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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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38 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ni, potenzialmente dannoso per il contraente « protetto »: l’alternativa tra ilprendere o lasciare che la nullità totale (pur relativa) postula, spesso lo condannaal silenzio, privandolo di quella libertà e di quel potere che la normaviolata intendeva assicurargli, mentre l’effetto protettivo, si sostiene, « nonsta in sé nella distruzione del contratto ma nella sua modifica » ( 101 ).Ci si imbatte qui nella contraddizione propria, ed ineliminabile, di unastrategia di regolazione del mercato, e dei rapporti « asimmetrici » che vi sideterminano, mediante strumenti contrattuali; la quale, ove apprezzata alnetto del retorico e spesso fuorviante richiamo al « contraente debole », rivelauna più autentica vocazione alla strutturazione del libero mercato, talorainaspettatamente riducendo all’osso i margini di correzione e/o rinegoziazione( 102 ).4. – (segue) Vincoli di forma con finalità informativa tra nullità e responsabilità:il difficile dialogo tra Sezioni Unite e Corti di meritoLo scenario si fa ancor meno nitido quando la machinery forma/contenuto/informazionetenda ad irrigidire in un vincolo formale taluni profiliche propriamente attengono al flusso di comunicazione trasparente che sivuole intercorra tra professionista e contraente non qualificato.Che la questione abbia una carica assai più dirompente di quanto si pensie sia lontana dal trovare sistemazioni definitive è confermato dalla circostanzaper cui il tanto celebrato punto apposto in proposito dalle SezioniUnite della Cassazione si è rivelato tutt’altro che fermo. A testimoniarlo gliesiti cui giungono ancora i giudici di merito i quali, invece di adeguarsi all’interventonomofilattico del dicembre 2007 ( 103 ), continuano a subire il fascinodella nullità (virtuale).( 101 ) Gentili, Nullità annullabilità inefficacia (nella prospettiva del diritto europeo), inContratti, 2003, p. 205. Sulla possibilità di usi strumentali degli obblighi informativi cfr. Sartori,Autodeterminazione e formazione eteronoma del regolamento negoziale. Il problema dell’effettivitàdelle regole di condotta, in www.ilcaso.it, doc. n. 159/2009.( 102 ) L’idea che vi sia spazio nel nostro ordinamento per un obbligo di rinegoziazione, nelsilenzio della legge discendente dal dovere di buona fede, suscita comprensibili perplessità indottrina e comunque, se appare in principio idonea ad una gestione successiva di profili contenutistici,siano essi normativi o economici, difficilmente si attaglierebbe quale rimedio allamancanza di forma/contenuto/informazione, la cui funzione è peraltro significativamente riferita,dalle scelte normative, al momento genetico del contratto. In materia cfr. Barcellonae Meli, Il mutamento delle circostanze e l’obbligo di rinegoziazione, in Manuale di diritto privatoeuropeo, cit., p. 521 ss.; Macario, Le sopravvenienze, in Tratt. del contratto, cit., V, 2, Rimedi,a cura di Roppo, p. 493 ss.( 103 ) Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Corr. giur., 2008, p. 25 ss., con commentodi Mariconda, L’insegnamento delle sezioni unite sulla rilevanza della distinzione tra

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