12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAGGI 37to e la data a partire dalla quale l’acquirente può avvalersene, non potrebbeparlarsi – continua il giudice di merito – di determinabilità dell’oggetto, poichéquest’ultima sussiste se ed in quanto le parti si siano accordate ondeprocedere alla sua specificazione e prevedendo i criteri da seguire e le modalitàda osservare a tale fine, non essendo sufficiente il riferimento a circostanzeconcernenti la fase di esecuzione del contratto: ciò infatti – si badi –vanificherebbe la prescrizione concernente la forma scritta, sanzionata con laconseguenza della nullità.Potrebbe obiettarsi che nel caso di specie l’elemento mancante interferiscegià con il requisito dell’oggetto e che quindi alla nullità si sarebbe comunquedovuti giungere per le rassicuranti vie della disciplina generale. Mala pronuncia ha il pregio di evidenziare la forte compenetrazione che tra formaed oggetto si determina; e si tratta, come subito chiariremo, di intuizionerilevante.Che dire infatti di prescrizioni come quelle che impongono nel contrattoscritto di vendita del pacchetto turistico l’indicazione del « tipo di postoassegnato » (art. 86, lettera g, c. cons.) o nel contratto di multiproprietà lecondizioni di utilizzazione del servizio di raccolta rifiuti (art. 71, comma 2°,che richiama il 70 lettera e, c. cons.)?Simili indicazioni, certamente, sporgono rispetto all’area tradizionalmentecoperta dall’oggetto.Ma, di nuovo: come non fare i conti con una, a sua volta mutata, nozionedi oggetto, sempre più coincidente con la descrizione della situazione finale?Anche la disciplina dell’oggetto è interessata da una torsione verso scopilato sensu protettivi « nella misura in cui impone ai contraenti di “descrivere”non solo le prestazioni oggetto del contratto, ma anche talvolta le loromodalità, affinché vi sia – nell’interesse della parte che si reputa espostaa possibili abusi – maggiore certezza di ciò che da essa è dovuto e che ad essasi può chiedere » ( 99 ). E questo oggetto è veicolato da una prescrizione diforma, rispetto alla quale solo il rimedio della nullità dell’intero contrattoevidentemente asseconda, munendola di vestimentum, una generale quantoinedita regola di necessaria determinatezza ( 100 ). La nullità è però rimedioad un vizio di forma e, dunque, sebbene colpisca l’intero contratto, (testualmenteo virtualmente) relativa.Non ci si può nascondere che si tratti di esito carico di controindicazio-( 99 ) E. Gabrielli, Teoria e dogma dell’oggetto del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 346.( 100 ) Gitti, L’oggetto del contratto e le fonti di determinazione dell’oggetto nei contratti d’<strong>impresa</strong>,in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 25; Senigaglia, L’oggetto del contratto tra determinabilità e necessariadeterminatezza, in Contratti, 2005, p. 853 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!