SAGGI 87meno di un suo accertamento, sia sulle conseguenze organizzative derivantidalla persistente presenza di un sindaco decaduto rispetto agli atti compiutidal collegio sindacale “illegittimamente costituito” ( 4 ).La Corte si trova ad affrontare il tema della decadenza del sindaco al finedi valutare la validità degli atti nel cui procedimento di formazione intervieneil collegio. In sostanza, ci si interrogava se la validità della delibera diun organo (assemblea) può essere pregiudicata da atti (illegittimi) posti inessere da un altro organo (collegio sindacale). Seguendo l’insegnamentometodologico di Gino Gorla ( 5 ), se il “caso” (“fatti” e “questioni”) era costituitodall’invalidità derivata, la “risoluzione del caso” è stata rinvenuta nelprincipio secondo cui il vizio di costituzione e funzionamento di un organodella società “è idoneo ad incidere sulla legittimità degli atti da quel medesimoorgano compiuti, ma non pure degli atti di organi diversi, salvo che[. . .] si tratti di atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunquedi atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul pianogiuridico” ( 6 ).Pertanto, nella fattispecie concreta sottoposta alla Corte, l’accertamentodel possibile vizio di costituzione del collegio sindacale diventa inutile(“palesemente superfluo”) rispetto alla delibera di approvazione del bilanciola cui nullità si fa risalire alla violazione della clausola generale dellachiarezza e irrilevante rispetto alla delibera relativa al compenso degli amministratori“perché tale deliberazione [. . .] non comporta alcun ruolo attivodel collegio sindacale [. . .]” ( 7 ). Eppure la Corte spende non poche energiesul punto. Per verificare la correttezza delle argomentazioni addotte, anchealla luce delle nuove regole introdotte con la riforma del diritto societario,occorrerà analizzare la natura della decadenza e la funzione svolta dall’accertamentodella stessa e le conseguenze organizzative della mancatasostituzione del sindaco decaduto.2. – La Cassazione non si sofferma sulla natura giuridica della decadenza( 8 ), limitandosi ad osservare, alla luce dei suoi precedenti che ivi richia-( 4 ) Cfr. il punto 5.3 della motivazione.( 5 ) Gorla, voce Precedente giudiziale, in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, in part. p.10 ss.( 6 ) Così nel punto 6 della motivazione.( 7 ) Punto 6 della motivazione. Nel punto 5, però, la Corte giustifica l’approfondimentodelle questioni relative alla decadenza per i riflessi che la stessa avrebbe avuto sulla deliberarelativa al compenso degli amministratori.( 8 ) La Cassazione analizza, infatti, il caso di decadenza determinata dalla sussistenza diun rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita tra il sindaco, nello specifico il presidentedel collegio, e la società. Fattispecie oggi calata nella lett. c dell’art. 2399 c.c., con lievi
88 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ma, e conscia del dibattito ancora vivo in dottrina, che la stessa opera ipsoiure e non necessita di alcun atto di accertamento ( 9 ).In passato, per giustificare l’automaticità della decadenza, si è riconosciuto,nelle varie ipotesi previste dall’art. 2399 c.c., un comune carattere diimmediata percezione dell’incompatibilità che non richiederebbe, perciò,alcun giudizio di valore. Si tratterebbe di un meccanismo diretto a garantirel’“efficienza dell’organizzazione societaria” e che risponde all’“esigenzadi certezza, che [. . .] è implicita nella ricostruzione delle fattispecie rilevantiai fini della determinazione dei requisiti di ineleggibilità e decadenza” ( 10 ).Una spiegazione siffatta mal si concilia con il nuovo testo dell’art. 2399c.c., e in particolare con la fattispecie dai confini indeterminati prevista dallasua lett. c, tanto che la miglior dottrina, pur confermando l’impostazioneprecedente, ha sostenuto che la decadenza opererebbe talvolta ex lege, talvoltaa seguito dell’accertamento del verificarsi della fattispecie ( 11 ); accer-modifiche letterali (cfr. sul nuovo testo Cavalli, Il collegio sindacale, in Il nuovo diritto societario,a cura di Ambrosini, Torino, 2004, I, p. 267 ss., in part. p. 272 s.); ipotesi cioè di decadenzac.d. ordinaria (art. 2399 c.c.), normalmente contrapposta, in dottrina, a quella c.d. sanzionatoria(v., tra i tanti, Cavalli, I sindaci, in Tratt. delle s.p.a, diretto da Colombo e Portale, 5,Torino, 1988, p. 56 ss.; Domenichini, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, 16, Torino, 1985, p. 552, Libertini, Note in materia di ineleggibilità edecadenza del sindaco consulente della società, cit., in part. p. 281 ss.), che si ricollega a meri fattioggettivi e assenza di profili valutativi, come la mancata partecipazione del sindaco alle riunionidel consiglio di amministrazione o dell’assemblea (cfr. art. 2405 c.c.).( 9 ) Per i riferimenti, anche giurisprudenziali, si veda Cavalli, Collegio sindacale, in Cavalli,Marulli, Silvetti, Le società per azioni, II, 2, Torino, 1996, p. 734 ss.( 10 ) Così Libertini, Note in materia di ineleggibilità e decadenza del sindaco consulente dellasocietà, cit., p. 270 ss., in part. p. 272, da dove è tratto il virgolettato. Per la tesi in parola,l’“esigenza di certezza” si traduce nella necessità di poter “definire sufficientemente a priori,ipotesi di incompatibilità e decadenza” (Libertini, Note in materia di ineleggibilità e decadenzadel sindaco consulente della società, cit., in part. p. 277).V. anche Angelici, Cavalli, Libertini, Parere pro veritate in materia d’ineleggibilità delsindaco e società tra professionisti (4 febbraio 2005, indirizzato al Consiglio Nazionale Ragionierie Periti Commerciali) e Libertini, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di società perazioni, in Giur. comm., 2005, I, p. 237 ss. La tesi sembra peraltro già presente in nuce già nelleparole di Sasso, A proposito dell’indipendenza del sindaco, in Giur. comm., 1999, I, p. 220 ss., inpart. p. 221, nota 2, ove si esprimono i timori che derivano da un’interpretazione troppo ampiadelle ipotesi previste dall’art. 2399 c.c., e, con riferimento alla famiglia di fatto, significativamenteprecisa che se si accetta una tale apertura “si finisce con l’introdurre elementi d’incertezzacirca l’area di operatività della norma”. Tuttavia, l’a. è conscio che è possibile rinveniremolte situazioni di pericolo “astrattamente idonee ad incidere sulla capacità di controllodel sindaco”, ma ritiene che il problema andrà risolto “sulla base della diligenza prestata e secondogli obblighi che fanno carico all’organo di controllo”.( 11 ) Cfr. Angelici, Cavalli, Libertini, Parere pro veritate in materia d’ineleggibilità del
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