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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 49Ora, non può disconoscersi quanto si approssimino, in concreto, gli strumentidella recedibilità sine die e della nullità relativa, a testimonianza dellacautela con cui l’interprete dovrà accostarsi al tema, persino senza troppoindulgere alla forza evocativa dei termini, se è vero che la nullità « europea »ben poco disvela ove si parta dalla nullità della nostra tradizione.Non si vuole certo affermarne una piena fungibilità, ma non v’è dubbioche recesso di pentimento impiegato a fini sanzionatori e nullità « di protezione», nell’ottica del legislatore comunitario, raggiungono entrambi, sulpiano pratico, l’effetto utile di rendere non vincolante per l’aderente il contrattonon conforme allo schema legale ( 141 ).Si assiste insomma ad una progressiva ibridazione dei rimedi di cui siavvede ora anche la giurisprudenza di merito.Chiamato a pronunciarsi sulla portata del terzo comma art. 23 T.U.F., ilquale prevede testualmente che le nullità formali del contratto possano esserefatte valere solo dal cliente, il Tribunale di Verona ( 142 ) ragiona in propositodi una forma speciale di annullabilità « rafforzata ». Sulla scorta di argomentiimperniati sul concreto atteggiarsi degli effetti della sanzione, rilevache: l’art. 23, lungi dal negare efficacia al contratto affetto da vizio di forma,ne assicura la piena efficacia, almeno sul versante dell’intermediario,che resta, comunque, vincolato dal contratto nonché assoggettato all’iniziativapotestativa invalidante del cliente; lo stesso articolo esclude il rilievo officiosodella nullità legittimando il solo investitore, senza limiti di tempo exart. 1422 c.c., ad eccepire l’inidoneità giuridica del vincolo invocato dall’intermediario;la eclatante atipicità del rimedio suggerisce un parallelo con laAnfechtung di cui al § 143 BGB ( 143 ), e conduce a ritenere anche nel caso specifico– in aderenza con la natura esplicitamente definita « ibrida » del rimedioin esame – sufficiente la denuntiatio del cliente, sì da esonerarlo dall’azionecostitutiva propria dell’annullamento in senso stretto.Appare allora di tutta evidenza « la difficile sovrapponibilità dell’istitutoin esame alla nullità assoluta codicistica che, come è noto, nega ab origineogni efficacia giuridica al negozio viziato (quod nullum est nullum produciteffectum) e ne consente il rilievo generalizzato da parte di chiunque ne abbiainteresse, nonché quello officioso del giudice, come riaffermazione cogentee “militare” dell’ordinamento sull’autonomia privata ». Emerge per converso– continua il giudice – « la forte affinità della nullità in esame, almenosul piano soggettivo e degli effetti, con l’azione di annullamento di cui all’art.( 141 ) Sui caratteri del recesso di pentimento v. da ultimo Rende, Il recesso comunitario dopol’ultima pronuncia della corte di giustizia, in Riv. dir. civ., 2009, p. 525 ss.( 142 ) Trib. Verona, 17 aprile 2009, in www.ilcaso.it, doc. n. 1839/2009.( 143 ) Su cui, di recente, Girolami, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali.Per una teoria della moderna nullità relativa, Padova, 2008, p. 150 ss.

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