12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAGGI 83l’ambiente. Argomentazioni che a partire dall’art. 32 Cost. suggerivano diconcedere non solo un indennizzo ma l’inibitoria delle immissioni nocive el’adozione di impianti riduttivi delle immissioni, attraverso un bilanciamentotra l’interesse alla produzione e quello, altrettanto di natura collettiva,della difesa dell’ambiente, in applicazione dell’art. 844 c. c.Per non dire del precedente giudiziale delle Sezioni Unite (il caso Seveso)ignorato dalle sentenze testé citate e di cui riporto la massima, peraltroelaborata da chi vi parla, e corrispondente alla effettiva decisione espressa inquella vicenda. Ecco un precedente vincolante perché espresso dalle SezioniUnite che ribalta la concezione classica della responsabilità civile:« In caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposoil danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolaresituazione (in quanto abitano o lavorano in detto ambiente) e cheprovino in concreto di aver subìto un turbamento psichico di natura transitoriaa causa dell’esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazionidel normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamenteanche in mancanza di una lesione all’integrità psicofisica » ( 15 ).In definitiva, uno scambio di flussi giurisprudenziali in questa materiacosì complessa e relativa al diritto umano più rilevante, quello della salute,sarebbe salutare (mi si scusi il bisticcio) perché possa imporsi il modello ditutela più razionale e al passo con i tempi che segnalano episodi sempre piùingenti di disastri ecologici e la necessità di nuovi strumenti giuridici che assicurinouna tutela preventiva e non solo riparatoria.Ben vengano anche le nuove tipologie di danni all’italiana purché nonripetitive di quelle già esistenti e recepite legislativamente. Nel campo deidanni da ingiusto processo ove la legge Pinto consente il risarcimento deldanno non patrimoniale, il mio auspicio è che in questo settore si parli didanno patrimoniale e di danno morale, quest’ultimo in una accezione ampia,comprensiva anche del disagio dovuto al protrarsi dell’incertezza sull’esitodella lite, senza accreditare anche la figura del cd. danno esistenziale.Sono in definitiva gli avvocati con l’ausilio della dottrina che devonofunzionare da custodi dei diritti, ma senza dimenticare il rapporto che devesussistere tra la violazione dei diritti e una condotta illecita, perseguibile siapure solo civilmente. In altri termini richiamo l’attenzione sull’art. 2043 c.c.e su quelli che lo seguono: per riconoscere un risarcimento occorre dimostrarela ricorrenza di un danno ingiusto, di un criterio di imputazione dellaresponsabilità civile, anche meramente oggettivo, e del nesso causale tra il( 15 ) Cass. Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 25615 in Giur. it., 2003, 691, con note di Bona e Migliorati,e in Danno e resp., 2002, con nota di Ponzanelli.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!