Omnia Iustitiae Anno X - n. 2 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

Omnia Iustitiae Anno X - n. 2 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ... Omnia Iustitiae Anno X - n. 2 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

foronocera.it
from foronocera.it More from this publisher
12.07.2015 Views

36dottrina agosto 201337dottrina agosto 2013che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico,concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizionesi applica agli intermediari di società anonime ovvero consede ubicata all’estero. 1 ter. L’intermediario operante sul territorionazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazioneidonea la cui individuazione è rimessa ad un regolamentointerministeriale da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e delMinistro della giustizia. 1 quater. La norma di cui al comma 1 bis siapplica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorioitaliano senza intermediario”.Il ritorno della mediazione.Michele TipaldiHDopo la pronuncia adottata dalla CorteCostituzionale (sentenza 6 dicembre 2012, n.272), che aveva bocciato la mediazione per il viziodi eccesso di delega, si aggiunge un ulteriore tasselloal mosaico di tale istituto 1 .Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 giugno2013 è stato varato il primo importante pacchettoper il rilancio dell’economia del GovernoLetta, il decreto del “fare”. Tale denominazione èdovuta alla volontà dell’esecutivo di puntare l’attenzionesugli aspetti concreti della manovra(non vi sono provvedimenti radicali ma tanti piccoliinterventi che dovrebbero favorire la crescita,come, appunto, il ripristino della mediazione).Il decreto summenzionato, recante Disposizioniurgenti per il rilancio dell’economia, è stato pubblicatoin Gazzetta Ufficiale (d.l. 21 giugno 2013n. 69, in G.U., n. 144 del 21 giugno 2013, Suppl.ord. 50) e le nuove disposizioni saranno operativesolo dopo che siano trascorsi 30 giorni dall’entratain vigore della legge di conversione (al massimo,entro il 20 settembre). Questa importanteiniziativa legislativa è in linea con la raccomandazioneeuropea del Consiglio che si basa sul“Documento di Lavoro dei Servizi dellaCommissione Valutazione del programma nazionaledi riforma e del programma di stabilità 2013dell’Italia”. Lo stato della giustizia civile costituisceuno dei fattori che caratterizza negativamentela società italiana: attraverso il ritorno dellamediazione, si spera che molte controversie nonapprodino in tribunale, evitando così di appesantireancor più la macchina giudiziaria. Nelmondo, siamo al 158° posto, a causa dei tempilunghi, nell’indice di efficienza di recupero delcredito e 1.210 giorni è la durata media per ilrecupero crediti dei procedimenti civili.Preoccupante è, inoltre, il numero di condanneriportate dallo Stato italiano per aver violato iltermine della ragionevole durata dei processi.Per far fronte a queste criticità, quindi, il decretoin esame contiene una serie di misure volte a: incideresui tempi della giustizia civile e migliorarnel’efficienza. La mediazione torna a debuttare,guardando, da un lato, indietro, mutuando, infatti,dal passato il carattere dell’obbligatorietà, ma,dall’altro, senza dimenticare di guardare al futuro,circoscrivendo, ad esempio, il proprio perimetro(viene espunto il risarcimento danni da Rca,materia, tra l’altro, “vincolata” insieme a quellacondominiale, entrata in lista il 21 marzo 2012).Si prevede, dunque: il ripristino (per diminuire ilnumero dei procedimenti giudiziari in entrata)della mediazione obbligatoria, che torna a esserecondizione di procedibilità per numerose tipologiedi cause (nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 5del d.lgs. 28/2010): condominio, diritti reali, divisione,successioni ereditarie, patti di famiglia,locazione, comodato, affitto di aziende e risarcimentodel danno derivante da responsabilitàmedica e da diffamazione), con l’esclusione(richiesta dall’avvocatura) delle controversie perdanni causati dalla circolazione di veicoli e natanti(materia, che, tra l’altro, aveva dato vita al maggiornumero di procedimenti), il netto contenimentodei costi, (il ritorno al gratuito patrocinioe le consistenti riduzioni tariffarie rappresentanoaspetti di primissimo piano del decreto) e l’adeguatocoinvolgimento della classe forense (leparti, nel procedimento di mediazione, devonoessere assistite da legali e per omologare l’intesadinanzi al giudice e avviare l’esecuzione serve lasottoscrizione da parte del professionista). Loscopo della reintroduzione dell’istituto summenzionatoè, orbene, quello di incidere sui tempidella giustizia, migliorandone l’efficacia. In particolare,l’Italia indossa la maglia nera per quantoriguarda il numero di cause civili pendenti dinanzialle Corti di Appello. Nel contenzioso civile, perdare maggiore prontezza di quanto si sta disaminando,con varie modalità, quali la mediazione e igiudici ausiliari, si prevede di ridurre in cinqueanni le pendenze di 1.157.000 unità. Nel dettaglio,le novità riguardano: come già ricordato, l’esclusionedelle liti sulla responsabilità per dannoderivante dalla circolazione di veicoli e natanti;l’introduzione della mediazione prescritta dalgiudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante esempre nell’area generale dei diritti disponibili;l’integrale gratuità della mediazione, anche nelcaso del punto precedente, per i soggetti che, nellacorrispondente controversia giudiziaria, avrebberoavuto diritto all’ammissione al patrocinio aspese dello Stato; la previsione di un incontro preliminare,informativo e di programmazione, incui le parti, davanti al mediatore, verificano con ilprofessionista se sussistano effettivi spazi perprocedere alla mediazione; la forfettizzazione el’abbattimento dei costi della mediazione, in par-ticolare di quella obbligatoria, attraverso la previsionedi un importo contenuto, comprensivodelle spese di avvio, per l’incontro preliminare; illimite temporale della durata della mediazione intre mesi, invece di quattro, trascorsi i quali il processopuò sempre essere iniziato o proseguito; laprevisione della necessità che, per divenire titoloesecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale,l’accordo concluso davanti al mediatore deve esserenon solo omologato dal giudice, ma anche sottoscrittoda avvocati che assistano le parti; il riconoscimentodi diritto agli avvocati che esercitanola professione della qualità di mediatori (da unlato, va ricordato che le critiche maggiori al testodel decreto di attuazione riguardavano il percorsoprevisto per la formazione/aggiornamento deimediatori e i requisiti che dovevano possedere iformatori e gli enti di formazione, dall’altro, vaevidenziato che gli organismi di mediazione conservanocomunque la propria discrezionalità nell’individuarei professionisti ai quali assegnare gliincarichi di mediazione). Sulla falsariga di quantoprevisto per il processo del lavoro, il giudice civile,alla prima udienza o sino al termine dell’istruzione,formula alle parti una proposta transattiva oconciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificatomotivo costituisce comportamento valutabileai fini del giudizio. L’organismo di mediazionedeve fissare entro 30 giorni dal deposito delladomanda un incontro di programmazionedavanti al mediatore per verificare se è possibileproseguire il tentativo. Ciò al fine di aumentare lapartecipazione della controparte, evitando di perderetempo attraverso la previsione di tempi piùstretti. Sono state previste anche conseguenze piùpesanti per chi snobba la mediazione. Dalla mancatapartecipazione senza giustificato motivo alprocedimento di mediazione, il giudice potràdesumere argomenti di prova nel successivo giudizio.Il giudice inoltre, nei casi di mediazioneobbligatoria, condannerà la parte costituita chenon ha partecipato al procedimento senza giustificatomotivo, al pagamento di un importo corrispondenteal contributo unificato dovuto per ilgiudizio. Quando il provvedimento che definisceil giudizio corrisponde interamente al contenutodella proposta, il giudice escluderà la ripetizionedelle spese sostenute dalla parte vincitrice che harifiutato la proposta, riferibili al periodo successivoalla formulazione della proposta, e la condannaal rimborso delle spese sostenute dalla partesoccombente relative allo stesso periodo, nonchéal versamento allo Stato di un’ulteriore sommad’importo corrispondente al contributo unificatodovuto. Il giudice potrà inoltre applicare gli articoli92 e 96 del Codice di procedura civile e condannareanche alle spese per l’indennità corrispostaal mediatore. Non sono mancati atteggiamentidi protesta e dichiarazioni al vetriolo da partedell’OUA e del CNF. In particolare, il presidentedi quest’ultimo ha confermato la contrarietà allamediazione, suffragando la propria tesi sulla basedi un ampio ventaglio di ordini di motivi: lamediazione obbligatoria è in contrasto con laCostituzione (nonostante che la Consulta l’abbiabocciata per eccesso di delega e non per ragioni dimerito), preclude ai cittadini l’accesso diretto allagiustizia e aumenta i costi rispetto a quelli previstiper la causa. Da non trascurare è anche la posizionedell’OUA, che ha addirittura invitato ilPresidente della Repubblica a non firmare ildecreto in commento: le controversie intercettatesono state e saranno numericamente insignificanti(sono diversi i nodi venuti al pettine e chenon hanno consentito il decollo di tale istituto: imediatori non sempre sufficientemente formati ein grado di aver maturato le attitudini sufficientia dedicarsi alla procedura conciliativa e l’indipendenzae la terzietà degli organismi di mediazione).Il CNF e l’OUA concordano, infine, sull’inadeguatezzadello strumento adottato per ripristinarela mediazione: le norme sarebbero dovute essereraccolte in un disegno di legge, non in undecreto legge, che essendo tale in quanto caratterizzatodal carattere emergenzialistico, viene sottrattoalla dialettica parlamentare e al confrontocon gli organi di rappresentanza dell’Avvocatura............................................1 M. Tipaldi, Brevi note sulla pronuncia adottata dalla CorteCostituzionale sull’istituto della mediazione. Nota a CorteCostituzionale, sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, in Omnia Iustitiae,Anno IX n. 3 (2012), pp. 15-16.

38agosto 201339contributi dai colleghi agosto 2013Contributidai ColleghiIl diritto sociale alla trasparenzatra il diritto di accessoe l’accesso civico.di Francesca Del Grosso, Vincenza Esposito e Gennaro Passannanti*Il decreto 33/2013 di riordino degliobblighi di pubblicazione da partedelle Pubbliche Amministrazioni.Il profondo processo innovativo che ha permeatol’azione amministrativa sin dagli inizi degli anni‘90, nel ridefinire i rapporti tra amministrazione eamministrato 1 , ha condotto all’affermazione progressivae pervasiva dell’intero ordinamento giuridicodel principio della trasparenza amministrativa.È utile preliminarmente individuare le tappe fondamentali:- la legge n. 241/1990;- la legge n. 15/2005 che introduce esplicitamentenella legge sul procedimento il principio dellatrasparenza;- il Trattato di Lisbona (articolo 11, comma 3)che individua la trasparenza come principio regolantel’azione della Commissione e di ciascun’istituzione,organo o organismo europeo;- la legge n. 69/2009 (articolo 11) che nel modificarel’articolo 22 della legge sul procedimento,stabilisce che l’accesso è principio generale dell’attivitàamministrativa “al fine di favorire la partecipazionee di assicurare l’imparzialità e la trasparenza”;- il d.lgs. n. 150/2009 (articoli 3 e 11) che sancisceil principio della cd. “accessibilità totale”;- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che in attuazionedella delega contenuta nella legge n. 190/2012(cd. legge anti corruzione) provvede al “Riordinodella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione”.La dottrina 2 , ancora prima dell’elaborazione dellalegge n. 241/1990, rinveniva nella trasparenzal’immanente principio permeante la cd. “casa divetro” che la PA doveva incarnare; tant’è che, purse nell’originario testo dell’articolo 1 della leggen. 241/1990 il termine “trasparenza” non compareper niente tra i principi della disciplina generaledel procedimento amministrativo, si ritiene lostesso collante dei vari fattori qualificanti il procedimentomedesimo (responsabile del procedimento,motivazione, istituti di partecipazioneetc). La trasparenza, infatti, (inserita solo con lanovella del 2005 3 nell’articolo 1 della legge sulprocedimento), trascende la mera osservanza formaledegli istituti del procedimento amministrativoperché viene percepita quale valore finalisticodell’ordinamento, espressione di democraziapolitica e amministrativa 4 nonché valore strumentalee funzionale alla conoscibilità dei processidecisionali 5 .Proprio tale approccio finalistico consacra il rinnovatocontesto relazionale tra amministrazionepubblica e cittadino e il passaggio dal concetto diamministrazione - autorità a quello di amministrazione- servizio, dal concetto di amministrazioneburocratica al concetto di amministrazionepartecipata 6 . Il volano del cambiamento è da rinvenirsipertanto nel contenuto che s’intende attribuireal valore della trasparenza, ribaltando la tradizionalevisione dell’amministrazione trinceratadietro il manto dell’impermeabilità fino a diventareregola generale la conoscibilità e l’intellegibilitàdell’operato dei pubblici poteri.Come tutti i “valori” anche per la trasparenza sicorre il rischio di sfumare in un concetto assolutamenteatecnico 7 e bon a tout faire 8 . Per scongiurareciò deve intendersi in contrapposizione a tuttoquello che s’intende occultare per favorire interessipersonali o di gruppo, configurandosi al contrarioquale esigenza di chiarezza, di comprensibilitàe di non equivocità di un’organizzazione edel suo agire anche al fine di garantire il buonandamento dell’azione amministrativa 9 .In tale prospettiva, la trasparenza è il viatico dellachiarezza e della comprensibilità dell’azioneamministrativa.Alla luce di tale riflessione, si comprende come latrasparenza non possa esser confusa con la pubblicitào con l’accesso agli atti amministrativi rappresentandorispetto a questi ultimi un quid plurische impone alla Pubblica Amministrazione unobbligo alla comprensibile esplicitazione delpotere di cui è depositaria.La pubblicità è, infatti, una situazione prevalentemente“statica” afferendo al mero stato di fattodell’atto, dell’organizzazione o del procedimento,lì dove la trasparenza attiene a una “dinamica”relazionale, alla “intellegibilità” dei comportamentiamministrativi e delle scelte sottese.Così è da definirsi sicuramente pubblico, ma dicerto non improntato ai criteri di trasparenza, unatto puntualmente pubblicato nell’albo o sul sitointernet dell’amministrazione ma in periodofestivo ovvero occultato 10 , in altre parole nonintuitivamente individuabile sul sito di riferimento,ovvero formalmente accessibile ma non comprensibile.La trasparenza dunque si distingue dal diritto diaccesso 11 , pur rappresentando quest’ultimo unodei principali strumenti di verifica dell’effettivoperseguimento del complesso dei valori che la tra-sparenza è volta a soddisfare 12 . Infatti, la trasparenzaè un fattore più ampio del mero accesso,atteso che può esser formalmente soddisfatto ildiritto di accesso con l’ostensione di un attoamministrativo ma non esser garantita la trasparenzadell’azione amministrativa ove l’atto siasostanzialmente incomprensibile nel suo contenuto13 .Per converso, l’individuazione da parte delleamministrazioni pubbliche 14 di categorie di attisottratti al diritto di accesso può non esser in contrastocon la trasparenza 15 ove (relegata la “segretezza”al rango di eccezione 16 ), si ritenga, nel contemperamentodegli interessi sottesi, prevalentel’esigenza alla riservatezza.La problematicità del bilanciamento di tali valoriviene percepita tanto nelle principali produzioninormative straniere 17 che nazionali 18 .Infine, la necessità della comprensibilità dell’azioneamministrativa appare coerente con una diffusaetica di sicurezza giuridica che, in uno Stato didiritto non può non informare i rapporti cittadino-amministrazione.Infatti, un’azione amministrativa “equivoca” o“irrazionale” rischia di disorientare i cittadini suicomportamenti da tenersi 19 . Non a caso la CorteCostituzionale ha riconosciuto “l’affidamentodel cittadino nella sicurezza giuridica” un elementofondamentale dello stato di diritto 20 . Intale contesto assume rilevanza particolare il d.lgs.n. 150/2009 che all’articolo 3 (la trasparenza deirisultati delle amministrazioni e delle risorseimpegnate per il loro perseguimento) pone lastessa tra i principi volti all’ottimizzazione dellaproduttività del lavoro pubblico, e all’articolo 11,stabilendo un collegamento tra performance etrasparenza, la definisce “accessibilità totale” riferitaa ogni informazione afferente l’aspetto dell’organizzazione,introducendo, per la primavolta, accanto al concetto di trasparenza, il valoredell’integrità, quale fattore culturale da sviluppareattraverso la programmazione e l’aggiornamentodei relativi piani triennali 21 .La configurazione della trasparenza quale accessibilitàtotale apre la stura al controllo sociale diffusoda parte della collettività sull’operato delleamministrazioni ponendosi, quindi, quale strumentofinalizzato alla prevenzione di fenomeni dicorruzione e in generale di fenomeni di maladministration22 .Tutto ciò segna la definitiva linea di demarcazionetra diritto di accesso e richiesta di trasparenzaatteso che il primo resta spiazzato ove i dati sianonecessariamente pubblici e accessibili, pertanto,all’intera collettività al di fuori dell’ambito procedimentalein senso stretto.Ne consegue che la migliore organizzazioneamministrativa nella direzione della trasparenzasarà quella che si vedrà rivolgere limitate domandedi accesso. Inevitabile, quindi, l’accelerazioneulteriore dei processi di riforma nelle amministrazionipubbliche nella direzione dell’open governemente delle problematiche dell’open data 23 . Sarà,pertanto, opportuno procedere all’individuazionedei dati rilevanti da pubblicare attraverso losviluppo di una politica di ascolto del cittadinoquale fruitore finale del servizio.Il concetto illustrato di trasparenza si perfezionaa seguito dell’introduzione nel nostro panoramagiuridico, della figura dell’accesso civico, pereffetto del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che estendeil campo di applicazione della normativa sul dirittodi accesso.La portata innovativa di tale istituto viene compresase preliminarmente si tiene conto della circostanzache il decreto legislativo citato non èsolo di riordino della tipologia degli obblighi dipubblicazione (incarichi esterni, beni e contrattipubblici, servizi sanitari...) che gravano sulle pubblicheamministrazioni, bensì ridefinisce la trasparenza“quale strumento al servizio dell’interessealla conoscibilità degli elementi rilevanti ai finidi un controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni”24 .Ciò senz’altro nel solco delineato dalla legge241/90 e successivamente dal decreto legislativo150/09 (la trasparenza come accessibilità totale eispiratrice unitamente ai criteri di economicitàefficacia e pubblicità dell’attività amministrativa),per giungere all’elaborazione di tre aspettiparticolari dell’attuale accezione della trasparenza:la trasparenza come diritto, come obiettivo, einfine come strumento di gestione della cosa pubblicae nella realizzazione dei servizi pubblici.Infatti secondo quanto indicato dall’articolo 5 deldecreto citato in premessa, l’obbligo che dalmedesimo è posto a carico delle pubbliche amministrazionidi pubblicazione di documenti, informazionio dati, vede il diritto di chiunque dirichiederne la pubblicazione se omessa.Che cosa rappresenta ciò?Di certo la comunicazione all’esterno delle informazioniche devono pubblicarsi anche al di là delcampo di applicazione dello stesso decreto, ealtresì l’ampliamento dei confini oggettivi e soggettividel diritto di accesso. La domanda di accessocivico non è infatti condizionata né dall’obbligodella motivazione, né dalla posizione soggettivadel richiedente 25 .Mentre infatti il diritto di accesso è strumentalealla tutela di interessi specifici ed ha a oggetto attie documenti individuati, l’accesso civico sembrerebbeaffiancarsi all’azione popolare e porsi comemezzo di verifica diffusa dell’attività amministra-

38agosto 201339contributi dai colleghi agosto 2013Contributidai ColleghiIl diritto sociale alla trasparenzatra il diritto di accessoe l’accesso civico.di Francesca Del Grosso, Vincenza Esposito e Gennaro Passannanti*Il decreto 33/2013 di riordino <strong>degli</strong>obblighi di pubblicazione da partedelle Pubbliche Amministrazioni.Il profondo processo innovativo che ha permeatol’azione amministrativa sin dagli inizi <strong>degli</strong> anni‘90, nel ridefinire i rapporti tra amministrazione eamministrato 1 , ha condotto all’affermazione progressivae pervasiva dell’intero ordinamento giuridicodel principio della trasparenza amministrativa.È utile preliminarmente individuare le tappe fondamentali:- la legge n. 241/1990;- la legge n. 15/2005 che introduce esplicitamentenella legge sul procedimento il principio dellatrasparenza;- il Trattato di Lisbona (articolo 11, comma 3)che individua la trasparenza come principio regolantel’azione della Commissione e di ciascun’istituzione,organo o organismo europeo;- la legge n. 69/2009 (articolo 11) che nel modificarel’articolo 22 della legge sul procedimento,stabilisce che l’accesso è principio generale dell’attivitàamministrativa “al fine di favorire la partecipazionee di assicurare l’imparzialità e la trasparenza”;- il d.lgs. n. 150/2009 (articoli 3 e 11) che sancisceil principio della cd. “accessibilità totale”;- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che in attuazionedella delega contenuta nella legge n. 190/2012(cd. legge anti corruzione) provvede al “Riordinodella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione”.La dottrina 2 , ancora prima dell’elaborazione dellalegge n. 241/1990, rinveniva nella trasparenzal’immanente principio permeante la cd. “casa divetro” che la PA doveva incarnare; tant’è che, purse nell’originario testo dell’articolo 1 della leggen. 241/1990 il termine “trasparenza” non compareper niente tra i principi della disciplina generaledel procedimento amministrativo, si ritiene lostesso collante dei vari fattori qualificanti il procedimentomedesimo (responsabile del procedimento,motivazione, istituti di partecipazioneetc). La trasparenza, infatti, (inserita solo con lanovella del 2005 3 nell’articolo 1 della legge sulprocedimento), trascende la mera osservanza formale<strong>degli</strong> istituti del procedimento amministrativoperché viene percepita quale valore finalisticodell’ordinamento, espressione di democraziapolitica e amministrativa 4 nonché valore strumentalee funzionale alla conoscibilità dei processidecisionali 5 .Proprio tale approccio finalistico consacra il rinnovatocontesto relazionale tra amministrazionepubblica e cittadino e il passaggio dal concetto diamministrazione - autorità a quello di amministrazione- servizio, dal concetto di amministrazioneburocratica al concetto di amministrazionepartecipata 6 . Il volano del cambiamento è da rinvenirsipertanto nel contenuto che s’intende attribuireal valore della trasparenza, ribaltando la tradizionalevisione dell’amministrazione trinceratadietro il manto dell’impermeabilità fino a diventareregola generale la conoscibilità e l’intellegibilitàdell’operato dei pubblici poteri.Come tutti i “valori” anche per la trasparenza sicorre il rischio di sfumare in un concetto assolutamenteatecnico 7 e bon a tout faire 8 . Per scongiurareciò deve intendersi in contrapposizione a tuttoquello che s’intende occultare per favorire interessipersonali o di gruppo, configurandosi al contrarioquale esigenza di chiarezza, di comprensibilitàe di non equivocità di un’organizzazione edel suo agire anche al fine di garantire il buonandamento dell’azione amministrativa 9 .In tale prospettiva, la trasparenza è il viatico dellachiarezza e della comprensibilità dell’azioneamministrativa.Alla luce di tale riflessione, si comprende come latrasparenza non possa esser confusa con la pubblicitào con l’accesso agli atti amministrativi rappresentandorispetto a questi ultimi un quid plurische impone alla Pubblica Amministrazione unobbligo alla comprensibile esplicitazione delpotere di cui è depositaria.La pubblicità è, infatti, una situazione prevalentemente“statica” afferendo al mero stato di fattodell’atto, dell’organizzazione o del procedimento,lì dove la trasparenza attiene a una “dinamica”relazionale, alla “intellegibilità” dei comportamentiamministrativi e delle scelte sottese.Così è da definirsi sicuramente pubblico, ma dicerto non improntato ai criteri di trasparenza, unatto puntualmente pubblicato nell’albo o sul sitointernet dell’amministrazione ma in periodofestivo ovvero occultato 10 , in altre parole nonintuitivamente individuabile sul sito di riferimento,ovvero formalmente accessibile ma non comprensibile.La trasparenza dunque si distingue dal diritto diaccesso 11 , pur rappresentando quest’ultimo unodei principali strumenti di verifica dell’effettivoperseguimento del complesso dei valori che la tra-sparenza è volta a soddisfare 12 . Infatti, la trasparenzaè un fattore più ampio del mero accesso,atteso che può esser formalmente soddisfatto ildiritto di accesso con l’ostensione di un attoamministrativo ma non esser garantita la trasparenzadell’azione amministrativa ove l’atto siasostanzialmente incomprensibile nel suo contenuto13 .Per converso, l’individuazione da parte delleamministrazioni pubbliche 14 di categorie di attisottratti al diritto di accesso può non esser in contrastocon la trasparenza 15 ove (relegata la “segretezza”al rango di eccezione 16 ), si ritenga, nel contemperamento<strong>degli</strong> interessi sottesi, prevalentel’esigenza alla riservatezza.La problematicità del bilanciamento di tali valoriviene percepita tanto nelle principali produzioninormative straniere 17 che nazionali 18 .Infine, la necessità della comprensibilità dell’azioneamministrativa appare coerente con una diffusaetica di sicurezza giuridica che, in uno Stato didiritto non può non informare i rapporti cittadino-amministrazione.Infatti, un’azione amministrativa “equivoca” o“irrazionale” rischia di disorientare i cittadini suicomportamenti da tenersi 19 . Non a caso la CorteCostituzionale ha riconosciuto “l’affidamentodel cittadino nella sicurezza giuridica” un elementofondamentale dello stato di diritto 20 . Intale contesto assume rilevanza particolare il d.lgs.n. 150/2009 che all’articolo 3 (la trasparenza deirisultati delle amministrazioni e delle risorseimpegnate per il loro perseguimento) pone lastessa tra i principi volti all’ottimizzazione dellaproduttività del lavoro pubblico, e all’articolo 11,stabilendo un collegamento tra performance etrasparenza, la definisce “accessibilità totale” riferitaa ogni informazione afferente l’aspetto dell’organizzazione,introducendo, per la primavolta, accanto al concetto di trasparenza, il valoredell’integrità, quale fattore culturale da sviluppareattraverso la programmazione e l’aggiornamentodei relativi piani triennali 21 .La configurazione della trasparenza quale accessibilitàtotale apre la stura al controllo sociale diffusoda parte della collettività sull’operato delleamministrazioni ponendosi, quindi, quale strumentofinalizzato alla prevenzione di fenomeni dicorruzione e in generale di fenomeni di maladministration22 .Tutto ciò segna la definitiva linea di demarcazionetra diritto di accesso e richiesta di trasparenzaatteso che il primo resta spiazzato ove i dati sianonecessariamente pubblici e accessibili, pertanto,all’intera collettività al di fuori dell’ambito procedimentalein senso stretto.Ne consegue che la migliore organizzazioneamministrativa nella direzione della trasparenzasarà quella che si vedrà rivolgere limitate domandedi accesso. Inevitabile, quindi, l’accelerazioneulteriore dei processi di riforma nelle amministrazionipubbliche nella direzione dell’open governemente delle problematiche dell’open data 23 . Sarà,pertanto, opportuno procedere all’individuazionedei dati rilevanti da pubblicare attraverso losviluppo di una politica di ascolto del cittadinoquale fruitore finale del servizio.Il concetto illustrato di trasparenza si perfezionaa seguito dell’introduzione nel nostro panoramagiuridico, della figura dell’accesso civico, pereffetto del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che estendeil campo di applicazione della normativa sul dirittodi accesso.La portata innovativa di tale istituto viene compresase preliminarmente si tiene conto della circostanzache il decreto legislativo citato non èsolo di riordino della tipologia <strong>degli</strong> obblighi dipubblicazione (incarichi esterni, beni e contrattipubblici, servizi sanitari...) che gravano sulle pubblicheamministrazioni, bensì ridefinisce la trasparenza“quale strumento al servizio dell’interessealla conoscibilità <strong>degli</strong> elementi rilevanti ai finidi un controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni”24 .Ciò senz’altro nel solco delineato dalla legge241/90 e successivamente dal decreto legislativo150/09 (la trasparenza come accessibilità totale eispiratrice unitamente ai criteri di economicitàefficacia e pubblicità dell’attività amministrativa),per giungere all’elaborazione di tre aspettiparticolari dell’attuale accezione della trasparenza:la trasparenza come diritto, come obiettivo, einfine come strumento di gestione della cosa pubblicae nella realizzazione dei servizi pubblici.Infatti secondo quanto indicato dall’articolo 5 deldecreto citato in premessa, l’obbligo che dalmedesimo è posto a carico delle pubbliche amministrazionidi pubblicazione di documenti, informazionio dati, vede il diritto di chiunque dirichiederne la pubblicazione se omessa.Che cosa rappresenta ciò?Di certo la comunicazione all’esterno delle informazioniche devono pubblicarsi anche al di là delcampo di applicazione dello stesso decreto, ealtresì l’ampliamento dei confini oggettivi e soggettividel diritto di accesso. La domanda di accessocivico non è infatti condizionata né dall’obbligodella motivazione, né dalla posizione soggettivadel richiedente 25 .Mentre infatti il diritto di accesso è strumentalealla tutela di interessi specifici ed ha a oggetto attie documenti individuati, l’accesso civico sembrerebbeaffiancarsi all’azione popolare e porsi comemezzo di verifica diffusa dell’attività amministra-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!