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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 89tamento che dovrebbe avvenire mediante una delibera dell’assemblea, conla conseguente difficoltà di distinguere la decadenza dalla revoca ( 12 ).Va tuttavia rilevato che, per questa via, si giunge ad alterare un trattofondamentale delle garanzie di indipendenza che caratterizzano il sistematradizionale rispetto ai sistemi alternativi (e oggi ai revisori) ( 13 ), arrivando,di fatto, ad aggirare il controllo giudiziale sulla giusta causa di revoca (arg. exart. 1344 c.c.). Infatti, non si sposta solo ex ante il (potenziale) controllo dellalegittimità della causa di cessazione dell’incarico, ma muta completamentela prospettiva. Nel caso di specifica ulteriore ipotesi di decadenza sitratta, infatti, di stabilire, probabilmente in via incidentale, ossia in caso diimpugnazione del provvedimento di comunicazione della decadenza, lacompatibilità tra una norma per sua natura generale ed astratta, posta dall’autonomiaprivata, e l’ordinamento. In caso di revoca, invece, occorre valutarese in concreto sussiste una giusta causa, per definizione non tipizzata:cambia pertanto non solo l’oggetto su cui verte l’onere della prova, ma ancheil suo contenuto e muta l’efficacia della cessazione del rapporto. In pratica,il rischio è di tradurre la decadenza in una presunzione assoluta di giustacausa di revoca; una presunzione vincibile solo dimostrando l’illegittimitàdella clausola statutaria o la non coincidenza tra fattispecie concreta eastratta previsione statutaria.Probabilmente, per tener su due piani distinti revoca e decadenza, soprattuttoquando si procede all’accertamento mediante una delibera assembleare,è necessario considerare la diversa natura sostanziale che le caratterizza:la revoca: i) è l’oggetto della delibera e, in quanto tale, determinaprecise conseguenze sul piano organizzativo e obbligatorio (necessità che sinomini il sostituto e, in assenza di giusta causa, obbligo di risarcire il dan-sindaco e società tra professionisti, cit., p. 22 per i quali dalla decadenza prevista dalla lett. c dell’art.2399 sarebbe “meno plausibile [. . .] trarre la conseguenza di una decadenza automatica,a prescindere da ogni accertamento”; Libertini, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di societàper azioni, cit., p. 239 s., per il quale la “tesi dell’operatività solo a seguito di un atto di accertamentocostitutivo rimane ragionevolmente sostenibile solo nei casi in cui vi possano essereoggettive incertezze sulla compatibilità delle situazioni concrete”.( 12 ) Tant’è vero che lo stesso Libertini, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di societàper azioni, cit., p. 240, nota 6, si vede costretto ad affermare che la “deliberazione sulla decadenzasi avvicinerebbe pertanto a quella di revoca per giusta causa (art. 2400, comma 2°), conla differenza che non richiederebbe l’approvazione del Tribunale”. Una distinzione che, alpiù, potrebbe trovare qualche (solo apparente) riscontro per il sistema tradizionale, non già inquelli alternativi, dove la revoca dei soggetti deputati al controllo non è soggetta ad approvazionedel tribunale.( 13 ) Si noti come con la riforma sulla revisione legale dei conti, approvata il 27 gennaio2010 (d.lgs. 39/2010), è stato abolito anche l’art. 2409quater, c.c., che prevedeva il decreto deltribunale per l’approvazione della delibera di revoca dell’incarico di revisione.

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