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DEL DISTACCO DI LAVORATORI NELLE COOPERATIVE SOCIALI ...

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distaccatario. Su questa problema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione giàdal 1989, con la sentenza n. 1751 del 13 aprile, avevano chiarito che il rimborsodelle spese sostenute non presenta alcuna rilevanza per la qualificazione del c.d.“distacco genuino”. In sostanza, la piena legittimità del rimborso delle speseretributive sostenute per il lavoratore ha il pregio di rendere lineare e trasparentel’imputazione dei costi sostenuti dalle varie imprese, ovviamente, nei limiti diquanto effettivamente speso, perché altrimenti si corre il rischio di scivolare versola somministrazione indebita.Inoltre, per quanto attiene il trattamento economico e normativo la suddettacircolare sostiene, confermamene al dettato legislativo, che al lavoratoredistaccato debbono essere garantiti tutti quegli istituti previsti dal CCNLapplicato che si riferiscono agli altri lavoratori dell’impresa da cui dipende(distaccante).L’art. 30 non ne parla espressamente ma appare evidente che alla titolarità incapo al distaccante del trattamento economico consegue anche l’onerecontributivo il quale, afferma la circolare n. 3, va adempiuto in relazioneall’inquadramento del datore di lavoro distaccante. Su questo puntol’interpretazione ministeriale si attesta con quanto pacificamente avviene daquando sono state emanate le circolari del Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali n. 4/1994 e dell’INPS n. 81/1994.Per quanto attiene inoltre l’aspetto relativo alla assicurazione contro gliinfortuni e le malattie professionali, non trattato espressamente dall’art. 30, lacircolare trova una soluzione ponendo l’onere relativo, così come accade per glialtri oneri previdenziali e assistenziali, a carico del distaccante con la differenza

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