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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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70 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011verno delle università. Altre norme statali hanno impresso un ulteriore impulsoall’autonomia normativa dei singoli atenei, rinviando agli statuti e airegolamenti la definizione dei profili funzionali (primo fra tutti la composizionedegli organi collegiali) confermando la necessaria diversità delle soluzioniin ragione dei diversi contesti e delle diverse realtà.4. – (segue) Lo status come limite all’interferenza esternaCi si chiede, ora, se alla ricostruzione prospettata si possa obiettare chele norme riguardanti l’elettorato attivo e passivo debbano essere tenute distintedalle norme di organizzazione, perché relative allo status dei professoriuniversitari.Invero, mentre le norme di status non ammettono deroghe (non si può,per esempio, eleggere nel Parlamento un cittadino che non abbia raggiuntol’età prevista), le norme di organizzazione consentono al corpo dei soggetticui spetta la potestà di autogoverno di modulare le proprie scelte: consentendoche sia eletto qualsiasi professore di prima fascia, come è previsto dalloStatuto dell’Università di Bologna, o ammettendo che, in mancanza diun professore di prima fascia a tempo pieno, ne sia eletto uno a tempo definito,come è previsto dallo Statuto dell’Università di Napoli “Federico II” ( 22 ).Allo stesso modo, se, per la direzione dei dipartimenti, viene permessa l’estensionedell’elettorato passivo ai professori di seconda fascia, nel caso incui nessun professore di prima fascia sia disponibile (art. 4, comma 2°, l.56/2002) è perché non si tratta di scelte rigide, ma che possono variare infunzione delle esigenze che di volta in volta si presentano.Ad ogni modo, anche se si optasse per la tesi in base alla quale le normesull’elettorato debbano essere ricondotte alle norme di status, è da sottolineareche la loro funzione non è di limitare l’autogoverno dei docenti, madi tutelarlo da interferenze da parte di altri soggetti. Si considerino, in particolare,le svariate pronunce con le quali il giudice amministrativo ha annullatole disposizioni degli statuti che alteravano le regole sull’elezione delrettore e del preside, estendendo l’elettorato attivo ad altre categorie di personale,come i ricercatori o gli studenti ( 23 ).Il problema che la giurisprudenza ha inteso risolvere è quello della tuteladei professori universitari dalle lesioni derivanti dalle disposizioni statutarieche innovavano “profondamente le modalità di elezione degli organimonocratici e collegiali, ammettendo al voto per l’elezione del Preside e del( 22 ) Reperibile su www.unina.it.( 23 ) Cons. St., VI, 23 settembre 1998, n. 1269 in Foro Amm., 1998, p. 2400 o in Cons. Stato,1998, I, p. 1352; Cons. St., 20 giugno 2001, n. 3296 in Foro Amm., 2001, 6; Cons. giust. amm.Reg. Sicilia, 14 ottobre 1999, n. 564, in Cons. Stato, 1999, I, p. 1772.

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