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Omnia Iustitiae Anno X - n. 2 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

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36dottrina agosto 201337dottrina agosto 2013che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico,concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizionesi applica agli intermediari di società anonime ovvero consede ubicata all’estero. 1 ter. L’intermediario operante sul territorionazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazioneidonea la cui individuazione è rimessa ad un regolamentointerministeriale da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e delMinistro della giustizia. 1 quater. La norma di cui al comma 1 bis siapplica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorioitaliano senza intermediario”.Il ritorno della mediazione.Michele TipaldiHDopo la pronuncia adottata dalla CorteCostituzionale (sentenza 6 dicembre 2012, n.272), che aveva bocciato la mediazione per il viziodi eccesso di delega, si aggiunge un ulteriore tasselloal mosaico di tale istituto 1 .Nella seduta del <strong>Consiglio</strong> dei Ministri del 15 giugno2013 è stato varato il primo importante pacchettoper il rilancio dell’economia del GovernoLetta, il decreto del “fare”. Tale denominazione èdovuta alla volontà dell’esecutivo di puntare l’attenzionesugli aspetti concreti della manovra(non vi sono provvedimenti radicali ma tanti piccoliinterventi che dovrebbero favorire la crescita,come, appunto, il ripristino della mediazione).Il decreto summenzionato, recante Disposizioniurgenti per il rilancio dell’economia, è stato pubblicatoin Gazzetta Ufficiale (d.l. 21 giugno 2013n. 69, in G.U., n. 144 del 21 giugno 2013, Suppl.ord. 50) e le nuove disposizioni saranno operativesolo dopo che siano trascorsi 30 giorni dall’entratain vigore della legge di conversione (al massimo,entro il 20 settembre). Questa importanteiniziativa legislativa è in linea con la raccomandazioneeuropea del <strong>Consiglio</strong> che si basa sul“Documento di Lavoro dei Servizi dellaCommissione Valutazione del programma nazionaledi riforma e del programma di stabilità 2013dell’Italia”. Lo stato della giustizia civile costituisceuno dei fattori che caratterizza negativamentela società italiana: attraverso il ritorno dellamediazione, si spera che molte controversie nonapprodino in tribunale, evitando così di appesantireancor più la macchina giudiziaria. Nelmondo, siamo al 158° posto, a causa dei tempilunghi, nell’indice di efficienza di recupero delcredito e 1.210 giorni è la durata media per ilrecupero crediti dei procedimenti civili.Preoccupante è, inoltre, il numero di condanneriportate dallo Stato italiano per aver violato iltermine della ragionevole durata dei processi.Per far fronte a queste criticità, quindi, il decretoin esame contiene una serie di misure volte a: incideresui tempi della giustizia civile e migliorarnel’efficienza. La mediazione torna a debuttare,guardando, da un lato, indietro, mutuando, infatti,dal passato il carattere dell’obbligatorietà, ma,dall’altro, senza dimenticare di guardare al futuro,circoscrivendo, ad esempio, il proprio perimetro(viene espunto il risarcimento danni da Rca,materia, tra l’altro, “vincolata” insieme a quellacondominiale, entrata in lista il 21 marzo 2012).Si prevede, dunque: il ripristino (per diminuire ilnumero dei procedimenti giudiziari in entrata)della mediazione obbligatoria, che torna a esserecondizione di procedibilità per numerose tipologiedi cause (nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 5del d.lgs. 28/2010): condominio, diritti reali, divisione,successioni ereditarie, patti di famiglia,locazione, comodato, affitto di aziende e risarcimentodel danno derivante da responsabilitàmedica e da diffamazione), con l’esclusione(richiesta dall’avvocatura) delle controversie perdanni causati dalla circolazione di veicoli e natanti(materia, che, tra l’altro, aveva dato vita al maggiornumero di procedimenti), il netto contenimentodei costi, (il ritorno al gratuito patrocinioe le consistenti riduzioni tariffarie rappresentanoaspetti di primissimo piano del decreto) e l’adeguatocoinvolgimento della classe forense (leparti, nel procedimento di mediazione, devonoessere assistite da legali e per omologare l’intesadinanzi al giudice e avviare l’esecuzione serve lasottoscrizione da parte del professionista). Loscopo della reintroduzione dell’istituto summenzionatoè, orbene, quello di incidere sui tempidella giustizia, migliorandone l’efficacia. In particolare,l’Italia indossa la maglia nera per quantoriguarda il numero di cause civili pendenti dinanzialle Corti di Appello. Nel contenzioso civile, perdare maggiore prontezza di quanto si sta disaminando,con varie modalità, quali la mediazione e igiudici ausiliari, si prevede di ridurre in cinqueanni le pendenze di 1.157.000 unità. Nel dettaglio,le novità riguardano: come già ricordato, l’esclusionedelle liti sulla responsabilità per dannoderivante dalla circolazione di veicoli e natanti;l’introduzione della mediazione prescritta dalgiudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante esempre nell’area generale dei diritti disponibili;l’integrale gratuità della mediazione, anche nelcaso del punto precedente, per i soggetti che, nellacorrispondente controversia giudiziaria, avrebberoavuto diritto all’ammissione al patrocinio aspese dello Stato; la previsione di un incontro preliminare,informativo e di programmazione, incui le parti, davanti al mediatore, verificano con ilprofessionista se sussistano effettivi spazi perprocedere alla mediazione; la forfettizzazione el’abbattimento dei costi della mediazione, in par-ticolare di quella obbligatoria, attraverso la previsionedi un importo contenuto, comprensivodelle spese di avvio, per l’incontro preliminare; illimite temporale della durata della mediazione intre mesi, invece di quattro, trascorsi i quali il processopuò sempre essere iniziato o proseguito; laprevisione della necessità che, per divenire titoloesecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale,l’accordo concluso davanti al mediatore deve esserenon solo omologato dal giudice, ma anche sottoscrittoda avvocati che assistano le parti; il riconoscimentodi diritto agli avvocati che esercitanola professione della qualità di mediatori (da unlato, va ricordato che le critiche maggiori al testodel decreto di attuazione riguardavano il percorsoprevisto per la formazione/aggiornamento deimediatori e i requisiti che dovevano possedere iformatori e gli enti di formazione, dall’altro, vaevidenziato che gli organismi di mediazione conservanocomunque la propria discrezionalità nell’individuarei professionisti ai quali assegnare gliincarichi di mediazione). Sulla falsariga di quantoprevisto per il processo del lavoro, il giudice civile,alla prima udienza o sino al termine dell’istruzione,formula alle parti una proposta transattiva oconciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificatomotivo costituisce comportamento valutabileai fini del giudizio. L’organismo di mediazionedeve fissare entro 30 giorni dal deposito delladomanda un incontro di programmazionedavanti al mediatore per verificare se è possibileproseguire il tentativo. Ciò al fine di aumentare lapartecipazione della controparte, evitando di perderetempo attraverso la previsione di tempi piùstretti. Sono state previste anche conseguenze piùpesanti per chi snobba la mediazione. Dalla mancatapartecipazione senza giustificato motivo alprocedimento di mediazione, il giudice potràdesumere argomenti di prova nel successivo giudizio.Il giudice inoltre, nei casi di mediazioneobbligatoria, condannerà la parte costituita chenon ha partecipato al procedimento senza giustificatomotivo, al pagamento di un importo corrispondenteal contributo unificato dovuto per ilgiudizio. Quando il provvedimento che definisceil giudizio corrisponde interamente al contenutodella proposta, il giudice escluderà la ripetizionedelle spese sostenute dalla parte vincitrice che harifiutato la proposta, riferibili al periodo successivoalla formulazione della proposta, e la condannaal rimborso delle spese sostenute dalla partesoccombente relative allo stesso periodo, nonchéal versamento allo Stato di un’ulteriore sommad’importo corrispondente al contributo unificatodovuto. Il giudice potrà inoltre applicare gli articoli92 e 96 del Codice di procedura civile e condannareanche alle spese per l’indennità corrispostaal mediatore. Non sono mancati atteggiamentidi protesta e dichiarazioni al vetriolo da partedell’OUA e del CNF. In particolare, il presidentedi quest’ultimo ha confermato la contrarietà allamediazione, suffragando la propria tesi sulla basedi un ampio ventaglio di ordini di motivi: lamediazione obbligatoria è in contrasto con laCostituzione (nonostante che la Consulta l’abbiabocciata per eccesso di delega e non per ragioni dimerito), preclude ai cittadini l’accesso diretto allagiustizia e aumenta i costi rispetto a quelli previstiper la causa. Da non trascurare è anche la posizionedell’OUA, che ha addirittura invitato ilPresidente della Repubblica a non firmare ildecreto in commento: le controversie intercettatesono state e saranno numericamente insignificanti(sono diversi i nodi venuti al pettine e chenon hanno consentito il decollo di tale istituto: imediatori non sempre sufficientemente formati ein grado di aver maturato le attitudini sufficientia dedicarsi alla procedura conciliativa e l’indipendenzae la terzietà <strong>degli</strong> organismi di mediazione).Il CNF e l’OUA concordano, infine, sull’inadeguatezzadello strumento adottato per ripristinarela mediazione: le norme sarebbero dovute essereraccolte in un disegno di legge, non in undecreto legge, che essendo tale in quanto caratterizzatodal carattere emergenzialistico, viene sottrattoalla dialettica parlamentare e al confrontocon gli organi di rappresentanza dell’Avvocatura............................................1 M. Tipaldi, Brevi note sulla pronuncia adottata dalla CorteCostituzionale sull’istituto della mediazione. Nota a CorteCostituzionale, sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, in <strong>Omnia</strong> <strong>Iustitiae</strong>,<strong>Anno</strong> IX n. 3 (2012), pp. 15-16.

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