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DIBATTITI 71Rettore soggetti prima non legittimati, e ampliando la partecipazione neiconsigli di facoltà e nei consigli di corsi di laurea ai ricercatori, che non nehanno titolo” ( 24 ). Si è trattato, cioè, di tutelare l’autogoverno dell’ente daparte del corpo docente: in buona sostanza, l’unico limite all’autonomianormativa degli atenei è quello volto a garantire che essi siano, come in passato,governati dai propri docenti, non da altre componenti. Presenta unpreciso significato, in questa ottica, anche la più recente sentenza della Cortecostituzionale 8 marzo 2006, n. 102 ( 25 ), con cui è stata dichiarata incostituzionalel’ingerenza da parte della normativa regionale ( 26 ).Lo stesso testo di riforma del sistema universitario (cd. Riforma Gelmini)al momento approvato solo al Senato il 29 luglio 2010 – prevedendo che“lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità deiprofessori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche – sembra andarenel senso di riservare la materia alla competenza statutaria risolvendocosì in radice il problema.Naturalmente, l’autonomia normativa delle università deve fare i contianche con i condizionamenti derivanti dalla necessità del più pieno rispettodel principio di imparzialità, così da evitare la possibilità per alcuno di avanzarearditi paragoni, come quello già in verità avanzato oltre un secolo fa, tral’amministrazione autonoma delle università e un “capitolo di canonici, chepur adempiendo pienamente a’loro doveri, amministrano le loro prebende senzarenderne conto a nessuno” ( 27 ).Cesare Miriello( 24 ) Cons. St., VI, 20 giugno 2001, n. 3296, cit.( 25 ) In Giur. cost., 2006, 1, o in Foro amm., 2006, 3, p. 730. Con tale pronuncia la Corte hadichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2°, lett. b), l. reg. Campania 20 dicembre2004, n. 13, nella parte in cui prevede l’istituzione di scuole di eccellenza e di master.La disposizione impugnata, infatti, nel prevedere da parte della Regione l’istituzione di nuovicorsi di studio universitario, interveniva in un settore della materia dell’istruzione – quellodella disciplina degli studi universitari – nel quale alle università è affidata, ai sensi dell’art. 33,comma ultimo, Cost., la competenza a definire, nei limiti stabili dalle leggi dello Stato (in particolare,l. 15 maggio 1997, n. 127, e d.m. 22 ottobre 2004, n. 270), i propri ordinamenti, sicchéin tale parte essa è lesiva della competenza attribuita all’autonomia universitaria.( 26 ) Circa il probelma riguardante il rispettivo ambito di competenza in materia tra Statoe Regioni cfr. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,in Le istituzioni del federalismo, 2004, p. 263.( 27 ) La frase è tratta da un famoso discorso parlamentare di Silvio Spaventa del 23 gennaio1884 contro il primo d.d.l. Baccelli (discorso riportato in Discorsi parlamentari di SilvioSpaventa, pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, Roma, 1913).

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