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DIBATTITI 57alla presenza del giudice, ha natura contrattuale ( 5 ) e, pertanto, il titolo esecutivoin questione potrebbe essere impugnato sia con l’azione di nullità ( 6 )sia con gli altri rimedi civilistici, mediante opposizione di merito all’esecuzioneai sensi dell’art. 615 c.p.c. ( 7 ), con richiesta, nei casi urgenti, di sospensionedell’efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell’art. 615, comma 1°,c.p.c. ( 8 ), ovvero del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 624 c.p.c. ( 9 ).2. – La consolidata regola di validità coniata dalla Cassazione in merito alletransazioni in materia di locazioneLa giurisprudenza della S.C. ha da tempo consolidato il principio di di-no, 2006, p. 3; Arieta-De Santis, L’esecuzione forzata, vol. III, tomo II, in Trattato di dirittoprocessuale civile, diretto da Montesano e Arieta, Padova, 2007, p. 62. Questa equiparazioneformale ai fini della qualifica di titolo esecutivo ai verbali di conciliazione, non può certamentecomportare una equiparazione sostanziale con la sentenza, dato che il compito e ilruolo del giudice ai fini della redazione del verbale di conciliazione è ben diverso rispetto alcompito e al ruolo che svolge il giudice ai fini della redazione della sentenza. Il giudice, infatti,non esercita e non potrebbe esercitare in via preventiva e d’ufficio un accertamento ed uncontrollo di merito sulle volontà delle parti riportate nel verbale di conciliazione, che rimanesostanzialmente un contratto liberamente impugnabile. Il contenuto del verbale non può ritenersi“giudicato” dal giudice e pertanto ad esso non possono essere applicati i limiti che generalmentevengono ricollegati alla sentenza quale titolo esecutivo giudiziale. La Cassazioneha, infatti, statuito che “il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione èlimitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzionestessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devonoessere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza che costituisce il titolomedesimo” (Cass., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24752). Nel caso del verbale di conciliazione,dunque, le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo si possono fare valerecon l’opposizione di merito all’esecuzione, dato che nessun giudizio di appello potrebbeesperirsi avverso al verbale di conciliazione.( 5 ) Cfr. Cass., 29 aprile 1993, n. 5032; Cass., 18 luglio 1987, n. 6333; Franzoni, La transazione,Padova, 2001, p. 454 ss.( 6 ) Cfr. Trib. Napoli, 28 giugno 1996, in Arch. locazioni, 1996, 940, che correttamente ritenutonulle le pattuizioni, contenute in un verbale di conciliazione giudiziale, con le quali leparti avevano determinato non solo la durata del contratto di locazione in violazione del principiodella durata minima legale di cui alla legge n. 392/1978, ma anche la pattuizione con laquale il locatore si era fatto attribuire dei vantaggi in contrasto con le disposizioni della leggen. 392/78.( 7 ) Cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2002, p. 31; ID., Diritto processualecivile, III, Torino, 2002, p. 154; Massetani, Considerazioni schematiche sulle impugnativecontrattuali, in Riv. dir. civ., 1992, p. 320; Arieta-De Santis, L’esecuzione forzata, vol. III, tomoII, cit., p. 1641.( 8 ) Cfr. Arieta-De Santis, L’esecuzione forzata, vol. III, tomo II, cit., p. 261.( 9 ) Cfr. Arieta-De Santis, L’esecuzione forzata, vol. III, tomo II, cit., p. 1548.

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