SAGGI 89tamento che dovrebbe avvenire mediante una delibera dell’assemblea, conla conseguente difficoltà di distinguere la decadenza dalla revoca ( 12 ).Va tuttavia rilevato che, per questa via, si giunge ad alterare un trattofondamentale delle garanzie di indipendenza che caratterizzano il sistematradizionale rispetto ai sistemi alternativi (e oggi ai revisori) ( 13 ), arrivando,di fatto, ad aggirare il controllo giudiziale sulla giusta causa di revoca (arg. exart. 1344 c.c.). Infatti, non si sposta solo ex ante il (potenziale) controllo dellalegittimità della causa di cessazione dell’incarico, ma muta completamentela prospettiva. Nel caso di specifica ulteriore ipotesi di decadenza sitratta, infatti, di stabilire, probabilmente in via incidentale, ossia in caso diimpugnazione del provvedimento di comunicazione della decadenza, lacompatibilità tra una norma per sua natura generale ed astratta, posta dall’autonomiaprivata, e l’ordinamento. In caso di revoca, invece, occorre valutarese in concreto sussiste una giusta causa, per definizione non tipizzata:cambia pertanto non solo l’oggetto su cui verte l’onere della prova, ma ancheil suo contenuto e muta l’efficacia della cessazione del rapporto. In pratica,il rischio è di tradurre la decadenza in una presunzione assoluta di giustacausa di revoca; una presunzione vincibile solo dimostrando l’illegittimitàdella clausola statutaria o la non coincidenza tra fattispecie concreta eastratta previsione statutaria.Probabilmente, per tener su due piani distinti revoca e decadenza, soprattuttoquando si procede all’accertamento mediante una delibera assembleare,è necessario considerare la diversa natura sostanziale che le caratterizza:la revoca: i) è l’oggetto della delibera e, in quanto tale, determinaprecise conseguenze sul piano organizzativo e obbligatorio (necessità che sinomini il sostituto e, in assenza di giusta causa, obbligo di risarcire il dan-sindaco e società tra professionisti, cit., p. 22 per i quali dalla decadenza prevista dalla lett. c dell’art.2399 sarebbe “meno plausibile [. . .] trarre la conseguenza di una decadenza automatica,a prescindere da ogni accertamento”; Libertini, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di societàper azioni, cit., p. 239 s., per il quale la “tesi dell’operatività solo a seguito di un atto di accertamentocostitutivo rimane ragionevolmente sostenibile solo nei casi in cui vi possano essereoggettive incertezze sulla compatibilità delle situazioni concrete”.( 12 ) Tant’è vero che lo stesso Libertini, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di societàper azioni, cit., p. 240, nota 6, si vede costretto ad affermare che la “deliberazione sulla decadenzasi avvicinerebbe pertanto a quella di revoca per giusta causa (art. 2400, comma 2°), conla differenza che non richiederebbe l’approvazione del Tribunale”. Una distinzione che, alpiù, potrebbe trovare qualche (solo apparente) riscontro per il sistema tradizionale, non già inquelli alternativi, dove la revoca dei soggetti deputati al controllo non è soggetta ad approvazionedel tribunale.( 13 ) Si noti come con la riforma sulla revisione legale dei conti, approvata il 27 gennaio2010 (d.lgs. 39/2010), è stato abolito anche l’art. 2409quater, c.c., che prevedeva il decreto deltribunale per l’approvazione della delibera di revoca dell’incarico di revisione.
90 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011no); ii) si materializza in un atto (la delibera) i cui effetti, una volta approvatadal tribunale, non hanno bisogno di ulteriori atti di esecuzione.Altra cosa è la decadenza che, in quanto norma secondaria (ossia sanzionatoria),opera direttamente sugli effetti dell’atto (l’atto di nomina) preesistenteed efficace.La qualificazione della decadenza come sanzione ( 14 ), ossia come conseguenzache l’ordinamento ricollega alla violazione di una regola di condotta,permette di collocare su due piani distinti elementi (la fattispecie e la sanzione)che, dal punto di vista funzionale, sono dotati di reciproca autonomia ( 15 ).Infatti, come si è in parte anticipato, non solo non ha alcun riscontro ladefinizione come “eccezionali” delle ipotesi di ineleggibilità e decadenza( 16 ), ma, anzi, essa è il sintomo dell’inversione, da un punto di vista interpretativo,del rapporto tra mezzo e fine; di aver visto, cioè, nell’elencazionedelle cause di ineleggibilità e decadenza non dei possibili strumenti per favorire(in particolare) l’indipendenza, ma degli istituti dotati di una propriafinalità: quella di garantire un’esigenza di certezza assicurata dalla modalitàtecnica del loro operare (ipso iure). In sostanza, per la tesi tradizionale: i) ladecadenza (la sanzione) non era più un mezzo per favorire (tra l’altro) l’indipendenza(la norma primaria), ma era essa stessa la fattispecie a cui piegarele varie “cause” che la potevano originare: il modo di operare della decadenzaimponeva di leggere le varie cause in modo “coerente” con tale “fat-( 14 ) Talvolta si parla anche di norma secondaria. La contrapposizione tra norma primariae norma secondaria ha avuto, in dottrina, molto seguito, anche se ha spesso assunto significatiassai diversi. Per una ricostruzione, nonché per i necessari riferimenti bibliografici v. Ferrajoli,Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 1, Teoria del diritto, Bari, 2007, p.679 ss., e nota 50, E. Russo, L’interpretazione delle leggi civili, Torino, 2000, p. 278 ss.( 15 ) Cfr. già Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli,XV, Torino, 1960, p. 468, che ritiene opportuno “tenere distinti i due ordini di problemi:quelli concernenti la diagnosi delle anormalità (la patologia) e quelli concernenti il loro trattamentogiuridico”, ma la scissione tra precetto e sanzione si riscontra anche nelle concezioninormativistiche che vedono nell’invalidità il trattamento sanzionatorio dell’atto viziato. Suquesti temi si veda Ascarelli, Inesistenza e nullità, in Scritti giuridici, Milano, 1959, p. 225 ss.;Irti, La nullità come sanzione civile, in questa rivista, 1987, p. 541 ss.; per un accenno v. Sacco,De Nova, Il contratto, II, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 2004, p. 496.( 16 ) La dottrina non si è preoccupata di dimostrare il carattere eccezionale delle disposizionicirca l’ineleggibilità e decadenza, limitandosi ad affermare che “[. . .] si ritengono essere[disposizioni eccezionali] quelle che pongono limiti alla capacità di assumere cariche od ufficidi qualsiasi tipo”. Così Cavalli, Collegio sindacale, cit., p. 686. L’eccezionalità di una normapresuppone l’individuazione di un sistema di valori collocato in una posizione poziore nellacatena kelseniana, contraddetta dal disvalore insito, nel caso di specie, nel meccanismo dell’ineleggibilitàe decadenza. Per un’analoga argomentazione, seppur riferita all’elencazionedelle cause di recesso previste dall’allora vigente art. 2437 c.c., cfr. Galletti, Il recesso nellesocietà di capitali, Milano, 2000, p. 305 ss., ove riferimenti di teoria generale.
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