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La natura contrattuale dei verbali di conciliazione giudizialee la loro impugnabilità per illiceità della causa in concreto1. – Il verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c. e la sua natura contrattualeSpesso succede che nel corso di un procedimento le parti si mettano d’accordoper definire bonariamente la lite con conciliazione giudiziale ai sensidell’art. 185 c.p.c. ( 1 ). Al riguardo viene redatto processo verbale della convenzioneconclusa in via conciliativa ( 2 ), che costituisce titolo esecutivo ( 3 ).Il predetto verbale di conciliazione giudiziale ( 4 ), ancorché sottoscritto( 1 ) Ai sensi degli artt. 126, 130, 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c. è sottoscritto dalle parti, dalgiudice e dal cancelliere. La Suprema corte ha precisato che “la conciliazione giudiziale è attoche esula dai poteri del difensore (salvo espresso conferimento del potere medesimo) e, incidendodirettamente sul diritto controverso, può validamente essere compiuto dalla parte senzail ministero del difensore stesso; ne consegue che il verbale di conciliazione è valido ed efficaceanche quando non sia sottoscritto dal difensore, né questi abbia partecipato all’udienzanella quale le parti si sono conciliate” (Cass., sez. II, 18 settembre 2009, n. 20236), e che“l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, che sia stata resa per effetto di conciliazionedelle parti e redazione del relativo processo verbale a norma dell’art. 185 c.p.c., non osta,qualora la conciliazione medesima risulti invalida ed inefficace per difetto dei requisiti di legge(nella specie: in quanto intervenuta con il difensore privo di specifica procura), a che il processovenga riassunto e proseguito su istanza dell’interessato, stante la revocabilità della suddettaordinanza, specie in carenza dei presupposti” (Cass., 9 luglio 1984, n. 3985).( 2 ) Cfr. Cass., sez. II, 22 giugno 2004, n. 11571, la quale ha statuito che “il verbale di conciliazionegiudiziale contiene una convenzione tra le parti di giudizio, da interpretarsi sullabase della volontà dalle medesime espressa nelle pattuizioni ivi consacrate e di cui esso costituisceprova documentale”.( 3 ) Cfr. Cass., sez. III, 18 aprile 2003, n. 6288, la quale ha statuito che “poiché la redazionedi un verbale separato da quello di udienza, prevista dall’art. 88 disp. att. c.p.c. non è requisitodi validità dell’atto, la conciliazione giudiziale, che produce per effetto dell’accordo delleparti effetti sostanziali e processuali, costituisce, in presenza dei requisiti di legge, titolo esecutivoex art. 474 c.p.c., anche se sia inserita nel verbale d’udienza”. A riguardo è bene segnalareche il verbale di conciliazione giudiziale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 185c.p.c., idoneo all’esecuzione per le obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensidell’art. 2932 c.c. e alla esecuzione per consegna e rilascio, non legittima alla esecuzione forzatadegli obblighi di fare e di non fare, poiché l’art. 612 c.p.c. menziona quale unico titolo validoper l’esecuzione la sentenza di condanna (dovendosi intendere estensivamente con taleespressione ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione della esigenza diun previo accertamento della fungibilità e quindi della coercibilità dell’obbligo di fare o dinon fare (Cass., sez. III, 13 gennaio 1997, n. 258).( 4 ) In dottrina si è sostenuto che per effetto del nuovo art. 474, n. 1, c.p.c., che ha equiparatogli “altri atti” alle sentenze, i verbali di conciliazione dovrebbero essere ritenuti titoli esecutivigiudiziali: cfr. M. Acone, Titolo esecutivo, in Il processo civile di riforma in riforma, Mila-

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