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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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32 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Qualificare la nullità, testuale o virtuale che sia, come « di protezione » èallora esito obbligato in virtù del singolare atteggiarsi dei vincoli di forma(nonché della loro del tutto peculiare rilevanza strutturale) e del ruolo assegnatonel nuovo contesto alle nullità speciali. Una volta individuate le funzionidelle nuove forme, ricondurre alla loro mancanza una nullità tradizionaletradirebbe gli obiettivi che quelle funzioni perseguono, poiché il congegnoconformativo regge e raggiunge il suo scopo solo se alla forma fa dapendant una nullità relativa; che attribuisce all’aderente « arbitro » del mercatoil potere di rendere non vincolante il contratto non illuminato dall’informazione,ma che ne consente altresì il mantenimento – in coerenzacon quel favor contractus che può dirsi autentico fil rouge della legislazionenuova ( 81 ) – ove ciò risulti maggiormente congruente con i suoi concreti interessi.Esito che del resto bene s’iscrive entro un segmento normativo ormaiconsolidato il quale, pur attraverso la mera reiterazione – in larga misuraimputabile tuttavia, almeno nel diritto interno, ai limiti di coordinamentodei testi che lo compendiano – fa delle regole in tema di nullità di protezionel’espressione di un principio generale ( 82 ).3. – Destrutturazione della formaCi si è fin qui mossi su di un terreno che, per quanto ricco di spunti eccentrici,rimane tutto sommato familiare al civilista: redazione per iscrittodel contratto, sottoscrizione, nullità, rimandano comunque al formalismotradizionale, pur se oggi percepito in un contesto di progressiva « destrutturazione» della forma.Destrutturazione che, con conseguenze ancor più difficilmente rintracciabiliin punto di rimedi, è destinata a prospettarsi ulteriormente: assai menorassicurante diventa infatti il quadro quando si tratti di valutare le ripercussionidel difetto di forma che si sostanzi non in una totale mancanza divestimentum (un contratto che si vuole formale e che le parti concludonooralmente), bensì in una carenza nel testo scritto di singole informazioni omenzioni che ex lege dovrebbero figurarvi oppure in una scarsa « qualità »del documento quanto alla sua concreta intelligibilità ( 83 ).( 81 ) De Nova, Dal principio di conservazione al favor contractus, in Clausole e principi generalinell’argomentazione giurisprudenziale degli anni ottanta, a cura di Cabella Pisu e Nanni,Padova, 1998, p. 306.( 82 ) Modica, Vincoli di forma e disciplina del contratto, cit., p. 207 ss.( 83 ) Trib. Rimini, 18 dicembre 2006, in Contratti, 2007, p. 893, con nota di Guerinoni,Clausola di ripensamento non trasparente e nullità del contratto di investimento, dichiara nulloil contratto di collocamento fuori sede di prodotti finanziari in ragione della circostanza che la

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