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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 79risprudenza della Corte europea il ricorso a tale criterio è servito ad aumentareil risarcimento del danno morale nelle cause aventi ad oggetto i dirittifondamentali della persona e gli status personali ove, secondo la Corte, laspeditezza del processo a causa della cruciale importanza della decisioneper i diretti interessati riveste una notevole importanza. Emblematici i casidei giudizi promossi da individui danneggiati a seguito di contagio da H.I.V.o dei procedimenti di divorzio relativamente alle modalità inerenti alla custodiadei figli e all’abitazione della casa familiare e ancora di quelli per il riconoscimentodi paternità.Attualmente anche la nostra Corte di cassazione sta progressivamenteabbandonando il criterio in esame per allinearsi alla giurisprudenza dellaCorte di Strasburgo, e ha affermato a partire da una sentenza del 2005 che:« l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificanonormalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco ».Anche se in un altro passaggio della sentenza si ammette che tale aspettopuò avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento ( 9 ). Anche unasentenza dell’8 marzo 2010, n. 5532, ha riaffermato il nuovo orientamentocensurando la Corte di Appello di Roma che aveva escluso il risarcimentoin una causa di lavoro in base al modesto valore della controversia, ma haaggiunto il seguente enunciato che, mi sembra costituire un altro tentativodi ridurre le distanze e nel contempo di salvare una certa discrezionalità delgiudice nazionale nella valutazione personalizzata del danno non patrimoniale:« Peraltro la mera esiguità del valore della controversia neppure rivesteincidenza esclusiva sulla riduzione del “quantum debeatur” (il riferimento èal danno non patrimoniale), siccome deve essere apprezzata, in correlazionealle condizioni socio-economiche dell’istante, dal momento che solo datale riscontro, che deve essere condotto in punto di fatto, può emergere laprova della misura effettiva dello stress dedotto ».La tendenza europea alla standardizzazione, peraltro, sembra prevaleree anche questo forse va in contrasto con il ricorso frequente che i nostri giudicifanno alla valutazione equitativa in questa materia.Altre differenze nella valutazione dei pregiudizi connessi a una eccessivadurata dei processi: il calcolo del periodo rilevante per il computo dell’indennizzo.Esemplificando, nel 2005 la Corte di cassazione ha confermatola validità di un diverso criterio di calcolo in conformità alla legge italiana,affermando che occorre tener conto del solo periodo eccedente il termineragionevole e non anche di ogni anno di pendenza del processo come inveceavviene nel sistema di liquidazione dell’indennizzo praticato dalla( 9 ) Cass. civ., 10 gennaio 2005, n. 297, in Giust. civ., 2005, p. 1204 ss.

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