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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 67Una riprova di ciò può trarsi dalla legge 9 maggio 1989, n. 168: nel dareattuazione alla direttiva costituzionale, la normativa ha ribadito l’autonomia“delle università” e il loro diritto di darsi “ordinamenti autonomi conpropri statuti e regolamenti” (art. 6, comma1°). Ne ha quindi tratto le logicheconseguenze, affermando che le università sono “disciplinate, oltre chedai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative chevi operino espresso riferimento” (art. 6, comma 2°). Inoltre, esse sono statesottratte ai controlli preventivi della Corte dei conti (eccetto alcune classi diprovvedimenti), mentre soggiacciono ai controlli successivi della Corte,che si aggiungono al controllo del Ministro.A partire dalla legge richiamata, pertanto, si sono riorganizzate le funzioniministeriali attinenti all’Università e alla ricerca e si sono attribuite significativecompetenze autonome alle singole università per la disciplinadella loro organizzazione di governo ed amministrativa. In tal modo la leggedà una lettura corretta della disposizione costituzionale cui fa specificamenteriferimento, riconoscendo che l’autonomia universitaria è un valorecostituzionale di particolare intensità.3. – L’autonomia come differenziazione. Il caso dell’eleggibilità a cariche accademichedei professori a tempo definitoSulla base dei presupposti passati in rassegna, alle fonti autonome universitarie(statuti e regolamenti) viene riconosciuta una competenza nel cuiambito esse sono in posizione gerarchicamente subordinata soltanto nei confrontidelle leggi che mostrino di avere specificamente considerato l’esigenzache l’autonomia universitaria ceda a fronte di valori prevalenti ( 10 ). Il che significa,ad esempio, che non possono applicarsi alle università norme limitatricidella loro autonomia solo perché generali, oppure in via analogica.L’università ha diritto di darsi un proprio ordinamento e il relativo contenutoè libero, cioè deve costituire oggetto di esclusiva determinazione degli organidi governo dell’università medesima, senza che esso debba “conformarsi”a principi eteronomi, quali potrebbero essere le leggi dello stato ( 11 ). L’ambitodella sua autonomia non è prefissabile, nemmeno a livello di principi generali,da fonti normative eteronome, rispetto all’ordinamento che la stessa autonomiavoglia attribuirsi, predisponendo un proprio assetto statutario ( 12 ).( 10 ) Sorace, L’autonomia universitaria degli anni novanta: problemi e prospettive, op. cit.,p. 153.( 11 ) Correale, Libertà della scienza e limiti all’ordinamento universitario, in Dir. e soc.,1988, p. 423.( 12 ) Lo stesso Correale nel contributo citato alla nota precedente afferma che “ciascunauniversità può essere considerata titolare di una posizione d’indipendenza nei confronti anchedello Stato”.

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