8voci dal palazzo di giustizia agosto 20139Giurisprudenzaagosto 2013L’avvocatoMaurizio De Tilla.dove insiste il Tribunale di far fronte, anticipandola,ad una considerevole quota di spese digestione dello stesso”. Sin qui la cronaca <strong>degli</strong>ultimi mesi, nell’attesa - proprio mentre la nostrarivista va in stampa - di costatare se le preoccupazioni,le discussioni e le proteste sin qui narrate, siriveleranno fondate.Francesco RicciardiHLa riforma della previdenza forense.L’8 giugno si è tenuto presso il Tribunale diNocera Inferiore un’incontro di studi sul tema“La riforma dell’ordinamento forense”. L’evento,organizzato dal <strong>Consiglio</strong> dell’Ordine <strong>degli</strong><strong>Avvocati</strong> nell’ambito della formazione permanente,ha visto come relatore Maurizio De Tilla.Avvocato civilista abilitato al patrocinio dinanzialle giurisdizioni superiori, Toga d’onore ePresidente dell’Associazione Nazionale <strong>Avvocati</strong>,è stato, tra l’altro, Presidente della CassaNazionale di Previdenza Forense, dellaFederazione <strong>degli</strong> Ordini Forensi d’Europa,dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana,dell’Ordine <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Napoli, dellaCommissione europea <strong>degli</strong> Ordini forensi delMediterraneo. È autore di numerose opere intema di diritto immobiliare, locazione, condominio,diritto societario, diritto dell’economia, nonchédi oltre 700 articoli pubblicati su riviste di settore.I lavori sono stati aperti da AnielloCosimato, Presidente del <strong>Consiglio</strong> dell’Ordine<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore che, nel suointervento introduttivo, ha posto l’attenzione sull’importanzadel ruolo che l’avvocatura svolge perla tutela dei diritti e sui riflessi che la riforma dell’ordinamentoforense avrà per le giovani levedella professione, auspicando il rispetto delleguarentigie di autonomia ed indipendenza dellafunzione difensiva. Momento centrale dell’incontroè stato l’esame di alcuni punti critici dellalegge n. 247/2012, recante la nuova disciplina dell’ordinamentoforense, oltre ad alcune riflessioniin tema di riforma del condominio. Di particolareinteresse, la disamina delle prescrizioni dettatedall’articolo 21 della legge di riforma, nella partein cui si prevede l’obbligo d’iscrizione alla previdenzaforense contestualmente all’iscrizione nell’alboprofessionale. A tale riguardo, si è ribaditoil ruolo attivo che gli organi rappresentativi dellacategoria dovranno svolgere affinché la Cassaadotti un regolamento attento alle esigenze deiprofessionisti che saranno obbligati ad iscriversianche in assenza dei parametri reddituali minimi.In tal senso, l’avvocato De Tilla si è fatto interpretedelle istanze provenienti dai giovani colleghiche, all’atto dell’avvio dell’attività professionale,pur non sempre disponendo di redditi sufficienti,dovranno sopportare gli esborsi previdenziali,auspicando la predisposizione di un regime agevolato.Le stesse agevolazioni dovranno attagliarsianche ai requisiti di effettività, continuità, abitualitàe prevalenza necessari per la permanenzadell’iscrizione nell’albo.In relazione all’effetto dissuasivo, da taluni intravistoin tali misure, De Tilla dice che “la riformanon potrà avere alcuna incidenza sull’inflazionedell’albo <strong>degli</strong> avvocati se non con l’introduzionedel numero programmato all’università”.L’autorevole relatore si è rivolto alla folta platea diprofessionisti evidenziando altresì i pericoli connessialla presenza di soci di puro capitale neglistudi legali, provvedimento che se fosse statoadottato “avrebbe consentito monumentali conflittid’interesse e la fine dell’autonomia professionaledell’avvocato”, nonché all’eliminazione,dal contesto della riforma, della previsione delpreventivo obbligatorio per il cliente, misura chedata la singolarità di ogni giudizio, sarebbe divenutadi fatto “irrealizzabile e causa di contenziosocon i clienti”. E ancora, “nonostante le numerosebattaglie combattute e vinte in questi anni atutela della professione, continua De Tilla, restanoancora da risolvere gli importanti interrogativiconnessi alla reintroduzione dell’istituto dellaconciliazione, già dichiarato incostituzionaledalla Consulta, e alla revisione della geografiagiudiziaria, temi che vedono l’avvocatura ancorauna volta in prima linea”. Infine, ampio è stato ildibattito relativo ai profili problematici dellanuova disciplina del condominio negli edifici,materia di grande interesse e rilevanza pratica e dicui De Tilla è profondo conoscitore.Di grande interesse anche l’excursus storico che haportato a sostenere prima ed ottenere poi la tesidella compatibilità dell’esercizio della professionecon la funzione di amministratore di condominio,secondo il relatore “occasione di lavororemunerativo per giovani avvocati, preparati emoralmente integri”.Maria Grazia CoppolaHResponsabilità contrattuale delnotaio: improduttiva di effettila clausola con la quale il soloacquirente lo esonera dall’effettuarele visure ipotecarie.Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 13 giugno2013 n. 14865, Presidente Trifone, RelatoreSegreto.Se il notaio non adempie correttamente alla propriaprestazione, ivi compresa quella attinentealle attività preparatorie (tra cui quella di visurecatastali ed ipotecarie), sussiste la sua responsabilitàcontrattuale nei confronti di tutte le particontrattuali, che da tale comportamento abbianosubito danni, non essendo sufficiente che solouna parte l’abbia esonerato da responsabilità.Il caso.Con atto di citazione veniva convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di Chieti un notaio ritenutoresponsabile nello svolgimento dell’incaricoconferitogli, per aver rogato l’atto pubblico diacquisto di un immobile che in seguito si era rilevatogravato da ipoteca in favore della BancaNazionale del Lavoro.Assumeva l’attore-acquirente che gli era statonotificato atto di precetto e successivamente l’immobileera stato sottoposto a procedura esecutivadalla stessa Banca Nazionale del Lavoro. Si costituivail convenuto notaio, il quale poneva a fondamentodella sua difesa la circostanza di esserestato esonerato espressamente dall’acquirente adeffettuare le visure ipotecarie, come risultava dall’attopubblico rogato. Il tribunale rigettava ladomanda dell’attore, il quale ribandendo la bontàdelle proprie ragioni proponeva appello.La Corte di Appello dell’Aquila condannava ilnotaio al pagamento della somma pari a quellarichiesta per la liberazione del bene gravato daipoteca, ritenendo che “l’esonero del notaio dall’obbligodi effettuare le visure ipotecarie, poichéproveniva solo dalla parte acquirente e non daentrambe le parti, e non era indicata la ragionedella scelta, era improduttivo di effetti”. Avversotale sentenza, il notaio proponeva ricorso perCassazione ritenendo che fosse sufficiente adesentarlo da qualsiasi responsabilità, la clausola,inserita nel contratto di compravendita, con laquale l’acquirente lo dispensava dall’effettuare gliaccertamenti ipotecari. La Cassazione rigettava ilricorso.Ruolo del notaio.Il notaio, nel nostro Ordinamento, è l’unico soggettoa rivestire contemporaneamente la qualitàdi libero professionista e di pubblico ufficiale, checome tale in nome e per conto dello Stato esercitala funzione di certificazione ovvero attribuiscela pubblica fede in ordine al contenuto di un atto,di conseguenza ciò che egli attesta essere avvenutoin sua presenza fa piena prova fino a querela difalso. Nella sua veste di pubblico ufficiale egli ètenuto ad eseguire un controllo di legalità <strong>degli</strong>atti, verificando che non siano in contrasto connorme imperative e non presentino vizi tali dainficiarli di nullità o annullabilità. Pertanto, ilruolo del notaio poggia su essenziali specificitàquali, la sua natura di pubblico ufficiale garantedella veridicità e legalità <strong>degli</strong> atti, la sua preparazionegiuridico-fiscale di alto livello, il dovere dieseguire in materia di trasferimenti immobiliari,quale professionista incaricato dalle parti, accertamentipreliminari sulla possibile esistenza didiritti spettanti sull’immobile a favore di terzi ed,inoltre, il cd. dovere di “consiglio” che, comunque,non deve costruirsi in termini assoluti mache ha per oggetto questioni tecniche che unapersona non dotata di competenza specifica nonsarebbe in grado di percepire.Motivi della decisione.I giudici di legittimità, nella sentenza in commento,ritengono che la responsabilità per colpadel notaio nell’adempimento delle sue funzioni siconfigura come responsabilità contrattuale neiconfronti di tutte le parti. Infatti, per quanto ilNotaio sia tenuto ad una prestazione di mezzi e dicomportamenti e non di risultato, deve comunquepredisporre i mezzi di cui dispone in vista delrisultato perseguito dalle parti, impegnando ladiligenza ordinaria media rapportata alla naturadella prestazione. Ne consegue che l’opera delnotaio non può ridursi al mero accertamentodella volontà delle parti, ma deve estendersi aquelle attività preparatorie e successive necessarieaffinché sia assicurata la serietà e la certezza dell’attogiuridico da rogarsi. In tali attività rientrano,per l’appunto, le visure ipotecarie e catastaliche il notaio deve compiere nel predisporre gli attiimmobiliari anche senza uno specifico incaricodelle parti (Cass. Civ., 29 agosto 1987, n. 7127), alfine di individuare esattamente il bene, accertarnela provenienza, verificare, mediante l’esame deipubblici registri, se risultino a carico dell’immobileipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù oaltri vincoli che ne limitino la disponibilità o ilgodimento, di modo che il trasferimento volutodalle parti non possa essere invalidato o dalleparti stesse o da soggetti terzi. Sostiene la
10giurisprudenza agosto 201311giurisprudenza agosto 2013Suprema Corte nella pronuncia de quo che per ilnotaio, richiesto della preparazione e stesura diun atto pubblico di trasferimento immobiliare, lapreventiva effettuazione di tali indagini, tese adaccertare la sussistenza di diritti spettanti sull’immobilea favore di terzi, costituisce un obbligoderivante dall’incarico conferito dal cliente equindi, ricompreso nel rapporto di prestazione diopera professionale. L’inosservanza di tale obbligodi accertamento origina una fonte di responsabilitàper il notaio, ogni volta in cui derivi undanno ad una o ad entrambe le parti del negoziotraslativo. Ritenuta, per la Cassazione, la naturacontrattuale della responsabilità del notaio, egli ètenuto a svolgere il suo incarico con la diligenzadel professionista sufficientemente preparato edavveduto ex articolo 1176 del Codice civile, rientrando,quindi, le visure tra gli obblighi derivantidal contratto di prestazione d’opera professionaleex articolo 2230 ss. Codice civile. Inoltre, inrelazione all’inosservanza <strong>degli</strong> obblighi suddetti,il notaio non può invocare la responsabilità previstadall’articolo 2236 del Codice civile, con riferimentoalla soluzione di problemi tecnici di specialedifficoltà, in quanto tale inosservanza non èriconducibile ad un’ipotesi di imperizia, cui vaapplicata tale limitazione, ma a negligenza oimprudenza (Cass. Civ., 2 marzo 2005, n. 4427; n.1228 del 28 gennaio 2003). È da rilevare che nellasentenza de quo, i giudici di Piazzale Clodio ritengonoche “per quanto, il contratto di prestazioneprofessionale possa essere stipulato con il notaioda una sola delle parti del contratto rogando, proprioper la funzione dell’attività del notaio, creditoridella corretta prestazione notarile sono tuttele parti del contratto redigendo”. La Corte, ritiene,infatti, che destinatari della corretta prestazioneprofessionale notarile sono tutte le parti,anche quella che non ha provveduto direttamentealla sua stipulazione: “In questo caso il contrattodi prestazione professionale del notaio,svolge gli effetti del contratto a favore di terzo(articolo 1411 Codice civile), con la conseguenzache il soggetto non stipulante può far valere direttamentenei confronti del notaio promittente isuoi diritti alla corretta prestazione”. Nel caso inesame, tuttavia, il notaio riteneva che la clausolainserita nel contratto, con la quale l’acquirente loesonerava dall’onere di svolgere indagini preliminaritese ad accertare la sussistenza di eventualidiritti spettanti sull’immobile a favore di terzi,fosse sufficiente ad esentarlo da qualsiasi responsabilità.Tale censura è stata ritenuta infondatadalla Suprema Corte, la quale ha affermato che“Solo la concorde volontà delle parti e non soloquella del soggetto che ha concluso il contrattod’opera intellettuale con il notaio (e si è fatto caricodel pagamento del compenso) può esonerare ilnotaio dallo svolgimento delle attività accessoriee successive, necessarie per il conseguimento delrisultato voluto dalle parti e, in particolare, delcompimento delle visure catastali e ipotecarie alloscopo di individuare esattamente il bene e verificarnela libertà da pregiudizi”. Quindi, secondogli Ermellini di Piazzale Clodio, considerando leconnotazioni peculiari della funzione notarile,per cui aspetti privatistici della prestazione siintersecano con il carattere pubblico di interessegenerale dell’attività professionale, ne deriva chel’interesse al compimento delle visure, è non solodell’acquirente, ma anche del venditore, “cuitorna utile non trovarsi successivamente esposto,in caso di scoperta di vincoli o pesi sul bene ceduto,ad azioni di risoluzione, con inevitabili effettirestitutori, ovvero di garanzia o di risarcimentodanni”. Da ciò deriva l’importante corollario,secondo cui: “Se il notaio non adempie correttamentealla propria prestazione, ivi compresa quellaattinente alle attività preparatorie (tra cui quelladi visure catastali ed ipotecarie), sussiste la suaresponsabilità nei confronti di tutte le parti contrattuali,che da tale comportamento abbianosubito danni, non essendo sufficiente che solouna parte lo abbia esonerato da responsabilità”.La Cassazione, rigettando definitivamente ilricorso del notaio, afferma che correttamente lasentenza della Corte di Appello ha “ritenuto irrilevanteed improduttiva di effetti la clausola contrattualecon la quale il solo acquirente esoneravail notaio dall’effettuare le visure ipotecarie, peraltroin assoluto difetto di motivazioni idonee asostenere la scelta comune alle parti”.Giuseppina RomanoHAggravante della transnazionalitàanche per l’associazione a delinquere.Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n.18374 del 23 aprile 2013.La speciale aggravante prevista dall’articolo 4della legge 16 marzo 2006 n. 146 è applicabile alreato associativo, sempre che il gruppo criminaleorganizzato transnazionale non coincida con l’associazionestessa. Così hanno affermato leSezioni Unite Penali della Cassazione nella sentenzan. 18374 del 23 aprile scorso.Il caso origina dal ricorso, presentato da uno deidue imputati coinvolti nella vicenda de qua, avversola pronuncia, resa ex articolo 444 c.p.p., dalgiudice dell’udienza preliminare del Tribunale diRoma, con la quale, venivano applicate ai prevenutile pene concordate con il pubblico ministero.In particolare, agli imputati, che avevano assuntoun ruolo di rilievo in seno al sodalizio che facevacapo a uno studio di commercialisti in Roma,veniva contestato il reato di cui all’articolo 416,commi primo, secondo terzo e quinto, c.p. peressersi associati fra loro e con altre persone alloscopo di commettere un numero indeterminatodi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale ed altri illeciti diretti ad evaderel’imposizione fiscale, diretta e indiretta, per ragguardevoliimporti, assumendo così un ruolodirettivo del complesso meccanismo di frode. Ilcollegamento funzionale con nuclei operantiall’estero e lo svolgimento di attività illecite anchefuori dal territorio nazionale avevano indotto,poi, gli inquirenti alla contestazione della specialeaggravante di cui all’articolo 4 della legge 16marzo 2006 n. 146. La questione di diritto su cuile Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsiattiene al punto se la circostanza aggravantead effetto speciale della cd. “transnazionalità”di cui al citato articolo 4 della legge 16 marzo2006 n. 146, sia compatibile con il reato di associazioneper delinquere o sia applicabile ai solireati-fine. Trattasi di questione controversa cheha visto, nel tempo, il contrapporsi di due distintiorientamenti giurisprudenziali. Ed invero,secondo un primo orientamento la specialeaggravante è concettualmente e ontologicamenteincompatibile con l’ipotesi associativa, sul riflessoche, presupponendo detta circostanza l’esistenzadel gruppo criminale organizzato, essapuò accedere ai soli reati costituenti la direttamanifestazione dell’attività del gruppo (cd. reatifinedell’associazione). L’altro orientamentosostenuto da un maggior numero di pronunceemesse da diverse sezioni della Cassazione (in particolare,la Terza Sezione con sentenze n. 27413del 26.06.2012, Amendolagine, Rv 253146; n.11969 del 24.02.2011, Rossetti, Rv 249760; n.35465 del 14.07.2010, Ferruzzi, Rv 248481; n.10976 del 14.01.2010, Zhu, Rv 246336; la PrimaSezione con sentenza n. 31019 del 06.06.2012,Minnella, Rv 253280; e, da ultimo, la stessaQuinta Sezione, con pronuncia n. 1843 del10.11.2011, Mazzieri, Rv 253481, emessa peraltro,in riferimento alla stessa vicenda sostanzialeoggetto del presente giudizio, seppur nei confrontidi un altro imputato) è, invece, favorevoleall’applicabilità della circostanza aggravanteanche al reato associativo. Pongono l’accento preliminarmentele Sezioni Unite, nella loro lunghissimamotivazione, che quella prevista dal menzionatoarticolo 4 è una circostanza “speciale” applicandosisolo a determinati reati, ritenuti gravi siccomepuniti con pena non inferiore nel massimoa 4 anni di reclusione e ad “effetto speciale” inragione dell’entità dell’aumento di pena previsto,superiore ad un terzo, ai sensi dell’articolo 63,comma 3, c.p. Sottolineano ancora le SezioniUnite che, prodromica è anche la disamina dell’articolo3 della citata legge n. 146 del 2006 checontiene la definizione di “reato transnazionale”.Dal combinato disposto <strong>degli</strong> articoli 3 e 4 dellalegge 146 del 2006 è possibile argomentare, adavviso del Supremo Consesso, che la “transnazionalità”non è elemento costitutivo di un’autonomafattispecie delittuosa, ma configura, piuttosto,una peculiare modalità di espressione riferibilea qualsivoglia delitto, a condizione che lostesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilitàalla sfera di azione di un gruppo organizzatooperante in più di uno stato, assuma unaproiezione transfrontaliera. In particolare, l’articolo3 della stessa legge n. 146 del 2006 àncora laqualificazione della transnazionalità del reato alconcorso di tre distinti parametri:1) la gravità del reato, determinata in ragionedella misura edittale di pena;2) il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;3) in forma alternativa: la commissione del reatoin più di uno stato; la commissione in uno stato,ma con parte sostanziale della sua pianificazionedirezione o controllo in un altro stato; commissionein uno stato ma implicazione in esso di ungruppo criminale organizzato impegnato in attivitàcriminali in più di uno stato; commissione inuno stato, con produzione di effetti sostanziali inun altro stato.Il connotato della transnazionalità non assolve adun’esigenza meramente definitoria o descrittivama è foriera di rilevanti effetti sul piano delladisciplina sostanziale e processuale in quantoimplica che il fatto delittuoso cui inerisce debbaconsiderarsi, eo ipso, più grave rispetto alla formaordinaria in ragione del coefficiente di maggiorepericolosità connesso alla fenomenologia dellacriminalità organizzata transnazionale. Il successivoarticolo 4 introduce una speciale aggravanteper il reato “grave” che sia commesso con il contributodi un gruppo criminale organizzato,impegnato in attività criminali in più di unostato. La previsione dell’aggravante resta, ovviamente,inglobata nella più ampia nozione dellatransnazionalità, in termini plasticamente rappresentabilicon la configurazione geometrica deicentri concentrici. È agevole, allora, inferire chenon è il reato transnazionale in sé soggetto adaggravamento di pena, mentre la sussistenza dellaspeciale aggravante dell’articolo 4 della legge 146del 2006 è, invece, già di per sé, sintomo univocodi transnazionalità, di talché il reato comuneaggravato è sempre e necessariamente reato trans-