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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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80 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Corte europea ( 10 ). Qui, dunque, non c’è ancora stato allineamento aglistandard europei, e non mi risulta che vi siano state a tutt’oggi censure.3. – Le differenze tra i princìpi europei e il nostro diritto interno persistonosoprattutto con riferimento alle poste di danno di cui si chiede il risarcimento.È noto che in <strong>Italia</strong> proprio in riferimento alla fattispecie del danno daingiusto processo è stata elaborata la figura del danno esistenziale che si èvenuta ad aggiungere al danno non patrimoniale tradizionalmente intesocome danno morale soggettivo, ovvero il danno consistente nella sofferenzae negli stati di ansia e angoscia provocati dall’illecito (si parla come è notodi pretium doloris con riferimento al calcolo che si deve fare in via equitativadi questo pregiudizio rigorosamente non rilevante sul piano patrimoniale).Viceversa la Corte europea non conosce questa figura e parla indifferentementedi pregiudizio morale in dipendenza dall’incertezza e dall’ansiacirca l’esito del giudizio con ripercussioni sulla situazione complessiva economicae di salute dell’interessato ( 11 ).Non so dire a questo punto se dobbiamo augurarci che prevalga il modelloitaliano in tema di danno esistenziale, ma è certo che in questo settoredei danni alla persona le distanze tra il diritto comunitario e il diritto internoitaliano persistono e non è estranea a ciò, lasciatemi dire, la confusioneche caratterizza la disciplina del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento.L’emergere di sempre nuove categorie di danno nuoce alla chiarezza ealla traducibilità a livello europeo delle istanze di cui si fanno portatori i nostrigiudici.Non vi è dubbio che le lungaggini processuali creano un disagio esistenzialeper le parti in causa e anche per altri soggetti a queste in qualchemodo legati. Ma non vi è bisogno di immaginare una categoria nuova didanno laddove la legge consente il risarcimento del danno non patrimonialee sottoporla ad un regime probatorio differenziato.A mio avviso la creazione giurisprudenziale di nuovi danni ha senso nelnostro ordinamento quando manchino i dati legislativi a cui ancorare una( 10 ) Cass., 26 aprile 2005, n. 8603, in www.iurisdata.net.( 11 ) In altra sede ho messo in rilievo che sussistono differenze sul piano probatorio perchéla Corte europea ritiene che il danno in parola non deve essere provato ma calcolato sulla basedi una cifra standard per ogni anno della durata del processo mentre la nostra Cassazioneha più volte ripetuto che tale danno non può dirsi in re ipsa e va provato da chi invoca il risarcimento.

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