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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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54 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011nazionali, né quando appartenga al legislatore italiano. Il quale, limitandosia recepire telle quelle la normativa europea, disattende ad una invece immancabileopera di adeguamento alle coordinate interne; inerzia che pareancor più inaccettabile quando in altre materie e a fini ben differenti, cheforse non casualmente hanno scopi del tutto diversi da quelli protettivi, lostesso si premuri di indicare, e puntualmente, l’apparato sanzionatorio dariconnettere al difetto ( 157 ).Anche per questo il formalismo informativo cela ben più di una contraddizione.Amonte, è però la suggestiva idea che si possa, insieme, proteggere isoggetti deboli e garantire il libero gioco della concorrenza per il tramite delcontratto (ciò che in sostanza aspira a fare il legislatore comunitario troppoconfidando, fin qui, sulla razionalità dell’homo oeconomicus), a rivelarsi chimericase non addirittura controproducente ( 158 ): la vicenda della formacontenuto,con la divaricazione tra indicazioni di (micro)sistema ed effettivitàdelle tutele, lo testimonia.Di « vanità » del consumerismo si discute ( 159 ) anche a voler segnalare,condivisibilmente, l’impossibilità di fornire risposte forti in termini di (autentica)protezione mediante l’esclusivo impiego di strumenti giusprivatistici,specie contrattuali ( 160 ).Rinunciando a volervi scorgere a tutti i costi effetti protettivi che spessonon è in grado di assicurare, il cosiddetto neoformalismo – che è tecnica digoverno del mercato interferente piuttosto con le condotte dei soggetti forti,di cui uniforma le offerte assoggettandole a preventivo controllo – tem-( 157 ) Cfr. art. 29, comma 1° bis, della l. 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, comma14°, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come risultante dalla l. di conversione 30 luglio 2010, n.122: « Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento,la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistentidevono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazionecatastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in attidagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Primadella stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loroconformità con le risultanze dei registri immobiliari ».( 158 ) Breccia, La forma, cit., p. 541.( 159 ) Rudden, Le juste et l’inefficace; pour un non devoir de renseignement, in Rev. trim. dir.civ., 1985, p. 91.( 160 ) Ove solo si consideri che « qualsiasi informazione che si debba dare, lungi dal ricondursiad essere una mera trasparenza, riassume in sé del lavoro e delle spese che hanno un costo.Sarebbe ingenuo immaginare che i produttori sopporteranno questo surplus di impegnisenza reagire. Ne incorporeranno la stima nel prezzo di vendita, e gli acquirenti pagherannosin dalla formazione del contratto il miglioramento del servizio eventualmente atteso al momentodell’esecuzione »: Carbonnier, Flessibile diritto, trad. it., Milano, 1997, p. 131.

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