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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 51me di cui alle numerose e proficue cedole incassate pur sapendo della nullitàdel contratto-quadro [. . .] sta inequivocabilmente a significare la simmetricavolontà di giovarsi di quel contratto ».Risulta dunque applicato, sebbene implicitamente, il principio nemo venirecontra factum proprium, attribuendo decisivo rilievo al comportamentoche il contraente ha tenuto in epoca successiva alla conclusione del contratto,utilizzato come argomento (non per negare la legittimazione ad agirema) per ammettere la « validazione consapevole » del contratto-quadro affettoda un vizio di forma previsto a pena di nullità (relativa).Il Tribunale precisa, vale la pena citarlo, che simile conclusione consente,come effetto secondario ma assai rilevante, di evitare « il rischio che l’imprescrittibilitàdella nullità esaminata possa favorire [. . .] strategie “a geometriavariabile” dell’investitore con portafogli differenziati, volte a far valereex post la nullità derivata delle sole operazioni negative o insoddisfacenti».L’escamotage della convalida, in effetti, consente di risolvere (indirettamentema) in radice il problema tecnico della compatibilità fra relativitàdella legittimazione e imprescrittibilità dell’azione, poiché mentre « né l’inerziané la consapevole esecuzione possono integrare una acquiescenza efondare una preclusione soggettiva all’impugnazione » ( 145 ), le stesse possonoinvece, in presenza di determinati indici fattuali, addirittura sanare l’atto.Cosicché il contraente non potrà più azionare la nullità per la sempliceragione che il negozio non è più nullo. E di un negozio valido (convalidato)nessuno può chiedere la nullità, neanche il contraente che era originariamentelegittimato a farlo.Qui dunque non si assiste ad un impiego della clausola di buona fede amo’di filtro della legittimità del concreto interesse ad agire: la fuga, si è detto,prima che dai giudici è dalle clausole generali ( 146 ). E più che fare questionedi exceptio doli generalis ed occuparsi dell’eventuale uso pretestuosodell’azione di nullità ( 147 ), si approda ad un risultato che può apparire tran-( 145 ) Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, II, nel Tratt. dei contratti, diretto daRescigno, Torino, 1999, p. 1347.( 146 ) Incisivamente De Nova, I contratti di oggi, cit., p. 458: « dettare norme uniformi.Questo è in effetti ciò di cui si ha oggi bisogno, di fronte ad una prassi contrattuale uniformee tendenzialmente completa. Non, sia chiaro, affermare generici principi, come quello dibuona fede ».( 147 ) Pagliantini, Forma e formalismo, cit., p. 33. Nello stesso senso Gentili, Nullità annullabilitàinefficacia, cit., p. 205: « la prima protezione del consumatore è un mercato efficientee la nullità vi cospira », mentre ciò che davvero servirebbe è un’operatività il più possibilelimitata quanto alla estensione oggettiva ed una legittimazione assoluta assistita da unvaglio serio del concreto interesse ad agire.

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