <strong>del</strong>l’incarico che da` inizio al mandato <strong>del</strong>Consulente prescelto, l’atto formale con il quale l’ausiliario si impegna adassolvere al meglio con onesta` e consapevolezza il compito, applicando leproprie capacita` professionali e intellettuali, e` rappresentato dal giuramento.L’art. 193, c.p.c., riporta letteralmente la formula <strong>del</strong> giuramento(«Giuro di bene e fe<strong>del</strong>mente adempiere alle funzioni affidatemi al soloscopo di far conoscere la Giudice la verita` ») che ogni Consulente deverecitare, in piedi, di fronte al Giudice, adeguandosi alla solennita` <strong>del</strong>momento.Essa e` pertanto un atto formale con il quale si attesta la verita` di unainformazione (nella testimonianza) o l’impegno di adempiere l’incaricoche si assume (nella consulenza).Giuramentoin processopenaleGiuramentoin processo civileModalita`<strong>del</strong> giuramentoNel nostro ordinamento processuale la formula <strong>del</strong> giuramento viene disciplinatain maniera diversa nel processo penale e in quello civile.Nel processo penale il Giudice accerta le generalita` <strong>del</strong> perito, chiede aquesto se si trova in una <strong>del</strong>la condizioni per cui si possa avvalere <strong>del</strong>l’astensioneo nella capacita` o incompatibilita` di espletare l’incarico; lo avvertedegli obblighi e <strong>del</strong>le responsabilita` previste dalla legge penale e loinvita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole <strong>del</strong>la responsabilita`morale e giuridica che assumo nello svolgimento <strong>del</strong>l’incarico, miimpegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di farconoscere la verita` e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».Nel processo civile, all’udienza di comparizione, il Giudice istruttore ricordaal Consulente l’importanza <strong>del</strong>la funzione che è chiamato ad adempieree ne riceve il relativo giuramento (gia` sopra citato, art. 193).Tale giuramento e` di tipo promissorio, in quanto precede l’espletamento<strong>del</strong>le funzioni, mentre nel processo penale, essendo successivo all’esecuzione<strong>del</strong>la perizia, esso e` di tipo asseveratorio.Dal carattere promissorio <strong>del</strong> giuramento <strong>del</strong> <strong>CTU</strong> si puo` dedurre cheesso puo` essere prestato anche successivamente alla comparizione <strong>del</strong>Consulente davanti al Giudice e fino al deposito <strong>del</strong>la relazione e chel’omissione <strong>del</strong> giuramento non determina la nullita` <strong>del</strong>la consulenza e ilGiudice puo` utilizzare i risultati al fine <strong>del</strong> suo convincimento.<strong>Il</strong> giuramento deve essere prestato davanti al Giudice che ha nominato ilConsulente, anche se lo stesso risiede al di fuori <strong>del</strong>la circoscrizione e leoperazioni debbono essere eseguite al di fuori di questa. Secondo l’art.193, lo stesso giuramento, deve essere prestato al momento <strong>del</strong>l’udienza dicomparizione <strong>del</strong> <strong>CTU</strong>, fino al deposito <strong>del</strong>la relazione.Riguardo alla mancata prestazione <strong>del</strong> giuramento, si osserva che, sequesta e` dovuta al rifiuto di prestazione, equivale al rifiuto <strong>del</strong>l’incarico e ilGiudice non puo` affidarglielo.Se invece e` da attribuire a dimenticanza da parte <strong>del</strong> Giudice, o <strong>del</strong>20


Capitolo 2 - L’attivita` <strong>del</strong> Consulente Tecnico d’UfficioConsulente, la consulenza tecnica non puo` essere dichiarata nulla, poiche´l’omissione <strong>del</strong> giuramento non costituisce motivo di nullita` <strong>del</strong>la stessa.<strong>Il</strong> rifiuto di giurare, poiche´ equivale al rifiuto <strong>del</strong>l’incarico, è sanzionatodall’art. 366, c. 2, c.p.Una volta prestato il giuramento, questo poi non deve essere piu` rinnovatonel corso <strong>del</strong>lo stesso procedimento, salvo l’annullamento <strong>del</strong>l’attonel quale e` stato prestato.Non vi e` dunque necessita` di un ulteriore giuramento neppure nel casoin cui il Giudice provveda a richiamare il Consulente per chiarimenti o perconferirgli un supplemento d’incarico.È utile ricordare che, la mancata apposizione <strong>del</strong>la firma da parte <strong>del</strong><strong>CTU</strong> nel verbale <strong>del</strong>l’udienza, nella quale lo stesso presta giuramento,costituisce solo un irregolarita` e non incide dunque nella validita` <strong>del</strong>l’attivita`processuale.Infine va detto che, a oggi, i consulenti tecnici, ausiliari e periti, rimangonogli unici soggetti a prestare giuramento mentre i testimoni si limitanoinvece a recitare una dichiarazione d’impegno.2.4 TIPOLOGIA DI CONSULENZA (<strong>CTU</strong> - ATP)L’attivita` <strong>del</strong> Consulente puo` variare funzionalmente a seconda degli ambitiin cui è chiamato a operare dal Giudice.La consulenza tecnica d’ufficio e` l’incarico che il magistrato affidaall’esperto qualora sia necessario svolgere indagini o accertamenti cherichiedono specifiche competenze tecniche.Essa, come gia` detto, non e` un vero e proprio mezzo di prova mapiuttosto uno strumento istruttorio, poiche´ non tende a dimostrare i fatti,ma ha unicamente lo scopo di integrare le conoscenze <strong>del</strong> Giudice, connozioni specifiche di tipo tecnico o scientifico che lo stesso non possiede, alfine di consentirgli di valutare meglio i fatti dimostrati attraverso altrimezzi di prova.In altre circostanze, consente anche di acquisire fatti rilevanti in tutti icasi in cui tale compito risulti difficoltoso per la complessita` <strong>del</strong>la ricerca.Si puo` quindi distinguere una consulenza tecnica deducente e una consulenzatecnica percipiente.Nel primo caso, il perito ha solo l’incarico di valutare, da un punto divista tecnico, fatti gia` accertati, acquisiti agli atti o dati gia` preesistenti;mentre nel secondo caso il Giudice da` al CT il compito di accertare fattiche non sarebbero conoscibili se non con l’impiego di un sapere tecnicoqualificato.La consulenza tecnica percipiente, poiche´ si riferisce ad un fatto tecniconon accertabile, nella sua intrinseca natura, se non con cognizioni che ilGiudice non possiede, costituisce una fonte oggettiva di prova. Questa,dunque, pur essendo disposta con lo scopo di fornire al Giudice la valutazionedi fatti gia` acquisiti e gia` accertati, puo` essa stessa costituire fonteoggettiva di prova nel caso in cui, oltre a una valutazione tecnica, alConsulenzadeducentee percipiente21

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