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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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82 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011la Suprema Corte, per rifiutare la delibazione di una sentenza di condannastatunitense al pagamento dei punitives damages, affermi a chiare lettere:« l’idea della sanzione e della punizione è estranea al risarcimento del danno,così come è indifferente la condotta del danneggiante: alla responsabilitàcivile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimonialedel soggetto che ha subìto la lesione mediante il pagamento di una sommadi danaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato » ( 12 ); oche, in presenza di immissioni di onde elettromagnetiche, sempre la stessaCorte affermi che « in mancanza di un principio codificato di precauzioneche consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma nonprovata pericolosità, deve escludersi in questi casi il diritto al risarcimentodi un danno del tutto ipotetico » ( 13 ). Queste prese di posizione sono infattisuperate dal momento che il principio di precauzione è già entrato nel nostroordinamento grazie a una direttiva comunitaria ( 14 ) e che non esiste alcunprincipio di ordine pubblico che impedisca ai giudici italiani, come hannofatto pacificamente i loro colleghi francesi, di tener conto, nella valutazionedei danni alla persona, della particolare intensità dell’offesa e dellacolpa grave del danneggiante.In questo settore l’interprete dovrebbe recuperare tutto il bagaglio di argomentazionia partire dai valori costituzionali che hanno consentito ai giuristiitaliani di difendere gli abitanti, proprietari o non, delle case vicine aglistabilimenti industriali che producono inquinamenti tutte le volte che la lororichiesta di tutela coincideva con l’interesse collettivo alla salubrità del-( 12 ) Cfr. Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in Corriere giur. 2007, p. 498 con nota di Fava, Punitivedamage e ordine pubblico: la Cassazione blocca lo sbarco.( 13 ) Cass., 23 gennaio 2007, n. 1391, da CED Cassazione, 2007.( 14 ) V. art 304 intitolato: “Azione di prevenzione del Codice dell’ambiente” che recita:1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminenteche si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese,le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.2. L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1° da apposita comunicazioneal comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio siprospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successiveinforma il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deveavere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalitàdell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmentecoinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenutaal comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cuial comma 1° . Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1° e alla comunicazionedi cui al presente comma, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a milleeuro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

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