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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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36 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011rio intenzionale cui il codice subordina la salvezza del contratto appare quidel tutto fuori contesto, come dimostra la scelta esplicitamente compiuta inmateria di clausole abusive nel senso di una nullità necessariamente parziale,preclusiva di ogni percorso interpretativo volto alla ricostruzione di unaipotetica volontà delle parti.Neppure dirimente sarebbe una lettura della norma in termini antivolontaristici,incentrata sulla perdurante attualità – verificata in termini deltutto oggettivi – del contratto residuo rispetto all’assetto d’interessi originario:la questione tornerebbe a risolversi nella (oggettiva) valutazione di essenzialitào meno dell’elemento mancante in relazione alla causa in concreto,in un contesto però in cui lo screening di ciò che è « essenziale » è operatoa monte dal legislatore e dunque trasferito fuori dall’ambito di rilevanzadell’interesse dei contraenti.Il fenomeno della eterodeterminazione del contenuto appare invero inconciliabilecon la logica stessa che innerva l’art. 1419 c.c. che è la logica, tipicadel codice civile, della parità fra contraenti, egualmente liberi nella determinazionedel contenuto del contratto e nella scelta fra conservazione ocaducazione ( 96 ). Nella contrattazione uniforme, al contrario, è la disparità(di potere contrattuale) al centro della scena, e ciò reclama l’originaria standardizzazionee completezza dei documenti, rendendo pressoché inutileun giudizio volto alla verifica del diverso peso della clausola nulla (assente)nel singolo affare.Ritenere il difetto di contenuto – che sia veicolato da una prescrizione diforma ad substantiam dell’intero contratto e che non possa sanarsi medianteil riferimento a informazioni, scritte, fornite in sede precontrattuale – sanzionatoalla stregua del difetto di forma tout court, appare allora soluzione,certo dura, ma, come si è detto, tutt’altro che giuridicamente infondata ( 97 ).Ad essa viene l’adesione di una recente decisione di merito.Chiamato a pronunciarsi intorno ad un contratto di multiproprietàmancante di alcuni degli elementi che il codice del consumo impone, il Tribunaledi Bologna ne ha dichiarato la nullità precisando che l’acquirente, inassenza delle necessarie indicazioni, non è posto in grado, mediante l’esamedella modulistica predisposta dalla controparte, di conoscere con esattezzal’oggetto del contratto ed il tenore dell’obbligazione assunta ( 98 ).Rispetto ad un contratto in cui non compaia la menzione del periodo ditempo durante il quale può essere esercitato il diritto nascente dal contrat-( 96 ) Mazzamuto, Brevi note in tema di conservazione o caducazione del contratto in dipendenzadella nullità della clausola abusiva, in questa rivista, 1994, p. 1098.( 97 ) Roppo, <strong>Contratto</strong> di diritto comune, cit., p. 774.( 98 ) Trib. Bologna, 19 gennaio 2009, in Obbligazioni e Contratti, 2009, p. 751.

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