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Omnia Iustitiae Anno X - n. 2 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

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24dottrina agosto 201325dottrina agosto 2013Francesco RicciardiHAtipicità formale dell’istanzaincidentale di verificazione dellascrittura privata.Il nostro Codice civile non prevede la nozione discrittura privata, a differenza dell’atto pubblico dicui all’articolo 2699 c.c. All’uopo, autorevole dottrinala definisce quale “documento redatto periscritto e sottoscritto dalle parti con firma autografa”,confermandone quindi il connotato dellasua atipicità. Nella specie, la scrittura privata puòessere redatta dalle parti o da un terzo, sostanziandosiin un documento idoneo a conservare ilvalore legale di dichiarazioni di volontà, di scienzao di conoscenza, attraverso il mezzo della sottoscrizione.La ratio sottesa all’istituto de quo èquella di favorire la documentazione di fatti chepotrebbero avere rilevanza giuridica, senza appesantirlicon il crisma della formalità pubblica. Lascrittura privata è inserita nel novero delle cd.prove documentali, cioè di quelle precostituite,formatesi prima e fuori del processo. L’articolo2702 c.c., rubricato “efficacia della scrittura privata”,dispone che questa “fa piena prova, fino aquerela di falso, della provenienza delle dichiarazionida chi l’ha sottoscritta, se colui contro ilquale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizioneovvero se questa è legalmente consideratacome riconosciuta”. Non avendo quindi lascrittura privata immediato valore di prova legale,la cui valenza probatoria sia sempre predeterminatadalla legge, la sua piena rilevanza in giudizioè rimessa all’estrinsecazione di alcune condizioniintegrative: a) il riconoscimento espresso o tacitoda parte del soggetto contro cui la scrittura è prodotta;b) il riconoscimento legale. Al verificarsi diuna di queste condizioni la scrittura privata avràla stessa efficacia probatoria dell’atto pubblico,cioè la certezza legale della provenienza del documentodal soggetto che l’ha sottoscritto. Con specificoriguardo all’ipotesi sub b), il riconoscimentolegale della scrittura può avvenire medianteautenticazione della firma da parte di un notaio oaltro pubblico ufficiale autorizzato ovvero all’esitodel giudizio di verificazione, promosso in viaprincipale o incidentale (articoli 216 ss. c.c.).Dopo questi brevi cenni introduttivi, è il caso diconcentrarsi sul problema dell’atipicità formaledell’istanza incidentale di verificazione conseguenteall’eccezione di disconoscimento dellascrittura privata. Specificamente, ci si è chiesti se,a seguito dell’eccezione di disconoscimento sollevatain giudizio, la parte che intenda valersi dellascrittura disconosciuta debba necessariamenteinstaurare il sub-procedimento di verificazioneovvero possa limitarsi a provare la provenienzadel documento attraverso altri mezzi di prova e inparticolare attraverso la prova testimoniale,essendo il giudice libero di valutare se tale provasia stata comunque raggiunta. La prima questioneda risolvere, nel caso in cui ci si trovi dinanziad un documento prodotto in giudizio da unadelle parti, si concreta nell’individuazione dell’esattanatura del documento stesso: in altre parole,ci si dovrà domandare se l’atto prodotto sia omeno idoneo a sostanziarsi in una scrittura privata.Ebbene, a tale riguardo e aprendo una meraparentesi nel discorso, si potrà prendere ad esempiol’interessante casistica riguardante le “fatturequietanzate” prodotte in giudizio. In concreto, lafattura quietanzata ovvero quella che contiene l’inequivocaattestazione dell’adempimento dell’obbligazioneproveniente dal creditore a mezzodell’annotazione “pagato” o altra equivalenteapposta sulla fattura (che riveli sia l’ammontaredella somma pagata, sia il titolo per il quale ilpagamento è avvenuto), sottoscritta dal soggettocui essa proviene, ha valore di scrittura privata(cfr. Cass.Civ., sez. III, n. 06/17454). Appurato chela fattura quietanzata dotata di determinatirequisiti di completezza (timbro e firma dell’esercente,l’ammontare del pagamento, la data ecc.) oaltro e diverso documento è suscettibile di averevalore di scrittura privata, si consideri l’ipotesi incui alla produzione dell’atto in giudizio da partedell’attore, segua un’eccezione di disconoscimentoad opera di parte convenuta. Infatti, secondo ildisposto di cui all’articolo 214 c.p.c., colui controil quale è prodotta la scrittura, se intende effettuareil disconoscimento, dovrà negare formalmentela propria scrittura o la propria sottoscrizione,anche per il tramite del difensore regolarmentenominato. La scrittura privata prodotta ingiudizio si ha per riconosciuta ex articolo 219c.p.c. (cd. riconoscimento tacito o per facta concludentia):1) se la parte alla quale la scrittura è attribuitaè contumace; 2) se la parte comparsa non ladisconosce o dichiara di non disconoscerla nellaprima udienza o risposta successiva alla produzione.Intervenuta l’eccezione di disconoscimento,l’attenzione dovrà spostarsi immediatamentesulla reale “necessità probatoria” del documento,in relazione al petitum e alla causa petendi del giudizio.In concreto, dovrà procedersi ad una ricognizionedell’importanza che il documento contestatopuò avere nell’ottica della domanda: questoperché la scrittura privata fa piena prova finoa querela di falso della “sola provenienza” dellastessa da chi l’ha sottoscritta e non anche della“veridicità del contenuto delle dichiarazioni inessa rappresentate”, di talché il contenuto di que-ste ultime potrà essere provato con ogni mezzo,entro i limiti di ammissibilità dello stesso (cfr.Cass. Civ., 08/11674 e 93/12428). Valutata l’importanzache il documento è suscettibile di avereper il buon esito del giudizio, anche in relazionealla robustezza <strong>degli</strong> altri argomenti ed elementidi prova, la parte che intende valersi del documentodisconosciuto, almeno secondo una certagiurisprudenza, dovrà proporre formale istanzadi verificazione, indicando i mezzi di prova cheritiene utili e producendo le scritture che possanoservire da comparazione. Trattasi del cd. procedimentoincidentale di verificazione di cui all’articolo216 comma 1 c.p.c. che, a differenza di quelloproposto in via principale con citazione (di cuial comma 2 della stessa norma), genera un vero eproprio sub-procedimento, avente natura di autonomadomanda di accertamento e non di meraammissione di un mezzo di prova, idonea adacquisire autorità di cosa giudicata formale esostanziale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1956,n. 3699, sez. II, 23 maggio 1960, n. 1315). Suopposti lidi interpretativi, cui si ritiene prudenzialmentedi aderire, si colloca quella giurisprudenzache distingue tra procedimento di verificazioneproposto in via principale e quello azionatoin via incidentale. Nella specie, a differenza diquello proposto in via principale, il procedimentoincidentale di verificazione della scrittura privatadisconosciuta, avendo finalità e contenuti istruttorie inquadrandosi nell’ambito dell’attività probatoriadelle parti, ha funzione strumentale, inquanto non è fine al mero accertamento, ma èpreordinato all’utilizzazione nel processo dellaprova documentale. Così, ai fini della proposizionein via incidentale dell’istanza di verificazionenon sono richieste determinate formule, potendoil giudice ravvisare la volontà di chiederne la verificazione(e quindi di servirsi del documento disconosciuto)in un comportamento concludente,anche senza l’uso di formule sacramentali, qualepuò essere la mera articolazione di una provatestimoniale sul fatto che la controparte abbiaeffettivamente sottoscritto la scrittura (cfr. Cass.Civ., sez. III, 9 luglio 2004, n. 12734). Nella stessadirezione si è posta la sentenza della Cass. Civ.,sez. lavoro, n. 9631 del 20 maggio 2004, secondocui nel procedimento di verificazione della scritturaprivata il giudice di merito, ancorché abbiadisposto una consulenza grafica sull’ortografiadella scrittura disconosciuta, ha “il potere-doveredi formare il proprio convincimento sulla base diogni altro elemento anche desunto da prova testimoniale,senza essere vincolato ad alcuna graduatoriafra le varie fonti di accertamento della verità”.E ancora, la Suprema Corte con sentenza n.1549 del 28 gennaio 2004 aveva già stabilito che“tenuto conto che il procedimento di verificazionedella scrittura privata disconosciuta, avendonatura e finalità di carattere istruttorio, è preordinatoall’utilizzazione della prova documentale,il giudice non è tenuto a disporre la verificazionedella scrittura, qualora la ritenga non influente aifini della decisione”. Riassumendo, quindi, secondotale orientamento giurisprudenziale la volontàdi sottoporre a verificazione la scrittura privatadisconosciuta (per servirsi della stessa in giudizio),non richiedendo formule particolari o specificimezzi, può essere desunta e decisa anche sullabase dell’articolazione di una mera prova testimoniale(ad esempio, avente ad oggetto la circostanzadella formazione, sottoscrizione e rilasciodel documento), non esigendosi la formale aperturadi un procedimento incidentale (implicantela custodia del documento, il deposito di scritturedi comparazione, la nomina di un CTU), allorquandogli elementi già acquisiti siano ritenutisufficienti per una pronuncia al riguardo. Il giudicepotrà così ritenere come verificata la scritturaprivata disconosciuta, sulla base <strong>degli</strong> altri elementidi prova emersi in giudizio, prescindendosi,ove possibile, dalla formalità del sub-procedimentodi verificazione incidentale e della relativaistanza di parte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19 maggio2008, n. 12695). Nel mezzo dei due orientamenticontrapposti si è collocata una recente pronunciadella Cassazione (sez. III, del 16 febbraio 2012, n.2220), con la quale dapprima la Corte ha stabilitoche “la mancata proposizione dell’istanza di verificazionedi una scrittura privata disconosciutaequivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazionedi non volersi avvalere della scrittura stessacome mezzo di prova, con la conseguenza cheil giudice non deve tenerne conto”, ribadendoperò che “la parte che ha disconosciuto la scritturanon può trarre dalla mancata proposizione dell’istanzadi verificazione elementi di prova a séfavorevoli”, potendo il giudice avvalersi, ai finidella decisione, delle prove testimoniali espletate.Eleonora StefanelliHL’espropriazione per pubblica utilità:evoluzione storica e analisidei profili giuridici.I. Excursus storico: origine ed evoluzione dell’istitutodell’espropriazione.Da un punto di vista etimologico, “espropriare”(dal latino ex proprius) significa togliere la proprietà,con la conseguenza che ben può definirsicome una sottrazione coattiva del diritto di proprietào di una facoltà a esso inerente, quali l’uso

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