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DEL DISTACCO DI LAVORATORI NELLE COOPERATIVE SOCIALI ...

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stesso, comprensiva della proroga, non può superare i trentasei mesi.Il secondo si riferisce ad una ipotesi di distacco parziale: ciò è stato ritenutopossibile, alla luce degli orientamenti già espressi dalla sentenza della Corte diCassazione n. 5102 del 21 maggio 1998, richiamati dalla nota ministeriale n.5/26183 dell’11 aprile 2001. Questo comporta, di conseguenza, che il resto dellaprestazione deve essere svolto presso il datore di lavoro, vale a dire la cooperativa.Ovviamente, il concetto di “parzialità del distacco” può riverberare i propri effettisia sulla dislocazione temporale delle prestazioni che anche sull’eventuale“quantum” del rimborso che va rapportato alla effettiva prestazione presso ildatore di lavoro distaccatario.Per quanto attiene infine l’aspetto fiscale del distacco è opportuno precisareche l’art. 8 comma 35 della Legge n. 67 del 1988 afferma che non sono rilevanti aifini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte deiquali viene corrisposto al distaccante unicamente il rimborso dei costieffettivamente sostenuti per il personale distaccato. Tale disposizione legislativaconferma una interpretazione precedentemente resa dal Ministero delle Finanzecon la risoluzione 502712 del 5 luglio 1973 che sosteneva la irrilevanza ai finiI.V.A. del rimborso esattamente corrispondente ai costi relativi agli oneriretributivi, previdenziali e assistenziali addebitati al distaccatario. Talecircostanza è stata poi ulteriormente confermata, anche alla luce delladisposizione legislativa, dalla risoluzione 152/e del 1995, dalla risoluzione346/2002 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1788 del 3/10/1995. Daciò se ne deduce agevolmente che qualora il distaccatario rimborsi al distaccante

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