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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 29Altrove è sulla scorta della ratio del vincolo formale che si fonda la decisione.Affrontando un’identica situazione processuale e concludendo nelmedesimo senso, un secondo giudice ( 71 ) motiva la scelta avendo riguardoalla peculiare funzione che il requisito di forma sarebbe chiamato a svolgerenella commercializzazione di strumenti finanziari: « dare certezza, nel preminenteinteresse del cliente, dell’autorizzazione data alla banca a svolgereun determinato servizio di investimento e, altresì, del tipo di servizio di investimentoche la banca si impegna a offrire e delle informazioni di base sulservizio e sui suoi costi ». In altre parole, si continua, « la forma scritta si ponecome veicolo certo di un flusso di informazioni dall’intermediaria al clientee dal cliente all’intermediaria, del mandato del cliente alla banca di eseguiredietro suoi ordini investimenti in strumenti finanziari ».In ciò la peculiarità del vincolo di cui all’art. 23 T.U.F. che, in quanto «diprotezione per il cliente », « si discosta dalla tradizionale distinzione di formascritta ad substantiam o ad probationem ».Più che la mera reiterazione del procedimento della formazione giudizialedel documento, è dunque l’adattamento delle norme alla complessivasituazione di interessi a rilevare, come ulteriormente dimostrato dalla circostanzache ai fini della decisione determinante appare che l’intermediario,dopo il contratto, con il suo comportamento abbia dimostrato di avervi aderito( 72 ).Così intesa la ratio dell’art. 23, T.U.F., la censura autorevolmente mossaper cui « il fine informativo che l’obbligo di redazione per iscritto doveva aborigine soddisfare si realizzerebbe ex post con il deposito del fascicolo dellaparte convenuta in causa » ( 73 ) è destinata a perdere rilievo. Poiché, se è lacontratto quadro di negoziazione, posto che l’incontro delle volontà può dirsi perfezionatosolo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione nonabbia già manifestato la revoca del proprio consenso, volontà di revoca che deve essere individuatanella domanda con la quale l’investitore deduca appunto la nullità del contratto per mancanzadella forma di cui si discute ».( 71 ) Trib. Novara 2 novembre 2009, in Giur. it., 2010, p. 606: il requisito della forma scrittaprevisto dall’art. 23 T.U.F. a sanzione di nullità del contratto quadro per la prestazione di servizidi investimento è soddisfatto « anche se il modulo contrattuale è firmato dal solo clientee non dalla banca ». Sui problemi legati ai percorsi giurisprudenziali di individuazione dei rimedinel caso di violazioni formali nell’ambito di contratti finanziari v. da ultimo Bertolini,Risparmio tradito: una riflessione tra teoria generale del contratto e disciplina dei mercati, inNuova giur. civ. comm., 2010, p. 344 ss.( 72 ) Contra Trib. Torino, 5 febbraio 2010, cit.: « il fatto che le parti abbiano dato corso adinvestimenti, dando di fatto attuazione al contratto quadro di negoziazione, non vale a rimediareal vizio della mancanza di forma scritta del contratto medesimo poiché il contratto nullonon può essere in alcun modo convalidato o sanato » (fb).( 73 ) Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari, cit., p. 608.

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