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Omnia Iustitiae Anno X - n. 2 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

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8voci dal palazzo di giustizia agosto 20139Giurisprudenzaagosto 2013L’avvocatoMaurizio De Tilla.dove insiste il Tribunale di far fronte, anticipandola,ad una considerevole quota di spese digestione dello stesso”. Sin qui la cronaca <strong>degli</strong>ultimi mesi, nell’attesa - proprio mentre la nostrarivista va in stampa - di costatare se le preoccupazioni,le discussioni e le proteste sin qui narrate, siriveleranno fondate.Francesco RicciardiHLa riforma della previdenza forense.L’8 giugno si è tenuto presso il Tribunale diNocera Inferiore un’incontro di studi sul tema“La riforma dell’ordinamento forense”. L’evento,organizzato dal <strong>Consiglio</strong> dell’Ordine <strong>degli</strong><strong>Avvocati</strong> nell’ambito della formazione permanente,ha visto come relatore Maurizio De Tilla.Avvocato civilista abilitato al patrocinio dinanzialle giurisdizioni superiori, Toga d’onore ePresidente dell’Associazione Nazionale <strong>Avvocati</strong>,è stato, tra l’altro, Presidente della CassaNazionale di Previdenza Forense, dellaFederazione <strong>degli</strong> Ordini Forensi d’Europa,dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana,dell’Ordine <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Napoli, dellaCommissione europea <strong>degli</strong> Ordini forensi delMediterraneo. È autore di numerose opere intema di diritto immobiliare, locazione, condominio,diritto societario, diritto dell’economia, nonchédi oltre 700 articoli pubblicati su riviste di settore.I lavori sono stati aperti da AnielloCosimato, Presidente del <strong>Consiglio</strong> dell’Ordine<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore che, nel suointervento introduttivo, ha posto l’attenzione sull’importanzadel ruolo che l’avvocatura svolge perla tutela dei diritti e sui riflessi che la riforma dell’ordinamentoforense avrà per le giovani levedella professione, auspicando il rispetto delleguarentigie di autonomia ed indipendenza dellafunzione difensiva. Momento centrale dell’incontroè stato l’esame di alcuni punti critici dellalegge n. 247/2012, recante la nuova disciplina dell’ordinamentoforense, oltre ad alcune riflessioniin tema di riforma del condominio. Di particolareinteresse, la disamina delle prescrizioni dettatedall’articolo 21 della legge di riforma, nella partein cui si prevede l’obbligo d’iscrizione alla previdenzaforense contestualmente all’iscrizione nell’alboprofessionale. A tale riguardo, si è ribaditoil ruolo attivo che gli organi rappresentativi dellacategoria dovranno svolgere affinché la Cassaadotti un regolamento attento alle esigenze deiprofessionisti che saranno obbligati ad iscriversianche in assenza dei parametri reddituali minimi.In tal senso, l’avvocato De Tilla si è fatto interpretedelle istanze provenienti dai giovani colleghiche, all’atto dell’avvio dell’attività professionale,pur non sempre disponendo di redditi sufficienti,dovranno sopportare gli esborsi previdenziali,auspicando la predisposizione di un regime agevolato.Le stesse agevolazioni dovranno attagliarsianche ai requisiti di effettività, continuità, abitualitàe prevalenza necessari per la permanenzadell’iscrizione nell’albo.In relazione all’effetto dissuasivo, da taluni intravistoin tali misure, De Tilla dice che “la riformanon potrà avere alcuna incidenza sull’inflazionedell’albo <strong>degli</strong> avvocati se non con l’introduzionedel numero programmato all’università”.L’autorevole relatore si è rivolto alla folta platea diprofessionisti evidenziando altresì i pericoli connessialla presenza di soci di puro capitale neglistudi legali, provvedimento che se fosse statoadottato “avrebbe consentito monumentali conflittid’interesse e la fine dell’autonomia professionaledell’avvocato”, nonché all’eliminazione,dal contesto della riforma, della previsione delpreventivo obbligatorio per il cliente, misura chedata la singolarità di ogni giudizio, sarebbe divenutadi fatto “irrealizzabile e causa di contenziosocon i clienti”. E ancora, “nonostante le numerosebattaglie combattute e vinte in questi anni atutela della professione, continua De Tilla, restanoancora da risolvere gli importanti interrogativiconnessi alla reintroduzione dell’istituto dellaconciliazione, già dichiarato incostituzionaledalla Consulta, e alla revisione della geografiagiudiziaria, temi che vedono l’avvocatura ancorauna volta in prima linea”. Infine, ampio è stato ildibattito relativo ai profili problematici dellanuova disciplina del condominio negli edifici,materia di grande interesse e rilevanza pratica e dicui De Tilla è profondo conoscitore.Di grande interesse anche l’excursus storico che haportato a sostenere prima ed ottenere poi la tesidella compatibilità dell’esercizio della professionecon la funzione di amministratore di condominio,secondo il relatore “occasione di lavororemunerativo per giovani avvocati, preparati emoralmente integri”.Maria Grazia CoppolaHResponsabilità contrattuale delnotaio: improduttiva di effettila clausola con la quale il soloacquirente lo esonera dall’effettuarele visure ipotecarie.Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 13 giugno2013 n. 14865, Presidente Trifone, RelatoreSegreto.Se il notaio non adempie correttamente alla propriaprestazione, ivi compresa quella attinentealle attività preparatorie (tra cui quella di visurecatastali ed ipotecarie), sussiste la sua responsabilitàcontrattuale nei confronti di tutte le particontrattuali, che da tale comportamento abbianosubito danni, non essendo sufficiente che solouna parte l’abbia esonerato da responsabilità.Il caso.Con atto di citazione veniva convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di Chieti un notaio ritenutoresponsabile nello svolgimento dell’incaricoconferitogli, per aver rogato l’atto pubblico diacquisto di un immobile che in seguito si era rilevatogravato da ipoteca in favore della BancaNazionale del Lavoro.Assumeva l’attore-acquirente che gli era statonotificato atto di precetto e successivamente l’immobileera stato sottoposto a procedura esecutivadalla stessa Banca Nazionale del Lavoro. Si costituivail convenuto notaio, il quale poneva a fondamentodella sua difesa la circostanza di esserestato esonerato espressamente dall’acquirente adeffettuare le visure ipotecarie, come risultava dall’attopubblico rogato. Il tribunale rigettava ladomanda dell’attore, il quale ribandendo la bontàdelle proprie ragioni proponeva appello.La Corte di Appello dell’Aquila condannava ilnotaio al pagamento della somma pari a quellarichiesta per la liberazione del bene gravato daipoteca, ritenendo che “l’esonero del notaio dall’obbligodi effettuare le visure ipotecarie, poichéproveniva solo dalla parte acquirente e non daentrambe le parti, e non era indicata la ragionedella scelta, era improduttivo di effetti”. Avversotale sentenza, il notaio proponeva ricorso perCassazione ritenendo che fosse sufficiente adesentarlo da qualsiasi responsabilità, la clausola,inserita nel contratto di compravendita, con laquale l’acquirente lo dispensava dall’effettuare gliaccertamenti ipotecari. La Cassazione rigettava ilricorso.Ruolo del notaio.Il notaio, nel nostro Ordinamento, è l’unico soggettoa rivestire contemporaneamente la qualitàdi libero professionista e di pubblico ufficiale, checome tale in nome e per conto dello Stato esercitala funzione di certificazione ovvero attribuiscela pubblica fede in ordine al contenuto di un atto,di conseguenza ciò che egli attesta essere avvenutoin sua presenza fa piena prova fino a querela difalso. Nella sua veste di pubblico ufficiale egli ètenuto ad eseguire un controllo di legalità <strong>degli</strong>atti, verificando che non siano in contrasto connorme imperative e non presentino vizi tali dainficiarli di nullità o annullabilità. Pertanto, ilruolo del notaio poggia su essenziali specificitàquali, la sua natura di pubblico ufficiale garantedella veridicità e legalità <strong>degli</strong> atti, la sua preparazionegiuridico-fiscale di alto livello, il dovere dieseguire in materia di trasferimenti immobiliari,quale professionista incaricato dalle parti, accertamentipreliminari sulla possibile esistenza didiritti spettanti sull’immobile a favore di terzi ed,inoltre, il cd. dovere di “consiglio” che, comunque,non deve costruirsi in termini assoluti mache ha per oggetto questioni tecniche che unapersona non dotata di competenza specifica nonsarebbe in grado di percepire.Motivi della decisione.I giudici di legittimità, nella sentenza in commento,ritengono che la responsabilità per colpadel notaio nell’adempimento delle sue funzioni siconfigura come responsabilità contrattuale neiconfronti di tutte le parti. Infatti, per quanto ilNotaio sia tenuto ad una prestazione di mezzi e dicomportamenti e non di risultato, deve comunquepredisporre i mezzi di cui dispone in vista delrisultato perseguito dalle parti, impegnando ladiligenza ordinaria media rapportata alla naturadella prestazione. Ne consegue che l’opera delnotaio non può ridursi al mero accertamentodella volontà delle parti, ma deve estendersi aquelle attività preparatorie e successive necessarieaffinché sia assicurata la serietà e la certezza dell’attogiuridico da rogarsi. In tali attività rientrano,per l’appunto, le visure ipotecarie e catastaliche il notaio deve compiere nel predisporre gli attiimmobiliari anche senza uno specifico incaricodelle parti (Cass. Civ., 29 agosto 1987, n. 7127), alfine di individuare esattamente il bene, accertarnela provenienza, verificare, mediante l’esame deipubblici registri, se risultino a carico dell’immobileipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù oaltri vincoli che ne limitino la disponibilità o ilgodimento, di modo che il trasferimento volutodalle parti non possa essere invalidato o dalleparti stesse o da soggetti terzi. Sostiene la

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