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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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40 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011insieme, norma di carattere imperativo dalla cui violazione non può che derivarela nullità ex art. 1418, comma 1°, c.c. ( 106 ).In altra pronuncia, pure successiva a quella delle Sezioni Unite e puredichiarativa dell’invalidità dell’ordine privo di esplicito riferimento alle avvertenzericevute dall’investitore, la nullità – che la Cassazione, nell’antecedenteimmediato della pronuncia a Sezioni Unite, aveva escluso circoscrivendola rilevanza del vizio all’ambito di applicazione degli articoli 1394 e1395 c.c. ( 107 ) – è così spiegata: « l’art. 29 del regolamento Consob 11522/1998 non ha stabilito una semplice regola di comportamento o responsabilità,ponendo a carico dell’intermediario l’obbligo di informare l’investitoredell’inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l’attuazione,ma ha introdotto una vera e propria regola di validità del contrattodi acquisto dello strumento finanziario, un elemento costitutivo del medesimo»; e poiché « le disposizioni contenute nel T.U.F. e nel suo regolamentoattuativo, essendo poste a tutela di interessi pubblicistici anche dirango costituzionale [. . .] sono norme imperative ai sensi dell’art. 1418,comma 1°, c.c. », la loro violazione non può che dar luogo a nullità( 108 ).Ciò che più rileva, e d’acchito sorprende, nella pronuncia adesso citata èche la soluzione della nullità per contrasto col primo comma dell’art. 1418l’art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediariautorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazionenon adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procederealla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione,gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordineimpartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o sualtro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L’obbligoin parola, anche noto come suitability rule, previsto originariamente all’art. 6, comma 3°,reg. Consob. n. 10943/1997, successivamente riprodotto senza modifiche di rilievo all’art. 29,reg. Consob n. 11522/1998, adesso abrogato ad opera del reg. n. 16190/2007 con il quale è stataattuata la dir. Ce. 2004/39/ (MIFID), trova ancora frequente applicazione presso i giudici dimerito chiamati a valutare il rispetto degli obblighi di informazione imposti agli intermediarinella negoziazione degli strumenti finanziari precedenti al novembre 2007. In argomento, cfr.Roppo, Sui contratti del mercato finanziario, prima e dopo la MIFID, in Riv. dir. priv., 2008, p.503 ss.( 106 ) Trib. Ravenna, 12.10.2009, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, p. 456 ss., con nota diGuadagno, Inadeguatezza e nullità virtuale; Trib. Bologna, 2 marzo 2009, in www.ilcaso.it,doc. 1662/2009.( 107 ) Cass., 29 settembre 2005 n. 19024, in Danno e resp., 2006, p. 25, con commento diRoppo e Afferni, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione sunullità virtuale e responsabilità precontrattuale. Sulla rilevanza dei vizi della volontà nel contrattodi investimento: Albanese, Regole di condotta e regole di validità nell’attività d’intermediazionefinanziaria: quale tutela per gli investitori delusi?, in Corr. giur. 2008, p. 107 ss.( 108 ) Trib. Ferrara, 28 gennaio 2010, in www.ilcaso.it, doc. 2051/2010.

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