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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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68 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Ad oltre venti anni di distanza dalla prima legge di attuazione dell’autonomiasancita dall’art. 33 Cost., rimane ancora indefinita la soluzione delproblema delle fonti della disciplina dello stato giuridico del personale docente( 13 ). E, in particolare, non è stato risolto il problema del contrasto, inmateria di status dei professori universitari, tra discipline statutarie e normedi legge ordinaria.È emblematico il caso dell’eleggibilità a cariche accademiche dei docentiche hanno scelto il regime del tempo definito (in particolare Preside diFacoltà e Direttore di Dipartimento), in quanto molti statuti universitari attribuisconoil diritto di elettorato passivo a tutti i professori di prima fascia,senza distinguere tra quelli che hanno optato per il regime a tempo pienopiuttosto che per quello a tempo definito. Per contro, una normativa statalerisalente nel tempo (art. 11 del d.p.r. 382/1980) stabilisce che “il regime atempo definito è incompatibile con le funzioni di rettore, preside e direttoredi dipartimento”. Lo stesso d.p.r. 382 prevedeva diverse ulteriori incompatibilitàsia per i professori a tempo definito che per i professori a tempopieno, i quali non potevano svolgere alcuna attività professionale e di consulenza,né assumere incarichi retribuiti.Tali incompatibilità sono state riviste nel tempo: ad esempio, oggi i professoria tempo pieno possono assumere incarichi retribuiti, purché autorizzatidall’amministrazione di appartenenza sulla base dei criteri stabilitidagli statuti o dai regolamenti degli atenei (art. 53, d. lgs. 165/2001).Altre norme statali, poi, hanno rinviato agli statuti delle Università la disciplinadell’elettorato attivo per le cariche accademiche, ivi compresa quelladi Direttore di Dipartimento ( 14 ): per questi, ad esempio, le stesse normehanno consentito l’estensione dell’elettorato passivo ai professori di secondafascia, nel caso in cui nessun professore di prima fascia sia disponibile( 15 ). È chiaro qui che ad una norma di tipo proibitivo sia subentrata unanorma di tipo permissivo condizionato, che rinvia agli statuti e ai regolamenti.È chiara, dunque, anche in materia (status giuridico dei docenti, composizionedegli organi, ecc.), una progressiva e sostenuta apertura alla autonomiauniversitaria, con un’estensione dell’ara rimessa alla potestà statutaria.( 13 ) Si registra, a metà degli anni ’90 qualche presa di posizione a favore della riconduzionedella disciplina dello stato giuridico ed economico dei ricercatori e dei docenti universitarialla contrattazione sindacale. Cfr. ad esempio Cammelli, Autonomia universitaria. Ovvero:il caso e la necessità, in Diritto Pubblico, 1995, p. 161.( 14 ) Mi sia consentito anche qua il rinvio a L’organizzazione dell’Università, in Miriello eMalavolta (a cura di), L’ordinamento universitario, Rimini, 2005, p. 23 ss.( 15 ) V. art. 4, comma 2°, l. 56/2002.

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