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DEL DISTACCO DI LAVORATORI NELLE COOPERATIVE SOCIALI ...

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delle mansioni, autorizza una lettura della norma secondo la quale se le mansionisono le stesse e si resta nell’ambito dei cinquanta chilometri, il distacco puòavvenire per scelta unilaterale del datore di lavoro.L’ultimo comma dell’art. 30 ricorda che l’ipotesi di un distacco presso unaunità produttiva ubicata ad oltre cinquanta chilometri dalla sede di attività puòavvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive osostitutive.La disposizione necessita di alcune precisazioni: la prima riguarda il concettodi unità produttiva che, nel nostro caso, dal momento che si è parlato sempre didue datori di lavoro va riferita all’impresa distaccataria e non, come si potrebbepensare, ad una articolazione dell’impresa distaccante in tutto od in parte idoneaad espletare l’attività. La seconda si riferisce alle comprovate esigenze: qui, adavviso di chi scrive, si deve trattare di un qualcosa di particolarmente importante(è una disposizione a tutela del lavoratore rispetto a possibili “ripicche” datoriali)che deroga al principio generale che la circolare ha posto alla base del comando,allorquando, dando una interpretazione al requisito dell’”interesse deldistaccante”, ne ha fornito una lettura estremamente allargata facendolocoincidere con “qualsiasi interesse produttivo …che non coincida con quello dellamera somministrazione di lavoro altrui”.Da ultimo, la nota interpretativa del Ministero offre risposte a due ultimiquesiti.Il primo riguarda la possibilità che il datore di lavoro distaccante possastipulare un contratto a termine per la sostituzione del lavoratore distaccato,secondo la previsione del D. L. vo n. 368/2001: ovviamente, la durata dello

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