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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 43– di legare il giudizio di invalidità ad un superiore criterio di legalità ( 121 ).La questione si risolve allora nello stabilire se le disposizioni di cui parliamosi collochino fra le regole di mero comportamento, la cui violazionenon può valicare il confine dei rimedi risarcitori, ovvero possano esserequalificate come norme (imperative) la cui violazione può dar luogo allanullità (virtuale) del contratto.Posto infatti che l’esclusione della nullità per violazione di obblighi legali(di informazione nel contratto o di redazione del testo scritto) mai potràessere giustificata – come invece fanno le Sezioni Unite – con « la meraconsiderazione » che detti obblighi « costituiscono delle “regole di comportamento”,e che per questa ragione la loro violazione non può essere sanzionatacon la invalidità del contratto » ( 122 ), è pur vero che non la violazione diqualsivoglia norma imperativa dà luogo a nullità.Due a questo punto i nodi da sciogliere.Rispetto al primo, senza poter indugiare oltre in questa sede ( 123 ), ci paresi possa affermare con una certa sicurezza che le norme impositive di obblighiinformativi (nel contratto), requisiti grafici, specifiche menzioni ecc.non sono regole di buona fede. Non che rispetto ad esse l’interprete si trovi difronte una secca alternativa esistenza/inesistenza, dovendo anche qui compiere,come in qualsiasi attività interpretativa, un’operazione valutativa nonmeramente cognitiva; tuttavia questa si svolgerà sulla base di parametri chelo stesso legislatore ha provveduto a formalizzare massimamente, ex ante.In un clima, peraltro, nel quale si fa piuttosto chiara la spinta verso la stabilizzazionedell’operazione conforme al modello legale e verso la compressionedel potere giudiziale di amministrare clausole generali ( 124 ), e più nettala polarizzazione sul testo « onnicomprensivo » che di per sé esclude unrichiamo a caratteri extratestuali ed extralegali propri del giudizio di buonafede ( 125 ).Norme come quelle prima citate non si risolvono in un generico doveredi diligenza o correttezza, ma indicano minuziosamente criteri, modalità,tempi, luoghi del facere. Non si rivolgono al destinatario dicendo: « comportatidiligentemente »; piuttosto: « (poiché devi comportarti diligentemente)è necessario che tu scriva x, con caratteri y, inserisca la dizione z,( 121 ) D’Amico, Nullità virtuale, p. 736.( 122 ) D’Amico, Nullità virtuale, cit., nota 17.( 123 ) Sia consentito rinviare nuovamente a Modica, Vincoli di forma e disciplina del contratto,cit., p. 119 ss.( 124 ) Mazzamuto, Il problema della forma nei contratti di intermediazione mobiliare, inquesta rivista, 1994, p. 45.( 125 ) Di Majo, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p.542.

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