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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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58 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ritto secondo cui le parti di un contratto di locazione possono definire transattivamentela lite tra loro pendente relativa all’ammontare del canone ealla durata del rapporto, convenendo una differente scadenza per il rilasciodell’immobile e un diverso maggiore corrispettivo per il suo godimento, e latransazione cosi conclusa, rimanendo irrilevanti i motivi e gli interessi sottesial raggiungimento di tale accordo sopravvenuto, non è nulla per contrarietàal disposto dell’art. 79 l. n. 392 del 1978 (ancora in vigore limitatamentealle locazioni non abitative per effetto dell’art. 14, 4° comma, l. n. 431 del1998), poiché tale norma, volta ad evitare l’elusione dei diritti del conduttorea mezzo di rinuncia preventiva ad essi, non esclude la possibilità di disporredei diritti stessi, una volta che i medesimi siano già sorti e dunque giàacquisiti in capo al disponente ( 10 ).La Cassazione ha altresì precisato che il nuovo rapporto che si viene adinstaurare per effetto dell’accordo transattivo, ancorché di natura locatizia,trova la sua inderogabile regolamentazione nell’accordo medesimo, restandosottratto alla speciale disciplina che regola la materia delle locazioni, tracui la l. n. 392 del 1978. La transazione così conclusa non è nulla per contrarietàal disposto dell’art. 79 l. cit., poiché tale norma, volta ad evitare l’elusionedei diritti del conduttore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, nonesclude la possibilità di disporre dei diritti stessi, una volta che i medesimisiano stati già acquisiti. In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. hacassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domandadi riscatto proposta ritenendo che dalla data della stipulata transazioneil contratto di locazione, relativo ad un immobile adibito a negozio, siera estinto e che il rapporto era ormai regolato dall’accordo transattivo che( 10 ) Cfr. Cass., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23910, Pres. Varrone, Est. Fico; Cass., sez. III,9 giugno 2003, n. 9197, Pres. Fiduccia, Est. Lupo; Cass., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11323, Pres.Fiduccia, Est. Limongelli, in Giur. it., 2004, 1613, la quale ha statuito che “è nulla la transazioneconclusa anteriormente alla prima scadenza del contratto di locazione, con la quale il conduttorerinunzi al diritto alla rinnovazione dopo la prima scadenza, in quanto configura unapattuizione preventiva volta a limitare la durata legale del contratto stesso” e che “la sanzionedi nullità prevista dall’art. 79 l. n. 392 del 1978, per le pattuizioni dirette a limitare la durata legaledel contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovutoo altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull’equo canone, si riferiscesolo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accorditransattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, per regolare gli effettidi fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridichepatrimoniali già sorte e disponibili (in applicazione di tale principio la corte ha cassato la sentenzaimpugnata, in quanto la conduttrice aveva rinunciato non solo validamente alla prosecuzionedel rapporto locativo novennale ancora in corso al momento della transazione maanche al diritto alla rinnovazione, dopo la prima scadenza, del nuovo costituendo rapporto locativo)”.

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