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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 63sì dovrà accertare e valutare la liceità e/o l’esistenza della causa in concreto,esaminando lo scopo pratico del contratto, la sintesi, cioè, degli interessiche lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa in concreto),quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al dilà del modello astratto utilizzato ( 22 ). Orbene, nel caso di specie il contrattoin questione (verbale di conciliazione) è nullo per illiceità della causa inconcreto, in quanto lo scopo pratico perseguito non è funzionale al merorilascio (considerato anche il lunghissimo ed irragionevole termine previsto,che costituisce un significativo ed univoco elemento di fatto), bensì allaprotrazione di un vero e proprio rapporto di locazione per un tempo inferiorea quello previsto dalla legge, in violazione dell’art. 27, comma 3°, l.n. 392/78. Il contratto in questione, dunque, rappresenta in concreto ilmezzo per eludere l’applicazione della predetta norma imperativa (art.1344 c.c.).Il verbale di conciliazione in questione, infine, è nullo per contrasto congli artt. 34 e 79, l. n. 392/78 ( 23 ), in quanto attribuisce al proprietario locatore,in via preventiva rispetto alla maturazione del diritto alla indennità di avviamento,un vantaggio in contrasto con la disposizione dell’art. 34 l. 392/78 ( 24 ).Come è noto, infatti, il diritto all’indennità di avviamento matura all’atto delrilascio e pertanto il locatore non avrebbe potuto con il verbale di conciliazione,prima della maturazione del diritto a suo favore con il rilascio, ottenereuna preventiva riduzione dell’indennità che sarebbe maturata successivamente.Infatti, con il verbale di conciliazione il rilascio è stato prorogato al 31dicembre 2015 e quindi non si poteva ottenere in data anteriore alla maturazionedel diritto, una illegittima riduzione in palese violazione degli artt. 34 e79, l. n. 392/78.La nullità del verbale di conciliazione e, dunque, del titolo esecutivo,buiscano al negozio una funzione obiettiva volta al raggiungimento di una comune finalitàcontraria alla legge”. Negli stessi termini Trib. Bologna, ord., 15 febbraio 2010, Pres. Rel. dott.Liccardo, inedita.( 22 ) Cfr. Cass., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, Pres. Preden, Est. Travaglino, in Corrieregiur., 2006, 1718, con nota di Rolfi, in Rass. dir. civ., 2008, 564, con nota di Rossi, in questa rivista,2007, p. 416 ss., con commento di Rolli, Il rilancio della causa del contratto: la causaconcreta.( 23 ) In contrasto con la giurisprudenza citata nella precedente nota 14, si è infatti dispostodi un diritto prima della sua concreta ed effettiva maturazione.( 24 ) Nell’esempio fatto le parti prevedono che l’indennità di avviamento dovuta al conduttoreall’atto del rilascio al 31 dicembre 2015, sarà calcolata non già, come prevede l’art. 34l. 392/78, facendo riferimento all’ultimo canone convenuto con il verbale di conciliazione diEuro 4.000,00, bensì facendo riferimento al canone di Euro 1.350,00 di cui al precedente contrattodi locazione scaduto.

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