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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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50 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111441 c.c. lì dove, al pari di quest’ultima (e ben diversamente dalla generalelegittimazione all’azione di nullità: art. 1421 c.c.), conferisce il relativo dirittopotestativo assoluto soltanto a colui nel cui interesse l’annullamento delcontratto è previsto (art. 1441 c.c.) ».Se ne fa discendere una conseguenza di non poco conto: la convalidabilitàdel vizio (di forma, a pena di nullità testuale, relativa) del contratto. Silegge infatti che è proprio la relatività soggettiva del rimedio a consentire ilsuperamento dell’ostacolo dell’art. 1423 c.c. – « più tecnico che teleologico» – come rivelerebbe la formula aperta della norma « il contratto nullonon può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente ». Invero,si fa notare, ciò che osta alla convalida del negozio nullo è proprio l’insuperabileincompletezza della platea dei soggetti chiamati di volta in volta adesprimere il consenso, « essendo praticamente impossibile individuare apriori l’area di “chiunque vi abbia interesse” e, in ogni caso, inutile laddovepermanga il potere del rilievo officioso del giudice ».Diversamente in tema di nullità di protezione: in ragione della sua « relativitàassoluta » – così pregnante da escludere persino il controllo giurisdizionaleofficioso – l’individuazione dell’unico soggetto legittimato tanto allaconvalida espressa che a quella tacita mediante esecuzione volontaria delnegozio nella consapevolezza del vizio è immediata, al pari dell’annullabilitàclassica.Nel caso di specie, la circostanza che l’investitore avesse incassato le numerosee fruttuose cedole relative ai titoli acquistati senza lamentare alcunchée senza mostrare perplessità circa l’inadeguatezza dell’investimento,esprimerebbe in modo implicito, ma pur sempre chiaro ed inequivoco, lavolontà di convalidare tacitamente il negozio annullabile ( 144 ).Ne esce ridimensionato il timore talvolta manifestato in dottrina che intravedenella torsione delle categorie un eccesso di tutela a vantaggio delcontraente debole: l’investitore, infatti, cui si riferivano numerose ed ingentioperazioni della più varia natura, « lungi dal denunciare tutti gli acquistieffettuati negli anni e dal qualificare coerentemente come indebito oggettivoogni pagamento effettuato per essi – tutti attuati entro la medesimacornice negoziale viziata – ha invece optato per una selezionata contestazione,circoscrivendola ai soli titoli rivelatisi infruttuosi, fermo il resto ».Ora, « se, da una parte, si può forse convenire sull’equivocità dell’ordinedi acquisto come espressione di validazione consapevole del contratto-quadro“a monte” (l’ordine, di per sé, potrebbe ancora non implicare l’univocavolontà di voler trarre vantaggio, in senso giuridico, dal contratto viziato),dall’altro, la volontà di conservare a tutti gli effetti i titoli fruttuosi e le som-( 144 ) Sulla scorta di Trib. Roma, 5 maggio 2005, in Corr. giur., 2005, p. 1275.

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