12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

90 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011no); ii) si materializza in un atto (la delibera) i cui effetti, una volta approvatadal tribunale, non hanno bisogno di ulteriori atti di esecuzione.Altra cosa è la decadenza che, in quanto norma secondaria (ossia sanzionatoria),opera direttamente sugli effetti dell’atto (l’atto di nomina) preesistenteed efficace.La qualificazione della decadenza come sanzione ( 14 ), ossia come conseguenzache l’ordinamento ricollega alla violazione di una regola di condotta,permette di collocare su due piani distinti elementi (la fattispecie e la sanzione)che, dal punto di vista funzionale, sono dotati di reciproca autonomia ( 15 ).Infatti, come si è in parte anticipato, non solo non ha alcun riscontro ladefinizione come “eccezionali” delle ipotesi di ineleggibilità e decadenza( 16 ), ma, anzi, essa è il sintomo dell’inversione, da un punto di vista interpretativo,del rapporto tra mezzo e fine; di aver visto, cioè, nell’elencazionedelle cause di ineleggibilità e decadenza non dei possibili strumenti per favorire(in particolare) l’indipendenza, ma degli istituti dotati di una propriafinalità: quella di garantire un’esigenza di certezza assicurata dalla modalitàtecnica del loro operare (ipso iure). In sostanza, per la tesi tradizionale: i) ladecadenza (la sanzione) non era più un mezzo per favorire (tra l’altro) l’indipendenza(la norma primaria), ma era essa stessa la fattispecie a cui piegarele varie “cause” che la potevano originare: il modo di operare della decadenzaimponeva di leggere le varie cause in modo “coerente” con tale “fat-( 14 ) Talvolta si parla anche di norma secondaria. La contrapposizione tra norma primariae norma secondaria ha avuto, in dottrina, molto seguito, anche se ha spesso assunto significatiassai diversi. Per una ricostruzione, nonché per i necessari riferimenti bibliografici v. Ferrajoli,Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 1, Teoria del diritto, Bari, 2007, p.679 ss., e nota 50, E. Russo, L’interpretazione delle leggi civili, Torino, 2000, p. 278 ss.( 15 ) Cfr. già Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli,XV, Torino, 1960, p. 468, che ritiene opportuno “tenere distinti i due ordini di problemi:quelli concernenti la diagnosi delle anormalità (la patologia) e quelli concernenti il loro trattamentogiuridico”, ma la scissione tra precetto e sanzione si riscontra anche nelle concezioninormativistiche che vedono nell’invalidità il trattamento sanzionatorio dell’atto viziato. Suquesti temi si veda Ascarelli, Inesistenza e nullità, in Scritti giuridici, Milano, 1959, p. 225 ss.;Irti, La nullità come sanzione civile, in questa rivista, 1987, p. 541 ss.; per un accenno v. Sacco,De Nova, Il contratto, II, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 2004, p. 496.( 16 ) La dottrina non si è preoccupata di dimostrare il carattere eccezionale delle disposizionicirca l’ineleggibilità e decadenza, limitandosi ad affermare che “[. . .] si ritengono essere[disposizioni eccezionali] quelle che pongono limiti alla capacità di assumere cariche od ufficidi qualsiasi tipo”. Così Cavalli, Collegio sindacale, cit., p. 686. L’eccezionalità di una normapresuppone l’individuazione di un sistema di valori collocato in una posizione poziore nellacatena kelseniana, contraddetta dal disvalore insito, nel caso di specie, nel meccanismo dell’ineleggibilitàe decadenza. Per un’analoga argomentazione, seppur riferita all’elencazionedelle cause di recesso previste dall’allora vigente art. 2437 c.c., cfr. Galletti, Il recesso nellesocietà di capitali, Milano, 2000, p. 305 ss., ove riferimenti di teoria generale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!