DIBATTITI 614. – (segue) Nullità del verbale di conciliazione e/o della transazione per frodealla legge 27 luglio 1978, n. 392, e per mancanza di causa in concretoAnche a volere attribuire al verbale di conciliazione in questione la naturadi contratto di transazione, essendosi le parti limitate a “prorogare ladata di rilascio con la rideterminazione del canone di locazione per l’ulterioregodimento”, tale transazione è comunque nulla, per illiceità della causa,costituendo il mezzo per eludere l’applicazione delle norme imperativedi cui agli artt. 27, 32 e 79 l. n. 392/78 (art. 1344 c.c.). Se è vero che il conduttore,dopo la scadenza del contratto di locazione, avvenuta il 31 dicembre2010, avrebbero potuto disporre dei diritti acquisiti, stabilendo la data di rilascioed il corrispettivo per l’ulteriore godimento, senza per questo violareil disposto dell’art. 79 l. n. 392/78 ( 14 ), è altrettanto vero che, attraverso lementite spoglie di una apparente “proroga della data del rilascio”, si è di fattorealmente prorogato il termine finale del contratto scaduto, o più semplicementesi è costituito un nuovo duraturo rapporto di locazione, analogo alprecedente, in violazione sia della norma imperativa relativa alla durata minimadi cui all’art. 27, comma 3°, l. 392/1978, sia della norma imperativa relativaall’aggiornamento del canone di cui all’art. 32 l. 392/1978 ( 15 ). La proprietariadell’immobile, infatti, dopo la scadenza dell’originario contratto,per evitare di concludere un nuovo contratto di locazione con il precedenteconduttore, con l’obbligo di osservare le norme imperative sulla durata minima,potrebbe stipulare un contratto di transazione e/o verbale di conciliazioneavente ad oggetto la semplice proroga della data di rilascio dell’immobileed il corrispettivo per il suo ulteriore godimento, ma tale data potrebbeessere fissata non già in un ragionevole e limitato lasso di tempo, comeè naturale che sia, trattandosi di una mera proroga del rilascio ( 16 ), bensìin un lunghissimo lasso di tempo di ben cinque anni (dal 31 dicembre 2010al 31 dicembre 2015), che con tutta evidenza rappresenta, nelle locazioni diimmobili adibiti ad attività alberghiera, più della metà del termine legale di( 14 ) Cfr. Cass., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4714, Pres. Preden, Rel. Lanzillo, in Foro it.,2008, I, 1090, in Arch. Locazioni, 2008, 364; Cass., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23910, Pres.Varrone, Est. Fico; Cass., sez. III, 9 giugno 2003, n. 9197, Pres. Fiduccia, Est. Lupo; Cass., sez.III, 21 luglio 2003, n. 11323, Pres. Fiduccia, Est. Limongelli, in Giur. it., 2004, 1613; Cass., sez.III, 14 novembre 1995, n. 11806, Pres. Romagnoli, Est. Duva, in Contratti, 1996, 261, con notadi Benetti.( 15 ) Cfr. Cass., sez. III, 27 luglio 2001, n. 10286, Pres. Nicastro, Est. Preden, in Foro it.,2002, I, 2118, in Giur. it., 2002, 708, con nota di Barbieri; Cass., sez. III, 20 dicembre 2004, n.23638, Pres. Giuliano, Est. Segreto, in Foro it., 2005, I, 2767.( 16 ) Cfr. Cass., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4714, dove nel caso deciso la proroga della datadel rilascio era di circa un anno.
62 CONTRATTO E IMPRESA 1/20119 anni previsto dall’art. 27, comma 3°, l. n. 392/78, e non può certo considerarsiuna vera e propria proroga del rilascio.Orbene, poiché attraverso la semplice proroga del termine del rilascio siè voluto in concreto eludere il termine di durata minima di nove anni di cuiall’art. 27 l. 392/1978, non vi è dubbio che il contratto di transazione e/o ilverbale di conciliazione è nullo ai sensi dell’art. 1344 c.c. Infatti, come è statoanche recentemente evidenziato, si aggira inequivocabilmente l’applicazionedella suddetta norma imperativa, qualora la proroga del termine delrilascio sia di oltre dodici mesi, che è il termine massimo previsto dall’art.56 l. 392/1978 ( 17 ). Qualora addirittura, come nel caso di specie, il termine diproroga del rilascio dell’immobile da parte del conduttore sia fissato in cinqueanni, non vi è dubbio che attraverso tale apparente proroga al rilascio,si sia voluta effettivamente eludere, col nuovo rapporto costituito con ilverbale di conciliazione e/o transazione, l’applicazione della suddetta normaimperativa, ed il relativo contratto di transazione dovrà essere dichiaratonullo per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 c.c. ( 18 ). Al riguardo sisegnala che l’accordo simulatorio volto ad eludere l’applicazione delle normedella l. n. 392/78, vertenti in tema di durata e di equo canone del contrattodi locazione, può essere provato, a norma dell’art. 1417 c.c., anchecon testimoni e con presunzioni ( 19 ). In accoglimento della nuova concezionedella causa in concreto ( 20 ), è evidente che il verbale di conciliazionee/o il contratto di transazione in questione è nullo. Il giudice non potrà limitarsiad accertare la liceità e/o l’esistenza della causa in astratto ( 21 ), ben-( 17 ) Cfr. A. Riccio, <strong>Contratto</strong> di locazione d’immobili ad uso commerciale, in Azienda &Contratti, Il Sole 24 Ore, n.3/2009, p. 57.( 18 ) Cfr. A. Riccio, <strong>Contratto</strong> di locazione d’immobili ad uso commerciale, cit., p. 58.( 19 ) Cfr. Cass., sez. III, 21 luglio 2006, n. 16759, Pres. Vittoria, Est. Mazza, in Rass. locazioni,2006, 251.( 20 ) Sulla nuova concezione della causa in concreto si v. Cass., sez. III, 7 ottobre 2008, n.24769; Cass., sez. II, 24 marzo 2006, n. 6631; Cass., 22 marzo 2007, n. 6969; Cass., sez. III, 24luglio 2007, n. 16315; Cass., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958; Cass., 8 maggio 2006, n.10490; Cass., sez. trib., 14 novembre 2005, n. 22932; Cass., sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 20398,tutte commentate da Rolli, Il rilancio della causa del contratto: la causa concreta, in questa rivista,2007, p. 416 ss.; ID., Causa in astratto e causa in concreto, in Le monografie di <strong>Contratto</strong> e<strong>impresa</strong>, serie diretta da Francesco Galgano, Padova, 2008, p. 80 e p. 247.( 21 ) Cfr. Cass., sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, Pres. Nicastro, Est. Varrone, la quale ha statuitoche “la causa del contratto si identifica con la funzione economico sociale che il negozioobiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata,rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle dueparti si propone di realizzare; ne consegue che si ha illiceità della causa, sia nell’ipotesi di contrarietàdi essa a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, sia nell’ipotesi diutilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge, qualora entrambe le parti attri-
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