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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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62 CONTRATTO E IMPRESA 1/20119 anni previsto dall’art. 27, comma 3°, l. n. 392/78, e non può certo considerarsiuna vera e propria proroga del rilascio.Orbene, poiché attraverso la semplice proroga del termine del rilascio siè voluto in concreto eludere il termine di durata minima di nove anni di cuiall’art. 27 l. 392/1978, non vi è dubbio che il contratto di transazione e/o ilverbale di conciliazione è nullo ai sensi dell’art. 1344 c.c. Infatti, come è statoanche recentemente evidenziato, si aggira inequivocabilmente l’applicazionedella suddetta norma imperativa, qualora la proroga del termine delrilascio sia di oltre dodici mesi, che è il termine massimo previsto dall’art.56 l. 392/1978 ( 17 ). Qualora addirittura, come nel caso di specie, il termine diproroga del rilascio dell’immobile da parte del conduttore sia fissato in cinqueanni, non vi è dubbio che attraverso tale apparente proroga al rilascio,si sia voluta effettivamente eludere, col nuovo rapporto costituito con ilverbale di conciliazione e/o transazione, l’applicazione della suddetta normaimperativa, ed il relativo contratto di transazione dovrà essere dichiaratonullo per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 c.c. ( 18 ). Al riguardo sisegnala che l’accordo simulatorio volto ad eludere l’applicazione delle normedella l. n. 392/78, vertenti in tema di durata e di equo canone del contrattodi locazione, può essere provato, a norma dell’art. 1417 c.c., anchecon testimoni e con presunzioni ( 19 ). In accoglimento della nuova concezionedella causa in concreto ( 20 ), è evidente che il verbale di conciliazionee/o il contratto di transazione in questione è nullo. Il giudice non potrà limitarsiad accertare la liceità e/o l’esistenza della causa in astratto ( 21 ), ben-( 17 ) Cfr. A. Riccio, <strong>Contratto</strong> di locazione d’immobili ad uso commerciale, in Azienda &Contratti, Il Sole 24 Ore, n.3/2009, p. 57.( 18 ) Cfr. A. Riccio, <strong>Contratto</strong> di locazione d’immobili ad uso commerciale, cit., p. 58.( 19 ) Cfr. Cass., sez. III, 21 luglio 2006, n. 16759, Pres. Vittoria, Est. Mazza, in Rass. locazioni,2006, 251.( 20 ) Sulla nuova concezione della causa in concreto si v. Cass., sez. III, 7 ottobre 2008, n.24769; Cass., sez. II, 24 marzo 2006, n. 6631; Cass., 22 marzo 2007, n. 6969; Cass., sez. III, 24luglio 2007, n. 16315; Cass., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958; Cass., 8 maggio 2006, n.10490; Cass., sez. trib., 14 novembre 2005, n. 22932; Cass., sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 20398,tutte commentate da Rolli, Il rilancio della causa del contratto: la causa concreta, in questa rivista,2007, p. 416 ss.; ID., Causa in astratto e causa in concreto, in Le monografie di <strong>Contratto</strong> e<strong>impresa</strong>, serie diretta da Francesco Galgano, Padova, 2008, p. 80 e p. 247.( 21 ) Cfr. Cass., sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, Pres. Nicastro, Est. Varrone, la quale ha statuitoche “la causa del contratto si identifica con la funzione economico sociale che il negozioobiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata,rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle dueparti si propone di realizzare; ne consegue che si ha illiceità della causa, sia nell’ipotesi di contrarietàdi essa a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, sia nell’ipotesi diutilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge, qualora entrambe le parti attri-

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