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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 27gio da una « logica decontestualizzante e astraente, generale e uniformante,propria della tecnica “fattispecie-effetti”, funzionale e ubbidiente solo ainoti principi cardine del diritto privato moderno: soggetto del diritto unicoe astratto, principio di uguaglianza in senso soltanto formale », ad una« realtà molto più articolata, complessa e plurale » entro la quale « la logicadella fattispecie appare ormai decisamente inadeguata e fuorviante » ed ilsuo oltrepassamento « diviene una necessità » ( 58 ).Di « perdita della fattispecie » ( 59 ) si discorre dunque per segnalare il radicalesuperamento del modello proprio della concezione codicistica, fondatosulla descrizione dei requisiti cui la norma ricollega certi effetti giuridici;mentre sempre più domina, nel diritto privato di derivazione comunitaria,il « regolamento » e la sua conformazione nel quadro di una strategia voltaa garantire un’efficiente regolazione del mercato aperto e in libera concorrenza.Una strategia conformativa che, ci pare, si muove lungo una duplice direttrice:quella « nullità funzione » che sta « in diretto ed immediato rapportodi congruenza e di corrispondenza con un determinato assetto di interessi» ( 60 ); e quei vincoli di forma che – segnatamente nella versione di documentazionedi una griglia di clausole necessaria e trasparente – assicuranotendenziale fungibilità dei contratti e degli operatori ( 61 ) in chiave di innalzamentodella concorrenzialità di un mercato inteso quale esito (ma anchemisura) delle singole contrattazioni ( 62 ).Perciò si è detto che il necessario formalismo del contratto altro non èche il necessario formalismo del mercato ( 63 ): la forma assicura regolarità,uniformità, prevedibilità, tipizzazione dei contenuti, certezza di interpretazione( 64 ). Ed in questo senso si può condividere l’idea che i contratti diventinosempre più « strutture formali, messe a disposizione delle parti, che leusano e riempiono » ( 65 ).Ma il riferimento alla « struttura », per quanto suggestivo, rischia di rimanereambiguo, poiché il formalismo di nuova generazione è tutto fuorchéreplica – solo maggiormente pervasiva – della forma-requisito la cuimancanza condanna l’atto ad una nullità assoluta e demolitoria, sempre più( 58 ) Scalisi, Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia, cit., p. 847.( 59 ) De Nova, I singoli contratti: dal Titolo III del Libro IV del c.c. alla disciplina attuale, inScritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, p. 507.( 60 ) Scalisi, Nullità e inefficacia, cit., p. 499.( 61 ) Jannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività, cit., p. 20 ss.( 62 ) Barcellona, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Torino, 1996, p. 359.( 63 ) Irti, L’ordine giuridico del mercato, cit., p. 57.( 64 ) Irti, L’ordine giuridico del mercato, cit., p. 54.( 65 ) Irti, L’ordine giuridico del mercato, cit., p. 54.

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