DEL DISTACCO DI LAVORATORI NELLE COOPERATIVE SOCIALI ...

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12.07.2015 Views

con la prestazione di lavoro, ma trova una giustificazione e una motivazione piùampia.Infatti, il distacco, non comporta una somministrazione di lavoro illecita oun appalto illecito se in capo al distaccante esiste e persiste un interesse dinatura anche non economica, ma solidaristica (Cass. 17/1/00, n. 594).Gli ulteriori elementi di questo istituto sono la temporaneità (intesa noncome brevità, ma come "non definitività") e la permanenza, in capo al datore dilavoro distaccante, sia del potere direttivo (eventualmente delegabile aldistaccatario), sia del potere di determinare la cessazione del distacco. Inoltre, ladisposizione legislativa afferma che il datore di lavoro distaccante è responsabiledel trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati che, pertanto,rimangono suoi dipendenti (o soci lavoratori nel caso di specie).Ai fini della legittimità del distacco non vi è necessità né di una previsionecontrattuale che lo autorizzi, né dell'assenso preventivo del lavoratore interessato,che esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza dicui all'art. 2104 c.c. (Cass., 21 marzo 1998, n. 5102, Cass. 7/11/00, n. 14458;Ministero del Lavoro n. 5/25814/70/VA dell’8 marzo 2001).Tornando al tema centrale della relazione e alla legittimità dell’usodell’istituto del distacco di personale nel caso di cooperative sociali di tipo b),appare evidente che risultano pienamente rispettati i due requisiti fondamentalisopra descritti e confermati nella circolare del Ministero di Lavoro n. 3/2004, valea dire la temporaneità e l’interesse. Per quanto attiene, infatti, la temporaneità,questa deve essere riferita al fatto che il socio o dipendente distaccato non deve

essere definitivamente inserito nel ciclo produttivo del distaccatario, ma vi deveessere inserito per un arco temporale predefinito (non necessariamente breve) inragione del progetto di inserimento lavorativo esterno alla cooperativa. Mentre,per quanto attiene l’interesse non economico, questo è riscontrabileecorrisponde con lo scopo stesso delle cooperative sociali che, come sopra meglioesposto, é volto a favorire l’inserimentoo il reinserimento dei lavoratori più svantaggiati nel tessuto produttivo, non solonell’ambiente protetto delle stesse cooperative sociali, ma possibilmente anchenelle più comuni aziende industriali e commerciali (v. parere DPL Modena del11/2/2003).Infine, per quanto attiene l’aspetto amministrativo e procedurale, con lacircolare n. 3 del 15 gennaio 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialiha inteso fornire le proprie interpretazioni operative sull’istituto del distaccotemporaneo del personale da un’impresa ad un’altra disciplinato dall’art. 30 delD. L. vo n. 276/2003.Prescindendo dalle interpretazioni che il Ministero dà in relazione ai requisitifondamentali del distacco quali la temporaneità e l’interesse del distaccante, chesostanzialmente coincidono con quelle sopra esposte, appare utile soffermarcisulle problematiche relative agli altri aspetti prettamente tecnici.Il comma 2 dell’art. 30 del suddetto D. L. vo n. 276/2003 afferma che duranteil distacco il trattamento economico e normativo resta a carico del distaccante: ciòè ribadito dalla circolare ministeriale che ricorda come anche in passato fosse inuso la prassi consolidata del rimborso delle spese sostenute da parte del

con la prestazione di lavoro, ma trova una giustificazione e una motivazione piùampia.Infatti, il distacco, non comporta una somministrazione di lavoro illecita oun appalto illecito se in capo al distaccante esiste e persiste un interesse dinatura anche non economica, ma solidaristica (Cass. 17/1/00, n. 594).Gli ulteriori elementi di questo istituto sono la temporaneità (intesa noncome brevità, ma come "non definitività") e la permanenza, in capo al datore dilavoro distaccante, sia del potere direttivo (eventualmente delegabile aldistaccatario), sia del potere di determinare la cessazione del distacco. Inoltre, ladisposizione legislativa afferma che il datore di lavoro distaccante è responsabiledel trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati che, pertanto,rimangono suoi dipendenti (o soci lavoratori nel caso di specie).Ai fini della legittimità del distacco non vi è necessità né di una previsionecontrattuale che lo autorizzi, né dell'assenso preventivo del lavoratore interessato,che esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza dicui all'art. 2104 c.c. (Cass., 21 marzo 1998, n. 5102, Cass. 7/11/00, n. 14458;Ministero del Lavoro n. 5/25814/70/VA dell’8 marzo 2001).Tornando al tema centrale della relazione e alla legittimità dell’usodell’istituto del distacco di personale nel caso di cooperative sociali di tipo b),appare evidente che risultano pienamente rispettati i due requisiti fondamentalisopra descritti e confermati nella circolare del Ministero di Lavoro n. 3/2004, valea dire la temporaneità e l’interesse. Per quanto attiene, infatti, la temporaneità,questa deve essere riferita al fatto che il socio o dipendente distaccato non deve

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