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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 53Vero è che una moltiplicazione delle cause di nullità restituisce un negoziocomplessivamente più vulnerabile, con possibili insidiose refluenzesulla certezza dei traffici; ma è vero altresì che si tratterebbe comunque diuna vulnerabilità « a metà », in grado di assolvere anche una funzione latamentesanzionatoria nei confronti del predisponente, espropriato della possibilitàdi caducare il contratto in presenza di un vizio di forma ( 153 ): rispettoal vizio formale soltanto – la cui genesi non può che collocarsi nella fase dipredisposizione dei documenti contrattuali e dunque ascriversi al soggetto« forte » del rapporto – il problema della selezione all’ingresso dei concretiinteressi all’esperimento dell’azione si ritiene risolto a monte.L’interprete è semmai costretto a fare i conti con un fenomeno di progressivafungibilità e ibridazione dei rimedi, rispetto al quale non sempre glisoccorre l’armamentario delle categorie note; più feconda profilandosi l’interpretazioneteleologica delle norme, come assecondata, se non addiritturaimposta, dal modello dell’effetto utile.Non sorprende che « gestore » più adeguato di questa trasformazione siriveli il giudice di merito, dal quale provengono aperture non sempre controllatema certo di sicuro interesse nella prospettiva qui accolta. Si pensi alconsistente recupero del discorso in tema di « nullità sopravvenuta » (a propositodi ordini eseguiti sotto il vigore di una data disciplina ma originatisida un contratto quadro stipulato sotto il vigore di diversa disciplina, di nuovocon riferimento al problema dei requisiti formali) ( 154 ), alla quale fino apochi anni fa la giurisprudenza non riservava grande favore assumendola incontrasto con la concezione (tradizionale) che vuole la nullità – in quantovulnus della fattispecie – necessariamente originaria ( 155 ).6. – Qualche notazione conclusivaIl quadro è certo ben lontano dal potersi considerare definito: « le lacunesono tuttora troppo numerose; e massima è l’incertezza nella pratica » ( 156 ).Soprattutto ove si ponga mente alla circostanza che completamente svuotatodi senso si rivela qui il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: il silenzionon ha un significato decisivo né quando provenga dalle fonti sovra-( 153 ) In questo senso Putti, La nullità parziale. Diritto interno e diritto comunitario, Napoli,2002, p. 308.( 154 ) Trib. Ferrara, 28 gennaio 2010, cit.; Trib. Saluzzo, 28 aprile 2009, in www.ilcaso.it,doc. n. 1729/2009; Trib. Parma 3 aprile 2008, ivi, doc. 1193/2008.( 155 ) Di Majo, La nullità, cit., p. 98; Monticelli, La recuperabilità del contratto nullo, inNot., 2009, p. 180 ss.( 156 ) Breccia, La forma, cit., p. 541.

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